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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1109/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata promossa da:
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta
Colitti ), elettivamente domiciliata nel suo studio, C.F._1 sito in Pescara via N. Fabrizi n. 60;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Baldassini, C.F. C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Viale
Lorenzoni n. 10;
APPELLATA pagina 1 di 12 nonché contro
(P.I. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Vittorio Ciarrocca, C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio di quest'ultimo, in Porto Sant'Elpidio (FM), via Francesco
D'Assisi n. 61;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 286/2022, pubblicata il
6.5.2022, emessa dal Tribunale di Fermo a definizione del giudizio iscritto al n. 1402/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via principale riformare l'impugnata sentenza
286/2022 del 6/05/2022, pubblicata in data 06.05.2022, rep. n.
404/2022, resa dal Tribunale Civile di Fermo, G.O.P. dott.ssa Maura
Diodato, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1402/2020, non notificata ed in accoglimento dell'appello come proposto dichiarare il difetto di prove con riguardo al fatto storico dannoso dedotto dall'attrice appellata per i motivi esposti e per l'effetto rigettare la domanda”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, CP_2 dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 286/2022 resa in data Controparte_1
06/05/2022 dal Tribunale di Fermo;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis
[...] reiectis, dato atto di quanto esposto in narrativa,
- IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza impugnata, a seguito di appello incidentale, dichiarare che il sinistro occorso non è stato cagionato per causa
pagina 2 di 12 imputabile alla e/o Controparte_3 comunque che la causa del sinistro medesimo non veniva accertata e quindi non è attribuibile alla suddetta società.
- IN VIA SUBORDINATA
In caso di rigetto dell'appello proposto sia in via principale che incidentale, dichiarare che la è tenuta a Controparte_1 manlevare la da ogni e Controparte_3 qualsiasi conseguenza pregiudizievole con conseguente condanna della suddetta assicurazione alla rifusione di ogni eventuale esborso a qualsivoglia titolo dovuto in dipendenza della causa.
- In ogni caso con vittoria di compensi, spese ed accessori di causa, eventualmente di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva CP_2 dinanzi al Tribunale di Fermo la società Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni -
[...] quantificati in €.53.035,32, oltre alla refusione, in via equitativa, del maggior danno patito ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. - asseritamente subiti a seguito della caduta avvenuta in data 18.12.2018 all'interno del supermercato di proprietà della convenuta, deducendone la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In particolare, l'attrice allegava che, mentre si trovava nel reparto ortofrutticolo all'interno del supermercato della società convenuta, cadeva rovinosamente in terra, a causa del pavimento scivoloso e riportava lesioni personali, consistite in “frattura omerale sx”, con prognosi di 20 giorni.
Si costituiva la citando la Controparte_3 Controparte_3 ex art. 269 c.p.c. e contestando la Controparte_1 domanda ex adverso proposta, dovendosi - a suo avviso - attribuire l'evento dannoso, in via esclusiva, alla condotta disattenta e incauta dell'attrice, sufficiente - da sola - ad integrare il caso fortuito.
pagina 3 di 12 Si costitutiva la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e chiedeva il rigetto della domanda attorea ex adverso spiegata - in quanto infondata in fatto e diritto - nonché di quella della chiamante, allegando la carenza di prova del fatto storico così come dedotto dall'attrice.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza appellata, il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda attorea e, alla luce della C.T.U. medico-legale espletata dal Dott. , condannava la società e la Per_1 CP_3 al pagamento - in favore dell'attrice - della Controparte_1 complessiva somma di €.40.041,07, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Giudice di prime cure, in particolare, riteneva che l'attrice avesse assolto all'onere probatorio su di lei incombente ex art. 2697 c.c. e che, inoltre, la verificazione dell'evento dannoso fosse da ricollegare al mancata rispetto dell'obbligo - facente capo al custode - di vigilare e di mantenere sotto controllo la res, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi, ossia - nella fattispecie concreta - di non aver provveduto (quantomeno) a mantenere asciutto e pulito il pavimento, onde evitare che i clienti riportassero danni, come accaduto nel caso di specie.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Controparte_1
chiedendo l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma
[...] della pronuncia di prime cure, per non avere il Tribunale valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, che invero deporrebbero per ritenere ascrivibile la responsabilità per l'occorso sinistro alla condotta esclusiva della danneggiata.
L'appellata ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e diritto -
e la conferma della sentenza gravata.
La ha proposto appello Controparte_3 incidentale, deducendo che la causa del sinistro non sarebbe stata pagina 4 di 12 adeguatamente accertata ed ha chiesto, in ogni caso, di essere manlevata dalla da ogni e qualsiasi Controparte_1 pretesa vantata dall'attrice, in forza di quanto disposto dalla polizza.
In data 12.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame, la Compagnia appellante censura la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primae curae: secondo la società convenuta - odierna appellante - infatti, le stesse dichiarazioni dell'attrice- danneggiata e il Certificato del P.S. sconfesserebbero la ricostruzione operata dal Tribunale.
L'appellante, in particolare, deduce che la sig.ra - apparsa lucida e CP_3 vigile - appena due giorni dopo il sinistro aveva ammesso che la causa della caduta andava individuata - probabilmente - nella presenza di qualche foglia di verdura sul pavimento, circostanza in concreto non accertata, ma da ritenersi tutt'altro che improbabile, con conseguente prevedibilità - ed evitabilità - del sinistro.
In siffatta prospettiva, l'attrice non avrebbe tenuto un comportamento doverosamente cauto, non avendo adottato alcun tipo di intervento preventivo, atto a scongiurare possibili danni, che eziologicamente - sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante - possono scaturire dalla res custodita.
L'appellante, poi, sottolinea la totale inattendibilità della testimonianza di
- nuora dell'appellata - che si porrebbe in contraddizione Testimone_1 con le dichiarazioni rese in data 20.12.2018 dalla stessa la quale CP_3 avrebbe riportato le lesioni de quibus unicamente a causa della sua malaccortezza.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione del contratto di assicurazione, avendo il Tribunale
pagina 5 di 12 omesso di considerare ed applicare le franchigie così come pattuite, dovendo conseguentemente operare la decurtazione - dal quantum posto a carico della Compagnia - della somma di €.250,00.
Da ultimo, l'appellante censura l'errata liquidazione - ultra petita - delle spese in favore dell'assicurata, dal momento che - in realtà - la società avrebbe chiesto solamente di porre a carico della Compagnia CP_3 assicuratrice quanto dovesse essere tenuta a pagare all'attrice, non essendo stato pattuito alcunché in punto di spese di lite.
Con il proprio appello incidentale, la società D.U.M. di Controparte_3 lamenta che - con la pronuncia gravata - il Tribunale avrebbe erroneamente ed apoditticamente ascritto alla responsabilità esclusiva della medesima società la causazione del sinistro, in assenza della relativa prova, muovendo - nei confronti della sentenza impugnata - censure sostanzialmente identiche a quelle avanzate dalla Compagnia appellante.
I primi due motivi dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale - che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - risultano fondati nei termini di seguito esposti.
Come autorevolmente affermato dalla S.C., ciò che rileva ai fini della possibile configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è “la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(così, Cass., S.U., Ordinanza n. 20943/2022).
Osserva il Collegio che, da un lato, le risultanze istruttorie depongono per una ricostruzione del sinistro in senso sostanzialmente conforme a quanto dichiarato ed allegato dalla vittima: risulta, infatti, provato dall'attrice - odierna appellata il nesso di causalità tra la res custodita e pagina 6 di 12 l'evento dannoso subito, dal momento che dalla C.T.U. medico-legale esperita nel presente grado e - ancor prima - dalle dichiarazioni rese a brevissima distanza dal fatto dalla e dalla deposizione della teste CP_3
risulta confermato il rapporto di causalità tra le lesioni Testimone_1 personali riportate dalla sig.ra (sul lato sinistro del corpo), a CP_3 seguito della caduta e la cosa in custodia: ed invero, la teste - che al momento del fatto si trovava vicino alla suocera e, pur non avendola vista cadere, la soccorreva subito dopo - ha confermato di avere notato il pavimento bagnato (“C'era acqua per terra”) e di avere notato delle foglie accanto ai piedi di (“A terra vi erano foglie di verdura CP_2
(…). Non so di che tipo (…). Erano vicine ai piedi della ”). CP_2
Com'è noto, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., Sez. III, Ordinanza n.
30775/2017).
Nel caso di specie, come sopra affermato, si può, pertanto, ritenere provato - da parte della danneggiata - il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
al contrario, il custode non ha fornito prova del caso fortuito (su di lui incombente).
