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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12081 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23422/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa BA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23422/2020 promossa da:
(P.I.: , in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. MARCO MOUZACITIS, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE contro
(P.IVA , in persona del rappresentante legale p.t., CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GEMMA BARBELLA, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
20/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 10/11/20, (d'ora in Parte_1 avanti solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
5086/2020 reso in data 11/9/20, con il quale il Tribunale di Napoli ingiungeva all' opponente di pagare a la somma di € 11.540,59, oltre interessi al CP_1 tasso ex D lgs 231/02 a decorrere dalla scadenza di ogni fattura, nonché le spese e competenze del presente procedimento che liquidava in € 145,00 per spese ed e
540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%,iva e cpa .
Il credito traeva origine dal mancato pagamento delle fatture n. 284A di euro
1.317,60 – residuo da pagare euro 256,20, n. 328A del 24/05/2019 di euro 128,10,
n. 410A del 08/07/2019 di euro 170,80, n. 277C del 10/07/2019 di euro 744,20, n.
449A del 22/07/2019 di euro 91,50, n. 484A del 01/08/2019 di euro 585,60, n.
491A del 02/08/2019 di euro 1.647,00, n. 534A del 11/09/2019 di euro 97,60, n.
599A del 17/10/2019 di euro 3.810,67, n. 664A del 29/11/2019 di euro 152,50, n.
666A del 02/12/2019 di euro 428,22, n. 533C del 05/12/2019 di euro 2.964,60, n.
692A del 20/12/2019 di euro 463,60.
A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito che nelle fatture, oggetto del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, erano riportati importi illegittimi e non rispondenti alle reali ed effettive prestazioni poste in essere dalla in particolare, ha CP_1 dedotto che, in specifiche fatture, erano stati inseriti importi ingiustificati e difformi rispetto alle tariffe concordate ed agli elementi riportati nei verbali d'intervento, voci non dovute, quali il “diritto di chiamata” ed ore di manodopera effettivamente non svolte;
dunque, l'opponente ha dedotto che il D.I. era basato su fatture da annullare e ricalcolare interamente.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo che il Tribunale: “- in accoglimento della proposta opposizione voglia accertare e dichiarare nulle le seguenti fatture poste
a fondamento del D.I. opposto in quanto illegittime negli addebiti contestati e, in particolare, disporre l'annullamento delle seguenti fatture: - fatt. n. 328A del
24/05/2020 di euro 128,10 – fatt. n. 410A del 08/07/2019 di euro 170,80 – fatt. n.
484A del 01/08/2019 di euro 585,60 – fatt. n. 491A del 02/08/2019 di euro
1.647,00 – fatt. n. 599A del 17/10/2019 di euro 3.810,67 – fatt. n. 666A del pagina 2 di 8 02/12/2019 di euro 428,22 – fatt. n. 692A del 20/12/2019 di euro 463,60 – in quanto le stesse addebitano ore di manodopera non effettive, costi di diritto di chiamata non dovuti e non appaiono rispettose di un tariffario univoco e chiaro, per un totale di euro 5.588,64 - richieste nel D.I. opposto;
- dichiarare altresì tutte le fatture poste a fondamento del D.I. opposto nulle per mancanza dei requisiti di chiarezza e conoscenza delle tariffe applicate;
- revocare e annullare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo nr. 5086/2020 del 11/09/2020 e per l'effetto dichiarare come non dovute le somme liquidate nel decreto ingiuntivo che si oppone;
- in subordine, nella denegata ipotesi del rigetto delle richieste di cui sopra, dichiarare quali non dovuti i soli addebiti contestati e relativi al diritto di chiamata, alle ore di manodopera e alla differenza tariffaria, di cui alle fatture n. 328A del 24/05/2020 – fatt. n. 410A del 08/07/2019– fatt. n. 484A del 01/08/2019 – fatt. n. 491A del 02/08/2019 – fatt. n. 599A del
17/10/2019 – fatt. n. 666A del 02/12/2019 – fatt. n. 692A del 20/12/2019, per un totale di euro 1.060,00 oltre Iva, da decurtare dall'importo richiesto nel D.I. opposto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio, la impugnando l'opposizione avversaria e CP_1 deducendone la completa inammissibilità ed infondatezza. In particolare, l'opposta ha dedotto la fondatezza della domanda monitoria, avendo fornito la prova del credito mediante il deposito di tutte le fatture richiamate negli atti, i verbali di intervento sottoscritti, per accettazione, anche da e le scritture contabili Pt_1 autenticate dal Notaio. La inoltre, ha dedotto che tutte le prestazioni CP_1 presenti nelle fatture erano state effettivamente realizzate nelle modalità e con i tempi riportati nei moduli d'intervento prodotti, tra l'altro regolarmente sottoscritti dalla opponente. Inoltre, ha negato l'esistenza di particolari accordi con la opponente circa il non addebito del diritto di chiamata e delle ore di manodopera, specificando che le divergenze rilevate ed eccepite dalla per alcune fatture, erano Pt_1 giustificate dalla diversa tipologia degli interventi effettuati;
ad esempio, il diritto di chiamata era addebitato per l'assistenza e non per la taratura, e la differenza era legata al luogo in cui veniva effettivamente svolto l'intervento.
