Sentenza 10 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Parere interlocutorio 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00782/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido De Santis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Zimbardi in Roma, via Valdinievole, n. 8,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, n. 35/2025, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto che l’ordinanza appellata meriti di essere confermata laddove, al fine di escludere l’esistenza del requisito cautelare del periculum in mora con la pregnanza necessaria ai fini della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ha posto in evidenza che gli altri familiari della disabile possono sopperire nell’immediato, nelle more del giudizio di merito, all’esigenza di assistenza della medesima, nei periodi in cui il ricorrente non è in grado di assicurarla grazie ai permessi mensili ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 di cui attualmente beneficia;
Ritenuto nondimeno che l’esigenza cautelare dell’appellante, pur non presentando, per le ragioni esposte, i profili di gravità ed urgenza necessari ai fini della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato (la quale, peraltro, non garantirebbe in modo certo ed immediato il soddisfacimento del suo interesse sostanziale, dovendo comunque l’Amministrazione rideterminarsi in ordine all’istanza di trasferimento temporaneo), giustifichi l’accoglimento della domanda subordinata del medesimo, intesa ad ottenere la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R., al fine di verificare, nella sede appropriata, la coerenza del diniego con il disposto normativo pertinente, così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente laddove, in particolare, afferma che “ l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, le quali devono risultare da una congrua motivazione, di modo che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 novembre 2024, n. 9322) e che “ per effetto della eliminazione - disposta dall’art. 33, l. n. 104 del 1992, come modificato dall'art. 24, l. n. 183 del 2010, applicabile anche al personale militare e delle Forze armate - dei requisiti della c.d. “continuità” e dell’”esclusività” nell’assistenza a familiare portatore di handicap in condizione di gravità, quali necessari presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento, l’esistenza di altri congiunti del disabile diversi dal richiedente il trasferimento non è sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un suo uso strumentale ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2020, n. 4549);
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R., l’appello cautelare.
Spese del doppio grado del giudizio cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.