Tuttavia, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, ritiene il
Collegio che la verificazione del sinistro sia sicuramente imputabile anche pagina 7 di 12 (ed anzi, in misura preponderante) all'incauto comportamento della danneggiata.
Nel caso di specie, infatti, la condotta dell'odierna appellante è certamente connotata da disattenzione e imprudenza, essendo notorio che sul pavimento in prossimità dei reparti di frutta e verdura degli esercizi commerciali (e, in particolare, dei supermercati, frequentati da un notevole numero di persone), si possono rinvenire residui di foglie (o addirittura frutti) normalmente esposti nel reparto ortofrutticolo, nel quale notoriamente i clienti, che si apprestano a fare acquisti, imbustando autonomamente i prodotti desiderati (spesso previa eliminazione delle parti non gradite), sbadatamente possono far cadere a terra parti di verdure/ortaggi/frutti, che possono rendere scivoloso il pavimento, anche a causa della presenza di acqua sulle verdure che vengono periodicamente irrorate per non farle avvizzire.
D'altronde, nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro risultava perfettamente illuminato;
inoltre, il locale era ben noto alla danneggiata, cliente abituale dell'esercizio commerciale de quo; tali circostanze inducono a ritenere l'incauta condotta della idonea ad CP_3 apportare un contributo decisivo alla realizzazione del fatto dannoso.
Dalla disamina del contesto fattuale dell'occorso, pertanto, il Collegio ritiene che la condotta dell'appellata non vada esente da censure, alla stregua del generale obbligo di prudenza e di diligenza che impone ad ogni soggetto di prestare la dovuta attenzione (cfr. Cass. civ.,
n.5622/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 1227 c.c., un (preponderante) concorso di colpa di CP_2
nella causazione del sinistro, in misura pari al 80%.
[...]
In relazione al quantum debeatur, secondo l'insegnamento della
Cassazione devono applicarsi le c.d. Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione del danno.
pagina 8 di 12 Pertanto, avuto riguardo alla percentuale della invalidità permanente accertata dal Dott. nella C.T.U. disposta in primo grado Per_1
(15%); ai giorni di durata dell'invalidità temporanea (totali 120, di cui 11 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 49 giorni al 25%) e all'età della danneggiata all'epoca del sinistro (83 anni), la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento, in base alle citate tabelle, è pari a €.37.233,00, da ridursi dell'80% per il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227 c.c.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza gravata, la società convenuta (appellante incidentale) va condannata a corrispondere a
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_2 derivante dal sinistro de quo - la somma di €.7.466,60, somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal 18.12.2018, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo;
nonché l'ulteriore somma di €.155,09 per spese mediche (pari al 20% delle spese sostenute, ammontanti a complessivi
€.775,44), oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo.
Il terzo motivo di gravame proposto da Controparte_1 risulta, nel suo complesso, fondato.
[...]
Innanzitutto, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità di tale domanda - sollevata dalla società sul rilievo della mancata CP_3 richiesta di applicazione della franchigia fra le eccezioni sollevate dalla
Compagnia assicuratrice in primo grado - poiché, nelle proprie conclusioni, la ha specificato, testualmente: “nei limiti di CP_1 massimale, franchigie ed esclusioni di polizza in atti”.
In punto di merito, dall'esame del contratto di assicurazione - pag. 7 della nota informativa, All. 5 atto d'appello - si evince inequivocabilmente la previsione di una franchigia pari a €.250,00, conformemente a quanto postulato dall' nelle proprie difese. CP_1
pagina 9 di 12 Il quarto motivo di gravame - concernente la condanna della medesima
Compagnia a rimborsare le spese sostenute dalla
[...] per resistere all'azione della danneggiata Controparte_3
Felici - va, invece, rigettato.
In proposito, si rileva che l'obbligazione di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c. sussiste indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite (Cass. n. 59/1985), per cui le spese del giudizio, nel quale sia stato condannato l'assicurato in favore del danneggiato vittorioso, integrano la prestazione dovuta dall'assicuratore e vanno ricomprese nel massimale di polizza.
La S.C., chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha precisato: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha il diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel 'genus' delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. civ.
18076/2020).
