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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2852/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via G Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001160354000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001160354000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001160354000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001160354000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 24.04.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9001160354000 notificata il 24.03.2025, limitatamente a tre cartelle di pagamento concernenti tassa automobilistica anni 2005-2006-2007-2008, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché dopo la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese, erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione.
La Regione Calabria, benchè ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Ed invero, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dalla ricorrente, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 24.03.2025 era già decorso il relativo termine di tre anni, laddove l'ultimo atto interruttivo medio tempore intervenuto (rectius, documentato) dopo la notifica delle tre cartelle,
è rappresentato da una precedente intimazione di pagamento n.094 2017 9008427341000 notificata l'11.01.2018, di talchè il suddetto periodo prescrizionale è ampiamente maturato, pur considerando l'intervallo temporale di sospensione da emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte ricorrente, in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2852/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via G Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001160354000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001160354000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001160354000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001160354000 BOLLO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 24.04.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9001160354000 notificata il 24.03.2025, limitatamente a tre cartelle di pagamento concernenti tassa automobilistica anni 2005-2006-2007-2008, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché dopo la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese, erano stati notificati altri atti interruttivi della prescrizione.
La Regione Calabria, benchè ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciati.
Ed invero, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dalla ricorrente, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 24.03.2025 era già decorso il relativo termine di tre anni, laddove l'ultimo atto interruttivo medio tempore intervenuto (rectius, documentato) dopo la notifica delle tre cartelle,
è rappresentato da una precedente intimazione di pagamento n.094 2017 9008427341000 notificata l'11.01.2018, di talchè il suddetto periodo prescrizionale è ampiamente maturato, pur considerando l'intervallo temporale di sospensione da emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte ricorrente, in complessivi € 350,00 oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna