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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 4.7.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 592/2023
promossa
da - appellante – Parte_1
Avv. Paolo Santini
Contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 332/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 12.04.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda giudiziaria che oppone all' e che è sottoposta Parte_1 CP_1 alla cognizione di questa Corte all'esito dell'impugnazione, a opera della parte privata, della sentenza 12.4.2023 del Tribunale di Firenze, può riassumersi come segue.
2. odierno appellante, aveva agito in via monitoria contro Parte_1
l'istituto, quale gestore del Fondo di Garanzia, per ottenere il pagamento dell'importo di € 19.976,74, oltre accessori di legge, che aveva affermato di avere maturato alle dipendenze dell'impresa individuale del padre, per il quale avrebbe lavorato, dal 1.2.2002 al 30.6.2010, Parte_2 senza alcuna formalizzazione e restando creditore anche di ulteriori, consistenti somme per altri titoli retributivi.
3. A sostegno della domanda di ingiunzione contro l'istituto, l'originario ricorrente aveva prodotto un verbale di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale da lui e dal padre il 14.3.2014, nel quale esponeva Parte_1 di avere lavorato alle dipendenze del padre nel periodo sopra indicato, svolgendo mansioni di trasportatore qualificato, addetto alla conduzione di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru, con orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato e di avere percepito unicamente la somma, dapprima, di 400 euro mensili, quindi, dall'inizio del 2005, 450 euro mensili e infine dall'inizio del 2008 fino al termine del rapporto 500 euro, sempre mensili. Nelle premesse del verbale inoltre l'odierno appellante aveva rivendicato l'inquadramento nel terzo livello super previsto dal CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, che aveva affermato applicabile al rapporto e assunto di avere diritto a una somma complessiva di €
196.550,26 lordi in capitale a titolo di differenze di retribuzione, di cui appunto € 19.976,74 per TFR.
4. In quel verbale riconosceva che il figlio aveva “lavorato alle Parte_2 sue dipendenze” nel periodo da lui indicato e svolgendo le mansioni di autista corrispondenti alla qualifica rivendicata e per l'orario affermato dall'odierno appellante. Contestava invece il percepito come allegato, assumendo di avere corrisposto al figlio mediamente la somma mensile di 1.500 euro.
5. Sulla base di queste premesse le parti davano atto nel verbale di avere raggiunto un accordo, convenendo il pagamento, da parte di Parte_2
dell'importo di € 69.600,00, comprensivo, per espressa pattuizione
[...] dei contraenti, dell'intero credito per TFR, e da pagarsi ratealmente.
2 6. tuttavia non avrebbe corrisposto il dovuto e il figlio aveva Parte_2 chiesto e ottenuto, sulla base del verbale di conciliazione, un decreto ingiuntivo, (richiesto, secondo la sua prospettazione, pur in presenza di un atto suscettibile di dare ingresso all'esecuzione forzata, quale era il verbale di conciliazione in sede sindacale, per iscrivere ipoteca). Il decreto non era stato opposto e ra intervenuto, in forza di quel titolo, Parte_1 nell'esecuzione immobiliare iniziata contro da un altro Parte_2 creditore, senza tuttavia ottenere soddisfazione della propria pretesa.
Ugualmente infruttuosa era stata l'esecuzione mobiliare.
7. Nel settembre del 2020 il lavoratore aveva quindi chiesto al Fondo di garanzia il pagamento del TFR, ma la domanda, dopo varie interlocuzioni con gli uffici amministrativi dell' , era stata respinta. Egli aveva CP_1 quindi chiesto e ottenuto dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo per l'importo del TFR, che l'istituto aveva opposto, introducendo il primo grado del presente giudizio.
8. Davanti al Tribunale l'opponente aveva argomentato che non vi fosse prova del fatto costitutivo del richiesto intervento del Fondo, rappresentato dall'esistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato, dato che le uniche tracce documentali di quel rapporto sarebbe state il verbale di conciliazione, che avrebbe espresso semplicemente la volontà dei contraenti, senza alcuna indagine in ordine all'effettività del rapporto e il decreto ingiuntivo, emesso unicamente sulla base di quel verbale di conciliazione sindacale.
9. Al contrario, secondo l'istituto, sarebbe stata indispensabile una verifica rigorosa in ordine all'esistenza e alla genuinità del rapporto di lavoro, considerata la relazione di parentela tra il datore di lavoro e il lavoratore, oltre alla circostanza che prima (dal 1992 al 2000) e dopo Parte_1
(dal 2010 al 2014) il periodo oggetto della domanda, avesse prestato attività lavorativa autonoma, dapprima come titolare poi come familiare coadiuvante dell'impresa artigiana del padre Parte_2
3 10. L' aveva infine rilevato come non vi fosse in atti alcun elemento CP_1 neppure per verificare la correttezza del quantum richiesto, che aveva quindi contestato, concludendo per l'accertamento negativo (in tutto o in parte) del credito agito dalla controparte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
11. Il lavoratore si era costituito insistendo nella propria pretesa.
12. Il Tribunale è stato tuttavia di contrario avviso e ha revocato il decreto ingiuntivo, assumendo come infondata la pretesa oggetto della domanda.
13. In motivazione il primo giudice ha sostanzialmente condiviso la prospettazione dell' , ritenendo indimostrata l'esistenza di un CP_1 rapporto di lavoro effettivamente subordinato, che invece, in ragione della relazione tra le parti, avrebbe dovuto essere provato rigorosamente. A fornire una tale prova non sarebbe stato sufficiente il verbale di conciliazione, che non avrebbe avuto alcuna finalità di accertamento, ma solo di attestazione di un'accettabile composizione dei contrapposti interessi delle parti, né il decreto ingiuntivo, fondato solo sul verbale e diretto unicamente a consentire al lavoratore di iscrivere ipoteca;
questi,
d'altra parte, in giudizio non aveva offerto prove diverse e ulteriori del vincolo di subordinazione. Sarebbero state poi del tutto irrilevanti le azioni esecutive intraprese dall'opposto, in quanto comunque inidonee a provare alcunché in ordine alla natura del rapporto, mentre la mancanza di buste paga avrebbe impedito all' anche la verifica della corretta CP_1 determinazione del quantum della pretesa. Infine le precedenti e successive esperienze lavorative di nell'impresa di cui era Parte_1 stato titolare il padre sarebbero state ulteriormente indizianti dell'assenza della subordinazione.
14. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e quindi il rigetto dell'opposizione dell' , affidando le CP_1 proprie ragioni a un unico articolato motivo, con cui contesta l'apprezzamento dato dal Tribunale del materiale istruttorio di causa.
4 15. Secondo l'appellante infatti il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insufficienti ai fini della prova della subordinazione il verbale di conciliazione e il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore in confronto del padre. Il verbale, infatti, per quanto diretto al raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra i contraenti, avrebbe avuto comunque anche un contenuto ricognitivo di diritti e una piena efficacia confessoria, mentre al decreto ingiuntivo emesso sulla base di una tale prova documentale avrebbe dovuto attribuirsi “lo stesso identico valore di una sentenza di accertamento di un rapporto di lavoro “in nero” emessa a seguito di una (magari estenuante ed articolata) attività istruttoria” (così testualmente l'atto di appello).
16. Pure erroneamente poi, secondo la difesa attrice, la sentenza impugnata avrebbe attribuito rilievo a fatti estranei alle vicende di causa quali le diverse esperienze lavorative di Il fatto che egli Parte_1 avesse collaborato come lavoratore autonomo nell'impresa del padre sarebbe stato infatti un mero indizio, inidoneo a privare di efficacia probatoria il dato documentale rappresentato dal verbale. Un indizio peraltro neppure univoco, dato che, in un periodo diverso, sia da quello di causa sia da quelli citati nella sentenza impugnata (segnatamente tra il marzo 1986 e il dicembre 1991), sarebbe stato dipendente del Pt_1 padre, prima come apprendista quindi come operaio regolarmente assunto.
17. Ancora, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la mancanza delle buste paga (che sarebbe stata determinata solo dall'inadempimento del datore di lavoro) un impedimento assoluto alla quantificazione del TFR spettante a In contrario il verbale di conciliazione avrebbe portato Pt_1 anche l'espresso riconoscimento da parte del datore di lavoro del credito del lavoratore, anche quello per TFR.
18. Quanto infine alle azioni esecutive intraprese da esse avrebbero Pt_1 costituito idoneo presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia, non
5 essendo a tal fine necessario, secondo l'appellante, un titolo esecutivo giudiziale, tanto meno un titolo emesso all'esito di un contraddittorio di cui fosse stato parte anche l' . CP_1
19. La parte privata ha concluso pertanto, in tesi, per l'integrale riforma della decisione impugnata e quindi per il rigetto dell'opposizione, in ipotesi comunque per la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
20. Si è costituito l'appellato per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
21. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello infondato.
22. In primo luogo infatti è utile rammentare come, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione e diversamente da quanto sembra ritenere l'appellante, l'esistenza di un titolo giudiziale, acquisito dal lavoratore in confronto del datore di lavoro debitore principale, sia effettivamente indispensabile ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia. Secondo il Giudice di legittimità infatti
“indipendentemente dalla questione, logicamente successiva, della necessità o meno dell'esperimento di una procedura esecutiva (circa la quale valga comunque qui richiamare il principio di diritto statuito da Cass.
n. 17593 del 2016 e succ. conf.), va rimarcato che nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l' individuazione della misura stessa dell' intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di
6 lavoro. Proprio per ciò, nessun rilievo può avere in casi del genere un'eventuale non contestazione da parte dell' dell'an e del quantum CP_1 del TFR dovuto al lavoratore, non esistendo in generale alcun onere di contestazione di fatti che siano ignoti alla parte (così, da ult., Cass. n. 87 del 2019). Si aggiunga che contrari argomenti non possono trarsi da Cass. nn. 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, …: ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle loro peculiarità, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro” (così Cass.
1887/2020).
23. In altri termini, secondo la Corte regolatrice, nel sistema della L.
297/1982, l'accertamento del credito in confronto del datore di lavoro non rappresenta solo un presupposto del diritto del lavoratore assicurato in confronto dell' , ma ne determina in via necessaria la misura. Così CP_1 che è la legge stessa ad escludere che, quanto all'esistenza e alla misura del credito in confronto del datore di lavoro, possa darsi un accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c nel giudizio intentato dal lavoratore contro l' per richiedere le prestazioni del Fondo di Garanzia. CP_1
24. Tuttavia l'accertamento giudiziale necessario presupposto dell'intervento del deve riguardare espressamente la qualificazione CP_2 del credito appunto come idoneo a dare accesso alle prestazioni del CP_2 stesso, nel senso che oggetto del giudicato deve essere il credito, non semplicemente come ammontare monetario, ma come credito per TFR (o comunque retributivo). Un accertamento che deve avere quindi ad oggetto anche il rapporto che di quel credito retributivo è presupposto e che può fondarsi su dati documentali (buste paga, CUD ecc., documenti idonei a consentire all'interessato il ricorso al procedimento monitorio) come su deposizioni testimoniali, acquisite quindi nell'ambito di un ordinario giudizio a cognizione piena.
7 25. Ora nella specie sembra al collegio che un simile accertamento sia mancato, dato che il titolo giudiziale in atti (il decreto ingiuntivo) è stato emesso, come è del tutto pacifico, esclusivamente sulla base del riconoscimento di debito portato nel verbale di conciliazione, che serviva precisamente a esonerare il creditore dalla prova del rapporto sottostante ex art. 1988 c.c. Ed è importante rilevare che il riconoscimento portato nel verbale non potrebbe certo riferirsi alla natura del rapporto che è questione di qualificazione giuridica, non quindi oggetto possibile di confessione.
26. A quest'ultimo proposito non può essere condiviso l'argomento, speso dalla difesa attrice anche in questo grado, secondo cui l'efficacia ai fini di causa del titolo giudiziale dovrebbe cogliersi ipotizzando il caso (diverso dal presente) in cui il debitore ingiunto avesse opposto il decreto ingiuntivo “per insussistenza della prova del rapporto di lavoro subordinato dedotto dal suo figlio e per infondatezza (anche nel quantum) della pretesa creditoria, senza tuttavia contestare la validità del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto fra le parti”. Un caso nel quale, secondo l'appellante, “la valenza ricognitiva e confessoria quell'unico documento sarebbe stata sufficiente a provare con certezza il riconoscimento del datore di lavoro del rapporto intercorso con il figlio nel periodo in questione, della qualificazione di tale rapporto come subordinato, della sussistenza di crediti retributivi arretrati esattamente indicati nel loro ammontare”.
27. Ora, a parte il fatto che l'assunto ipotizza una situazione del tutto ipotetica, esso non è comunque fondato, dato che, come sopra detto, la qualificazione di un rapporto negoziale non è un fatto e non può quindi formare oggetto di una confessione (giudiziale o stragiudiziale che sia).
Così che l'ipotetico opponente ben avrebbe potuto contestare in giudizio la qualificazione del rapporto, allegando ad esempio una serie di elementi di fatto non indicati nel verbale di conciliazione e incompatibili con la
8 subordinazione o comunque compatibili anche con rapporti diversi (ad esempio l'inesistenza di un obbligo di rendere conto dell'orario di lavoro, di giustificare assenze, la percezione delle somme mensile anche in forma di partecipazione agli utili). In tal modo chiedendo di dare la prova contraria, richiesta dall'art. 1988 c.c. a fronte di un riconoscimento di debito e sollecitando precisamente l'accertamento giudiziale sull'effettiva natura della relazione negoziale inter partes indispensabile ai fini di causa.
28. L'assenza di un accertamento giudiziale del rapporto di lavoro necessario presupposto dell'intervento del Fondo impedisce ex se l'accoglimento della domanda monitoria. Una conclusione comunque rafforzata dalla storia professionale dell'odierno appellante (che era stato anche lavoratore autonomo per l'azienda del padre e quando era stato dipendente era stato regolarizzato) e dalla circostanza che, pur a fronte di un rapporto di lavoro che si sarebbe svolto per anni, egli non abbia dedotto in causa, neppure in esito all'opposizione dell' , alcuna prova CP_1 diversa e ulteriore (anche costituenda) del vincolo di subordinazione.
29. L'appello deve essere quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbita ogni ulteriore difesa dell' . CP_1
30. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza, non essendovi ragioni per derogare alla generale norma codicistica.
31. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese 9 del grado, che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4.7.2024
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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