Facendo corretto governo di tali principi, l' Controparte_1 deve tenere indenne la Controparte_3 anche delle spese di lite che la società assicurata sia condannata a rifondere in favore dell'attrice vittoriosa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
pagina 10 di 12 Alla parziale riforma della sentenza di primo grado - e in considerazione del complessivo esito della controversia - consegue la nuova regolamentazione delle spese di giudizio, che vengono compensate in ragione di 2/3 - anche avuto riguardo al ritenuto concorso di colpa della nella causazione del sinistro - con condanna della società CP_3 convenuta alla refusione della quota residua (pari a 1/3).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico della società in ragione di due terzi (2/3) e a carico della nella residua CP_3 CP_3 misura di un terzo (1/3).
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra e Controparte_3 Controparte_3
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_2 avverso la sentenza n.286/2022 del Tribunale di Fermo, emessa
[...] in data 6.5.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata:
1) condanna la società a Controparte_3 versare in favore di CP_2
- l'importo di €.7.466,60, a titolo di danno non patrimoniale (somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal 18.12.2018), con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo;
- la somma di €.155,09, a titolo di danno patrimoniale, a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo;
2) dichiara compensate - nella misura dei due terzi (2/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna Controparte_3
a rifondere a la restante quota (1/3) delle spese di
[...] CP_2 lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in
€.7.200,00 per compensi professionali ed €.559,50 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.3.473,00 per compensi professionali ed pagina 11 di 12 €.777,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. a carico della Controparte_3 in ragione di 2/3 e a carico della nella residua
[...] Pt_1 quota di un terzo (1/3);
4) dichiara tenuta a manlevare la Controparte_1 [...] da quanto pagato all'attrice in esecuzione Controparte_3 della presente sentenza, in relazione ai capi che precedono: n. 1), n. 2)
e n. 3), detratta la franchigia pari ad €.250,00;
5) dichiara interamente compensate - tra Controparte_1
e - le spese del
[...] Controparte_3 Controparte_3 presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata promossa da:
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta
Colitti ), elettivamente domiciliata nel suo studio, C.F._1 sito in Pescara via N. Fabrizi n. 60;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Baldassini, C.F. C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Viale
Lorenzoni n. 10;
APPELLATA pagina 1 di 12 nonché contro
(P.I. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Vittorio Ciarrocca, C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio di quest'ultimo, in Porto Sant'Elpidio (FM), via Francesco
D'Assisi n. 61;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 286/2022, pubblicata il
6.5.2022, emessa dal Tribunale di Fermo a definizione del giudizio iscritto al n. 1402/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via principale riformare l'impugnata sentenza
286/2022 del 6/05/2022, pubblicata in data 06.05.2022, rep. n.
404/2022, resa dal Tribunale Civile di Fermo, G.O.P. dott.ssa Maura
Diodato, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1402/2020, non notificata ed in accoglimento dell'appello come proposto dichiarare il difetto di prove con riguardo al fatto storico dannoso dedotto dall'attrice appellata per i motivi esposti e per l'effetto rigettare la domanda”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, CP_2 dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 286/2022 resa in data Controparte_1
06/05/2022 dal Tribunale di Fermo;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis
[...] reiectis, dato atto di quanto esposto in narrativa,
- IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza impugnata, a seguito di appello incidentale, dichiarare che il sinistro occorso non è stato cagionato per causa
pagina 2 di 12 imputabile alla e/o Controparte_3 comunque che la causa del sinistro medesimo non veniva accertata e quindi non è attribuibile alla suddetta società.
- IN VIA SUBORDINATA
In caso di rigetto dell'appello proposto sia in via principale che incidentale, dichiarare che la è tenuta a Controparte_1 manlevare la da ogni e Controparte_3 qualsiasi conseguenza pregiudizievole con conseguente condanna della suddetta assicurazione alla rifusione di ogni eventuale esborso a qualsivoglia titolo dovuto in dipendenza della causa.
- In ogni caso con vittoria di compensi, spese ed accessori di causa, eventualmente di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva CP_2 dinanzi al Tribunale di Fermo la società Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni -
[...] quantificati in €.53.035,32, oltre alla refusione, in via equitativa, del maggior danno patito ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. - asseritamente subiti a seguito della caduta avvenuta in data 18.12.2018 all'interno del supermercato di proprietà della convenuta, deducendone la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In particolare, l'attrice allegava che, mentre si trovava nel reparto ortofrutticolo all'interno del supermercato della società convenuta, cadeva rovinosamente in terra, a causa del pavimento scivoloso e riportava lesioni personali, consistite in “frattura omerale sx”, con prognosi di 20 giorni.