pagina 3 di 8 Pertanto, l'opposto ha concluso chiedendo di: “-rigettare l' opposizione a decreto ingiuntivo perché inammissibile improponibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e per l' effetto confermare il decreto ingiuntivo;
-in estremo subordine , rigettate le domande formulate nell'atto di opposizione ed accertato l' inadempimento dell' opponente, condannare al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di € 11540, 59, ovvero quella somma ritenuta di giustizia oltre gli
[...] interessi ex art 5 dlgs n 231/2002 - in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
Con ordinanza del 17/6/21 è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
all'esito dell''interrogatorio formale del legale rappresentate della società opposta, nonché delle prove testimoniali ammesse, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini con i termini di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
Va premesso che, in tema di onere probatorio nei giudizi a cognizione ordinaria, costituisce principio generale quello per cui al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007; Cass.
20073/2004). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
pagina 4 di 8 Va altresì rammentato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito, e, pertanto, il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto (quali l'esistenza e l'ammontare del credito) mentre il debitore è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi, modificativi del medesimo credito.
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che l'opposto abbia sufficientemente provato il proprio credito, sulla base dei documenti depositati in sede monitoria, come integrati, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dalle prove espletate, ovvero l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. e le prove testimoniali rese.
Il rapporto contrattuale non è contestato dalla società opponente, la quale però ha lamentato difformità tra le prestazioni ricevute e quelle fatturate e ha contestato l'addebito di alcuni costi in fattura a suo dire non dovuti, in quanto relativi a voci che, per accordo verbale, non dovevano essere pagate.
A fronte delle contestazioni dell'opponente, a comprova dell'esecuzione delle proprie prestazioni, la ditta opposta ha depositato oltre alle fatture – poste a base del decreto ingiuntivo – e alle scritture contabili autenticate dal Notaio, anche i verbali di intervento, tutti sottoscritti, oltre che dai tecnici della che eseguivano CP_1
l'intervento, anche da un responsabile della o da un responsabile Parte_1 dell'impianto, a comprova dell'accettazione dell'intervento.
Dall'esame della documentazione emerge che vi è perfetta corrispondenza tra le fatture e i lavori eseguiti dai tecnici, come indicati nei relativi moduli di intervento sottoscritti, che contengono anche l'indicazione delle ore di lavoro dei tecnici (orari di entrata e di uscita) e del corrispondente costo. Tutte le fatture venivano emesse correttamente in virtù del lavoro eseguito dai tecnici della (fornitura, CP_1 assistenza e manutenzione), come descritto nei verbali di intervento, sottoscritti anche dall' opponente. Tanto è stato confermato anche dal legale rappresentante della società opposta, sentito in sede di interrogatorio formale, il quale ha riferito che
“i costi di ogni intervento venivano indicati sui moduli con indicazione anche degli orari di entrata e di uscita del tecnico;
i moduli erano firmati dal tecnico della e CP_1
pagina 5 di 8 controfirmati sempre dal responsabile della o dal responsabile Parte_1 dell'impianto; i moduli erano in doppia copia, una copia per ciascuna società”; ha poi dichiarato anche che il lavoro di taratura aveva un costo diverso – e per tale motivo veniva indicato, a volte, ad un prezzo diverso nelle fatture - a seconda se veniva effettuato sulle auto (per le quali aveva un costo superiore) o sulle moto. Infine, quanto al modo di operare della società opposta, il legale rappresentante della società ha riferito che “I tecnici vengono chiamati si recano sul posto, esaminano il problema e comunicano, prima di effettuare l' intervento, il costo dello stesso. Una volta accettato dal responsabile tecnico o dalla ditta si esegue l' intervento. Tale accettazione è dimostrata dalla firma sul modulo di intervento”. Tale modus operandi è stato confermato anche dai testi escussi (v. le dichiarazioni di
[...]
