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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3460/21 RG, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 919/21, pubblicata il 29 Gennaio
2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 3 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 27 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con il termine di gg. sessanta, per il deposito della comparsa conclusionale, scaduto in data 2 Settembre
2025), e pendente tra:
già (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Pierfrancesco Micillo
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_3 P.IVA_2
Regionale;
1 Appellata contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 27 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il Difensore di parte appellante, a mezzo delle note scritte, ha concluso riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il Primo Marzo 2017, la società (al tempo ) conveniva in CP_1 CP_2
giudizio la , per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 1.149.987,90, ed Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni sofferti, in ragione dell'ingiustificata e negligente mala gestio della società
, società in house partecipata in via esclusiva dall'ente pubblico. _4
In particolare, la società era stata costituita dalla , al fine di perseguire l'attività di _4 Controparte_3
pubblica utilità, connessa allo svolgimento dei servizi ambientali di interesse del territorio campano.
La società attrice deduceva che, in data 3 Agosto 2010, aveva affidato alla medesima “il _4 CP_2
conferimento di rifiuti speciali pericolosi e non, giacenti sulla S.S. 268 del Vesuvio dal km 11 + 860 al km 9 +
536”, mediante la stipula di un contratto di affidamento diretto di servizi.
Inoltre, in data 14 Luglio 2011, le parti avevano sottoscritto un secondo contratto di affidamento diretto di servizi, con il quale la si era obbligata a prestare, in favore della , il “servizio avente ad CP_2 _4
oggetto il carico, l'asporto ed il conferimento in stazioni ecologiche autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non, e la bonifica di materiali contenenti amianto, giacenti presso il Comune di Sant'Antonio Abate”.
Entrambi i lavori oggetto di affidamento erano stati regolarmente eseguiti dalla , per un credito CP_2
complessivo di euro 1.149.987,90, rimasto tuttavia insoluto.
Successivamente, con sentenza n. 230/13, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della _4
, ed il credito vantato dalla era stato integralmente ammesso al passivo della procedura
[...] CP_2
concorsuale.
Proseguiva l'attrice che, dopo il dichiarato fallimento della , la aveva provveduto a _4 Controparte_3
costituire, a mezzo della Legge Regionale n. 1/12, una nuova società in house, la Controparte_5
, anch'essa sottoposta alla propria attività di direzione, coordinamento e controllo.
[...]
A “ erano state attribuite funzioni in materia ambientale e di prevenzione, Controparte_5
sostanzialmente corrispondenti a quelle già esercitate dalla , della quale la nuova società aveva, di _4 fatto, ereditato il medesimo oggetto sociale.
2 Sulla scorta delle richiamate premesse, deduceva la responsabilità patrimoniale della CP_2 CP_3
quale soggetto pubblico avente il controllo totalitario sulla , direttamente obbligato, con
[...] _4 tutto il proprio patrimonio, nei confronti dei creditori della società controllata.
Ulteriormente, l'attrice ravvisava la responsabilità extracontrattuale della , atteso che, Controparte_3
omettendo di apprestare i più essenziali controlli e le più opportune cautele in tema di programmazione e gestione delle risorse pubbliche destinate al funzionamento della , l'Amministrazione aveva _4
determinato lo stato di incapienza finanziaria e di insolvenza della società controllata.
Per giunta la aveva istituito una nuova società in house, avente il medesimo oggetto Controparte_3
sociale, senza prima procedere al risanamento dei debiti contratti dalla . _4
Pertanto, chiedeva condannarsi la al risarcimento dei danni per CP_2 Controparte_3 responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cc., e/o per qualunque altro titolo, ritenuto sussistente in capo all'ente convenuto.
Si costituiva la , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla Controparte_3
domanda oggetto di causa. In particolare la deduceva la sua estraneità al rapporto contrattuale CP_3
intercorso tra la e la società (quest'ultima era un soggetto giuridico autonomo, rispetto CP_2 _4
all'ente convenuto).
Inoltre, la eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato, ai sensi dell'art. CP_3
2947 cc.; infatti, il pregiudizio lamentato dalla risaliva al 2011, anno in cui erano stati affidati ed CP_2
eseguiti i servizi, di cui l'attrice lamentava il mancato pagamento.
Infine la eccepiva come non sussistesse, a suo carico, alcun obbligo di procedere al ripiano della CP_3
situazione debitoria della (trattandosi di pretesa apertamente in contrasto con i princìpi normativi, _4
interni e comunitari, operanti in materia).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 919/21, pubblicata il 29 Gennaio 2021.
A mezzo di tale pronuncia il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
altresì l'attrice è stata CP_2
condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 19.388,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
A sostegno della decisione, il primo Giudice ha richiamato, innanzitutto, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in tema di società a partecipazione pubblica (orientamento in base al quale, in adesione ad un'impostazione privatistica, viene riconosciuta a tali soggetti una soggettività autonoma rispetto all'ente pubblico socio, anche sotto il profilo patrimoniale).
3 A conferma di tale impostazione, il Tribunale ha osservato che l'art. 14 del D. Lgs. n. 175/16, cd. “Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sottopone espressamente tali società, ivi incluse quelle in house, alla disciplina fallimentare e del concordato preventivo.
Dunque, la non poteva essere chiamata a rispondere direttamente con il proprio Controparte_3
patrimonio dei debiti della società controllata, dovendosi riconoscere la piena autonomia patrimoniale e soggettiva tra ente pubblico e società partecipata.
