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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1830/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 01 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'11.01.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli avv.ti TAFFURI ADOLFO e RIBALDI VERONICA hanno concluso Parte_1
come da nota depositata in data 31/03/2025 per e, per essa, la procuratrice mandataria l'avv. Controparte_1 CP_2
MALIZIA ROBERTO ha concluso come da nota depositata in data 31/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1830/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1830/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti TAFFURI ADOLFO e RIBALDI VERONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Latina (LT), Via Isonzo, n. 71, nonché c/o l'indirizzo digitale di quest'ultimo in virtù di procura alle liti allegata in atti;
Email_1
attore-opponente contro
(c.f. ), e per essa, la procuratrice mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MALIZIA ROBERTO ed elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo pec , in virtù di procura Email_2
generale alle liti allegata in atti;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., co. 1, c.p.c., il signor Parte_1
conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – n.q. di procuratrice della Controparte_3
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Sig. Giudice adito del Tribunale di Latina, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della presente opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c.: a) in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, rappresentato dalla sentenza n. 1595/04 emessa dal Tribunale di Latina in data 04.03.2004, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato, all'opponente da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano comunque non dovute in quanto prescritte;
b) in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'asserito creditore
[...]
e/o alla sua procuratrice nonché il difetto di legittimazione processuale CP_1 CP_2
e/o ad agire delle stesse società intimanti e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto;
c) nel merito, accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito di cui all'atto di precetto opposto derivante dalla sentenza n. 1595/04 emessa dal Tribunale di Latina, azionato dalla nella sua qualità di procuratrice di CP_2 [...]
nei confronti del Sig. e per l'effetto dichiarare che il creditore non ha CP_1 Parte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata per tale titolo, in considerazione dei motivi di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”, precisando che il titolo azionato e il precetto regolarmente notificatogli dalla parte opposta era rappresentato dalla sentenza n. 1595/04 emessa dall'intestato Tribunale in data 04.03.2004, a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 162.261,84, oltre spese della procedura.
A fondamento della predetta opposizione, eccepiva il difetto di legittimazione e/o ad agire dell'asserito creditore, nonché la carenza di prova della titolarità del credito in capo a quest'ultimo.
In particolare, deduceva che il titolo esecutivo giudiziale sarebbe stato emesso in favore di Banca
Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.A., soggetto giuridico diverso dall'odierna opposta, la quale, agendo nella veste di cessionaria di crediti in blocco non avrebbe offerto la prova dell'avvenuta conoscenza dell'anzidetta cessione all'odierno opponente;
da ultimo, comunque, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito per decorso del termine decennale, in quanto dall'intervenuta notifica del titolo esecutivo occorso in data 15.06.2009 non sarebbe, invero, intervenuto alcun altro atto interruttivo della prescrizione sino alla data di notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 30.03.2022.
La convenuta-opposta, nella veste di cui in epigrafe, tempestivamente costituitasi in CP_2
giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.06.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza rigettata: - in via preliminare, rigettare l'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sentenza
n. 1595/04 emessa dal Tribunale di Latina in data 04.03.2004 non sussistendone i requisiti;
- in via principale nel merito, rigettare l'avversa opposizione a precetto in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto confermare la piena legittimità dell'atto di precetto notificato in data 30.03.2022; - in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.”.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo (vd. R.G. n.1830-1/2022, ordinanza del 22.07.2022), espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022.
L'opposizione attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento sulla scorta della preliminare eccezione di carenza di legittimazione ad agire della il che costituisce ragione più CP_2
liquida di definizione della presente controversia.
L'opponente ha contestato la mancanza di legittimazione ad agire della convenuta opposta, deducendo che controparte non avesse fornito alcuna prova della titolarità attiva del credito per cui procede.
Sul punto, giova osservare come la Suprema Corte abbia distinto tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto ad agire (Cass. Sez. U., 16.2.2016, n.2951; ex multis, Cass. 29.2.2024, n.5478;
Cass. 21.9.2023, n.27034).
