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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025, n. 6130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6130 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro dr. L. AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. nr. 22672/24 promossa
DA
elett.te domiciliata presso gli Avv. V. MOSCATO e F. Parte_1
PERSI che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliato presso
[...]
l'Avv.ra Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai funzionari Avv. A. MOLFESE e E. CP_2 in persona del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliato presso l'Avv. M.F. GRANATA
[...] che lo rappresenta e difende - resistenti - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto al Giudice di “(…) in via principale, accertare e dichiarare il diritto (…) alla ricostruzione della carriera lavorativa e, pertanto, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale per il periodo dal 01.09.1992 al 31.08.2001; 2) per l'effetto (…) condannare il Ministero (…) al versamento nei confronti dell' dei contributi previdenziali per il detto periodo nella CP_2 misura dovuta per legge e/o da determinarsi in corso di causa;
3) in subordine (…) accertare e dichiarare il diritto (…) alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962; 4) in ogni caso (…) accertare e dichiarare il diritto (…) al risarcimento del danno ex art. 2116 secondo comma c.c., in misura corrispondente alla riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962; 5) per l'effetto, condannare il resistente al versamento (…) della riserva matematica CP_1 necessaria alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962, in misura da determinarsi in successivo separato giudizio (…)”. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha dedotto che: 1) ha superato il concorso pubblico ordinario a cattedre, per titoli ed esami, indetto con D.M. 21.03.90; 2) il D.L. 357/89, conv. in L. 417/89, aveva previsto che il 50% dei posti disponibili per gli anni scolastici 1989/90, 1990/91 e 1991/92 fosse riservato ai vincitori del concorso;
3) avrebbe dovuto essere inserita nelle graduatorie pubblicate dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale in data 29.09.92, ma il Provveditore agli Studi non ha provveduto alla nomina in ruolo, e i posti ex D.L. 357/89 sono stati coperti dal personale precario;
ha proposto domanda al Tribunale Lavoro di Roma, con la collega chiedendo di Pt_2
“accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle parti resistenti nella regolarizzazione della posizione lavorativa (…) alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4814 del 2008 e, per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare il diritto (…) al risarcimento del danno derivante dalla ritardata immissione in ruolo da parte (…) e dalla mancata attribuzione del punteggio spettante (…) 3) Condannare parte resistente al versamento, in favore della Sig.ra (…) e (…) della Sig.ra Parte_1 Pt_3 e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per la ritardata nomina
[...] in ruolo, della somma indicata negli allegati conteggi (…)”; 4) con ricorso al TAR Lazio ha chiesto l'annullamento degli atti in base ai quali era stata esclusa dal ruolo di diritto per i posti riservati ai vincitori del concorso, con esito negativo;
il Consiglio di Stato, con sentenza 4814/08, in riforma di tale decisione, ha riconosciuto il suo diritto alla retrodatazione giuridica della nomina alla data di quella che sarebbe stata la giusta assegnazione in ruolo;
5) con decreto dirigenziale 3590/09, poi sostituito dal 5724/10, il MI ha retrodatato a fini giuridici il suo contratto di lavoro dal 1.9.92, ma tale decreto è stato poi ritenuto erroneamente formulato;
6) si è vista regolarizzare la posizione lavorativa solo dagli anni 2001-2002 (e non 1992-1993, come da provvedimento del CdS.); 7) dopo il riconoscimento formale della retrodatazione dell'immissione in ruolo il MI non ha adottato un provvedimento realmente attuativo dei suoi diritti;
8) ha proposto nuova domanda al CdS., che con sentenza 4799/10 (doc. 6) ha rilevato l'illegittimità della condotta del MI;
9) ha proposto domanda al Tribunale Lavoro, che (doc. 8) ha evidenziato il ritardo nell'assunzione in ruolo e la retrodatazione priva di concreti effetti, pur respingendo i ricorsi (suo e della collega per insufficienza di deduzioni in Pt_2 punto di danno;