Tanto osservato, il Tribunale ha anche rilevato come la pretesa risarcitoria della rinvenisse il CP_2
proprio fondamento nella dedotta responsabilità extracontrattuale della , per non avere Controparte_3
quest'ultima recuperato lo stato di insolvenza della , e per avere anzi istituito una nuova società, con _4 identico oggetto sociale.
Sotto tale profilo, il G.M. ha evidenziato come non risultasse adeguatamente provato il nesso causale tra la condotta asseritamente illecita ed il danno.
Infatti, la creazione di una nuova società controllata non integrava un fatto illecito, né integrava il presupposto di antigiuridicità, idoneo a fondare la pretesa responsabilità ex art. 2043 cc..
Peraltro la nuova società, e cioè “ ”, era stata istituita nell'esercizio di Controparte_5
competenze istituzionali della . CP_3
Infine, il primo Giudice ha osservato come il fallimento di una società costituisca un evento fisiologicamente connesso al rischio d'impresa; né si rinveniva una specifica disposizione normativa, che imponesse alla di ripianare i debiti della partecipata . Controparte_3 _4
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società (già ), giusta citazione notificata CP_1 CP_2
in data 28 Luglio 2021.
La srl appellante si duole, in primis, del travisamento e dell'erronea applicazione dei princìpi giurisprudenziali, richiamati dal primo Giudice a sostegno della ritenuta autonomia soggettiva e patrimoniale della società pubblica ASTIR.
A detta dell'impugnante – vertendosi in ipotesi di società in house partecipata in via esclusiva dalla CP_3
– il rapporto tra la e l'ente pubblico assumerebbe connotati rigidamente gerarchici. _4
In altri termini, la società (debitrice della ) non aveva margini di autonomia, ed ancora era _4 CP_2
priva di un centro decisionale indipendente, e di un interesse proprio, distinto da quello della P.A. costituente.
4 Di conseguenza, il patrimonio della non poteva considerarsi separato da quello della (la _4 CP_3
quale restava direttamente obbligata nei confronti dei creditori della società partecipata).
Tale interpretazione, sempre a detta di parte appellante, sarebbe corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha qualificato il danno al patrimonio della società in house quale danno di natura erariale.
Il gravame contempla anche la doglianza, inerente all'interpretazione delle circostanze di fatto, dedotte a sostegno della domanda.
Così nel suo iter argomentativo: il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il Parte_1
presupposto della domanda risarcitoria, nell'istituzione della società , Controparte_5 avente il medesimo oggetto sociale della fallita . _4
Ed invece la condotta di mala gestio, da addebitarsi alla , risiede non già nella costituzione del CP_3
nuovo soggetto sociale;
bensì nell'avere determinato lo stato di decozione della . _4
Infatti la non aveva assicurato a quest'ultima l'adeguata dotazione patrimoniale, necessaria per il CP_3
perseguimento dei propri fini di interesse generale.
In tale contesto, si duole anche del rigetto delle istanze istruttorie avanzate nel corso del giudizio CP_1
di prime cure.
E questo con particolare riferimento alla richiesta di ammissione di una CTU contabile, finalizzata ad accertare se la dotazione di capitale conferita dalla alla , fosse idonea a coprire i Controparte_3 _4
costi degli affidamenti oggetto di causa.
Infine, con ultimo e subordinato motivo, si duole anche della quantificazione delle spese del CP_1
giudizio, come liquidate dal Tribunale.
In particolare, l'appellante ritiene eccessivo l'importo riconosciuto a titolo di compensi professionali, considerate la natura e la qualità delle difese svolte nel giudizio di primo grado dall'ente convenuto.
In definitiva chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di CP_1 accogliersi la domanda proposta in primo grado;
e quindi, accertata la responsabilità della , CP_3
condannarsi quest'ultima al pagamento della somma di euro 1.149.987,90, nonché condannarsi al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla in ragione dell'ingiustificata e negligente condotta di CP_1
mala gestio, perpetrata quale socio unico della , oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
_4
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
5 L'appellata è rimasta contumace, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di Controparte_3
impugnazione.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 3 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 27 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della sola srl appellante), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre rilevare che la prospettazione di parte appellante, come trasfusa nei motivi di gravame sopra sintetizzati, si articola in due distinti profili.
Da un lato viene prospettata la responsabilità diretta della , in ragione dell'asserita Controparte_3
identità patrimoniale tra l'Amministrazione e la società in house; d'altro canto, sotto il versante della responsabilità extracontrattuale, è dedotta una condotta di mala gestio imputabile alla , che CP_3
avrebbe omesso di assicurare alla società una dotazione patrimoniale adeguata.
In tal modo si sarebbe progressivamente determinata l'incapienza finanziaria, nonché lo stato di insolvenza, rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
Con il primo motivo deduce che la , in quanto società in house a socio unico, non potrebbe CP_1 _4
considerarsi dotata di autonomia patrimoniale e soggettiva rispetto alla . Controparte_3
Co A sostegno di tale assunto, la appellante richiama la disciplina di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. n.
267/00 (TUEL), nonché la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità degli organi sociali, per danni cagionati al patrimonio di una società in house.
Dunque ad avviso di Lavori srl, nel caso di specie, ricorre una sostanziale immedesimazione soggettiva tra l'ente pubblico e la società partecipata.
In particolare, lo Statuto della (artt. 1 e 2) prevedeva che la società operasse in via prevalente in _4
favore dell'ente partecipante, e fosse soggetta ad un controllo analogo da parte dello stesso.
Segnatamente, l'art.