Orbene, la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, mentre il diritto ad agire rappresenta la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
L'onere di allegare e provare in positivo la titolarità del diritto ad agire, ovvero alla titolarità del rapporto giuridico controverso, spetta alla convenuta opposta.
Nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio, si è limitata unicamente ad allegare l'estratto CP_2
della G.U., - inidoneo ex se a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco -, tramite cui si dava avviso della cessione di crediti pro soluto intervenuta tra
Intesa Gestione Crediti S.p.a., in proprio e quale procuratore della Banca Intesa Banca Commerciale
Italiana S.p.a., in qualità di cedente, e in qualità di cessionario (vd. all.to n. 2, Controparte_1
comparsa), omettendo, invero, allegazioni in ordine alla titolarità del credito in esame.
Risulta, invero, ampiamente tardiva la produzione da parte della convenuta del contratto di cessione di crediti in blocco dal nuovo procuratore subentrato nella difesa di quest'ultima e allegato alle note conclusive autorizzate depositate in data 21.3.2025.
Appare forse superfluo rammentare che il termine ultimo per introdurre nel processo gli elementi di prova, anche documentali, a sostegno dei fatti costitutivi della domanda è quello connesso alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., di talché l'eventuale produzione di un documento in un momento successivo allo spirare di predetto termine, risulta ammissibile solo se avente funzione di prova contraria rispetto a quanto dedotto e prodotto dalla controparte con le memorie nn. 1 e 2, il che non è nel caso di specie.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”
(Cass. 21.3.2025, n.7604; ex multis, Cass. 28.2.2024, n.5282; 26.6.2018, n.16800).
Nel caso che qui ci occupa, il contratto di cessione integra, indubbiamente, la prova di un fatto costitutivo della titolarità del diritto di credito da parte dell'opposta: trattasi di una prova diretta, con il logico corollario che parte opposta avrebbe potuto/dovuto produrlo entro il secondo termine istruttorio.
Acclarato quanto sopra, giova rammentare quel consolidato indirizzo di legittimità secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto” (Cass. 3.2.2025, n.2511; ex multis, Cass.
11.12.2024, n.32022; Cass. 29.2.2024, n.5478; cfr. anche Cass. 24798/2020: “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civile, Ord. n. 24798/2020).
Questo Giudice non ignora che, secondo l'indirizzo ermeneutico di legittimità, la prova della titolarità del credito possa essere fornita anche mediante la valorizzazione di altri elementi e, in particolare, in base a quanto ricavabile dal testo della pubblicazione sulla G.U.: purtuttavia, alcun elemento utile ai predetti fini è stato allegato dall'opposta, né rinvenibile aliunde che lo specifico credito vantato dall'opposta sia incluso nell'oggetto della cessione.
A tale proposito, si rileva come, nel testo della G.U., si faccia esclusivo riferimento alla cessione di crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario, e/o anticipazione fondiaria e da contratti di finanziamento a breve termine e/o a lungo termine, non, invero, a crediti derivanti da rapporti di conto corrente, come quello oggetto del precetto opposto.
