CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/11/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 850/2022 R. G., vertente tra in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dr. Parte_1 Parte_2
P. IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Siracusano (con PEC
[...] P.IVA_1 indicata) per procura su foglio separato, presso di lui elettivamente domiciliata, in Messina, via dei
Mille 89 bis,
APPELLANTE contro nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e trasmessa in copia informatica ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte c.p.c., dagli avv.ti Tommaso MA e Giuseppe
MA (con PEC indicate), presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Messina, piazza
Catalani n. 6,
APPELLATA
____________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 769/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. – sezione civile il 7 giugno 2022 in materia di impugnazione delibere assembleari societarie.
********************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellata: “insiste in tutte le proprie domande, eccezioni e difese formulate con la propria comparsa di costituzione e nei propri atti e verbali di causa, che richiama in questa sede, e precisa le conclusioni richiamando quelle prese con la propria comparsa di costituzione e trascritte nelle note depositate per l'udienza del 04.03.2024”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 5 dicembre 2022, regolarmente recapitato alla controparte, la in persona del liquidatore e legale rappresentante p. t., ha proposto Parte_3 appello, nei confronti di avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Controparte_1
Tribunale di Barcellona P.G., pronunciando sulle domande da quest'ultima proposte - volte ad ottenere, previa sospensione della loro esecuzione, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia delle delibere adottate dall'assemblea dei soci della Parte_3
( ) in date 4 marzo 2010 e 4 maggio 2010 unitamente ai Controparte_2 documenti contabili oggetto dell'ultima (ossia il bilancio al 31 dicembre 2009 e la nota integrativa), con ogni conseguente statuizione anche in ordine all'iscrizione del dispositivo dell'emittenda sentenza nel Registro Imprese di Messina -, le ha parzialmente accolte, dichiarando, per l'effetto, la nullità della delibera assembleare del 4 marzo 2010 avente ad oggetto “determinazione dell'importo del compenso da corrispondere all'amministratore della società per gli anni 2008 e 2009 ed anni precedenti” e rigettando la domanda di annullamento dell'altra delibera assembleare impugnata (ossia quella del 4 maggio 2010), con compensazione integrale fra le parti delle spese e dei compensi di causa.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che si illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse rigettata l'opposizione proposta dalla CP_1 avverso la delibera assembleare del 4 marzo 2010 e fosse condannata l'appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Instaurato il contradittorio, con comparsa depositata il 10 marzo 2023 si è costituita CP_1
resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto ove non dichiarato
[...] inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello - come da provvedimento del 7 aprile 2023 -, è stata fissata l'udienza del 4 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata, per il carico di ruolo, al 18 novembre 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalla parte appellata, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellante all'udienza
“cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass.
Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito, con un unico motivo di appello, variamente articolato, la deduce che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione avendo annullato Parte_3 la delibera assembleare del 4 marzo 2010 per un motivo non dedotto da parte attrice, ma sollevato d'ufficio dal decidente, ossia la violazione del diritto di “informazione”.
Sostiene, più in particolare, che né nel corso dell'assemblea di riferimento, né nell'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha contestato, quale vizio della delibera impugnata, il difetto di “informazione”,
e ciò in quanto ella, quale socia della in realtà ben conosceva da tempo quale Parte_3 inadempienza le si addebitava (che, ai sensi dell'art. 2466, comma 4, c.c., le precludeva la partecipazione al voto), come si ricaverebbe dallo stesso tenore dell'atto di citazione.
In esso, infatti - osserva l'appellante -, si legge che la delibera che disponeva il versamento da lei non eseguito reca la data del 10 luglio 2008; che detta delibera è stata dalla stessa pposta CP_1 in sede giudiziaria con atto dell'8 agosto 2008; che la società convenuta le aveva intimato il pagamento della somma dovuta con raccomandata del 7 maggio 2009 (prodotta in atti).
L'attrice, dunque - continua l'appellante -, non avrebbe avuto la necessità di essere informata in sede assembleare dell'addebito mossole dalla società, tale che la delibera del 4 marzo 2010 non potrebbe dirsi affetta dal vizio ipotizzato dal Tribunale;
in ogni caso – osserva –, ove anche lo fosse stato, il difetto avrebbe dovuto essere dedotto come motivo di illiceità della delibera, dapprima nel corso dell'assemblea e, poi, in sede di opposizione giudiziaria;
cosa mai avvenuta.
Sotto altro profilo l'appellante assume che il Tribunale avrebbe, altresì, violato il disposto dell'art. 100 c.p.c.: la delibera impugnata, infatti, ha riportato il voto favorevole del 65% del capitale sociale, come si legge nel relativo verbale, tale che, essendo la socia titolare solo del Controparte_1
35% del capitale, ella sarebbe priva di interesse giuridicamente rilevante a conseguire l'annullamento della delibera.
3 Se anche, infatti – osserva l'appellante -, avesse espresso il voto (al quale non è stata ammessa), non ne avrebbe potuto comunque sovvertire l'esito, conseguendo così il risultato ambito, dato che la delibera è stata approvata con una maggioranza schiacciante.
Evidenzia, all'uopo, che la carenza di interesse è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Deduce, infine, che all'esito del primo grado, stante il rigetto della domanda volta a conseguire l'annullamento della delibera del 4 maggio 2010, la vrebbe dovuto essere condannata CP_1 al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..
Il motivo, in entrambe le articolazioni su riportate, non merita accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito.
La prima articolazione non è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto non si confronta con la ratio decidendi in virtù della quale il Tribunale ha ritenuto fondata l'impugnazione della delibera assembleare del 4 marzo 2010 da parte della socia CP_1
Il Giudice di primo grado ha argomentato, in proposito, che la semplice apodittica affermazione contenuta nella delibera di che trattasi di “non potere ammettere al voto non Controparte_1 potendo il socio moroso partecipare alla decisione dei soci”, unitamente all'omissione della causale ed all'assenza di supporto probatorio circa la morosità della predetta socia, ha reso illegittima la delibera in questione sia per la violazione del disposto del quarto comma dell'art. 2466 c.c., sia anche per la violazione del diritto al voto, che costituisce strumento di partecipazione all'attività della società spettante ad ogni socio.
Il Tribunale, dunque, ha ritenuto illegittima la delibera de qua per vizi di carattere sostanziale relativi al contenuto della stessa, consistiti sia nel difetto motivazionale, non essendo minimamente specificata in essa la consistenza della morosità della socia (in sentenza si parla testualmente di
“omissione della causale”), sia nella mancanza di indicazione di elementi dimostrativi di tale affermata morosità (definita in sentenza “assenza di supporto probatorio circa la morosità della predetta socia”); ciò in spregio al disposto del quarto comma dell'art. 2466 c.c. ed anche in violazione del diritto al voto del socio, che – ha rimarcato il primo Giudice - costituisce uno degli strumenti più importanti di partecipazione di costui alla vita della società, con conseguente nullità della delibera medesima.
Siffatta statuizione, invero, è stata emessa in accoglimento del primo e principale motivo di impugnazione formulato dalla con l'atto introduttivo del giudizio, col quale l'attrice CP_1 ha contestato di essere stata illegittimamente “non ammessa al voto” per effetto di un'arbitraria iniziativa dell'Amministratore (avallata dalla compagine sociale), frutto di una condotta di
4 prevaricazione, sul presupposto di una pretesa sua “morosità” nel versamento del saldo della sottoscrizione del capitale sociale, da lei fermamente contestata non solo in via stragiudiziale, ma anche attraverso una precedente azione giudiziaria (avendo ella impugnato la delibera dell'anzidetta sottoscrizione del capitale sociale, assunta all'esito dell'assemblea straordinaria del 10 luglio 2008), ancora sub iudice alla data del 4 marzo 2010.
Questo essendo nello specifico il contesto decisionale di riferimento quale emerge univocamente dagli atti, l'appellante ha criticato il fatto che il Tribunale avrebbe dichiarato illegittima la delibera in questione rilevando d'ufficio il vizio di “difetto di informazione”, mai eccepito dall'attrice, violando così il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Siffatta doglianza è, all'evidenza, non ammissibile ai sensi e per gli effetti del disposto del primo comma dell'art. 342 c.p.c. in quanto, come si è detto in premessa, non affatto pertinente rispetto alla ragione posta dal Tribunale a fondamento della decisione, quale si è riportata diffusamente sopra.
Ed invero, come si è visto, il primo Giudice non ha per nulla ritenuto illegittima la delibera assembleare del 4 marzo 2010 per vizio di “omessa informazione”, come vorrebbe l'appellante, ma
– si ripete – per il vizio contenutistico sostanziale di omessa specificazione della ragione della morosità della socia e di mancata indicazione degli elementi dimostrativi di tale CP_1 asserita morosità, che ha comportato, come si legge in sentenza, non solo la formale violazione della norma del comma 4 del citato art. 2466 c.c., ma anche (e soprattutto) la lesione del diritto al voto di ogni socio, fondamentale espressione del potere-dovere di costui di partecipazione attiva alla vita della società.
Orbene, giova rilevare che il vizio attinente alla violazione del “diritto all'informazione” in ambito societario ha una sua precisa collocazione nel sistema codicistico ed una specifica consistenza tecnico-giuridica, del tutto differenti rispetto alla violazione denunciata nel caso di specie dalla e ritenuta esistente dal Tribunale: esso, invero, come anche giustamente rilevato CP_1 dall'appellante, trova la sua disciplina normativa nella disposizione di cui al comma 3 dell'art. 2479 ter c.c. - e non già in quella del comma 4 dell'art. 2466 c.c. richiamata giustamente nella sentenza impugnata -, che testualmente recita “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili
o illecite”, laddove il tenore dell'art. 2644, comma 4, c.c. è affatto diverso, prevedendo esso che “il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci”.
Vale ricordare che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di società a responsabilità limitata, il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le
5 decisioni prese “in assenza assoluta di informazioni” si riferisce sia alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare in assemblea, sia alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo (così da ultimo Cass. civ. n. 22987/2019).
