Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1484/2021 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PUCCIO GIANPIERO;
− Domicilio: VIA CANONICA 4 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Gabriele Giuffredi
CONVENUTO
(C.F.: CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. SALITURO PIERO
− Domicilio: CORTE ISOLANI N. 8 40125 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Piero Salituro
CHIAMATO
(C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. TRUPIA IVAN
− Domicilio: VIA SEN. SAMMARTINO 74 92024 CANICATTI' presso lo studio dell'Avv. Ivan Trupia
Decisa a Bologna il 14/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“I) Preliminarmente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente , vuoi, in linea di graduato Parte_1
1
. II) Nel merito, senza recesso, dalle superiori richieste e Parte_1 per mero tuziorismo, ferma l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice del Tribunale di Bologna, essendo in ipotesi esclusivamente competente per territorio il Tribunale di Agrigento, ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto emesso in carenza dei presupposti di legge, essendo il credito incerto, illiquido ed inesigibile e comunque contestato. III) Ritenere e dichiarare senza recesso dalle superiori richieste e per mero tuziorismo non dovuta alcuna somma dall'odierno opponente in favore della società opposta, essendo il credito azionato totalmente contestato, esoso nascente da consumi energetici stimati e non effettivi e comunque privo di alcuna prova e pertanto, ove occorra, rigettare ogni e qualsiasi richiesta di pagamento che le società opposte dovessero avanzare nel giudizio di opposizione. IV) Ritenere e dichiarare comunque non dovuti gli interessi moratori al tasso convenzionale, in quanto mai pattuiti e/o per nullità e/o illegittimità della relativa clausola e/o per difetto di messa in mora. V) In estremo subordine, sempre senza recesso dalle superiori richieste per mero tuziorismo limitare un'eventuale condanna del opponente al credito effettivamente dovuto e provato Parte_1 dagli opposti, con i soli interessi legali dal dì della domanda giudiziale”
Convenuto:
“RESPINGERE tutte le domande avversarie avanzate in via preliminare, compresa la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità della notifica, l'eccezione di incompetenza territoriale, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'opponente; ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa;
RESPINTE le eccezioni di Controparte;
ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate dal;
ACCERTATA la fondatezza del credito Parte_1 azionato in via monitoria da ACCERTATO, comunque e nel caso anche ex art. CP_1 2041 c.c., l'arricchimento senza causa del , avendo regolarmente usufruito Parte_1 delle forniture di energia elettrica da parte di conseguentemente CONFERMARE il CP_1 decreto ingiuntivo ivi opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO CONDANNARE l'Attrice in opposizione al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 2.387.412,67= per le causali di cui in narrativa, o quella maggiore
[...]
o minore somma che dovesse risultare dalla espletata istruttoria, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, e rivalutazione se dovuta, nel caso anche ex art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa dello stesso Ente;
IN ALTERNATIVA nei confronti del si Controparte_2 chiede: ACCERTATI la validità e/o l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto, la competenza territoriale dell'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, nonché l'eventuale difetto di legittimazione passiva del Consorzio ingiunto opponente;
ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da ACCERTATO, comunque e nel caso anche ex CP_1 art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa dello stesso Ente, per quanto di competenza, avendo regolarmente usufruito delle forniture di energia elettrica da parte di IN VIA CP_1
PRELIMINARE EMETTERE ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cpc a carico del per il pagamento dell'importo di € Controparte_2 2.387.412,67= NEL MERITO CONDANNARE lo stesso Ente, per quanto di competenza, al pagamento dell'importo di € 2.387.412,67= ovvero della maggiore o minore somma che
2 dovesse risultare come dovuta ad , oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, CP_1 ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, e rivalutazione se dovuta, nel caso anche ex art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa dello stesso Ente”
Chiamato:
“- preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
per le ragioni esposte in parte narrativa;
- sempre in via Controparte_2 preliminare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, vuoi, in linea di graduato subordine, per nullita della notifica e/o per incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, essendo in ipotesi esclusivamente competente per territorio il Tribunale di Agrigento, e per l 'effetto ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma in favore della societa opposta. - nel merito, senza recesso, dalle superiori richieste e per mero tuziorismo, ferma l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
, nonché, delle altre eccezioni preliminari, ritenere e dichiarare Controparte_2 l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in carenza dei presupposti di legge, essendo il credito incerto, non liquido, inesigibile e comunque contestato;
- in subordine, senza recesso dalle superiori richieste e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma dall'odierno opponente - terzo chiamato, in favore della società opposta, essendo il credito azionato totalmente contestato, esoso, nascente da consumi energetici stimati e non effettivi e comunque privo di alcuna prova e pertanto, rigettare ogni e qualsiasi richiesta di pagamento della società opposta;
- ritenere e dichiarare comunque non dovuti gli interessi moratori al tasso convenzionale, in quanto mai pattuiti e/o per nullità e/o illegittimità della relativa clausola e/o per difetto di messa in mora. - in estremo subordine, sempre senza recesso dalle superiori richieste e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, per mero tuziorismo limitare un'eventuale condanna del
[...]
al credito effettivamente dovuto e provato dagli opposti, con i Controparte_2 soli interessi legali dal dì della domanda giudiziale”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
, mandatario senza rappresentanza del Parte_1 [...]