10) la pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, che con decisione 3284/19 (doc. 15) ha così deciso: “(…) condanna il appellato CP_1 al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della Parte_3 complessiva somma di € 62.832,91, oltre accessori come per legge (…)”, evidenziando come fosse accertato il ritardo nell'immissione in ruolo e la mancata attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, ravvisando la compiuta produzione documentale, ma qualificando come extracontrattuale la natura del danno patito, e riconoscendo il risarcimento del danno, quantificato per la ma non in suo favore a causa Pt_2 dell'aliunde perceptum (pag. 7); 11) la sentenza è stata oggetto di ricorso per Cassazione;
12) la predetta decisione della Corte d'Appello ha comunque accertato in via definitiva il superamento del concorso del 1990, il diritto della all'immissione in ruolo dal Parte_1
1992-93 e il ritardo nell'adempimento, con mancata attribuzione del corretto punteggio in graduatoria;
13) è quindi pacifico il suo diritto previdenziale/contributivo; 14) la sentenza App. Roma 3284/19 ha escluso la possibilità di valutazione della pretesa inerente alla conseguente regolarizzazione contributiva, perché l' non era stato lì convenuto;
15) CP_2 la che, come rilevato, aveva agito dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello Pt_2 insieme alla ricorrente, avendo ottenuto presso la Corte d'Appello anche il ristoro economico della sua posizione, ha promosso ricorso al Tribunale per ottenere la definitiva regolarizzazione della posizione previdenziale nei confronti di MI e;
16) il CP_2
Tribunale, con sentenza 607/22 (doc. 17), ha ritenuto l'aspetto previdenziale non più suscettibile di valutazione a seguito della sentenza App. 3284/19; la ha impugnato Pt_2 tale decisione e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 108/23, ha riconosciuto il diritto della alla regolarizzazione della posizione previdenziale, evidenziando che la Corte Pt_2
d'Appello, nel decidere con la sentenza 3284/19 “non aveva dato ingresso alla pretesa diretta alla relativa regolarizzazione contributiva sul rilievo che, in quel giudizio, non era stato convenuto in giudizio l' , atteso il carattere eccezionale, nel nostro Controparte_3 ordinamento, della condanna a favore di terzo;
trattavasi, quindi, di una statuizione di mero rito che, però, non precludeva alla parte interessata di riproporre la medesima domanda in altro giudizio, come ha ben fatto la nel presente, evocando Pt_2 correttamente in giudizio (anche) l' (doc. 18); 17) vista la decisione App. 3284/19 CP_2
(che ha riconosciuto pari diritto alla e alla rispetto all'illegittimo Pt_2 Parte_1 comportamento adottato dal MI sulla richiesta retrodatazione), emerge il diritto dell'istante al riconoscimento della regolarizzazione previdenziale per tutto il periodo oggetto della prima domanda in Tribunale (dal 1992-93). Il convenuto si è costituito in giudizio e ha contestato la sussistenza del diritto CP_1 azionato, anche sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem. Si è costituito in giudizio l' , che si è sostanzialmente rimesso alla pronuncia di questo CP_2
Tribunale. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. Il ricorso è fondato e va accolto. Va condivisa la ricostruzione della vicenda in esame nei termini riportati dalla difesa ricorrente. Va respinta l'eccezione del MI sollevata in relazione all'asserita violazione del principio del ne bis in idem. Emerge in atti che con la decisione 3284/19 (doc. 15) la Corte d'Appello di Roma, nel decidere sul gravame proposto dalla ricorrente, ha escluso la possibilità di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva esclusivamente perché l' non era stato in quella sede convenuto: “Ebbene, preliminare ad ogni altra CP_2 considerazione è il rilievo, in ordine all'ammissibilità di una siffatta pronuncia nel presente giudizio, che la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva può essere pronunciata solo se è convenuto in giudizio anche l'ente previdenziale, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo (cfr. Cass. ordinanza 14853/19)”; la Corte non è entrata nel merito della domanda, adottando una pronuncia di mero rito;
tant'è, che la stessa Corte, nel parallelo e identico giudizio promosso dalla (App. Pt_2
Roma 108/23) ha rilevato che;
“trattavasi, quindi, di una statuizione di mero rito che, però, non precludeva alla parte interessata di riproporre la medesima domanda in altro giudizio, come ha ben fatto la nel presente, evocando correttamente in giudizio Pt_2
(anche) l' (doc. 18). CP_2
Osserva ancora la ricorrente che la sua impugnativa in Cassazione non ha ad oggetto il capo della decisione App. 3284/19 sull'inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva per mancata evocazione in giudizio dell' , avendo invece ad oggetto la CP_2 parte di decisione relativa alla determinazione del danno patrimoniale (doc. 16). Va quindi qui applicato il principio per cui “La pronuncia 'in rito' di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. 20636/24, 19039/24, 21008/22). Non può essere contestato che la ricorrente ha diritto all'immissione in ruolo alla data di costituzione del rapporto di lavoro con il MI (a.s. 1992/93), come già riconosciuto con decisione App. Roma 3284/19, per cui era “incontroverso … che le odierne appellanti avessero superato il concorso indetto con D.M. 21.3.1990 e, pur avendo diritto ad essere immesse in ruolo nell'anno scolastico 1992/1993, avevano ottenuto tale immissione solo molti anni dopo”; né che solo in seguito al giudizio di ottemperanza intrapreso il Consiglio di Stato (decisione 4799/10, doc. 6) ha accertato che il ha eluso il giudicato della CP_1 precedente sentenza CdS. 4814/08 (doc. 2), che ha statuito il suo diritto alla retrodatazione del rapporto di lavoro dall'a.s. 1992/93. Va a questo punto osservato che nel presente giudizio il MI non ha contestato i fatti di cui sopra;
può quindi dirsi accertato che lo stesso, illegittimamente, non ha provveduto a costituire il rapporto di impiego immettendo in ruolo la dalla data in cui il suo Parte_1 diritto è divenuto certo ed esigibile. D'altra parte, rileva correttamente la difesa ricorrente, anche successivamente alla decisione CdS. 4799/10 il si è limitato a un riconoscimento solo formale della CP_1 retrodatazione giuridica del rapporto, senza porre in essere gli adempimenti necessari alla ricostruzione della carriera a tutti i fini giuridici, economici e previdenziali. Deve anche evidenziarsi che - come opportunamente dedotto dalla ricorrente - in caso analogo al presente la Corte d'Appello di Roma, con decisione 108/23 su procedimento instaurato dalla ha riconosciuto il diritto della stessa alla ricostruzione della Pt_2 posizione previdenziale, e ha condannato il MI a versare all' i contributi CP_2 previdenziali relativi all'intero periodo di ritardata assunzione (doc. 18); anche in quella fattispecie la docente aveva intrattenuto nel periodo in oggetto (1992/05) altre occupazioni lavorative retribuite, ma il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva le è stato riconosciuto integralmente, sul presupposto della prevalenza della tutela piena della posizione previdenziale rispetto a ogni altra vicenda fattuale (cfr. anche Cass. 3284/19, che ricostruisce le vicende lavorative della e della ricorrente, doc. 15). Pt_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di più convincenti deduzioni da parte del convenuto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla regolarizzazione CP_1 contributiva per il periodo 1.9.92-31.8.01, con obbligo del MI al versamento all CP_2 dei contributi previdenziali dovuti per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza tra la ricorrente e il MI;
restano compensate quanto all' . CP_2
Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
PQM
dichiara il diritto di alla regolarizzazione della propria Parte_1 posizione previdenziale in relazione al periodo 1.09.1992- 31.08.2001; condanna il convenuto a versare all' i contributi previdenziali dovuti per il predetto CP_1 CP_2 periodo;
condanna lo stesso alle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate CP_1 in € 5.000,00 oltre contributo unificato e oneri di legge;
compensa le spese di lite quanto all' . CP_2
Roma, 27/05/2025 Il Giudice
AU AR
DA
elett.te domiciliata presso gli Avv. V. MOSCATO e F. Parte_1
PERSI che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliato presso
[...]
