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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1974 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. OBERTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara,
VIA XX SETTEMBRE 28;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Vigevano, in data 13/06/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 20, dell'anno 2015;
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Pavia n.1661/2023 emessa in data 19/12/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vigevano, in data 13.06.2015, trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune, in data 15.06.2015 alla parte II Serie A, n. 20;
2) Prendere atto e dichiarare che i coniugi, sono economicamente autosufficienti, essendo in grado di far fronte in modo autonomo alle proprie esigenze di vita.
3) Prendere atto e dichiarare che, pur essendo la sig.ra in grado di far Parte_2 fronte in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, tenuto conto delle diverse capacità reddituali delle parti, del contributo dalla stessa apportato alla famiglia, tenuto altresì in considerazione che il sig. ha prima d'ora corrisposto Parte_1 alla stessa, in sede di separazione l'importo di € 100.000,00 utilizzati dalla sig.ra per l'acquisto dell'immobile attualmente adibito a sua abitazione principale, Pt_2 le parti convengono che il sig. versi alla sig.ra quale assegno Pt_1 Pt_2 divorzile “una tantum” ex art. 5 comma 8 legge 898/1970 l'importo di € 32.000,00
(trentaduemila/00) a tacitazione di qualsivoglia pretesa di carattere patrimoniale avanzato da quest'ultima, nessuna esclusa, salvo l'adempimento di quanto sopra pattuito e salvo quanto infra disposto relativamente al mantenimento del figlio
. Per_1
4) Prendere atto e dichiarare che l'importo di cui al punto precedente viene regolato dal sig. a mezzo assegno circolare n.t, tratto all'ordine della sig.ra Parte_1
che viene consegnato a quest'ultima banco judicis all'udienza di Parte_2 comparizione personale delle parti e di cui la sig.ra rilascia ampia e Pt_2 definitiva quietanza a saldo.
5) Prendere atto e dichiarare che la casa coniugale sita in Mortara, via San Francesco
d'Assisi n. 19, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata a Parte_1 quest'ultimo con quanto l'arreda, avendo la sig.ra abbandonato la stessa e Pt_2 trasferito la propria residenza in comune di Parona;
il figlio ormai Persona_2 divenuto maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, vi abiterà unitamente al padre sino a quando non avrò raggiunto l'indipendenza economica.
Pag. 2 di 6 6) Prendere atto e dichiarare che, sino ad allora, tutte le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio verranno sostenute dal padre Per_1
posto peraltro che attualmente frequenta un istituto Parte_1 Per_1 tecnico in comune di Voghera, che l'utilizzo dei mezzi pubblici sarebbe eccessivamente problematico e che il figlio non ha ancora conseguito l'abilitazione alla guida di autoveicoli, la madre si impegna a portarlo a scuola ogni mattina, mentre sarà il padre a curare il prelievo del figlio per il rientro a casa-
7) Prendere atto e dichiarare che i tre cani di razza Stafford Bull Terrier, di proprietà del sig. verranno trasferiti alla sig.ra il sig. Pt_1 Parte_2 Pt_1 provvederà a fare quanto necessario per provvedere alla registrazione della cessione
8) Le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni questione patrimoniale tra le stesse pendente, nessuna esclusa e di non aver altro reciprocamente a pretendere salvo l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito. In particolare la sig.ra Parte_2 dichiara, con la percezione dell'assegno divorzile “una tantum” di cui ai punti precedente, di essere stata integralmente saldata e soddisfatta e di rinunciare pertanto a qualsivoglia ulteriore pretesa patrimoniale nei confronti del sig. Parte_1
9) Le parti, ove occorresse, prestano il loro consenso al rilascio dei passaporti o di altri documenti equipollenti per l'espatrio, anche per il figlio Persona_2
10) Le parti dichiarano di voler rinunciare come in effetti rinunciano ad interporre appello avverso l'emananda sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 15/09/2025 il signor ha consegnato alla signora Pt_1 Pt_2
l'assegno circolare di € 32.000,00 a titolo di assegno divorzile “una tantum” in
Pag. 3 di 6 adempimento di quanto previsto ai punti 3 e 4 delle condizioni del ricorso introduttivo del presente procedimento.
I coniugi hanno inoltre dichiarato di voler divorziare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso.