2.2 riservava alla Giunta Regionale la competenza esclusiva ad approvare preventivamente tutte le deliberazioni assembleari, le determinazioni dell'organo amministrativo, nonché il piano industriale e le sue eventuali modifiche.
6 Co Da tale assetto normativo e statutario, la appellante fa discendere che non possa qualificarsi come _4
un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione; piuttosto, essa integrerebbe un mero servizio dell'ente pubblico.
Di conseguenza, secondo tale impostazione i debiti di dovrebbero gravare direttamente sul _4
patrimonio della . Controparte_3
Il motivo non è condivisibile.
muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 26283/13, CP_1
laddove si è riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento all'azione volta a far valere la responsabilità degli organi sociali, per i danni cagionati al patrimonio delle società in house.
Tuttavia tale precedente non può essere interpretato, nel senso di attrarre le società in house nel regime delle Pubbliche Amministrazioni.
Piuttosto, l'arresto delle Sezioni Unite inerisce esclusivamente al profilo del riparto di giurisdizione, con riferimento all'azione di responsabilità per danno erariale.
I Giudici di legittimità hanno precisato che “è, bensì, vero che le Sezioni Unite di questa Corte, nella già menzionata sentenza n. 26283/13, hanno affermato che le società in house costituiscono in realtà articolazioni della Pubblica Amministrazione da cui promanano, e non soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi;
tuttavia, hanno altresì avuto cura di precisare che siffatta affermazione va intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione. Precisazione, questa, che si riferisce, ovviamente, al riparto di giurisdizione riguardante l'azione di responsabilità per danni arrecati dall'illegittimo comportamento degli organi sociali al patrimonio della società, che costituiva oggetto di quel giudizio. … Ciò non implica però, necessariamente, che anche sotto ogni altro profilo l'adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza le società in house sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco. Sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla Pubblica Amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche disposizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti
l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato” (Cass. civ., Sez. Un., n.
24591/16).
Conformemente a tale impostazione, la più recente giurisprudenza di legittimità è coerente nel precisare come dal modello organizzativo della società in house non possa derivare alcuna deroga alle regole del diritto societario, con estensione illimitata e solidale della responsabilità dell'ente pubblico, per le obbligazioni assunte dalla società soggetta al suo controllo.
7 Infatti, “il cd. controllo analogo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione inter-organica; e tuttavia questa relazione inter-organica non incide affatto sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'Amministrazione Pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti - quello pubblico e quello privato societario - sul piano giuridico-formale, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti
e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (cfr. Cass. civ. nn. 21658/21; 5346/19).
Dunque, stante la piena autonomia soggettiva della società rispetto alla , non _4 Controparte_3 possono ricondursi all'ente pubblico le obbligazioni scaturite dal rapporto contrattuale dedotto in lite
(diversamente dalla prospettazione offerta da parte appellante).
Altresì il Collegio ritiene di dover porre in evidenza la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2497 cc.; tale norma, in materia di responsabilità da abuso dell'attività di direzione e coordinamento, riconosce al creditore sociale rimasto insoddisfatto l'azione nei confronti dell'ente che esercita l'attività di controllo sulla società insolvente.
Co Ebbene, trattasi di disposizione che non milita in alcun modo in favore della prospettazione della appellante.
A tacere della peculiarità della vicenda in oggetto – relativa all'istituzione di una società in house a partecipazione interamente pubblica, costituita per l'autoproduzione di servizi – la disposizione sopra richiamata pone una particolare forma di responsabilità extracontrattuale della cd. holding o, come nel caso di specie, dell'ente pubblico controllante, per la lesione prodotta al patrimonio della società soggetta al controllo, e non può essere interpretata quale fondamento di una responsabilità sussidiaria dell'ente pubblico, per il pagamento dei debiti della società controllata.
Vale a dire, non può configurarsi una responsabilità patrimoniale diretta dell'Amministrazione per le obbligazioni insoddisfatte della società (in tal senso, con riferimento alla natura della responsabilità della holding ai sensi dell'art. 2497 cc., cfr. Cass. civ., n. 12254/15).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi una responsabilità patrimoniale diretta in capo alla , per i debiti insoluti della società . CP_3 _4
Co Come premesso, la prospettazione di Lavori è imperniata anche su un secondo motivo, inerente alla dedotta responsabilità extracontrattuale della . Controparte_3
8 La srl appellante contesta alla una condotta antigiuridica, consistente nell'avere determinato lo CP_3
stato di decozione della società . In particolare l'ente pubblico avrebbe omesso di garantire alla _4 società una dotazione patrimoniale adeguata al perseguimento delle finalità di interesse generale, che le erano state affidate.
Inoltre la – lungi dal riversare le risorse necessarie per il risanamento della situazione finanziaria CP_3
della controllata – ha costituito un diverso soggetto, preposto al raggiungimento dei medesimi _4
obiettivi della società fallita.
Il gravame non può trovare accoglimento neanche sotto tale profilo.
Infatti non ha mai individuato, con la necessaria specificità, le condotte attraverso le quali la CP_1
avrebbe determinato lo stato di decozione della . Controparte_3 _4
In particolare, la srl impugnante non ha mai prospettato l'esistenza di direttive o di politiche di gestione imposte dalla che, nel contesto del controllo analogo esercitato sulla , possano avere CP_3 _4
determinato l'incapienza del patrimonio di quest'ultima, e l'incapacità della stessa di provvedere al soddisfacimento dei crediti dedotti in lite.