, si oppone al decreto n. 6086/2020 con cui il Tribunale di Controparte_2
Bologna gli ha ingiunto di pagare a euro 2.387.412,67 oltre interessi e CP_1 CP_1 spese a titolo di corrispettivo per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente eccepisce:
1) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
2) l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Agrigento;
3) il difetto di titolarità passiva della pretesa, per il proprio accorpamento nel;
Controparte_2
4) il difetto di prova del credito;
5) l'errata applicazione dell'Iva.
3 Pertanto, chiede in via preliminare che sia dichiarata Parte_1 l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Agrigento e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di aver somministrato in regime di salvaguardia energia elettrica all'opponente nel 2017 e nel 2018;
2) riconoscimento di debito del 10 febbraio 2020;
3) l'inadempimento di parte opponente che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e in subordine che CP_1 [...]
sia condannato al pagamento di euro 2.387.412,67 oltre Controparte_2 interessi.
, chiamato in causa da si Controparte_2 CP_1 difende eccependo il difetto di titolarità passiva della pretesa e per il resto si associa alle difese di . Parte_1
Pertanto, chiede il rigetto della domanda nei Controparte_2 propri confronti.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
1) parte opponente non documenta di aver avuto rapporti di somministrazione di energia elettrica sul mercato libero nel periodo per cui è causa e non è verosimile, in ragione della sua natura e del tipo di attività, che abbia svolto la sua attività in assenza di energia elettrica;
2) le condizioni generali del regime di salvaguardia prevedono Bologna come foro contrattuale;
3) la stessa parte opponente si qualifica come mandataria del Controparte_2
, e ciò conferma che persiste la sua soggettività giuridica e il
[...] distinto centro di imputazione rispetto a quello della terza chiamata;
4) non vi è prova di una voltura delle utenze per cui è causa né l'opponente svolge domande nei confronti della terza chiamata in relazione a questo mancato adempimento;
5) con riferimento all'utenza inerente il sollevamento – parte Per_1 Per_2 opponente, per mettere in dubbio la correttezza del consumo fatturato, a un periodo di distacco del contatore, ma il suo doc. 3 nulla attesta sotto questo
4 profilo, poiché si tratta di una missiva di richiesta di verifica sul diverso presupposto di furti e vandalizzazioni, la prova della cui adeguata sorveglianza, peraltro, grava su parte opponente (Cassazione, ord. n. 18195/2021);
6) con riferimento all'utenza inerente il “ ” – fermo restando Parte_3 Pt_4 quanto sopra osservato in merito all'onere di sorveglianza, la denuncia ai Carabinieri riguarda l'asportazione di “apparecchiature elettriche”, senza che da ciò possano trarsi argomenti univoci in ordine al venir meno o alla riduzione della somministrazione;
7) con riferimento all'utenza “Lago Arancio” – Sambuca di Sicilia, il doc. 7 non prova che una disalimentazione effettivamente vi sia stata, tenuto conto che, dato il costo dell'intervento prospettato dal distributore, è verosimile che la sua durata possa essere stata molto esigua, risolvendosi comunque in un giorno, per cui non sussistono elementi che inducano a ritenere che la fatturazione di parte opposta non sia corretta;
8) parte opponente, che non ha indicato nelle memorie autorizzate a questo l'importo esatto del suo debito in base alle sue prospettazioni, si duole della circostanza per cui alcune fatturazioni si basano su consumi “stimati”, ma non offre elementi anche solo per supporre che non corrispondano al dato effettivo, per cui non sorge per parte opposta l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore;
9) con riferimento all'utenza Cda Caricagiachi MENFI, la nota di credito allegata da parte opponente (emessa a maggio 2019) fa riferimento a consumi del periodo temporale per cui è stato richiesto il decreto ingiuntivo e parte opposta non ha provato che di tale credito vi sia stata compensazione con la remunerazione per consumi successivi, così che il relativo importo va sottratto;
10) con riferimento all'aliquota Iva applicabile, la difesa di parte opposta si fonda sulla circostanza per cui il regime fiscale non sarebbe stato richiesto dall'opponente, ma non indica alcun meccanismo di decadenza dall'agevolazione (IVA del 10% prevista nella Tabella A, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.633 – nella sua- PARTE III - comma 103 e s.m.i) così che deve essere sottratta la differenza calcolata dal Ctu a pag. 13 elaborato peritale.
Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e parte opponente condannata a pagare a parte opposta euro 2.267.537,86 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022. Le spese di
[...]
rimangono a suo carico in quanto, se è vero che la Controparte_2 chiamata in causa è stata resa necessaria dalle difese dell'opponente, è altresì vero che la chiamata, se non per il profilo della titolarità passiva, ha aderito alle medesime difese.
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6086/2020 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro Parte_1 CP_1 CP_1
2.267.537,86 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione;
3) condanna a pagare a a Parte_1 CP_1 rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi euro CP_1 40.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
4) spese compensate negli altri rapporti processuali;
5) spese di Ctu a definitivo carico di parte opponente.
Bologna, 14/01/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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