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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 18836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
VERBALE DELLA CAUSA N. 18836 DELL'ANNO 2024
Il giudice, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., lette le
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note autorizzate dd. 23.4.2025: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, notificato a mani al ricorrente il 28.08.2024 ed emesso dalla Questura di Verona Cat. A12/Imm/ 2023/2^Sez/VD/22VR024688, comprensivo degli atti conseguenti, prodromici tutti, per i motivi di cui in atti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche anche con eventuale conseguentemente concessione al ricorrente la remissione nei termini per presentare istanza di conversione del permesso per cure mediche in permesso di lavoro subordinato;
in ogni caso accertare e dichiarare che, alla data 06.09.2022, della presentazione della istanza del rilascio di permesso per cure mediche, sino alla data del
11.7.2023, data di emissione del provvedimento impugnato, il ricorrente aveva diritto al rilascio del permesso richiesto assumendo ogni opportuna statuizione in merito e che garantisca esercizio del diritto negato o, del legittimo e qualificato interesse (anche soggettivo) all'assunzione del provvedimento illo tempore dovuto per i motivi esposti;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistenti nel caso de quo
i presupposti operativi, all'epoca della richiesta, per rilasciare un permesso per cure mediche, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di Verona oggetto di impugnativa, per i motivi di cui in atti ed emersi a seguito dell'istruttoria, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di lavoro subordinato assumendo ogni provvedimento ritenuto più opportuno;
in ogni caso, respingersi
1 le avverse istanze, eccezioni e dichiarare inammissibili, nulle e/o irricevibili le produzioni documentali dimesse da controparte in quanto ultronee e non pertinenti all'oggetto di causa per i motivi in atti precisati ed esposti;
spese e competenze del giudizio come per legge, precisandosi che non è stato richiesto accesso al patrocinio a spese dello stato come erroneamente sostenuto da controparte;
per le amministrazioni resistenti, come da comparsa di costituzione e risposta: Voglia l'ecc.mo
Tribunale dichiarare l'inammissibilità del ricorso, come argomentato in parte motiva;
in via subordinata, rigettare il ricorso, in quanto infondato;
con il favore in ordine alle spese e ai compensi;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 18836 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
, con gli avv. Galetto e Pacchiele Parte_1
ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Stato Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Verona dd. 11.7.2024, notificatogli il 28.8.2024, con il quale è stata archiviata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche (gravidanza della coniuge). Espone quanto segue. In data 6.9.2022 il ricorrente presentò istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, d.lgs. 286/1998, in quanto coniuge di donna incinta. Il 26.9.2022 la polizia locale del Comune di Bevilacqua effettuò plurimi accertamenti all'esito dei quali si appurò
l'effettiva convivenza del ricorrente con la moglie titolare di permesso di Parte_2
soggiorno per lavoro subordinato. Seppure più volte sollecitata, la Questura di Verona non provvide sulla richiesta fino al 28.8.2024, quando venne stato notificato al ricorrente il provvedimento impugnato, che dispose l'archiviazione del procedimento. Oltre alla durata eccessiva del procedimento, il ricorrente lamenta che la Questura indebitamente avrebbe tenuto conto dell'esito dei giudizi proposti dal ricorrente ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs. 286/1998 e del fatto che egli è gravato di precedenti penali. Lamenta inoltre che il mancato tempestivo
2 rilascio del permesso di soggiorno richiesto ha determinato l'impossibilità di ottenere, secondo la disciplina all'epoca vigente e successivamente mutata dal d.l. 20/2023, un titolo valido per lo svolgimento di attività lavorativa. Chiede che il Tribunale accerti l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura e il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche;
chiede inoltre che il Tribunale rimetta in termini il ricorrente per la presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro subordinato.
Si è costituito in giudizio il che, dopo aver ripercorso le vicende del Controparte_1 ricorrente sul territorio dello Stato, ha dedotto l'esito negativo di tre sopralluoghi di accertamento della convivenza nonché la sussistenza di plurimi e gravi precedenti penali concernenti reati in materia di stupefacenti e di circolazione stradale nonché contro la persona.
Ha inoltre allegato il rigetto da parte del Tribunale per i minorenni di Venezia dell'istanza presentata dal ricorrente ex art. 31, co. 3, d.lgs. 286/1998. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il 24.2.2024 mentre il ricorso introduttivo è stato proposto il 27.9.2024. Inoltre, ha allegato la reiterazione di condotte delittuose in epoca recente, giacché il ricorrente è stato sorpreso nella flagranza del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 in concorso con la coniuge il 27.8.2024 e l'8.11.2024. Osserva in ogni caso che il permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente ha valenza semestrale, coeva alla gestazione e all'epoca del parto della coniuge convivente.