l'Avv.ra Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai funzionari Avv. A. MOLFESE e E. CP_2 in persona del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliato presso l'Avv. M.F. GRANATA
[...] che lo rappresenta e difende - resistenti - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto al Giudice di “(…) in via principale, accertare e dichiarare il diritto (…) alla ricostruzione della carriera lavorativa e, pertanto, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale per il periodo dal 01.09.1992 al 31.08.2001; 2) per l'effetto (…) condannare il Ministero (…) al versamento nei confronti dell' dei contributi previdenziali per il detto periodo nella CP_2 misura dovuta per legge e/o da determinarsi in corso di causa;
3) in subordine (…) accertare e dichiarare il diritto (…) alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962; 4) in ogni caso (…) accertare e dichiarare il diritto (…) al risarcimento del danno ex art. 2116 secondo comma c.c., in misura corrispondente alla riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962; 5) per l'effetto, condannare il resistente al versamento (…) della riserva matematica CP_1 necessaria alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962, in misura da determinarsi in successivo separato giudizio (…)”. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha dedotto che: 1) ha superato il concorso pubblico ordinario a cattedre, per titoli ed esami, indetto con D.M. 21.03.90; 2) il D.L. 357/89, conv. in L. 417/89, aveva previsto che il 50% dei posti disponibili per gli anni scolastici 1989/90, 1990/91 e 1991/92 fosse riservato ai vincitori del concorso;
3) avrebbe dovuto essere inserita nelle graduatorie pubblicate dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale in data 29.09.92, ma il Provveditore agli Studi non ha provveduto alla nomina in ruolo, e i posti ex D.L. 357/89 sono stati coperti dal personale precario;
ha proposto domanda al Tribunale Lavoro di Roma, con la collega chiedendo di Pt_2
“accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle parti resistenti nella regolarizzazione della posizione lavorativa (…) alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4814 del 2008 e, per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare il diritto (…) al risarcimento del danno derivante dalla ritardata immissione in ruolo da parte (…) e dalla mancata attribuzione del punteggio spettante (…) 3) Condannare parte resistente al versamento, in favore della Sig.ra (…) e (…) della Sig.ra Parte_1 Pt_3 e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per la ritardata nomina
[...] in ruolo, della somma indicata negli allegati conteggi (…)”; 4) con ricorso al TAR Lazio ha chiesto l'annullamento degli atti in base ai quali era stata esclusa dal ruolo di diritto per i posti riservati ai vincitori del concorso, con esito negativo;
il Consiglio di Stato, con sentenza 4814/08, in riforma di tale decisione, ha riconosciuto il suo diritto alla retrodatazione giuridica della nomina alla data di quella che sarebbe stata la giusta assegnazione in ruolo;
5) con decreto dirigenziale 3590/09, poi sostituito dal 5724/10, il MI ha retrodatato a fini giuridici il suo contratto di lavoro dal 1.9.92, ma tale decreto è stato poi ritenuto erroneamente formulato;
6) si è vista regolarizzare la posizione lavorativa solo dagli anni 2001-2002 (e non 1992-1993, come da provvedimento del CdS.); 7) dopo il riconoscimento formale della retrodatazione dell'immissione in ruolo il MI non ha adottato un provvedimento realmente attuativo dei suoi diritti;
8) ha proposto nuova domanda al CdS., che con sentenza 4799/10 (doc. 6) ha rilevato l'illegittimità della condotta del MI;
9) ha proposto domanda al Tribunale Lavoro, che (doc. 8) ha evidenziato il ritardo nell'assunzione in ruolo e la retrodatazione priva di concreti effetti, pur respingendo i ricorsi (suo e della collega per insufficienza di deduzioni in Pt_2 punto di danno;