Né ha indicato quali scelte operative sarebbero state viziate da un'imposizione antigiuridica. CP_1
Quindi, ci troviamo dinanzi a doglianze oltremodo generiche.
L'odierna appellante si è limitata a postulare una responsabilità della , per il solo fatto che la CP_3 _4 abbia maturato, nel tempo, una significativa esposizione debitoria;
si addebita alla di non essersi CP_3
attivata per prevenire la situazione di incapienza patrimoniale, e soprattutto di non essere intervenuta per ricapitalizzare la società controllata.
Ebbene, non può fondarsi la responsabilità della su di una mera inerzia, non meglio circostanziata. CP_3
Dalla titolarità di una posizione di direzione e controllo non discende l'obbligo del cd. “soccorso finanziario” in favore della società controllata;
né si configura la responsabilità diretta dell'ente titolare del potere di controllo, per i debiti contratti dalla società etero-diretta, e da quest'ultima non soddisfatti.
Al contrario, nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione e riduzione della spesa di società partecipate dalla mano pubblica, il Legislatore ha previsto specifici limiti e divieti al soccorso finanziario degli enti pubblici, in favore delle società partecipate che siano in perdita.
In tale solco si collocano le previsioni dell'art. 6 co.19 del D.L. n. 78/10, applicabili ratione temporis alla fattispecie in oggetto, ed oggi trasfuse nell'art. 14 co.5 del D.L. n. 175/16.
9 Tali disposizioni vietano espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di erogare capitale di rischio, concedere credito, o rilasciare garanzie in favore di società partecipate, che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi o abbiano utilizzato riserve per fare fronte a perdite infra-annuali.
Di conseguenza, alla luce delle succitate disposizioni, non è sostenibile che la fosse tenuta a CP_3
ricapitalizzare la società , o comunque a garantirle i mezzi economici necessari alla prosecuzione _4
dell'attività e ad evitarne il fallimento.
D'altro canto, costituisce principio consolidato, quello secondo cui l'applicazione dell'ordinario regime privatistico si riverbera anche sulla fallibilità delle società in house.
In particolare, l'art. 1 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42) esclude dall'area della concorsualità i soli enti pubblici, e non anche le società pubbliche.
Ergo, la scelta del Legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che tali società assumano i rischi connessi alla loro insolvenza. Diversamente, risulterebbero violati i princìpi di eguaglianza e di affidamento dei soggetti che con tali società entrano in rapporto.
Inoltre, risulterebbero minate le regole della concorrenza, che impongono parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (espressamente in termini, Cass. civ. n. 7646/23).
I princìpi di carattere generale sopra richiamati rendono irrilevante la circostanza, pure prospettata con l'appello, che l'art. 14 del D. Lgs. n. 175/16 – il quale sancisce l'assoggettabilità delle società pubbliche alla disciplina fallimentare – sia stato introdotto in un momento successivo ai fatti oggetto di causa.
Infatti, la norma si è limitata a recepire quanto già da lungo tempo affermato in ordine alle società a partecipazione pubblica, esplicitandone l'assoggettamento all'ordinario regime civilistico (il che implica anche l'assoggettabilità al fallimento).
In tal senso, merita di essere condivisa la conclusione espressa nella sentenza di prime cure;
e cioè che
“nello sviluppo fisiologico dei rapporti commerciali tra società private, il fallimento di quella debitrice è un evento, la cui alea è insita nella medesima attività imprenditoriale”.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, risultano assorbite le ulteriori doglianze di parte appellante, relative alla mancata ammissione dei mezzi istruttori già invocati dall'attrice in primo grado;
in particolare, ci si riferisce alla mancata ammissione della CTU contabile, volta alla ricostruzione della situazione finanziaria della società (considerate le illustrate carenze dell'impianto assertivo della _4 CP_1 saremmo dinanzi ad una CTU meramente esplorativa).
10 L'ultimo e subordinato motivo di gravame riguarda il quantum liquidato, a titolo di spese del giudizio.
contesta l'importo liquidato dal G.M. a titolo di compenso professionale (pari ad euro 19.388,00, CP_1 oltre accessori), ritenendolo incongruo ed eccessivo, rispetto all'attività svolta in primo grado dalla convenuta . Controparte_3
Neanche tale doglianza è fondata.
Invero la liquidazione operata dal primo Giudice risulta rispettosa dei valori tabellari indicati dal D.M.
55/14, nella formulazione in vigore al momento della liquidazione.
Ed infatti, il valore della causa è pari a euro 1.149.987,90 (somma richiesta dall'odierna appellante già in primo grado).
Quindi, si rientra nello scaglione superiore ad euro 1.000.000,00, rispetto al quale, considerato l'incremento percentuale massimo di cui all'art. 6 del D.M. n. 55/14, la quantificazione operata dal primo
Giudice risulta addirittura inferiore ai valori minimi previsti per tutte le fasi del giudizio.
Di conseguenza, risulta congruo l'importo liquidato dal G.M. a titolo di compensi professionali.
In definitiva, l'interposto appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza (anche con riferimento al residuale profilo della quantificazione delle spese del primo grado).
Resta da pronunciarsi sul governo delle spese del grado.
Ebbene non vi sono provvedimenti da adottare, in ordine alle spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellata . Controparte_3
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo CP_1
pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della in persona del Presidente CP_1 Controparte_3
p.t. della Giunta Regionale, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 919/21, pubblicata il 29 Gennaio
2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Nulla per le spese del presente grado;
11 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato, di CP_1 cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3460/21 RG, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 919/21, pubblicata il 29 Gennaio
2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 3 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 27 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con il termine di gg. sessanta, per il deposito della comparsa conclusionale, scaduto in data 2 Settembre
2025), e pendente tra:
già (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Pierfrancesco Micillo
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: , in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_3 P.IVA_2
Regionale;
1 Appellata contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 27 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il Difensore di parte appellante, a mezzo delle note scritte, ha concluso riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il Primo Marzo 2017, la società (al tempo ) conveniva in CP_1 CP_2
giudizio la , per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 1.149.987,90, ed Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni sofferti, in ragione dell'ingiustificata e negligente mala gestio della società
, società in house partecipata in via esclusiva dall'ente pubblico. _4
In particolare, la società era stata costituita dalla , al fine di perseguire l'attività di _4 Controparte_3
pubblica utilità, connessa allo svolgimento dei servizi ambientali di interesse del territorio campano.
La società attrice deduceva che, in data 3 Agosto 2010, aveva affidato alla medesima “il _4 CP_2
conferimento di rifiuti speciali pericolosi e non, giacenti sulla S.S. 268 del Vesuvio dal km 11 + 860 al km 9 +
536”, mediante la stipula di un contratto di affidamento diretto di servizi.
Inoltre, in data 14 Luglio 2011, le parti avevano sottoscritto un secondo contratto di affidamento diretto di servizi, con il quale la si era obbligata a prestare, in favore della , il “servizio avente ad CP_2 _4
oggetto il carico, l'asporto ed il conferimento in stazioni ecologiche autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non, e la bonifica di materiali contenenti amianto, giacenti presso il Comune di Sant'Antonio Abate”.
Entrambi i lavori oggetto di affidamento erano stati regolarmente eseguiti dalla , per un credito CP_2
complessivo di euro 1.149.987,90, rimasto tuttavia insoluto.
Successivamente, con sentenza n. 230/13, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della _4
, ed il credito vantato dalla era stato integralmente ammesso al passivo della procedura
[...] CP_2
concorsuale.
Proseguiva l'attrice che, dopo il dichiarato fallimento della , la aveva provveduto a _4 Controparte_3
costituire, a mezzo della Legge Regionale n. 1/12, una nuova società in house, la Controparte_5
, anch'essa sottoposta alla propria attività di direzione, coordinamento e controllo.
[...]
A “ erano state attribuite funzioni in materia ambientale e di prevenzione, Controparte_5
sostanzialmente corrispondenti a quelle già esercitate dalla , della quale la nuova società aveva, di _4 fatto, ereditato il medesimo oggetto sociale.
2 Sulla scorta delle richiamate premesse, deduceva la responsabilità patrimoniale della CP_2 CP_3
quale soggetto pubblico avente il controllo totalitario sulla , direttamente obbligato, con
[...] _4 tutto il proprio patrimonio, nei confronti dei creditori della società controllata.
Ulteriormente, l'attrice ravvisava la responsabilità extracontrattuale della , atteso che, Controparte_3
omettendo di apprestare i più essenziali controlli e le più opportune cautele in tema di programmazione e gestione delle risorse pubbliche destinate al funzionamento della , l'Amministrazione aveva _4
determinato lo stato di incapienza finanziaria e di insolvenza della società controllata.
Per giunta la aveva istituito una nuova società in house, avente il medesimo oggetto Controparte_3
sociale, senza prima procedere al risanamento dei debiti contratti dalla . _4
Pertanto, chiedeva condannarsi la al risarcimento dei danni per CP_2 Controparte_3 responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cc., e/o per qualunque altro titolo, ritenuto sussistente in capo all'ente convenuto.
Si costituiva la , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla Controparte_3
domanda oggetto di causa. In particolare la deduceva la sua estraneità al rapporto contrattuale CP_3
intercorso tra la e la società (quest'ultima era un soggetto giuridico autonomo, rispetto CP_2 _4
all'ente convenuto).
Inoltre, la eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato, ai sensi dell'art. CP_3
2947 cc.; infatti, il pregiudizio lamentato dalla risaliva al 2011, anno in cui erano stati affidati ed CP_2
eseguiti i servizi, di cui l'attrice lamentava il mancato pagamento.
Infine la eccepiva come non sussistesse, a suo carico, alcun obbligo di procedere al ripiano della CP_3
situazione debitoria della (trattandosi di pretesa apertamente in contrasto con i princìpi normativi, _4
interni e comunitari, operanti in materia).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 919/21, pubblicata il 29 Gennaio 2021.
A mezzo di tale pronuncia il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
altresì l'attrice è stata CP_2
condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 19.388,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
A sostegno della decisione, il primo Giudice ha richiamato, innanzitutto, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in tema di società a partecipazione pubblica (orientamento in base al quale, in adesione ad un'impostazione privatistica, viene riconosciuta a tali soggetti una soggettività autonoma rispetto all'ente pubblico socio, anche sotto il profilo patrimoniale).
3 A conferma di tale impostazione, il Tribunale ha osservato che l'art. 14 del D. Lgs. n. 175/16, cd. “Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sottopone espressamente tali società, ivi incluse quelle in house, alla disciplina fallimentare e del concordato preventivo.
Dunque, la non poteva essere chiamata a rispondere direttamente con il proprio Controparte_3
patrimonio dei debiti della società controllata, dovendosi riconoscere la piena autonomia patrimoniale e soggettiva tra ente pubblico e società partecipata.
Tanto osservato, il Tribunale ha anche rilevato come la pretesa risarcitoria della rinvenisse il CP_2
proprio fondamento nella dedotta responsabilità extracontrattuale della , per non avere Controparte_3
quest'ultima recuperato lo stato di insolvenza della , e per avere anzi istituito una nuova società, con _4 identico oggetto sociale.
Sotto tale profilo, il G.M. ha evidenziato come non risultasse adeguatamente provato il nesso causale tra la condotta asseritamente illecita ed il danno.
Infatti, la creazione di una nuova società controllata non integrava un fatto illecito, né integrava il presupposto di antigiuridicità, idoneo a fondare la pretesa responsabilità ex art. 2043 cc..
Peraltro la nuova società, e cioè “ ”, era stata istituita nell'esercizio di Controparte_5
competenze istituzionali della . CP_3
Infine, il primo Giudice ha osservato come il fallimento di una società costituisca un evento fisiologicamente connesso al rischio d'impresa; né si rinveniva una specifica disposizione normativa, che imponesse alla di ripianare i debiti della partecipata . Controparte_3 _4
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società (già ), giusta citazione notificata CP_1 CP_2
in data 28 Luglio 2021.
La srl appellante si duole, in primis, del travisamento e dell'erronea applicazione dei princìpi giurisprudenziali, richiamati dal primo Giudice a sostegno della ritenuta autonomia soggettiva e patrimoniale della società pubblica ASTIR.
A detta dell'impugnante – vertendosi in ipotesi di società in house partecipata in via esclusiva dalla CP_3
– il rapporto tra la e l'ente pubblico assumerebbe connotati rigidamente gerarchici. _4
In altri termini, la società (debitrice della ) non aveva margini di autonomia, ed ancora era _4 CP_2
priva di un centro decisionale indipendente, e di un interesse proprio, distinto da quello della P.A. costituente.
4 Di conseguenza, il patrimonio della non poteva considerarsi separato da quello della (la _4 CP_3
quale restava direttamente obbligata nei confronti dei creditori della società partecipata).
Tale interpretazione, sempre a detta di parte appellante, sarebbe corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha qualificato il danno al patrimonio della società in house quale danno di natura erariale.
Il gravame contempla anche la doglianza, inerente all'interpretazione delle circostanze di fatto, dedotte a sostegno della domanda.
Così nel suo iter argomentativo: il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il Parte_1
presupposto della domanda risarcitoria, nell'istituzione della società , Controparte_5 avente il medesimo oggetto sociale della fallita . _4
Ed invece la condotta di mala gestio, da addebitarsi alla , risiede non già nella costituzione del CP_3
nuovo soggetto sociale;
bensì nell'avere determinato lo stato di decozione della . _4
Infatti la non aveva assicurato a quest'ultima l'adeguata dotazione patrimoniale, necessaria per il CP_3
perseguimento dei propri fini di interesse generale.
In tale contesto, si duole anche del rigetto delle istanze istruttorie avanzate nel corso del giudizio CP_1
di prime cure.
E questo con particolare riferimento alla richiesta di ammissione di una CTU contabile, finalizzata ad accertare se la dotazione di capitale conferita dalla alla , fosse idonea a coprire i Controparte_3 _4
costi degli affidamenti oggetto di causa.
Infine, con ultimo e subordinato motivo, si duole anche della quantificazione delle spese del CP_1
giudizio, come liquidate dal Tribunale.
In particolare, l'appellante ritiene eccessivo l'importo riconosciuto a titolo di compensi professionali, considerate la natura e la qualità delle difese svolte nel giudizio di primo grado dall'ente convenuto.
In definitiva chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di CP_1 accogliersi la domanda proposta in primo grado;
e quindi, accertata la responsabilità della , CP_3
condannarsi quest'ultima al pagamento della somma di euro 1.149.987,90, nonché condannarsi al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla in ragione dell'ingiustificata e negligente condotta di CP_1
mala gestio, perpetrata quale socio unico della , oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
_4
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
5 L'appellata è rimasta contumace, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di Controparte_3
impugnazione.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 3 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 27 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della sola srl appellante), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre rilevare che la prospettazione di parte appellante, come trasfusa nei motivi di gravame sopra sintetizzati, si articola in due distinti profili.
Da un lato viene prospettata la responsabilità diretta della , in ragione dell'asserita Controparte_3
identità patrimoniale tra l'Amministrazione e la società in house; d'altro canto, sotto il versante della responsabilità extracontrattuale, è dedotta una condotta di mala gestio imputabile alla , che CP_3
avrebbe omesso di assicurare alla società una dotazione patrimoniale adeguata.
In tal modo si sarebbe progressivamente determinata l'incapienza finanziaria, nonché lo stato di insolvenza, rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
Con il primo motivo deduce che la , in quanto società in house a socio unico, non potrebbe CP_1 _4
considerarsi dotata di autonomia patrimoniale e soggettiva rispetto alla . Controparte_3
Co A sostegno di tale assunto, la appellante richiama la disciplina di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. n.
267/00 (TUEL), nonché la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità degli organi sociali, per danni cagionati al patrimonio di una società in house.
Dunque ad avviso di Lavori srl, nel caso di specie, ricorre una sostanziale immedesimazione soggettiva tra l'ente pubblico e la società partecipata.
In particolare, lo Statuto della (artt. 1 e 2) prevedeva che la società operasse in via prevalente in _4
favore dell'ente partecipante, e fosse soggetta ad un controllo analogo da parte dello stesso.
Segnatamente, l'art.