Osserva poi che la protrazione del procedimento amministrativo è da ascrivere alle condotte elusive del ricorrente ovvero alla sua detenzione, tale da non consentire all'autorità accertante di concludere tempestivamente il procedimento. Si oppone alla richiesta di rimessione in termini, in quanto inammissibile e non supportata da elementi probatori concernenti la posizione lavorativa del ricorrente. Chiede la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
È stato autorizzato il deposito di ulteriori memorie difensive.
*
2. In via preliminare va anzitutto affermata l'attribuzione del giudizio alla competenza della sezione specializzata in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d-bis), e co.
4, d.l. 13/2017.
Non vi è poi luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente circa il deposito della memoria integrativa dd. 19.2.2025, autorizzato all'udienza di comparizione delle parti;
il deposito risulta infatti essere avvenuto nel termine assegnato.
*
3 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Il ricorrente impugna il provvedimento di archiviazione del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d), d.lgs.
286/1998, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, 376/2000, dell'11.7.2023 emesso dal Questore di Verona e identificato dal numero di protocollo
Cat.A12/Imm/2023/2^Sez/VD/22VR024688 (doc. 1 allegato al ricorso).
Il provvedimento risulta notificato in una prima occasione il 24.2.2024 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto) e in una seconda occasione il CP_1
28.8.2024 (all. 1 al ricorso).
Il provvedimento impugnato e l'acclusa relata di notifica del 24.2.2024 prodotti in copia fotostatica (non disconosciuta) dall'amministrazione resistente sono atti pubblici che ai sensi dell'art. 2700 c.c. fanno prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In particolare, nella relata in questione si legge che il giorno 24.2.2024 alle ore 00.30 in Legnago presso gli uffici del comando della Compagnia dei Carabinieri di quel Comune l'addetto al reparto ha notificato il rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno n.
Cat. emesso in data 11.7.2023 contro il ricorrente NumeroDiPatente_1 mediante consegna di copia a mani dell'interessato.
Prive di pregio sono le osservazioni del ricorrente circa la dicitura utilizzata per indicare il provvedimento impugnato («rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno» in luogo di
«provvedimento di archiviazione» o simili) giacché la relata è univocamente riferita al provvedimento impugnato oggetto di questo giudizio mediante l'indicazione esatta del numero di protocollo (Cat.A12/Imm/2023/2^Sez/VD/22VR024688). È inoltre indifferente che la copia prodotta sia semplice e non rechi attestazioni di conformità all'originale; trattandosi di riproduzione meccanica di documento, l'unico mezzo per contestare la corrispondenza della copia all'originale è il disconoscimento formale ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Non consta che il ricorrente abbia proposto querela di falso o che abbia formalmente disconosciuto la copia della relata di notifica.
Pertanto, non può essere negata efficacia probatoria al doc. 5 del fascicolo dell'amministrazione convenuta, con ogni effetto conseguente.
Per completezza è appena il caso di osservare che è irrilevante la circostanza che la relata della notifica del 28.8.2024 appaia su documento che non riporta la precedente relata di notifica del
24.2.2024, in ragione del fatto che non vi è obbligo per la pubblica amministrazione di
4 impiegare esclusivamente il medesimo originale del documento per effettuare tutte le notifiche dello stesso.
In definitiva, non si può dubitare che il provvedimento impugnato sia stato notificato in due occasioni a distanza di sei mesi circa.
Si pone pertanto la questione concernente la tempestività dell'impugnazione.
Ai sensi dell'art. 19-ter, co. 4, d.lgs. 150/2011, applicabile al giudizio in forza del comma 1 della disposizione e dell'art. 3 d.l. 13/2017, il ricorso è proposto a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato ovvero (ma non è il caso di specie) entro sessanta se il ricorrente risiede all'estero.
Al fine di stabilire quale delle due notificazioni vada individuata come termine dal quale calcolare il termine di proposizione del ricorso, occorre distinguere tra rinnovazione dell'atto amministrativo e mera rinnovazione della notifica: mentre il rinnovo del provvedimento comporta un nuovo esercizio del potere amministrativo (autotutela sostitutiva), il rinnovo della notifica del provvedimento equivale unicamente alla rinnovazione della procedura diretta a ottenere la conoscenza legale del provvedimento da parte del destinatario, al fine di garantirgli l'esercizio del diritto costituzionale di difesa. Nel caso di specie è da escludere che si versi in ipotesi di esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione, giacché l'atto notificato è il medesimo (come si evince dal numero di protocollo e dal contenuto). Si è pertanto verificata una mera rinnovazione della notifica del provvedimento. Va quindi accertato se la seconda notificazione è stata effettuata a causa di vizi della prima;
solo in tale caso la conoscenza del provvedimento da parte del destinatario può dirsi avvenuta con tale seconda notificazione (principi desumibili da Cass., sez. trib., 20.2.2024 n. 4510; Cass., sez. V, 7.7.2022
n. 21623, che possono essere richiamate utilmente nel caso di specie poiché, pur vertendo in materia tributaria, attengono a fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, relativa all'impugnazione di atti della pubblica amministrazione davanti a un organo giurisdizionale, senza che vengano in questione peculiarità della materia tributaria).
Principi analoghi del resto sono stati affermati in via generale anche con riferimento agli atti processuali (Cass., sez. I, 30.11.2021 n. 37579).
Nel caso di specie la notifica del provvedimento impugnato del 24.2.2024 non presenta vizi di sorta. Essa è peraltro avvenuta a mani del ricorrente notificato, il quale l'ha sottoscritta apponendovi firma di foggia analoga a quella presente sulla relata della notificazione dell'agosto successivo. Del resto, nessuna contestazione specifica è stata mossa al riguardo dal ricorrente.
5 Ne deriva che nel caso di specie il termine per impugnare è decorso dalla data della prima notificazione, avvenuta il 24.2.2024 ed è spirato trenta giorni dopo.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è pertanto inammissibile in quanto proposto il
26.9.2024.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, le restanti questioni rimangono assorbite.
*
4. La richiesta dell'amministrazione convenuta che il Tribunale provveda ai sensi degli artt. 88
e 96 c.p.c. è genericamente formulata, e pertanto va rigettata.
Nulla vi è poi a provvedere sul patrocinio a spese dello Stato, in assenza di istanza di ammissione al beneficio.
Le spese vanno compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della
Corte cost., 77/2018, in ragione delle situazioni giuridiche oggetto di giudizio e dell'oggettiva indeterminatezza della fattispecie oggetto di giudizio a motivo della duplice notificazione del provvedimento impugnato.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 24.4.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
VERBALE DELLA CAUSA N. 18836 DELL'ANNO 2024
Il giudice, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., lette le
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note autorizzate dd. 23.4.2025: in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, notificato a mani al ricorrente il 28.08.2024 ed emesso dalla Questura di Verona Cat. A12/Imm/ 2023/2^Sez/VD/22VR024688, comprensivo degli atti conseguenti, prodromici tutti, per i motivi di cui in atti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche anche con eventuale conseguentemente concessione al ricorrente la remissione nei termini per presentare istanza di conversione del permesso per cure mediche in permesso di lavoro subordinato;
in ogni caso accertare e dichiarare che, alla data 06.09.2022, della presentazione della istanza del rilascio di permesso per cure mediche, sino alla data del
11.7.2023, data di emissione del provvedimento impugnato, il ricorrente aveva diritto al rilascio del permesso richiesto assumendo ogni opportuna statuizione in merito e che garantisca esercizio del diritto negato o, del legittimo e qualificato interesse (anche soggettivo) all'assunzione del provvedimento illo tempore dovuto per i motivi esposti;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistenti nel caso de quo
i presupposti operativi, all'epoca della richiesta, per rilasciare un permesso per cure mediche, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di Verona oggetto di impugnativa, per i motivi di cui in atti ed emersi a seguito dell'istruttoria, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di lavoro subordinato assumendo ogni provvedimento ritenuto più opportuno;
in ogni caso, respingersi
1 le avverse istanze, eccezioni e dichiarare inammissibili, nulle e/o irricevibili le produzioni documentali dimesse da controparte in quanto ultronee e non pertinenti all'oggetto di causa per i motivi in atti precisati ed esposti;
spese e competenze del giudizio come per legge, precisandosi che non è stato richiesto accesso al patrocinio a spese dello stato come erroneamente sostenuto da controparte;
per le amministrazioni resistenti, come da comparsa di costituzione e risposta: Voglia l'ecc.mo
Tribunale dichiarare l'inammissibilità del ricorso, come argomentato in parte motiva;