e di ) CP_2 Testimone_1
Quanto al diritto di chiamata, l'istruttoria ha provato l'assenza di eventuali accordi circa la non debenza di tale voce in generale (cfr. le dichiarazioni dei testi), il cui pagamento, invece, dipendeva dal tipo di intervento, posto che in caso di intervento e /o manutenzione, il diritto di chiamata veniva accreditato, mentre quando si trattava di semplice taratura, il suddetto costo non veniva addebitato.
Dunque, quanto eccepito dalla , in merito all'esistenza tra le parti di Pt_1 particolari accordi circa il calcolo dei costi degli interventi, è stato categoricamente smentito sia dai testi escussi che dall'amministratore dell'opposta, che invece hanno confermato che l'unica modalità per stabilire il costo di un intervento era legata alla compilazione del modulo d'intervento, che veniva accettato a mezzo di sottoscrizione dalla controparte.
Alla luce dell'istruttoria è emersa, dunque, l'infondatezza delle contestazioni sulle fatture dell'opponente. In particolare, la fattura n 491 A del 2/8/2019 (cfr. produzione parte opposta all. 7) contiene un costo diverso rispetto alla fattura n 284
A del 6/5/2019 ( cfr. produzione parte opposta all. 1), per essere, le attività ivi indicate, diverse (infatti, la fattura n. 491 A veniva emessa a seguito di una doppia taratura afferente sia l'impianto auto che quello moto), la fattura n 328 A (cfr. produzione parte opposta all.2) correttamente comprende il costo per il diritto di chiamata, trattandosi di attività di assistenza eseguita sul pc, attività diversa dalla taratura (costo che compare anche sul modulo di intervento, timbrato e firmato da pagina 6 di 8 parte opponente, oltre all' orario di lavoro dei tecnici ); la fattura n 410 A CP_1
(cfr. produzione parte opposta all. 3) concerne un'attività di assistenza eseguita su contagiri e opacimetro;
pertanto, correttamente veniva addebitato il diritto di chiamata;
la fattura 484A del 1/8/2019 (cfr. produzione parte opposta all.6) comprende attività e ore di lavoro corrispondenti ai verbali di intervento;
la fattura
599 A del 17/10/2019 (cfr. produzione parte opposta all. 9) addebita correttamente ore di manodopera indicate nei verbali di intervento, sottoscritti da parte opponente, con relativo costo di diritto di chiamata di € 150,00 comprendente i costi del viaggio sull'isola; la fattura n. 666 A (cfr. produzione di parte opposta all. 11) comprende il corretto addebito dei costi delle attività eseguite e le ore di lavoro, come risultano dai verbali di intervento, sottoscritti da;
la fattura n 692 A del 20/12/2019 (cfr. Pt_1 produzione di parte opposta all. 13) comprende il corretto addebito di ore di lavoro e diritto di chiamata, come da modulo di intervento.
Deve ritenersi, dunque, che le prestazioni ed i costi riportati nelle fatture, oggetto del procedimento monitorio, siano corretti;
ciò deve dirsi anche alla luce della circostanza che l' non hai mai, prima del presente giudizio, contestato le Pt_1 fatture, nonostante il formale sollecito di pagamento effettuato, il 15/5/20, dalla procuratrice dell'opposta (cfr. produzione opposta all. 14).
Dunque, è emersa, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, una totale rispondenza tra quanto riportato in fattura e le prestazioni svolte, essendo tra l'altro i moduli d'intervento stati accettati e sottoscritti sempre da un addetto della
. Pt_1
Il Tribunale, alla luce di quanto descritto, conferma il credito dell'opposto nell'importo di € 11.540,59, come liquidato in sede di giudizio monitorio.