Il Giudice nomofilattico, muovendo dall'esame del dettato normativo della suddetta disposizione codicistica, evidenzia come il legislatore abbia previsto, quali elementi imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale, l'informazione preventiva del singolo socio in merito all'avvio del procedimento deliberativo (avviso di convocazione) e l'informazione sugli argomenti da trattare in assemblea posti all'ordine del giorno, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità, rilevabile anche d'ufficio (v. Cass. civ. 27736/2018).
L'avviso di convocazione assume la funzione d'informare il socio della fissazione della prossima adunanza ed anche degli argomenti da discutere e deliberare, in modo da consentirgli l'esercizio consapevole del diritto d'intervento e di voto, in mancanza del quale la deliberazione deve ritenersi giuridicamente inesistente (così Cass. civ. nn. 18845/2016; 15890/2012; si veda anche sul punto Cass. civ. S.U. n. 23218/2013)
Si è fatta questa breve digressione per sottolineare e chiarire come il vizio di “assenza di informazione” in tema di delibere societarie abbia un suo ambito specifico di previsione normativa
(nell'art. 2479 ter, comma 3, c.c. in relazione all'art. 2479 bis, comma 1, c.c.) e di applicazione concreta, del tutto distinto rispetto a quello cui è riconducibile la fattispecie dedotta nel presente giudizio, riguardante, invece, l'illegittimità della delibera assunta dall'assemblea societaria per mancata ammissione al voto della socia che il Tribunale ha ritenuto – si ripete Controparte_1
- non giustificata nella forma (non essendone stata indicata la causale), né nella sostanza (non essendo stato addotto e fornito, in sede di delibera, alcun elemento probatorio a supporto).
Fattispecie, questa, che trova, invece, il suo fondamento normativo nella previsione di cui al più volte citato art. 2466, comma 3, c.c..
Nella decisione impugnata non vi è, d'altra parte, alcun riferimento, né esplicito, né implicito, al vizio di “assenza di informazione”, come invece sostiene l'appellante, essendosi essa basata sulla diversa fattispecie di illegittimità da ultimo detta, tale che la prima articolazione del motivo in esame, nei termini in cui è stata formulata (più in alto riportati), è da ritenere inammissibile perché non affatto correlata alla ratio decidendi di prime cure. Ciò in violazione del principio di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. che impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, e, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile;
in relazione
6 poi a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (tra le tante v. Cass. civ. nn. 2681/2022; 25848/2020; 20836/2018;
10916/2017), laddove, nella specie, i passaggi motivazionali della pronuncia impugnata (sopra riportati) non sono stati minimamente attaccati con la censura in esame, che deve, perciò, dirsi inammissibile in via preclusiva ed assorbente di ogni altra questione.
Infondata è la seconda articolazione del motivo di appello, con cui l'appellante deduce la carenza di interesse ad agire della socia ex art. 100 c.p.c., evidenziandone la rilevabilità Controparte_3
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Se è vero, infatti, che il difetto di interesse ad agire (o a contraddire) è sempre rilevabile d'ufficio
(potendosi così ovviare, nella specie, al fatto che la ha dedotto tale questione per la Parte_3 prima volta in questa sede di appello), nondimeno l'eccezione (in senso lato) è da ritenere infondata nel merito in quanto il vizio dedotto dalla ella specie rientra tra le invalidità previste CP_1 dal primo e dal secondo comma dell'art. 2479 ter c.c. e non già tra le “nullità” di cui al comma 3 dello stesso articolo - che, siccome azionabili da “chiunque vi abbia interesse”, postulano di volta in volta la dimostrazione di un interesse concreto ed effettivo in capo a colui che agisce –.
Le invalidità previste dal primo e dal secondo comma del citato art. 2479 ter c.c., invece, possono essere fatte valere solamente dai soci che non vi hanno consentito, oltre che da ciascun amministratore e/o dal collegio sindacale, come stabilito espressamente dalle norme medesime.
In relazione a tali fattispecie di invalidità (difformità dalla legge o dall'atto costitutivo, decisione assunte in conflitto di interesse e simili) riguardanti le società a r. l., ma assimilabili alle ipotesi di annullamento ex art. 2377 c.c. (riferito alle società per azioni) secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, l'interesse ad agire in capo al socio è in re ipsa nel senso che la valutazione della presenza di detto interesse è stata sostanzialmente fatta a monte dal legislatore, nel momento in cui ha predisposto tale forma di tutela giuridica (cfr. sul punto Cass. civ. n. 1788/1989).
Il Giudice di legittimità ha, in particolare, chiarito (con riferimento alla norma ex art. 2377 c.c., ma il principio è applicabile analogicamente all'omologa fattispecie di cui al primo e secondo comma dell'art. 2479 ter c.c.) che, per quanto attiene all'impugnazione delle deliberazioni “non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo” - che il menzionato art. 2377 attribuisce (ad amministratori, sindaci) ai “soci assenti o dissenzienti” - resta implicato dal riferito dato normativo il duplice collegamento della “legittimazione” alla sola qualità di socio e dell'“interesse ad agire” al fatto in sé della violazione di legge o dell'atto costitutivo.