10) la pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, che con decisione 3284/19 (doc. 15) ha così deciso: “(…) condanna il appellato CP_1 al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della Parte_3 complessiva somma di € 62.832,91, oltre accessori come per legge (…)”, evidenziando come fosse accertato il ritardo nell'immissione in ruolo e la mancata attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, ravvisando la compiuta produzione documentale, ma qualificando come extracontrattuale la natura del danno patito, e riconoscendo il risarcimento del danno, quantificato per la ma non in suo favore a causa Pt_2 dell'aliunde perceptum (pag. 7); 11) la sentenza è stata oggetto di ricorso per Cassazione;
12) la predetta decisione della Corte d'Appello ha comunque accertato in via definitiva il superamento del concorso del 1990, il diritto della all'immissione in ruolo dal Parte_1
1992-93 e il ritardo nell'adempimento, con mancata attribuzione del corretto punteggio in graduatoria;
13) è quindi pacifico il suo diritto previdenziale/contributivo; 14) la sentenza App. Roma 3284/19 ha escluso la possibilità di valutazione della pretesa inerente alla conseguente regolarizzazione contributiva, perché l' non era stato lì convenuto;
15) CP_2 la che, come rilevato, aveva agito dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello Pt_2 insieme alla ricorrente, avendo ottenuto presso la Corte d'Appello anche il ristoro economico della sua posizione, ha promosso ricorso al Tribunale per ottenere la definitiva regolarizzazione della posizione previdenziale nei confronti di MI e;
16) il CP_2
Tribunale, con sentenza 607/22 (doc. 17), ha ritenuto l'aspetto previdenziale non più suscettibile di valutazione a seguito della sentenza App. 3284/19; la ha impugnato Pt_2 tale decisione e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 108/23, ha riconosciuto il diritto della alla regolarizzazione della posizione previdenziale, evidenziando che la Corte Pt_2
d'Appello, nel decidere con la sentenza 3284/19 “non aveva dato ingresso alla pretesa diretta alla relativa regolarizzazione contributiva sul rilievo che, in quel giudizio, non era stato convenuto in giudizio l' , atteso il carattere eccezionale, nel nostro Controparte_3 ordinamento, della condanna a favore di terzo;
trattavasi, quindi, di una statuizione di mero rito che, però, non precludeva alla parte interessata di riproporre la medesima domanda in altro giudizio, come ha ben fatto la nel presente, evocando Pt_2 correttamente in giudizio (anche) l' (doc. 18); 17) vista la decisione App. 3284/19 CP_2
(che ha riconosciuto pari diritto alla e alla rispetto all'illegittimo Pt_2 Parte_1 comportamento adottato dal MI sulla richiesta retrodatazione), emerge il diritto dell'istante al riconoscimento della regolarizzazione previdenziale per tutto il periodo oggetto della prima domanda in Tribunale (dal 1992-93). Il convenuto si è costituito in giudizio e ha contestato la sussistenza del diritto CP_1 azionato, anche sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem. Si è costituito in giudizio l' , che si è sostanzialmente rimesso alla pronuncia di questo CP_2
Tribunale. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. Il ricorso è fondato e va accolto. Va condivisa la ricostruzione della vicenda in esame nei termini riportati dalla difesa ricorrente. Va respinta l'eccezione del MI sollevata in relazione all'asserita violazione del principio del ne bis in idem. Emerge in atti che con la decisione 3284/19 (doc. 15) la Corte d'Appello di Roma, nel decidere sul gravame proposto dalla ricorrente, ha escluso la possibilità di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva esclusivamente perché l' non era stato in quella sede convenuto: “Ebbene, preliminare ad ogni altra CP_2 considerazione è il rilievo, in ordine all'ammissibilità di una siffatta pronuncia nel presente giudizio, che la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva può essere pronunciata solo se è convenuto in giudizio anche l'ente previdenziale, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo (cfr. Cass. ordinanza 14853/19)”; la Corte non è entrata nel merito della domanda, adottando una pronuncia di mero rito;
