Articolo 121 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 120Articolo 122
Versione
14 maggio 1978
Art. 121.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1978 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1978 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978