Nella sentenza n.1595/2004 emessa dal Tribunale (vd. all.to n. 3, comparsa), titolo in forza del quale
è stato notificato l'atto di precetto opposto, risulta che il credito in contestazione rinviene dalle esposizioni debitorie relative ai saldi passivi dei c/c nn.7970/85 e 7980/71, intestati, rispettivamente, all' in bonis e all' in bonis, di cui l'odierno opponente era Parte_2 Controparte_4
fideiubente, il che porta ad escludere che il credito in contestazione sia stato oggetto della cessione dedotta da parte opposta.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in accoglimento dell'odierna l'opposizione, va consequenzialmente dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, difettando in capo all'opposta la prova della titolarità del credito precettato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, anche della fase cautelare (per quest'ultima limitatamente alla fase decisionale) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'opposizione svolta dall'attore – opponente, dichiara l'inefficacia del precetto impugnato;
b) condanna la convenuta - opposta a rimborsare all'attore-opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.938,00 per compensi di avvocato, euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'1.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 01 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 01 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'11.01.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli avv.ti TAFFURI ADOLFO e RIBALDI VERONICA hanno concluso Parte_1
come da nota depositata in data 31/03/2025 per e, per essa, la procuratrice mandataria l'avv. Controparte_1 CP_2
MALIZIA ROBERTO ha concluso come da nota depositata in data 31/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1830/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1830/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti TAFFURI ADOLFO e RIBALDI VERONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Latina (LT), Via Isonzo, n. 71, nonché c/o l'indirizzo digitale di quest'ultimo in virtù di procura alle liti allegata in atti;
Email_1
attore-opponente contro
(c.f. ), e per essa, la procuratrice mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MALIZIA ROBERTO ed elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo pec , in virtù di procura Email_2
generale alle liti allegata in atti;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., co. 1, c.p.c., il signor Parte_1
conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – n.q. di procuratrice della Controparte_3
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Sig. Giudice adito del Tribunale di Latina, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della presente opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c.: a) in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, rappresentato dalla sentenza n. 1595/04 emessa dal Tribunale di Latina in data 04.03.2004, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato, all'opponente da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano comunque non dovute in quanto prescritte;
b) in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'asserito creditore
[...]
e/o alla sua procuratrice nonché il difetto di legittimazione processuale CP_1 CP_2
e/o ad agire delle stesse società intimanti e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto;
c) nel merito, accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito di cui all'atto di precetto opposto derivante dalla sentenza n. 1595/04 emessa dal Tribunale di Latina, azionato dalla nella sua qualità di procuratrice di CP_2 [...]
nei confronti del Sig. e per l'effetto dichiarare che il creditore non ha CP_1 Parte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata per tale titolo, in considerazione dei motivi di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”, precisando che il titolo azionato e il precetto regolarmente notificatogli dalla parte opposta era rappresentato dalla sentenza n. 1595/04 emessa dall'intestato Tribunale in data 04.03.2004, a mezzo del quale gli era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 162.261,84, oltre spese della procedura.
A fondamento della predetta opposizione, eccepiva il difetto di legittimazione e/o ad agire dell'asserito creditore, nonché la carenza di prova della titolarità del credito in capo a quest'ultimo.
In particolare, deduceva che il titolo esecutivo giudiziale sarebbe stato emesso in favore di Banca
Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.A., soggetto giuridico diverso dall'odierna opposta, la quale, agendo nella veste di cessionaria di crediti in blocco non avrebbe offerto la prova dell'avvenuta conoscenza dell'anzidetta cessione all'odierno opponente;
da ultimo, comunque, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito per decorso del termine decennale, in quanto dall'intervenuta notifica del titolo esecutivo occorso in data 15.06.2009 non sarebbe, invero, intervenuto alcun altro atto interruttivo della prescrizione sino alla data di notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 30.03.2022.
La convenuta-opposta, nella veste di cui in epigrafe, tempestivamente costituitasi in CP_2
giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.06.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza rigettata: - in via preliminare, rigettare l'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sentenza
n. 1595/04 emessa dal Tribunale di Latina in data 04.03.2004 non sussistendone i requisiti;
- in via principale nel merito, rigettare l'avversa opposizione a precetto in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto confermare la piena legittimità dell'atto di precetto notificato in data 30.03.2022; - in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.”.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo (vd. R.G. n.1830-1/2022, ordinanza del 22.07.2022), espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022.
L'opposizione attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento sulla scorta della preliminare eccezione di carenza di legittimazione ad agire della il che costituisce ragione più CP_2
liquida di definizione della presente controversia.
L'opponente ha contestato la mancanza di legittimazione ad agire della convenuta opposta, deducendo che controparte non avesse fornito alcuna prova della titolarità attiva del credito per cui procede.
Sul punto, giova osservare come la Suprema Corte abbia distinto tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto ad agire (Cass. Sez. U., 16.2.2016, n.2951; ex multis, Cass. 29.2.2024, n.5478;
Cass. 21.9.2023, n.27034).
