TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9680 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.nn 41925+41927+41935/24 all'udienza del 2/10/25, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'avv. Naso Domenico pec
[...]
,giusta delega in calce al ricorso . Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del p.t rappresentato e difeso ex art 417 bis cpc
[...] CP_2 dai propri funzionari Consigliere d'Ambasciata dott. Filippo Romano, e dalle dott.sse Vera Tripiciano e Ada La Posta, pec Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: illegittimità trattenuta
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi separatamente depositati e poi riuniti le ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro , per ivi sentir : “DICHIARARE ED ACCERTARE l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte a parte ricorrente a titolo di assegno di sede per tutto il periodo di servizio all'estero, per un importo mensile pari ad € 46,52;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di “Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero, nei limiti della prescrizione quinquennale ove eventualmente eccepita. Il tutto oltre interessi e rivalutazione o della maggior o minore somma che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi” Deducevano di essere dipendenti del , di aver prestato Controparte_3 servizio all'estero a seguito di procedura di mobilità professionale;
di essere collocati fuori ruolo presso il i sensi e per gli effetti del CCNL scuola e del Dlvo 64/17 presso sedi CP_4 estere indicate nei rispettivi ricorsi;
che l' si trovava presso la Scuola Straniera Pt_1
Bilingue “Freiherr von Stein” di Francoforte sul Meno con decorrenza dall'a.s. 2018/2019 per sei anni scolastici, fino al 31.08.2024 la presso l' Istituto comprensivo statale Parte_2 italiano di Atene, con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 per sette anni scolastici, fino al 31.08.2022. , la presso la scuola secondaria statale “IMI” di Istanbul, con Pt_3 decorrenza dall'a.s. 2018/2019 per sei anni scolastici, fino al 31.08.2024; che a far data dai propri mandati all'estero per tutto il periodo di permanenza all'estero avevano subito illegittimamente una trattenuta mensile sull'importo corrisposto a titolo di indennità sede estera (ISE) pari ad euro 46,52 , detrazione individuata nel cedolino sotto la voce “ Conglobamento “ ;che la trattenuta pari ad € 46,52 mensile era ab origine disciplinata dall'art. 1 comma 37 della legge n. 549 del 28/12/1995, legata alla detrazione che il personale subiva della quota relativa alla I.I.S. (Indennità Integrativa Speciale) durante il servizio all'estero; che a decorrere dall' 01.01.2007, la quota della per il personale dipendente del CP_5 [...]
veniva percepita unitamente alla corresponsione dell'assegno di Controparte_3 sede, con la conseguenza che non poteva essere applicata la disciplina richiamata, in quanto legata ad un presupposto errato, ossia quello della mancata corresponsione della ormai CP_5 superata dalla contrattazione collettiva;
che essendo l'indennità integrativa speciale dall'anno 2007 percepita dal personale dipendente del Controparte_3 unitamente alla corresponsione dell'assegno di sede, la detrazione applicata dal resistente a titolo di “Conglobamento” non trovava alcun riscontro nella normativa applicabile al personale del in servizio all'estero; che detta trattenuta Controparte_3 era illegittima stante l'inapplicabilità dell'art 1 c 37 L 549/95 , dell'art 658 del Dlgs 297/94 in quanto abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs 64/17, nonché l'applicabilità della normativa contrattuale di cui al ccnl 2006/2009 e la differente normativa esistente tra il personale del MIM e quello del La detrazione era illegittima, inoltre, per essere CP_4 Co errato il presupposto giuridico che affermava la stessa natura giuridica dell' e dell'ISE per essere diverse le funzioni. Concludeva come sopra . Si costituiva il che eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva il rigetto del CP_4 ricorso per essere infondato. Riuniti i ricorsi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il eroga a detto personale scolastico uno speciale assegno di sede, destinato a CP_4 sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, commisurato al costo della vita ed il cui importo varia da sede a sede .Sull'importo di detta indennità di sede estera il ha CP_4 operato la trattenuta di € 46,52 individuata nel cedolino sotto la voce conglobamento e tale trattenuta ad avviso dei ricorrenti è illegittima . Questo giudice con passate decisioni ha rigettato i ricorsi dei lavoratori che avevano presentato la stessa domanda . Le pronunce della Corte d'Appello di Roma ,contenute nelle recenti sentenze nn.
2232/2025 n cronol. 1719/2025 del 30/06/2025 , n 1906/2025 n cronol. 1362/2025 del 29/05/2025 , n 1909/2025 n. cronol. 1344/2025 del 28/05/2025, hanno puntualmente ricostruito dettagliatamente il quadro normativo e contrattuale sollecitando questo giudice ad un ripensamento della questione . Orbene alla luce di dette pronunce si ritiene corretta la ricostruzione operata dalla Corte . Per chiarezza espositiva si riporta la sentenza 1906/25 cui ci si richiama ex art 118 disp att. c.p.c.. Sostiene la Corte: «L'appello è fondato, dovendosi dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale consolidato di legittimità (tra le molte, Cassazione, ordinanza 26617/2019) e di questa stessa Corte territoriale (tra le altre: sentenza 2460/2024), il quale ha ricostruito il quadro normativo rilevante nei termini seguenti. L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364). In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009). L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134. Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti"; Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "
1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -".
Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale. Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare". Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva.» Deve pertanto accogliersi il ricorso depositato dai ricorrenti e si dichiara l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte alle parti ricorrenti a titolo di assegno di sede per tutto il periodo di servizio all'estero, per un importo mensile pari ad € 46,52 e condanna il alla restituzione in favore di parte ricorrente di tutte le somme illegittimamente trattenute CP_3 a titolo di “Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero di ciascun ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta per la il 6/9/22 , per l il 25/9/22 ( cfr lettere di risposta del a diffide) e per Pt_3 Pt_1 CP_3 la con la notifica del presene ricorso non essendo agli atti alcuna lettera di diffida per Parte_2 quest'ultima ed essendo il riscontro del prodotto da parte ricorrente riferito a tale . CP_3 Per_1 Sulle somme dovranno essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo dalle scadenze al saldo . Considerando che negli anni di cui è causa la vicenda era oggetto di contrasti giurisprudenziali essendovi , tra l'altro, tutt'oggi pronunciamenti in senso contrario, si compensano le spese di lite
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : dichiara l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte alle parti ricorrenti a titolo di assegno di sede per tutto il periodo di servizio all'estero, per un importo mensile pari ad € 46,52 e condanna il alla restituzione in favore di parte ricorrente di tutte CP_3 le somme illegittimamente trattenute a titolo di “Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero di ciascun ricorrente , nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta per la il 6/9/22 , per l' il 25/9/25 e per la con la Pt_3 Pt_1 Parte_2 notifica del presente ricorso, oltre gli interessi e la rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo dalle scadenze al saldo;
compensa le spese .
Roma 2/10/25 Il giudice