Il che significa non che non debba distinguersi tra legittimazione sostanziale (diritto all'impugnativa: art. 2377 c.c.) e legittimazione processuale (interesse ad impugnare: art. 100 c.p.c.),
7 ma che in tal caso l'interesse del socio alla legittimità della delibera costituisce nel contempo interesse sufficiente all'esercizio concreto dell'impugnativa.
In altre parole – ha chiarito la Suprema Corte -, ferma restando la necessaria ricorrenza dell'interesse ad agire per ogni tipo di azione (compresa quella in oggetto), in tema di azioni tipiche – ossia quelle per le quali la legge delinei compiutamente la fattispecie, determinando ed indicando precisamente i soggetti legittimati ed i presupposti di fatto cui è condizionato l'esercizio dell'azione - l'interesse ad agire assume un rilievo ed un significato prevalentemente o esclusivamente sistematici, nel senso che
è sufficiente il verificarsi delle condizioni e dei requisiti già previsti dalla legge, o più esattamente che sia prospettata la loro realizzazione, perché l'azione possa essere proposta, senza la necessità di accertare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, in quanto la valutazione della presenza di detto interesse è stata in sostanza già fatta dal legislatore nel momento in cui ha predisposto quella forma di protezione giuridica.
Tra le “azioni tipiche” il Giudice di legittimità riconduce senz'altro quella prevista dall'art. 2377 c.c.
(cui, come si è detto, è assimilabile l'impugnazione in oggetto), la quale consente agli amministratori, ai sindaci ed ai soci assenti o dissenzienti di impugnare le deliberazioni dell'assemblea di una società per azioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, e di chiederne l'annullamento, avendo la legge in tal caso prestabilito i soggetti, le condizioni ed i limiti temporali cui è collegata la possibilità di esercitare la detta azione di annullamento.
In presenza di tali presupposti tipizzati può dirsi sussistente in re ipsa l'interesse ad agire, la ricorrenza del quale non postula, in tali fattispecie (tra cui rientra quella in esame), la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice rispetto alla situazione denunziata, identificandosi nella stessa qualità di socio ed essendo presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate (in questi termini Cass. civ. n.10814/1196).
A ciò va aggiunto che nel caso di specie la a agito non solo per dedurre la violazione CP_1 dell'art. 2466, comma 4, c.c., ma anche per fare valere ulteriori profili di invalidità della delibera medesima, tra i quali l'essere stata assunta con la partecipazione determinante di soci in conflitto di interessi: anche in tal caso, trattandosi di azione tipizzata dal legislatore (segnatamente al comma 2 dell'art. 2479 ter c.c.), quanto all'interesse all'agire valgono le stesse considerazioni esposte da ultimo, dovendosi, altresì, considerare che, nella prospettiva attorea di accoglimento di tale specifica ragione di invalidità, il consequenziale venir meno della possibilità di partecipazione al voto dei soci in conflitto di interessi avrebbe inciso sullo stesso calcolo della maggioranza utile per la deliberazione, ben potendo essere, perciò, conseguito il risultato ambito dalla CP_1 contrario all'approvazione della delibera di che trattasi, diversamente da quanto addotto dall'appellante .
8 Anche per questa ragione è da ritenere infondata la seconda articolazione del motivo di appello in esame, dato che, contrariamente all'assunto dell'appellante, è certamente riscontrabile nell'azione dell'anzidetta socia l'interesse ad agire, non solo in via presuntiva (per tutte le ragioni in diritto sopra esposte), ma anche sul piano concreto, potendo l'(eventuale) accoglimento dell'impugnazione della delibera (per il vizio del “conflitto di interessi”) condurre ad un ribaltamento dell'esito della deliberazione in senso favorevole alla odierna appellata (a seguito del ricalcolo della maggioranza utile).
Immune da censure è, infine, la statuizione di integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado, stante la soccombenza reciproca che giustifica pienamente siffatta decisione ai sensi e per gli effetti del disposto del comma secondo dell'art. 92 c.p.c., essendo solo in parte stata accolta l'impugnazione della CP_1
Ne discende il rigetto integrale dell'appello e la condanna di parte appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano in base ai parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, da ritenere indeterminabile – avuto riguardo al tenore complessivo della delibera assembleare ancora in disputa, dal contenuto solo in parte quantificabile monetariamente, mentre nella restante parte non quantificabile – e di complessità media – considerata la portata oggettiva media della questione contesa -, nonché applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della natura della controversia nel presente grado e delle questioni da essa implicate, di bassa difficoltà, determinandole perciò in complessivi € 6.079 a titolo di onorario, di cui € 1.259 per la fase di studio, € 833 per la fase introduttiva, € 1.843 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. civ. n. 8561/2023) e € 2.144 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
9 La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_3 liquidatore e legale rappresentante p.t., con atto di citazione spedito per la notifica il 5 dicembre 2022, nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. – Controparte_1 sezione civile n. 769/2022 del 7 giugno 2022, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., al rimborso Parte_3 delle spese del presente grado in favore di controparte, liquidate in complessivi € 6.079 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
10
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 850/2022 R. G., vertente tra in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dr. Parte_1 Parte_2
P. IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Siracusano (con PEC
[...] P.IVA_1 indicata) per procura su foglio separato, presso di lui elettivamente domiciliata, in Messina, via dei
Mille 89 bis,
APPELLANTE contro nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e trasmessa in copia informatica ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte c.p.c., dagli avv.ti Tommaso MA e Giuseppe
MA (con PEC indicate), presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Messina, piazza
Catalani n. 6,
APPELLATA
____________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 769/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. – sezione civile il 7 giugno 2022 in materia di impugnazione delibere assembleari societarie.
********************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellata: “insiste in tutte le proprie domande, eccezioni e difese formulate con la propria comparsa di costituzione e nei propri atti e verbali di causa, che richiama in questa sede, e precisa le conclusioni richiamando quelle prese con la propria comparsa di costituzione e trascritte nelle note depositate per l'udienza del 04.03.2024”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 5 dicembre 2022, regolarmente recapitato alla controparte, la in persona del liquidatore e legale rappresentante p. t., ha proposto Parte_3 appello, nei confronti di avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Controparte_1
Tribunale di Barcellona P.G., pronunciando sulle domande da quest'ultima proposte - volte ad ottenere, previa sospensione della loro esecuzione, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia delle delibere adottate dall'assemblea dei soci della Parte_3
( ) in date 4 marzo 2010 e 4 maggio 2010 unitamente ai Controparte_2 documenti contabili oggetto dell'ultima (ossia il bilancio al 31 dicembre 2009 e la nota integrativa), con ogni conseguente statuizione anche in ordine all'iscrizione del dispositivo dell'emittenda sentenza nel Registro Imprese di Messina -, le ha parzialmente accolte, dichiarando, per l'effetto, la nullità della delibera assembleare del 4 marzo 2010 avente ad oggetto “determinazione dell'importo del compenso da corrispondere all'amministratore della società per gli anni 2008 e 2009 ed anni precedenti” e rigettando la domanda di annullamento dell'altra delibera assembleare impugnata (ossia quella del 4 maggio 2010), con compensazione integrale fra le parti delle spese e dei compensi di causa.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che si illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse rigettata l'opposizione proposta dalla CP_1 avverso la delibera assembleare del 4 marzo 2010 e fosse condannata l'appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Instaurato il contradittorio, con comparsa depositata il 10 marzo 2023 si è costituita CP_1
resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto ove non dichiarato
[...] inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello - come da provvedimento del 7 aprile 2023 -, è stata fissata l'udienza del 4 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata, per il carico di ruolo, al 18 novembre 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalla parte appellata, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellante all'udienza
“cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass.
Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito, con un unico motivo di appello, variamente articolato, la deduce che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione avendo annullato Parte_3 la delibera assembleare del 4 marzo 2010 per un motivo non dedotto da parte attrice, ma sollevato d'ufficio dal decidente, ossia la violazione del diritto di “informazione”.
Sostiene, più in particolare, che né nel corso dell'assemblea di riferimento, né nell'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha contestato, quale vizio della delibera impugnata, il difetto di “informazione”,
e ciò in quanto ella, quale socia della in realtà ben conosceva da tempo quale Parte_3 inadempienza le si addebitava (che, ai sensi dell'art. 2466, comma 4, c.c., le precludeva la partecipazione al voto), come si ricaverebbe dallo stesso tenore dell'atto di citazione.
In esso, infatti - osserva l'appellante -, si legge che la delibera che disponeva il versamento da lei non eseguito reca la data del 10 luglio 2008; che detta delibera è stata dalla stessa pposta CP_1 in sede giudiziaria con atto dell'8 agosto 2008; che la società convenuta le aveva intimato il pagamento della somma dovuta con raccomandata del 7 maggio 2009 (prodotta in atti).
L'attrice, dunque - continua l'appellante -, non avrebbe avuto la necessità di essere informata in sede assembleare dell'addebito mossole dalla società, tale che la delibera del 4 marzo 2010 non potrebbe dirsi affetta dal vizio ipotizzato dal Tribunale;
in ogni caso – osserva –, ove anche lo fosse stato, il difetto avrebbe dovuto essere dedotto come motivo di illiceità della delibera, dapprima nel corso dell'assemblea e, poi, in sede di opposizione giudiziaria;
cosa mai avvenuta.
Sotto altro profilo l'appellante assume che il Tribunale avrebbe, altresì, violato il disposto dell'art. 100 c.p.c.: la delibera impugnata, infatti, ha riportato il voto favorevole del 65% del capitale sociale, come si legge nel relativo verbale, tale che, essendo la socia titolare solo del Controparte_1
35% del capitale, ella sarebbe priva di interesse giuridicamente rilevante a conseguire l'annullamento della delibera.
3 Se anche, infatti – osserva l'appellante -, avesse espresso il voto (al quale non è stata ammessa), non ne avrebbe potuto comunque sovvertire l'esito, conseguendo così il risultato ambito, dato che la delibera è stata approvata con una maggioranza schiacciante.