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria i parametri minimi per la fase decisoria, come previsti dal DM 55/14, aggiornati con il DM 147/22, per lo scaglione pagina 7 di 8 corrispondente al valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n
5086/2020 proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede;
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 4.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 19/12/25
Il Giudice
Dr.ssa BA IA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa BA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23422/2020 promossa da:
(P.I.: , in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. MARCO MOUZACITIS, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE contro
(P.IVA , in persona del rappresentante legale p.t., CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GEMMA BARBELLA, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
20/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 10/11/20, (d'ora in Parte_1 avanti solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
5086/2020 reso in data 11/9/20, con il quale il Tribunale di Napoli ingiungeva all' opponente di pagare a la somma di € 11.540,59, oltre interessi al CP_1 tasso ex D lgs 231/02 a decorrere dalla scadenza di ogni fattura, nonché le spese e competenze del presente procedimento che liquidava in € 145,00 per spese ed e
540,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del
15%,iva e cpa .
Il credito traeva origine dal mancato pagamento delle fatture n. 284A di euro
1.317,60 – residuo da pagare euro 256,20, n. 328A del 24/05/2019 di euro 128,10,
n. 410A del 08/07/2019 di euro 170,80, n. 277C del 10/07/2019 di euro 744,20, n.
449A del 22/07/2019 di euro 91,50, n. 484A del 01/08/2019 di euro 585,60, n.
491A del 02/08/2019 di euro 1.647,00, n. 534A del 11/09/2019 di euro 97,60, n.
599A del 17/10/2019 di euro 3.810,67, n. 664A del 29/11/2019 di euro 152,50, n.
666A del 02/12/2019 di euro 428,22, n. 533C del 05/12/2019 di euro 2.964,60, n.
692A del 20/12/2019 di euro 463,60.
A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito che nelle fatture, oggetto del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, erano riportati importi illegittimi e non rispondenti alle reali ed effettive prestazioni poste in essere dalla in particolare, ha CP_1 dedotto che, in specifiche fatture, erano stati inseriti importi ingiustificati e difformi rispetto alle tariffe concordate ed agli elementi riportati nei verbali d'intervento, voci non dovute, quali il “diritto di chiamata” ed ore di manodopera effettivamente non svolte;
dunque, l'opponente ha dedotto che il D.I. era basato su fatture da annullare e ricalcolare interamente.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo che il Tribunale: “- in accoglimento della proposta opposizione voglia accertare e dichiarare nulle le seguenti fatture poste
a fondamento del D.I. opposto in quanto illegittime negli addebiti contestati e, in particolare, disporre l'annullamento delle seguenti fatture: - fatt. n. 328A del
24/05/2020 di euro 128,10 – fatt. n. 410A del 08/07/2019 di euro 170,80 – fatt. n.
484A del 01/08/2019 di euro 585,60 – fatt. n. 491A del 02/08/2019 di euro
1.647,00 – fatt. n. 599A del 17/10/2019 di euro 3.810,67 – fatt. n. 666A del pagina 2 di 8 02/12/2019 di euro 428,22 – fatt. n. 692A del 20/12/2019 di euro 463,60 – in quanto le stesse addebitano ore di manodopera non effettive, costi di diritto di chiamata non dovuti e non appaiono rispettose di un tariffario univoco e chiaro, per un totale di euro 5.588,64 - richieste nel D.I. opposto;
- dichiarare altresì tutte le fatture poste a fondamento del D.I. opposto nulle per mancanza dei requisiti di chiarezza e conoscenza delle tariffe applicate;
- revocare e annullare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo nr. 5086/2020 del 11/09/2020 e per l'effetto dichiarare come non dovute le somme liquidate nel decreto ingiuntivo che si oppone;
- in subordine, nella denegata ipotesi del rigetto delle richieste di cui sopra, dichiarare quali non dovuti i soli addebiti contestati e relativi al diritto di chiamata, alle ore di manodopera e alla differenza tariffaria, di cui alle fatture n. 328A del 24/05/2020 – fatt. n. 410A del 08/07/2019– fatt. n. 484A del 01/08/2019 – fatt. n. 491A del 02/08/2019 – fatt. n. 599A del
17/10/2019 – fatt. n. 666A del 02/12/2019 – fatt. n. 692A del 20/12/2019, per un totale di euro 1.060,00 oltre Iva, da decurtare dall'importo richiesto nel D.I. opposto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio, la impugnando l'opposizione avversaria e CP_1 deducendone la completa inammissibilità ed infondatezza. In particolare, l'opposta ha dedotto la fondatezza della domanda monitoria, avendo fornito la prova del credito mediante il deposito di tutte le fatture richiamate negli atti, i verbali di intervento sottoscritti, per accettazione, anche da e le scritture contabili Pt_1 autenticate dal Notaio. La inoltre, ha dedotto che tutte le prestazioni CP_1 presenti nelle fatture erano state effettivamente realizzate nelle modalità e con i tempi riportati nei moduli d'intervento prodotti, tra l'altro regolarmente sottoscritti dalla opponente. Inoltre, ha negato l'esistenza di particolari accordi con la opponente circa il non addebito del diritto di chiamata e delle ore di manodopera, specificando che le divergenze rilevate ed eccepite dalla per alcune fatture, erano Pt_1 giustificate dalla diversa tipologia degli interventi effettuati;
ad esempio, il diritto di chiamata era addebitato per l'assistenza e non per la taratura, e la differenza era legata al luogo in cui veniva effettivamente svolto l'intervento.