Si costituiva la citando la Controparte_3 Controparte_3 ex art. 269 c.p.c. e contestando la Controparte_1 domanda ex adverso proposta, dovendosi - a suo avviso - attribuire l'evento dannoso, in via esclusiva, alla condotta disattenta e incauta dell'attrice, sufficiente - da sola - ad integrare il caso fortuito.
pagina 3 di 12 Si costitutiva la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e chiedeva il rigetto della domanda attorea ex adverso spiegata - in quanto infondata in fatto e diritto - nonché di quella della chiamante, allegando la carenza di prova del fatto storico così come dedotto dall'attrice.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza appellata, il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda attorea e, alla luce della C.T.U. medico-legale espletata dal Dott. , condannava la società e la Per_1 CP_3 al pagamento - in favore dell'attrice - della Controparte_1 complessiva somma di €.40.041,07, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Giudice di prime cure, in particolare, riteneva che l'attrice avesse assolto all'onere probatorio su di lei incombente ex art. 2697 c.c. e che, inoltre, la verificazione dell'evento dannoso fosse da ricollegare al mancata rispetto dell'obbligo - facente capo al custode - di vigilare e di mantenere sotto controllo la res, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi, ossia - nella fattispecie concreta - di non aver provveduto (quantomeno) a mantenere asciutto e pulito il pavimento, onde evitare che i clienti riportassero danni, come accaduto nel caso di specie.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Controparte_1
chiedendo l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma
[...] della pronuncia di prime cure, per non avere il Tribunale valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, che invero deporrebbero per ritenere ascrivibile la responsabilità per l'occorso sinistro alla condotta esclusiva della danneggiata.
L'appellata ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e diritto -
e la conferma della sentenza gravata.
La ha proposto appello Controparte_3 incidentale, deducendo che la causa del sinistro non sarebbe stata pagina 4 di 12 adeguatamente accertata ed ha chiesto, in ogni caso, di essere manlevata dalla da ogni e qualsiasi Controparte_1 pretesa vantata dall'attrice, in forza di quanto disposto dalla polizza.
In data 12.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame, la Compagnia appellante censura la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primae curae: secondo la società convenuta - odierna appellante - infatti, le stesse dichiarazioni dell'attrice- danneggiata e il Certificato del P.S. sconfesserebbero la ricostruzione operata dal Tribunale.
L'appellante, in particolare, deduce che la sig.ra - apparsa lucida e CP_3 vigile - appena due giorni dopo il sinistro aveva ammesso che la causa della caduta andava individuata - probabilmente - nella presenza di qualche foglia di verdura sul pavimento, circostanza in concreto non accertata, ma da ritenersi tutt'altro che improbabile, con conseguente prevedibilità - ed evitabilità - del sinistro.
In siffatta prospettiva, l'attrice non avrebbe tenuto un comportamento doverosamente cauto, non avendo adottato alcun tipo di intervento preventivo, atto a scongiurare possibili danni, che eziologicamente - sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante - possono scaturire dalla res custodita.
L'appellante, poi, sottolinea la totale inattendibilità della testimonianza di
- nuora dell'appellata - che si porrebbe in contraddizione Testimone_1 con le dichiarazioni rese in data 20.12.2018 dalla stessa la quale CP_3 avrebbe riportato le lesioni de quibus unicamente a causa della sua malaccortezza.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione del contratto di assicurazione, avendo il Tribunale
pagina 5 di 12 omesso di considerare ed applicare le franchigie così come pattuite, dovendo conseguentemente operare la decurtazione - dal quantum posto a carico della Compagnia - della somma di €.250,00.
Da ultimo, l'appellante censura l'errata liquidazione - ultra petita - delle spese in favore dell'assicurata, dal momento che - in realtà - la società avrebbe chiesto solamente di porre a carico della Compagnia CP_3 assicuratrice quanto dovesse essere tenuta a pagare all'attrice, non essendo stato pattuito alcunché in punto di spese di lite.
Con il proprio appello incidentale, la società D.U.M. di Controparte_3 lamenta che - con la pronuncia gravata - il Tribunale avrebbe erroneamente ed apoditticamente ascritto alla responsabilità esclusiva della medesima società la causazione del sinistro, in assenza della relativa prova, muovendo - nei confronti della sentenza impugnata - censure sostanzialmente identiche a quelle avanzate dalla Compagnia appellante.