Orbene, la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, mentre il diritto ad agire rappresenta la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
L'onere di allegare e provare in positivo la titolarità del diritto ad agire, ovvero alla titolarità del rapporto giuridico controverso, spetta alla convenuta opposta.
Nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio, si è limitata unicamente ad allegare l'estratto CP_2
della G.U., - inidoneo ex se a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco -, tramite cui si dava avviso della cessione di crediti pro soluto intervenuta tra
Intesa Gestione Crediti S.p.a., in proprio e quale procuratore della Banca Intesa Banca Commerciale
Italiana S.p.a., in qualità di cedente, e in qualità di cessionario (vd. all.to n. 2, Controparte_1
comparsa), omettendo, invero, allegazioni in ordine alla titolarità del credito in esame.
Risulta, invero, ampiamente tardiva la produzione da parte della convenuta del contratto di cessione di crediti in blocco dal nuovo procuratore subentrato nella difesa di quest'ultima e allegato alle note conclusive autorizzate depositate in data 21.3.2025.
Appare forse superfluo rammentare che il termine ultimo per introdurre nel processo gli elementi di prova, anche documentali, a sostegno dei fatti costitutivi della domanda è quello connesso alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., di talché l'eventuale produzione di un documento in un momento successivo allo spirare di predetto termine, risulta ammissibile solo se avente funzione di prova contraria rispetto a quanto dedotto e prodotto dalla controparte con le memorie nn. 1 e 2, il che non è nel caso di specie.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”
(Cass. 21.3.2025, n.7604; ex multis, Cass. 28.2.2024, n.5282; 26.6.2018, n.16800).
Nel caso che qui ci occupa, il contratto di cessione integra, indubbiamente, la prova di un fatto costitutivo della titolarità del diritto di credito da parte dell'opposta: trattasi di una prova diretta, con il logico corollario che parte opposta avrebbe potuto/dovuto produrlo entro il secondo termine istruttorio.
Acclarato quanto sopra, giova rammentare quel consolidato indirizzo di legittimità secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto” (Cass. 3.2.2025, n.2511; ex multis, Cass.
11.12.2024, n.32022; Cass. 29.2.2024, n.5478; cfr. anche Cass. 24798/2020: “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civile, Ord. n. 24798/2020).
Questo Giudice non ignora che, secondo l'indirizzo ermeneutico di legittimità, la prova della titolarità del credito possa essere fornita anche mediante la valorizzazione di altri elementi e, in particolare, in base a quanto ricavabile dal testo della pubblicazione sulla G.U.: purtuttavia, alcun elemento utile ai predetti fini è stato allegato dall'opposta, né rinvenibile aliunde che lo specifico credito vantato dall'opposta sia incluso nell'oggetto della cessione.
A tale proposito, si rileva come, nel testo della G.U., si faccia esclusivo riferimento alla cessione di crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario, e/o anticipazione fondiaria e da contratti di finanziamento a breve termine e/o a lungo termine, non, invero, a crediti derivanti da rapporti di conto corrente, come quello oggetto del precetto opposto.
Nella sentenza n.1595/2004 emessa dal Tribunale (vd. all.to n. 3, comparsa), titolo in forza del quale
è stato notificato l'atto di precetto opposto, risulta che il credito in contestazione rinviene dalle esposizioni debitorie relative ai saldi passivi dei c/c nn.7970/85 e 7980/71, intestati, rispettivamente, all' in bonis e all' in bonis, di cui l'odierno opponente era Parte_2 Controparte_4
fideiubente, il che porta ad escludere che il credito in contestazione sia stato oggetto della cessione dedotta da parte opposta.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in accoglimento dell'odierna l'opposizione, va consequenzialmente dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, difettando in capo all'opposta la prova della titolarità del credito precettato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, anche della fase cautelare (per quest'ultima limitatamente alla fase decisionale) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M.
55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'opposizione svolta dall'attore – opponente, dichiara l'inefficacia del precetto impugnato;
b) condanna la convenuta - opposta a rimborsare all'attore-opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.938,00 per compensi di avvocato, euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'1.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 01 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini