Articolo 31 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 30Articolo 32
Versione
29 agosto 1974
Art. 31.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:
"Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 e' dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di L. 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974