in via subordinata, rigettare il ricorso, in quanto infondato;
con il favore in ordine alle spese e ai compensi;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 18836 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
, con gli avv. Galetto e Pacchiele Parte_1
ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Stato Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Verona dd. 11.7.2024, notificatogli il 28.8.2024, con il quale è stata archiviata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche (gravidanza della coniuge). Espone quanto segue. In data 6.9.2022 il ricorrente presentò istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, d.lgs. 286/1998, in quanto coniuge di donna incinta. Il 26.9.2022 la polizia locale del Comune di Bevilacqua effettuò plurimi accertamenti all'esito dei quali si appurò
l'effettiva convivenza del ricorrente con la moglie titolare di permesso di Parte_2
soggiorno per lavoro subordinato. Seppure più volte sollecitata, la Questura di Verona non provvide sulla richiesta fino al 28.8.2024, quando venne stato notificato al ricorrente il provvedimento impugnato, che dispose l'archiviazione del procedimento. Oltre alla durata eccessiva del procedimento, il ricorrente lamenta che la Questura indebitamente avrebbe tenuto conto dell'esito dei giudizi proposti dal ricorrente ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs. 286/1998 e del fatto che egli è gravato di precedenti penali. Lamenta inoltre che il mancato tempestivo
2 rilascio del permesso di soggiorno richiesto ha determinato l'impossibilità di ottenere, secondo la disciplina all'epoca vigente e successivamente mutata dal d.l. 20/2023, un titolo valido per lo svolgimento di attività lavorativa. Chiede che il Tribunale accerti l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura e il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche;
chiede inoltre che il Tribunale rimetta in termini il ricorrente per la presentazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro subordinato.
Si è costituito in giudizio il che, dopo aver ripercorso le vicende del Controparte_1 ricorrente sul territorio dello Stato, ha dedotto l'esito negativo di tre sopralluoghi di accertamento della convivenza nonché la sussistenza di plurimi e gravi precedenti penali concernenti reati in materia di stupefacenti e di circolazione stradale nonché contro la persona.
Ha inoltre allegato il rigetto da parte del Tribunale per i minorenni di Venezia dell'istanza presentata dal ricorrente ex art. 31, co. 3, d.lgs. 286/1998. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il 24.2.2024 mentre il ricorso introduttivo è stato proposto il 27.9.2024. Inoltre, ha allegato la reiterazione di condotte delittuose in epoca recente, giacché il ricorrente è stato sorpreso nella flagranza del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 in concorso con la coniuge il 27.8.2024 e l'8.11.2024. Osserva in ogni caso che il permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente ha valenza semestrale, coeva alla gestazione e all'epoca del parto della coniuge convivente.
Osserva poi che la protrazione del procedimento amministrativo è da ascrivere alle condotte elusive del ricorrente ovvero alla sua detenzione, tale da non consentire all'autorità accertante di concludere tempestivamente il procedimento. Si oppone alla richiesta di rimessione in termini, in quanto inammissibile e non supportata da elementi probatori concernenti la posizione lavorativa del ricorrente. Chiede la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
È stato autorizzato il deposito di ulteriori memorie difensive.
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2. In via preliminare va anzitutto affermata l'attribuzione del giudizio alla competenza della sezione specializzata in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d-bis), e co.
4, d.l. 13/2017.
Non vi è poi luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente circa il deposito della memoria integrativa dd. 19.2.2025, autorizzato all'udienza di comparizione delle parti;
il deposito risulta infatti essere avvenuto nel termine assegnato.
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3 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Il ricorrente impugna il provvedimento di archiviazione del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d), d.lgs.
286/1998, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, 376/2000, dell'11.7.2023 emesso dal Questore di Verona e identificato dal numero di protocollo
Cat.A12/Imm/2023/2^Sez/VD/22VR024688 (doc. 1 allegato al ricorso).
Il provvedimento risulta notificato in una prima occasione il 24.2.2024 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto) e in una seconda occasione il CP_1
28.8.2024 (all. 1 al ricorso).
Il provvedimento impugnato e l'acclusa relata di notifica del 24.2.2024 prodotti in copia fotostatica (non disconosciuta) dall'amministrazione resistente sono atti pubblici che ai sensi dell'art. 2700 c.c. fanno prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In particolare, nella relata in questione si legge che il giorno 24.2.2024 alle ore 00.30 in Legnago presso gli uffici del comando della Compagnia dei Carabinieri di quel Comune l'addetto al reparto ha notificato il rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno n.
Cat. emesso in data 11.7.2023 contro il ricorrente NumeroDiPatente_1 mediante consegna di copia a mani dell'interessato.