2.2 riservava alla Giunta Regionale la competenza esclusiva ad approvare preventivamente tutte le deliberazioni assembleari, le determinazioni dell'organo amministrativo, nonché il piano industriale e le sue eventuali modifiche.
6 Co Da tale assetto normativo e statutario, la appellante fa discendere che non possa qualificarsi come _4
un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione; piuttosto, essa integrerebbe un mero servizio dell'ente pubblico.
Di conseguenza, secondo tale impostazione i debiti di dovrebbero gravare direttamente sul _4
patrimonio della . Controparte_3
Il motivo non è condivisibile.
muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 26283/13, CP_1
laddove si è riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento all'azione volta a far valere la responsabilità degli organi sociali, per i danni cagionati al patrimonio delle società in house.
Tuttavia tale precedente non può essere interpretato, nel senso di attrarre le società in house nel regime delle Pubbliche Amministrazioni.
Piuttosto, l'arresto delle Sezioni Unite inerisce esclusivamente al profilo del riparto di giurisdizione, con riferimento all'azione di responsabilità per danno erariale.
I Giudici di legittimità hanno precisato che “è, bensì, vero che le Sezioni Unite di questa Corte, nella già menzionata sentenza n. 26283/13, hanno affermato che le società in house costituiscono in realtà articolazioni della Pubblica Amministrazione da cui promanano, e non soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi;
tuttavia, hanno altresì avuto cura di precisare che siffatta affermazione va intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione. Precisazione, questa, che si riferisce, ovviamente, al riparto di giurisdizione riguardante l'azione di responsabilità per danni arrecati dall'illegittimo comportamento degli organi sociali al patrimonio della società, che costituiva oggetto di quel giudizio. … Ciò non implica però, necessariamente, che anche sotto ogni altro profilo l'adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza le società in house sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco. Sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla Pubblica Amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche disposizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti
l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato” (Cass. civ., Sez. Un., n.
24591/16).
Conformemente a tale impostazione, la più recente giurisprudenza di legittimità è coerente nel precisare come dal modello organizzativo della società in house non possa derivare alcuna deroga alle regole del diritto societario, con estensione illimitata e solidale della responsabilità dell'ente pubblico, per le obbligazioni assunte dalla società soggetta al suo controllo.
7 Infatti, “il cd. controllo analogo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione inter-organica; e tuttavia questa relazione inter-organica non incide affatto sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'Amministrazione Pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti - quello pubblico e quello privato societario - sul piano giuridico-formale, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti
e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (cfr. Cass. civ. nn. 21658/21; 5346/19).
Dunque, stante la piena autonomia soggettiva della società rispetto alla , non _4 Controparte_3 possono ricondursi all'ente pubblico le obbligazioni scaturite dal rapporto contrattuale dedotto in lite
(diversamente dalla prospettazione offerta da parte appellante).
Altresì il Collegio ritiene di dover porre in evidenza la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2497 cc.; tale norma, in materia di responsabilità da abuso dell'attività di direzione e coordinamento, riconosce al creditore sociale rimasto insoddisfatto l'azione nei confronti dell'ente che esercita l'attività di controllo sulla società insolvente.
Co Ebbene, trattasi di disposizione che non milita in alcun modo in favore della prospettazione della appellante.
A tacere della peculiarità della vicenda in oggetto – relativa all'istituzione di una società in house a partecipazione interamente pubblica, costituita per l'autoproduzione di servizi – la disposizione sopra richiamata pone una particolare forma di responsabilità extracontrattuale della cd. holding o, come nel caso di specie, dell'ente pubblico controllante, per la lesione prodotta al patrimonio della società soggetta al controllo, e non può essere interpretata quale fondamento di una responsabilità sussidiaria dell'ente pubblico, per il pagamento dei debiti della società controllata.
Vale a dire, non può configurarsi una responsabilità patrimoniale diretta dell'Amministrazione per le obbligazioni insoddisfatte della società (in tal senso, con riferimento alla natura della responsabilità della holding ai sensi dell'art. 2497 cc., cfr. Cass. civ., n. 12254/15).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi una responsabilità patrimoniale diretta in capo alla , per i debiti insoluti della società . CP_3 _4
Co Come premesso, la prospettazione di Lavori è imperniata anche su un secondo motivo, inerente alla dedotta responsabilità extracontrattuale della . Controparte_3
8 La srl appellante contesta alla una condotta antigiuridica, consistente nell'avere determinato lo CP_3
stato di decozione della società . In particolare l'ente pubblico avrebbe omesso di garantire alla _4 società una dotazione patrimoniale adeguata al perseguimento delle finalità di interesse generale, che le erano state affidate.
Inoltre la – lungi dal riversare le risorse necessarie per il risanamento della situazione finanziaria CP_3
della controllata – ha costituito un diverso soggetto, preposto al raggiungimento dei medesimi _4
obiettivi della società fallita.
Il gravame non può trovare accoglimento neanche sotto tale profilo.
Infatti non ha mai individuato, con la necessaria specificità, le condotte attraverso le quali la CP_1
avrebbe determinato lo stato di decozione della . Controparte_3 _4
In particolare, la srl impugnante non ha mai prospettato l'esistenza di direttive o di politiche di gestione imposte dalla che, nel contesto del controllo analogo esercitato sulla , possano avere CP_3 _4
determinato l'incapienza del patrimonio di quest'ultima, e l'incapacità della stessa di provvedere al soddisfacimento dei crediti dedotti in lite.