Evidenzia, all'uopo, che la carenza di interesse è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Deduce, infine, che all'esito del primo grado, stante il rigetto della domanda volta a conseguire l'annullamento della delibera del 4 maggio 2010, la vrebbe dovuto essere condannata CP_1 al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..
Il motivo, in entrambe le articolazioni su riportate, non merita accoglimento per le ragioni che si espongono di seguito.
La prima articolazione non è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto non si confronta con la ratio decidendi in virtù della quale il Tribunale ha ritenuto fondata l'impugnazione della delibera assembleare del 4 marzo 2010 da parte della socia CP_1
Il Giudice di primo grado ha argomentato, in proposito, che la semplice apodittica affermazione contenuta nella delibera di che trattasi di “non potere ammettere al voto non Controparte_1 potendo il socio moroso partecipare alla decisione dei soci”, unitamente all'omissione della causale ed all'assenza di supporto probatorio circa la morosità della predetta socia, ha reso illegittima la delibera in questione sia per la violazione del disposto del quarto comma dell'art. 2466 c.c., sia anche per la violazione del diritto al voto, che costituisce strumento di partecipazione all'attività della società spettante ad ogni socio.
Il Tribunale, dunque, ha ritenuto illegittima la delibera de qua per vizi di carattere sostanziale relativi al contenuto della stessa, consistiti sia nel difetto motivazionale, non essendo minimamente specificata in essa la consistenza della morosità della socia (in sentenza si parla testualmente di
“omissione della causale”), sia nella mancanza di indicazione di elementi dimostrativi di tale affermata morosità (definita in sentenza “assenza di supporto probatorio circa la morosità della predetta socia”); ciò in spregio al disposto del quarto comma dell'art. 2466 c.c. ed anche in violazione del diritto al voto del socio, che – ha rimarcato il primo Giudice - costituisce uno degli strumenti più importanti di partecipazione di costui alla vita della società, con conseguente nullità della delibera medesima.
Siffatta statuizione, invero, è stata emessa in accoglimento del primo e principale motivo di impugnazione formulato dalla con l'atto introduttivo del giudizio, col quale l'attrice CP_1 ha contestato di essere stata illegittimamente “non ammessa al voto” per effetto di un'arbitraria iniziativa dell'Amministratore (avallata dalla compagine sociale), frutto di una condotta di
4 prevaricazione, sul presupposto di una pretesa sua “morosità” nel versamento del saldo della sottoscrizione del capitale sociale, da lei fermamente contestata non solo in via stragiudiziale, ma anche attraverso una precedente azione giudiziaria (avendo ella impugnato la delibera dell'anzidetta sottoscrizione del capitale sociale, assunta all'esito dell'assemblea straordinaria del 10 luglio 2008), ancora sub iudice alla data del 4 marzo 2010.
Questo essendo nello specifico il contesto decisionale di riferimento quale emerge univocamente dagli atti, l'appellante ha criticato il fatto che il Tribunale avrebbe dichiarato illegittima la delibera in questione rilevando d'ufficio il vizio di “difetto di informazione”, mai eccepito dall'attrice, violando così il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Siffatta doglianza è, all'evidenza, non ammissibile ai sensi e per gli effetti del disposto del primo comma dell'art. 342 c.p.c. in quanto, come si è detto in premessa, non affatto pertinente rispetto alla ragione posta dal Tribunale a fondamento della decisione, quale si è riportata diffusamente sopra.
Ed invero, come si è visto, il primo Giudice non ha per nulla ritenuto illegittima la delibera assembleare del 4 marzo 2010 per vizio di “omessa informazione”, come vorrebbe l'appellante, ma
– si ripete – per il vizio contenutistico sostanziale di omessa specificazione della ragione della morosità della socia e di mancata indicazione degli elementi dimostrativi di tale CP_1 asserita morosità, che ha comportato, come si legge in sentenza, non solo la formale violazione della norma del comma 4 del citato art. 2466 c.c., ma anche (e soprattutto) la lesione del diritto al voto di ogni socio, fondamentale espressione del potere-dovere di costui di partecipazione attiva alla vita della società.
Orbene, giova rilevare che il vizio attinente alla violazione del “diritto all'informazione” in ambito societario ha una sua precisa collocazione nel sistema codicistico ed una specifica consistenza tecnico-giuridica, del tutto differenti rispetto alla violazione denunciata nel caso di specie dalla e ritenuta esistente dal Tribunale: esso, invero, come anche giustamente rilevato CP_1 dall'appellante, trova la sua disciplina normativa nella disposizione di cui al comma 3 dell'art. 2479 ter c.c. - e non già in quella del comma 4 dell'art. 2466 c.c. richiamata giustamente nella sentenza impugnata -, che testualmente recita “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili
o illecite”, laddove il tenore dell'art. 2644, comma 4, c.c. è affatto diverso, prevedendo esso che “il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci”.
Vale ricordare che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di società a responsabilità limitata, il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le
5 decisioni prese “in assenza assoluta di informazioni” si riferisce sia alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare in assemblea, sia alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo (così da ultimo Cass. civ. n. 22987/2019).
Il Giudice nomofilattico, muovendo dall'esame del dettato normativo della suddetta disposizione codicistica, evidenzia come il legislatore abbia previsto, quali elementi imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale, l'informazione preventiva del singolo socio in merito all'avvio del procedimento deliberativo (avviso di convocazione) e l'informazione sugli argomenti da trattare in assemblea posti all'ordine del giorno, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità, rilevabile anche d'ufficio (v. Cass. civ. 27736/2018).
L'avviso di convocazione assume la funzione d'informare il socio della fissazione della prossima adunanza ed anche degli argomenti da discutere e deliberare, in modo da consentirgli l'esercizio consapevole del diritto d'intervento e di voto, in mancanza del quale la deliberazione deve ritenersi giuridicamente inesistente (così Cass. civ. nn. 18845/2016; 15890/2012; si veda anche sul punto Cass. civ. S.U. n. 23218/2013)
Si è fatta questa breve digressione per sottolineare e chiarire come il vizio di “assenza di informazione” in tema di delibere societarie abbia un suo ambito specifico di previsione normativa
(nell'art. 2479 ter, comma 3, c.c. in relazione all'art. 2479 bis, comma 1, c.c.) e di applicazione concreta, del tutto distinto rispetto a quello cui è riconducibile la fattispecie dedotta nel presente giudizio, riguardante, invece, l'illegittimità della delibera assunta dall'assemblea societaria per mancata ammissione al voto della socia che il Tribunale ha ritenuto – si ripete Controparte_1
- non giustificata nella forma (non essendone stata indicata la causale), né nella sostanza (non essendo stato addotto e fornito, in sede di delibera, alcun elemento probatorio a supporto).
Fattispecie, questa, che trova, invece, il suo fondamento normativo nella previsione di cui al più volte citato art. 2466, comma 3, c.c..
Nella decisione impugnata non vi è, d'altra parte, alcun riferimento, né esplicito, né implicito, al vizio di “assenza di informazione”, come invece sostiene l'appellante, essendosi essa basata sulla diversa fattispecie di illegittimità da ultimo detta, tale che la prima articolazione del motivo in esame, nei termini in cui è stata formulata (più in alto riportati), è da ritenere inammissibile perché non affatto correlata alla ratio decidendi di prime cure. Ciò in violazione del principio di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. che impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, e, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile;
in relazione
6 poi a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (tra le tante v. Cass. civ. nn. 2681/2022; 25848/2020; 20836/2018;
10916/2017), laddove, nella specie, i passaggi motivazionali della pronuncia impugnata (sopra riportati) non sono stati minimamente attaccati con la censura in esame, che deve, perciò, dirsi inammissibile in via preclusiva ed assorbente di ogni altra questione.
Infondata è la seconda articolazione del motivo di appello, con cui l'appellante deduce la carenza di interesse ad agire della socia ex art. 100 c.p.c., evidenziandone la rilevabilità Controparte_3
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Se è vero, infatti, che il difetto di interesse ad agire (o a contraddire) è sempre rilevabile d'ufficio
(potendosi così ovviare, nella specie, al fatto che la ha dedotto tale questione per la Parte_3 prima volta in questa sede di appello), nondimeno l'eccezione (in senso lato) è da ritenere infondata nel merito in quanto il vizio dedotto dalla ella specie rientra tra le invalidità previste CP_1 dal primo e dal secondo comma dell'art. 2479 ter c.c. e non già tra le “nullità” di cui al comma 3 dello stesso articolo - che, siccome azionabili da “chiunque vi abbia interesse”, postulano di volta in volta la dimostrazione di un interesse concreto ed effettivo in capo a colui che agisce –.
Le invalidità previste dal primo e dal secondo comma del citato art. 2479 ter c.c., invece, possono essere fatte valere solamente dai soci che non vi hanno consentito, oltre che da ciascun amministratore e/o dal collegio sindacale, come stabilito espressamente dalle norme medesime.
In relazione a tali fattispecie di invalidità (difformità dalla legge o dall'atto costitutivo, decisione assunte in conflitto di interesse e simili) riguardanti le società a r. l., ma assimilabili alle ipotesi di annullamento ex art. 2377 c.c. (riferito alle società per azioni) secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, l'interesse ad agire in capo al socio è in re ipsa nel senso che la valutazione della presenza di detto interesse è stata sostanzialmente fatta a monte dal legislatore, nel momento in cui ha predisposto tale forma di tutela giuridica (cfr. sul punto Cass. civ. n. 1788/1989).
Il Giudice di legittimità ha, in particolare, chiarito (con riferimento alla norma ex art. 2377 c.c., ma il principio è applicabile analogicamente all'omologa fattispecie di cui al primo e secondo comma dell'art. 2479 ter c.c.) che, per quanto attiene all'impugnazione delle deliberazioni “non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo” - che il menzionato art. 2377 attribuisce (ad amministratori, sindaci) ai “soci assenti o dissenzienti” - resta implicato dal riferito dato normativo il duplice collegamento della “legittimazione” alla sola qualità di socio e dell'“interesse ad agire” al fatto in sé della violazione di legge o dell'atto costitutivo.