Prive di pregio sono le osservazioni del ricorrente circa la dicitura utilizzata per indicare il provvedimento impugnato («rigetto dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno» in luogo di
«provvedimento di archiviazione» o simili) giacché la relata è univocamente riferita al provvedimento impugnato oggetto di questo giudizio mediante l'indicazione esatta del numero di protocollo (Cat.A12/Imm/2023/2^Sez/VD/22VR024688). È inoltre indifferente che la copia prodotta sia semplice e non rechi attestazioni di conformità all'originale; trattandosi di riproduzione meccanica di documento, l'unico mezzo per contestare la corrispondenza della copia all'originale è il disconoscimento formale ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Non consta che il ricorrente abbia proposto querela di falso o che abbia formalmente disconosciuto la copia della relata di notifica.
Pertanto, non può essere negata efficacia probatoria al doc. 5 del fascicolo dell'amministrazione convenuta, con ogni effetto conseguente.
Per completezza è appena il caso di osservare che è irrilevante la circostanza che la relata della notifica del 28.8.2024 appaia su documento che non riporta la precedente relata di notifica del
24.2.2024, in ragione del fatto che non vi è obbligo per la pubblica amministrazione di
4 impiegare esclusivamente il medesimo originale del documento per effettuare tutte le notifiche dello stesso.
In definitiva, non si può dubitare che il provvedimento impugnato sia stato notificato in due occasioni a distanza di sei mesi circa.
Si pone pertanto la questione concernente la tempestività dell'impugnazione.
Ai sensi dell'art. 19-ter, co. 4, d.lgs. 150/2011, applicabile al giudizio in forza del comma 1 della disposizione e dell'art. 3 d.l. 13/2017, il ricorso è proposto a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato ovvero (ma non è il caso di specie) entro sessanta se il ricorrente risiede all'estero.
Al fine di stabilire quale delle due notificazioni vada individuata come termine dal quale calcolare il termine di proposizione del ricorso, occorre distinguere tra rinnovazione dell'atto amministrativo e mera rinnovazione della notifica: mentre il rinnovo del provvedimento comporta un nuovo esercizio del potere amministrativo (autotutela sostitutiva), il rinnovo della notifica del provvedimento equivale unicamente alla rinnovazione della procedura diretta a ottenere la conoscenza legale del provvedimento da parte del destinatario, al fine di garantirgli l'esercizio del diritto costituzionale di difesa. Nel caso di specie è da escludere che si versi in ipotesi di esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione, giacché l'atto notificato è il medesimo (come si evince dal numero di protocollo e dal contenuto). Si è pertanto verificata una mera rinnovazione della notifica del provvedimento. Va quindi accertato se la seconda notificazione è stata effettuata a causa di vizi della prima;
solo in tale caso la conoscenza del provvedimento da parte del destinatario può dirsi avvenuta con tale seconda notificazione (principi desumibili da Cass., sez. trib., 20.2.2024 n. 4510; Cass., sez. V, 7.7.2022
n. 21623, che possono essere richiamate utilmente nel caso di specie poiché, pur vertendo in materia tributaria, attengono a fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, relativa all'impugnazione di atti della pubblica amministrazione davanti a un organo giurisdizionale, senza che vengano in questione peculiarità della materia tributaria).
Principi analoghi del resto sono stati affermati in via generale anche con riferimento agli atti processuali (Cass., sez. I, 30.11.2021 n. 37579).
Nel caso di specie la notifica del provvedimento impugnato del 24.2.2024 non presenta vizi di sorta. Essa è peraltro avvenuta a mani del ricorrente notificato, il quale l'ha sottoscritta apponendovi firma di foggia analoga a quella presente sulla relata della notificazione dell'agosto successivo. Del resto, nessuna contestazione specifica è stata mossa al riguardo dal ricorrente.
5 Ne deriva che nel caso di specie il termine per impugnare è decorso dalla data della prima notificazione, avvenuta il 24.2.2024 ed è spirato trenta giorni dopo.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è pertanto inammissibile in quanto proposto il
26.9.2024.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, le restanti questioni rimangono assorbite.
*
4. La richiesta dell'amministrazione convenuta che il Tribunale provveda ai sensi degli artt. 88
e 96 c.p.c. è genericamente formulata, e pertanto va rigettata.
Nulla vi è poi a provvedere sul patrocinio a spese dello Stato, in assenza di istanza di ammissione al beneficio.
Le spese vanno compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della
Corte cost., 77/2018, in ragione delle situazioni giuridiche oggetto di giudizio e dell'oggettiva indeterminatezza della fattispecie oggetto di giudizio a motivo della duplice notificazione del provvedimento impugnato.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 24.4.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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