Né ha indicato quali scelte operative sarebbero state viziate da un'imposizione antigiuridica. CP_1
Quindi, ci troviamo dinanzi a doglianze oltremodo generiche.
L'odierna appellante si è limitata a postulare una responsabilità della , per il solo fatto che la CP_3 _4 abbia maturato, nel tempo, una significativa esposizione debitoria;
si addebita alla di non essersi CP_3
attivata per prevenire la situazione di incapienza patrimoniale, e soprattutto di non essere intervenuta per ricapitalizzare la società controllata.
Ebbene, non può fondarsi la responsabilità della su di una mera inerzia, non meglio circostanziata. CP_3
Dalla titolarità di una posizione di direzione e controllo non discende l'obbligo del cd. “soccorso finanziario” in favore della società controllata;
né si configura la responsabilità diretta dell'ente titolare del potere di controllo, per i debiti contratti dalla società etero-diretta, e da quest'ultima non soddisfatti.
Al contrario, nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione e riduzione della spesa di società partecipate dalla mano pubblica, il Legislatore ha previsto specifici limiti e divieti al soccorso finanziario degli enti pubblici, in favore delle società partecipate che siano in perdita.
In tale solco si collocano le previsioni dell'art. 6 co.19 del D.L. n. 78/10, applicabili ratione temporis alla fattispecie in oggetto, ed oggi trasfuse nell'art. 14 co.5 del D.L. n. 175/16.
9 Tali disposizioni vietano espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di erogare capitale di rischio, concedere credito, o rilasciare garanzie in favore di società partecipate, che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi o abbiano utilizzato riserve per fare fronte a perdite infra-annuali.
Di conseguenza, alla luce delle succitate disposizioni, non è sostenibile che la fosse tenuta a CP_3
ricapitalizzare la società , o comunque a garantirle i mezzi economici necessari alla prosecuzione _4
dell'attività e ad evitarne il fallimento.
D'altro canto, costituisce principio consolidato, quello secondo cui l'applicazione dell'ordinario regime privatistico si riverbera anche sulla fallibilità delle società in house.
In particolare, l'art. 1 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42) esclude dall'area della concorsualità i soli enti pubblici, e non anche le società pubbliche.
Ergo, la scelta del Legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che tali società assumano i rischi connessi alla loro insolvenza. Diversamente, risulterebbero violati i princìpi di eguaglianza e di affidamento dei soggetti che con tali società entrano in rapporto.
Inoltre, risulterebbero minate le regole della concorrenza, che impongono parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (espressamente in termini, Cass. civ. n. 7646/23).
I princìpi di carattere generale sopra richiamati rendono irrilevante la circostanza, pure prospettata con l'appello, che l'art. 14 del D. Lgs. n. 175/16 – il quale sancisce l'assoggettabilità delle società pubbliche alla disciplina fallimentare – sia stato introdotto in un momento successivo ai fatti oggetto di causa.
Infatti, la norma si è limitata a recepire quanto già da lungo tempo affermato in ordine alle società a partecipazione pubblica, esplicitandone l'assoggettamento all'ordinario regime civilistico (il che implica anche l'assoggettabilità al fallimento).
In tal senso, merita di essere condivisa la conclusione espressa nella sentenza di prime cure;
e cioè che
“nello sviluppo fisiologico dei rapporti commerciali tra società private, il fallimento di quella debitrice è un evento, la cui alea è insita nella medesima attività imprenditoriale”.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, risultano assorbite le ulteriori doglianze di parte appellante, relative alla mancata ammissione dei mezzi istruttori già invocati dall'attrice in primo grado;
in particolare, ci si riferisce alla mancata ammissione della CTU contabile, volta alla ricostruzione della situazione finanziaria della società (considerate le illustrate carenze dell'impianto assertivo della _4 CP_1 saremmo dinanzi ad una CTU meramente esplorativa).
10 L'ultimo e subordinato motivo di gravame riguarda il quantum liquidato, a titolo di spese del giudizio.
contesta l'importo liquidato dal G.M. a titolo di compenso professionale (pari ad euro 19.388,00, CP_1 oltre accessori), ritenendolo incongruo ed eccessivo, rispetto all'attività svolta in primo grado dalla convenuta . Controparte_3
Neanche tale doglianza è fondata.
Invero la liquidazione operata dal primo Giudice risulta rispettosa dei valori tabellari indicati dal D.M.
55/14, nella formulazione in vigore al momento della liquidazione.
Ed infatti, il valore della causa è pari a euro 1.149.987,90 (somma richiesta dall'odierna appellante già in primo grado).
Quindi, si rientra nello scaglione superiore ad euro 1.000.000,00, rispetto al quale, considerato l'incremento percentuale massimo di cui all'art. 6 del D.M. n. 55/14, la quantificazione operata dal primo
Giudice risulta addirittura inferiore ai valori minimi previsti per tutte le fasi del giudizio.
Di conseguenza, risulta congruo l'importo liquidato dal G.M. a titolo di compensi professionali.
In definitiva, l'interposto appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza (anche con riferimento al residuale profilo della quantificazione delle spese del primo grado).
Resta da pronunciarsi sul governo delle spese del grado.
Ebbene non vi sono provvedimenti da adottare, in ordine alle spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellata . Controparte_3
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo CP_1
pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della in persona del Presidente CP_1 Controparte_3
p.t. della Giunta Regionale, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 919/21, pubblicata il 29 Gennaio
2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Nulla per le spese del presente grado;
11 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato, di CP_1 cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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