Il che significa non che non debba distinguersi tra legittimazione sostanziale (diritto all'impugnativa: art. 2377 c.c.) e legittimazione processuale (interesse ad impugnare: art. 100 c.p.c.),
7 ma che in tal caso l'interesse del socio alla legittimità della delibera costituisce nel contempo interesse sufficiente all'esercizio concreto dell'impugnativa.
In altre parole – ha chiarito la Suprema Corte -, ferma restando la necessaria ricorrenza dell'interesse ad agire per ogni tipo di azione (compresa quella in oggetto), in tema di azioni tipiche – ossia quelle per le quali la legge delinei compiutamente la fattispecie, determinando ed indicando precisamente i soggetti legittimati ed i presupposti di fatto cui è condizionato l'esercizio dell'azione - l'interesse ad agire assume un rilievo ed un significato prevalentemente o esclusivamente sistematici, nel senso che
è sufficiente il verificarsi delle condizioni e dei requisiti già previsti dalla legge, o più esattamente che sia prospettata la loro realizzazione, perché l'azione possa essere proposta, senza la necessità di accertare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, in quanto la valutazione della presenza di detto interesse è stata in sostanza già fatta dal legislatore nel momento in cui ha predisposto quella forma di protezione giuridica.
Tra le “azioni tipiche” il Giudice di legittimità riconduce senz'altro quella prevista dall'art. 2377 c.c.
(cui, come si è detto, è assimilabile l'impugnazione in oggetto), la quale consente agli amministratori, ai sindaci ed ai soci assenti o dissenzienti di impugnare le deliberazioni dell'assemblea di una società per azioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, e di chiederne l'annullamento, avendo la legge in tal caso prestabilito i soggetti, le condizioni ed i limiti temporali cui è collegata la possibilità di esercitare la detta azione di annullamento.
In presenza di tali presupposti tipizzati può dirsi sussistente in re ipsa l'interesse ad agire, la ricorrenza del quale non postula, in tali fattispecie (tra cui rientra quella in esame), la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice rispetto alla situazione denunziata, identificandosi nella stessa qualità di socio ed essendo presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate (in questi termini Cass. civ. n.10814/1196).
A ciò va aggiunto che nel caso di specie la a agito non solo per dedurre la violazione CP_1 dell'art. 2466, comma 4, c.c., ma anche per fare valere ulteriori profili di invalidità della delibera medesima, tra i quali l'essere stata assunta con la partecipazione determinante di soci in conflitto di interessi: anche in tal caso, trattandosi di azione tipizzata dal legislatore (segnatamente al comma 2 dell'art. 2479 ter c.c.), quanto all'interesse all'agire valgono le stesse considerazioni esposte da ultimo, dovendosi, altresì, considerare che, nella prospettiva attorea di accoglimento di tale specifica ragione di invalidità, il consequenziale venir meno della possibilità di partecipazione al voto dei soci in conflitto di interessi avrebbe inciso sullo stesso calcolo della maggioranza utile per la deliberazione, ben potendo essere, perciò, conseguito il risultato ambito dalla CP_1 contrario all'approvazione della delibera di che trattasi, diversamente da quanto addotto dall'appellante .
8 Anche per questa ragione è da ritenere infondata la seconda articolazione del motivo di appello in esame, dato che, contrariamente all'assunto dell'appellante, è certamente riscontrabile nell'azione dell'anzidetta socia l'interesse ad agire, non solo in via presuntiva (per tutte le ragioni in diritto sopra esposte), ma anche sul piano concreto, potendo l'(eventuale) accoglimento dell'impugnazione della delibera (per il vizio del “conflitto di interessi”) condurre ad un ribaltamento dell'esito della deliberazione in senso favorevole alla odierna appellata (a seguito del ricalcolo della maggioranza utile).
Immune da censure è, infine, la statuizione di integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado, stante la soccombenza reciproca che giustifica pienamente siffatta decisione ai sensi e per gli effetti del disposto del comma secondo dell'art. 92 c.p.c., essendo solo in parte stata accolta l'impugnazione della CP_1
Ne discende il rigetto integrale dell'appello e la condanna di parte appellante, per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano in base ai parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, da ritenere indeterminabile – avuto riguardo al tenore complessivo della delibera assembleare ancora in disputa, dal contenuto solo in parte quantificabile monetariamente, mentre nella restante parte non quantificabile – e di complessità media – considerata la portata oggettiva media della questione contesa -, nonché applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della natura della controversia nel presente grado e delle questioni da essa implicate, di bassa difficoltà, determinandole perciò in complessivi € 6.079 a titolo di onorario, di cui € 1.259 per la fase di studio, € 833 per la fase introduttiva, € 1.843 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. civ. n. 8561/2023) e € 2.144 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
9 La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_3 liquidatore e legale rappresentante p.t., con atto di citazione spedito per la notifica il 5 dicembre 2022, nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. – Controparte_1 sezione civile n. 769/2022 del 7 giugno 2022, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., al rimborso Parte_3 delle spese del presente grado in favore di controparte, liquidate in complessivi € 6.079 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
10