pagina 3 di 8 Pertanto, l'opposto ha concluso chiedendo di: “-rigettare l' opposizione a decreto ingiuntivo perché inammissibile improponibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e per l' effetto confermare il decreto ingiuntivo;
-in estremo subordine , rigettate le domande formulate nell'atto di opposizione ed accertato l' inadempimento dell' opponente, condannare al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di € 11540, 59, ovvero quella somma ritenuta di giustizia oltre gli
[...] interessi ex art 5 dlgs n 231/2002 - in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
Con ordinanza del 17/6/21 è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
all'esito dell''interrogatorio formale del legale rappresentate della società opposta, nonché delle prove testimoniali ammesse, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini con i termini di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
Va premesso che, in tema di onere probatorio nei giudizi a cognizione ordinaria, costituisce principio generale quello per cui al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007; Cass.
20073/2004). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
pagina 4 di 8 Va altresì rammentato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito, e, pertanto, il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto (quali l'esistenza e l'ammontare del credito) mentre il debitore è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi, modificativi del medesimo credito.
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che l'opposto abbia sufficientemente provato il proprio credito, sulla base dei documenti depositati in sede monitoria, come integrati, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dalle prove espletate, ovvero l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. e le prove testimoniali rese.
Il rapporto contrattuale non è contestato dalla società opponente, la quale però ha lamentato difformità tra le prestazioni ricevute e quelle fatturate e ha contestato l'addebito di alcuni costi in fattura a suo dire non dovuti, in quanto relativi a voci che, per accordo verbale, non dovevano essere pagate.
A fronte delle contestazioni dell'opponente, a comprova dell'esecuzione delle proprie prestazioni, la ditta opposta ha depositato oltre alle fatture – poste a base del decreto ingiuntivo – e alle scritture contabili autenticate dal Notaio, anche i verbali di intervento, tutti sottoscritti, oltre che dai tecnici della che eseguivano CP_1
l'intervento, anche da un responsabile della o da un responsabile Parte_1 dell'impianto, a comprova dell'accettazione dell'intervento.
Dall'esame della documentazione emerge che vi è perfetta corrispondenza tra le fatture e i lavori eseguiti dai tecnici, come indicati nei relativi moduli di intervento sottoscritti, che contengono anche l'indicazione delle ore di lavoro dei tecnici (orari di entrata e di uscita) e del corrispondente costo. Tutte le fatture venivano emesse correttamente in virtù del lavoro eseguito dai tecnici della (fornitura, CP_1 assistenza e manutenzione), come descritto nei verbali di intervento, sottoscritti anche dall' opponente. Tanto è stato confermato anche dal legale rappresentante della società opposta, sentito in sede di interrogatorio formale, il quale ha riferito che
“i costi di ogni intervento venivano indicati sui moduli con indicazione anche degli orari di entrata e di uscita del tecnico;
i moduli erano firmati dal tecnico della e CP_1
pagina 5 di 8 controfirmati sempre dal responsabile della o dal responsabile Parte_1 dell'impianto; i moduli erano in doppia copia, una copia per ciascuna società”; ha poi dichiarato anche che il lavoro di taratura aveva un costo diverso – e per tale motivo veniva indicato, a volte, ad un prezzo diverso nelle fatture - a seconda se veniva effettuato sulle auto (per le quali aveva un costo superiore) o sulle moto. Infine, quanto al modo di operare della società opposta, il legale rappresentante della società ha riferito che “I tecnici vengono chiamati si recano sul posto, esaminano il problema e comunicano, prima di effettuare l' intervento, il costo dello stesso. Una volta accettato dal responsabile tecnico o dalla ditta si esegue l' intervento. Tale accettazione è dimostrata dalla firma sul modulo di intervento”. Tale modus operandi è stato confermato anche dai testi escussi (v. le dichiarazioni di
[...]