Ritenuto infine che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 co.8 legge 898/1970.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza n. 1661/23 del Tribunale di Pavia del 19/12/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 4 di 6 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Vigevano il giorno Parte_1 Parte_2
13/06/2015 (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2015);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1974 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. OBERTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara,
VIA XX SETTEMBRE 28;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Vigevano, in data 13/06/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 20, dell'anno 2015;
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Pavia n.1661/2023 emessa in data 19/12/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vigevano, in data 13.06.2015, trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune, in data 15.06.2015 alla parte II Serie A, n. 20;
2) Prendere atto e dichiarare che i coniugi, sono economicamente autosufficienti, essendo in grado di far fronte in modo autonomo alle proprie esigenze di vita.
3) Prendere atto e dichiarare che, pur essendo la sig.ra in grado di far Parte_2 fronte in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, tenuto conto delle diverse capacità reddituali delle parti, del contributo dalla stessa apportato alla famiglia, tenuto altresì in considerazione che il sig. ha prima d'ora corrisposto Parte_1 alla stessa, in sede di separazione l'importo di € 100.000,00 utilizzati dalla sig.ra per l'acquisto dell'immobile attualmente adibito a sua abitazione principale, Pt_2 le parti convengono che il sig. versi alla sig.ra quale assegno Pt_1 Pt_2 divorzile “una tantum” ex art. 5 comma 8 legge 898/1970 l'importo di € 32.000,00
(trentaduemila/00) a tacitazione di qualsivoglia pretesa di carattere patrimoniale avanzato da quest'ultima, nessuna esclusa, salvo l'adempimento di quanto sopra pattuito e salvo quanto infra disposto relativamente al mantenimento del figlio
. Per_1
4) Prendere atto e dichiarare che l'importo di cui al punto precedente viene regolato dal sig. a mezzo assegno circolare n.t, tratto all'ordine della sig.ra Parte_1
che viene consegnato a quest'ultima banco judicis all'udienza di Parte_2 comparizione personale delle parti e di cui la sig.ra rilascia ampia e Pt_2 definitiva quietanza a saldo.
5) Prendere atto e dichiarare che la casa coniugale sita in Mortara, via San Francesco
d'Assisi n. 19, di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata a Parte_1 quest'ultimo con quanto l'arreda, avendo la sig.ra abbandonato la stessa e Pt_2 trasferito la propria residenza in comune di Parona;
il figlio ormai Persona_2 divenuto maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, vi abiterà unitamente al padre sino a quando non avrò raggiunto l'indipendenza economica.
Pag. 2 di 6 6) Prendere atto e dichiarare che, sino ad allora, tutte le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento del figlio verranno sostenute dal padre Per_1
posto peraltro che attualmente frequenta un istituto Parte_1 Per_1 tecnico in comune di Voghera, che l'utilizzo dei mezzi pubblici sarebbe eccessivamente problematico e che il figlio non ha ancora conseguito l'abilitazione alla guida di autoveicoli, la madre si impegna a portarlo a scuola ogni mattina, mentre sarà il padre a curare il prelievo del figlio per il rientro a casa-
7) Prendere atto e dichiarare che i tre cani di razza Stafford Bull Terrier, di proprietà del sig. verranno trasferiti alla sig.ra il sig. Pt_1 Parte_2 Pt_1 provvederà a fare quanto necessario per provvedere alla registrazione della cessione
8) Le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni questione patrimoniale tra le stesse pendente, nessuna esclusa e di non aver altro reciprocamente a pretendere salvo l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito. In particolare la sig.ra Parte_2 dichiara, con la percezione dell'assegno divorzile “una tantum” di cui ai punti precedente, di essere stata integralmente saldata e soddisfatta e di rinunciare pertanto a qualsivoglia ulteriore pretesa patrimoniale nei confronti del sig. Parte_1
9) Le parti, ove occorresse, prestano il loro consenso al rilascio dei passaporti o di altri documenti equipollenti per l'espatrio, anche per il figlio Persona_2
10) Le parti dichiarano di voler rinunciare come in effetti rinunciano ad interporre appello avverso l'emananda sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
All'udienza del 15/09/2025 il signor ha consegnato alla signora Pt_1 Pt_2
l'assegno circolare di € 32.000,00 a titolo di assegno divorzile “una tantum” in
Pag. 3 di 6 adempimento di quanto previsto ai punti 3 e 4 delle condizioni del ricorso introduttivo del presente procedimento.
I coniugi hanno inoltre dichiarato di voler divorziare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso.
Ritenuto infine che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 co.8 legge 898/1970.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza n. 1661/23 del Tribunale di Pavia del 19/12/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 4 di 6 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Vigevano il giorno Parte_1 Parte_2
13/06/2015 (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2015);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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