tant'è, che la stessa Corte, nel parallelo e identico giudizio promosso dalla (App. Pt_2
Roma 108/23) ha rilevato che;
“trattavasi, quindi, di una statuizione di mero rito che, però, non precludeva alla parte interessata di riproporre la medesima domanda in altro giudizio, come ha ben fatto la nel presente, evocando correttamente in giudizio Pt_2
(anche) l' (doc. 18). CP_2
Osserva ancora la ricorrente che la sua impugnativa in Cassazione non ha ad oggetto il capo della decisione App. 3284/19 sull'inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva per mancata evocazione in giudizio dell' , avendo invece ad oggetto la CP_2 parte di decisione relativa alla determinazione del danno patrimoniale (doc. 16). Va quindi qui applicato il principio per cui “La pronuncia 'in rito' di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. 20636/24, 19039/24, 21008/22). Non può essere contestato che la ricorrente ha diritto all'immissione in ruolo alla data di costituzione del rapporto di lavoro con il MI (a.s. 1992/93), come già riconosciuto con decisione App. Roma 3284/19, per cui era “incontroverso … che le odierne appellanti avessero superato il concorso indetto con D.M. 21.3.1990 e, pur avendo diritto ad essere immesse in ruolo nell'anno scolastico 1992/1993, avevano ottenuto tale immissione solo molti anni dopo”; né che solo in seguito al giudizio di ottemperanza intrapreso il Consiglio di Stato (decisione 4799/10, doc. 6) ha accertato che il ha eluso il giudicato della CP_1 precedente sentenza CdS. 4814/08 (doc. 2), che ha statuito il suo diritto alla retrodatazione del rapporto di lavoro dall'a.s. 1992/93. Va a questo punto osservato che nel presente giudizio il MI non ha contestato i fatti di cui sopra;
può quindi dirsi accertato che lo stesso, illegittimamente, non ha provveduto a costituire il rapporto di impiego immettendo in ruolo la dalla data in cui il suo Parte_1 diritto è divenuto certo ed esigibile. D'altra parte, rileva correttamente la difesa ricorrente, anche successivamente alla decisione CdS. 4799/10 il si è limitato a un riconoscimento solo formale della CP_1 retrodatazione giuridica del rapporto, senza porre in essere gli adempimenti necessari alla ricostruzione della carriera a tutti i fini giuridici, economici e previdenziali. Deve anche evidenziarsi che - come opportunamente dedotto dalla ricorrente - in caso analogo al presente la Corte d'Appello di Roma, con decisione 108/23 su procedimento instaurato dalla ha riconosciuto il diritto della stessa alla ricostruzione della Pt_2 posizione previdenziale, e ha condannato il MI a versare all' i contributi CP_2 previdenziali relativi all'intero periodo di ritardata assunzione (doc. 18); anche in quella fattispecie la docente aveva intrattenuto nel periodo in oggetto (1992/05) altre occupazioni lavorative retribuite, ma il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva le è stato riconosciuto integralmente, sul presupposto della prevalenza della tutela piena della posizione previdenziale rispetto a ogni altra vicenda fattuale (cfr. anche Cass. 3284/19, che ricostruisce le vicende lavorative della e della ricorrente, doc. 15). Pt_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di più convincenti deduzioni da parte del convenuto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla regolarizzazione CP_1 contributiva per il periodo 1.9.92-31.8.01, con obbligo del MI al versamento all CP_2 dei contributi previdenziali dovuti per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza tra la ricorrente e il MI;
restano compensate quanto all' . CP_2
Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
PQM
dichiara il diritto di alla regolarizzazione della propria Parte_1 posizione previdenziale in relazione al periodo 1.09.1992- 31.08.2001; condanna il convenuto a versare all' i contributi previdenziali dovuti per il predetto CP_1 CP_2 periodo;
condanna lo stesso alle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate CP_1 in € 5.000,00 oltre contributo unificato e oneri di legge;
compensa le spese di lite quanto all' . CP_2
Roma, 27/05/2025 Il Giudice
AU AR