e di ) CP_2 Testimone_1
Quanto al diritto di chiamata, l'istruttoria ha provato l'assenza di eventuali accordi circa la non debenza di tale voce in generale (cfr. le dichiarazioni dei testi), il cui pagamento, invece, dipendeva dal tipo di intervento, posto che in caso di intervento e /o manutenzione, il diritto di chiamata veniva accreditato, mentre quando si trattava di semplice taratura, il suddetto costo non veniva addebitato.
Dunque, quanto eccepito dalla , in merito all'esistenza tra le parti di Pt_1 particolari accordi circa il calcolo dei costi degli interventi, è stato categoricamente smentito sia dai testi escussi che dall'amministratore dell'opposta, che invece hanno confermato che l'unica modalità per stabilire il costo di un intervento era legata alla compilazione del modulo d'intervento, che veniva accettato a mezzo di sottoscrizione dalla controparte.
Alla luce dell'istruttoria è emersa, dunque, l'infondatezza delle contestazioni sulle fatture dell'opponente. In particolare, la fattura n 491 A del 2/8/2019 (cfr. produzione parte opposta all. 7) contiene un costo diverso rispetto alla fattura n 284
A del 6/5/2019 ( cfr. produzione parte opposta all. 1), per essere, le attività ivi indicate, diverse (infatti, la fattura n. 491 A veniva emessa a seguito di una doppia taratura afferente sia l'impianto auto che quello moto), la fattura n 328 A (cfr. produzione parte opposta all.2) correttamente comprende il costo per il diritto di chiamata, trattandosi di attività di assistenza eseguita sul pc, attività diversa dalla taratura (costo che compare anche sul modulo di intervento, timbrato e firmato da pagina 6 di 8 parte opponente, oltre all' orario di lavoro dei tecnici ); la fattura n 410 A CP_1
(cfr. produzione parte opposta all. 3) concerne un'attività di assistenza eseguita su contagiri e opacimetro;
pertanto, correttamente veniva addebitato il diritto di chiamata;
la fattura 484A del 1/8/2019 (cfr. produzione parte opposta all.6) comprende attività e ore di lavoro corrispondenti ai verbali di intervento;
la fattura
599 A del 17/10/2019 (cfr. produzione parte opposta all. 9) addebita correttamente ore di manodopera indicate nei verbali di intervento, sottoscritti da parte opponente, con relativo costo di diritto di chiamata di € 150,00 comprendente i costi del viaggio sull'isola; la fattura n. 666 A (cfr. produzione di parte opposta all. 11) comprende il corretto addebito dei costi delle attività eseguite e le ore di lavoro, come risultano dai verbali di intervento, sottoscritti da;
la fattura n 692 A del 20/12/2019 (cfr. Pt_1 produzione di parte opposta all. 13) comprende il corretto addebito di ore di lavoro e diritto di chiamata, come da modulo di intervento.
Deve ritenersi, dunque, che le prestazioni ed i costi riportati nelle fatture, oggetto del procedimento monitorio, siano corretti;
ciò deve dirsi anche alla luce della circostanza che l' non hai mai, prima del presente giudizio, contestato le Pt_1 fatture, nonostante il formale sollecito di pagamento effettuato, il 15/5/20, dalla procuratrice dell'opposta (cfr. produzione opposta all. 14).
Dunque, è emersa, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, una totale rispondenza tra quanto riportato in fattura e le prestazioni svolte, essendo tra l'altro i moduli d'intervento stati accettati e sottoscritti sempre da un addetto della
. Pt_1
Il Tribunale, alla luce di quanto descritto, conferma il credito dell'opposto nell'importo di € 11.540,59, come liquidato in sede di giudizio monitorio.
Per tutti i motivi sopra spiegati, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria i parametri minimi per la fase decisoria, come previsti dal DM 55/14, aggiornati con il DM 147/22, per lo scaglione pagina 7 di 8 corrispondente al valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n
5086/2020 proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede;
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 4.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 19/12/25
Il Giudice
Dr.ssa BA IA
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