I primi due motivi dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale - che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - risultano fondati nei termini di seguito esposti.
Come autorevolmente affermato dalla S.C., ciò che rileva ai fini della possibile configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è “la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
(così, Cass., S.U., Ordinanza n. 20943/2022).
Osserva il Collegio che, da un lato, le risultanze istruttorie depongono per una ricostruzione del sinistro in senso sostanzialmente conforme a quanto dichiarato ed allegato dalla vittima: risulta, infatti, provato dall'attrice - odierna appellata il nesso di causalità tra la res custodita e pagina 6 di 12 l'evento dannoso subito, dal momento che dalla C.T.U. medico-legale esperita nel presente grado e - ancor prima - dalle dichiarazioni rese a brevissima distanza dal fatto dalla e dalla deposizione della teste CP_3
risulta confermato il rapporto di causalità tra le lesioni Testimone_1 personali riportate dalla sig.ra (sul lato sinistro del corpo), a CP_3 seguito della caduta e la cosa in custodia: ed invero, la teste - che al momento del fatto si trovava vicino alla suocera e, pur non avendola vista cadere, la soccorreva subito dopo - ha confermato di avere notato il pavimento bagnato (“C'era acqua per terra”) e di avere notato delle foglie accanto ai piedi di (“A terra vi erano foglie di verdura CP_2
(…). Non so di che tipo (…). Erano vicine ai piedi della ”). CP_2
Com'è noto, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., Sez. III, Ordinanza n.
30775/2017).
Nel caso di specie, come sopra affermato, si può, pertanto, ritenere provato - da parte della danneggiata - il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
al contrario, il custode non ha fornito prova del caso fortuito (su di lui incombente).
Tuttavia, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, ritiene il
Collegio che la verificazione del sinistro sia sicuramente imputabile anche pagina 7 di 12 (ed anzi, in misura preponderante) all'incauto comportamento della danneggiata.
Nel caso di specie, infatti, la condotta dell'odierna appellante è certamente connotata da disattenzione e imprudenza, essendo notorio che sul pavimento in prossimità dei reparti di frutta e verdura degli esercizi commerciali (e, in particolare, dei supermercati, frequentati da un notevole numero di persone), si possono rinvenire residui di foglie (o addirittura frutti) normalmente esposti nel reparto ortofrutticolo, nel quale notoriamente i clienti, che si apprestano a fare acquisti, imbustando autonomamente i prodotti desiderati (spesso previa eliminazione delle parti non gradite), sbadatamente possono far cadere a terra parti di verdure/ortaggi/frutti, che possono rendere scivoloso il pavimento, anche a causa della presenza di acqua sulle verdure che vengono periodicamente irrorate per non farle avvizzire.
D'altronde, nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro risultava perfettamente illuminato;
inoltre, il locale era ben noto alla danneggiata, cliente abituale dell'esercizio commerciale de quo; tali circostanze inducono a ritenere l'incauta condotta della idonea ad CP_3 apportare un contributo decisivo alla realizzazione del fatto dannoso.
Dalla disamina del contesto fattuale dell'occorso, pertanto, il Collegio ritiene che la condotta dell'appellata non vada esente da censure, alla stregua del generale obbligo di prudenza e di diligenza che impone ad ogni soggetto di prestare la dovuta attenzione (cfr. Cass. civ.,
n.5622/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 1227 c.c., un (preponderante) concorso di colpa di CP_2
nella causazione del sinistro, in misura pari al 80%.
[...]
In relazione al quantum debeatur, secondo l'insegnamento della
Cassazione devono applicarsi le c.d. Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione del danno.
pagina 8 di 12 Pertanto, avuto riguardo alla percentuale della invalidità permanente accertata dal Dott. nella C.T.U. disposta in primo grado Per_1
(15%); ai giorni di durata dell'invalidità temporanea (totali 120, di cui 11 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 49 giorni al 25%) e all'età della danneggiata all'epoca del sinistro (83 anni), la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento, in base alle citate tabelle, è pari a €.37.233,00, da ridursi dell'80% per il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227 c.c.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza gravata, la società convenuta (appellante incidentale) va condannata a corrispondere a
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale CP_2 derivante dal sinistro de quo - la somma di €.7.466,60, somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal 18.12.2018, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo;
nonché l'ulteriore somma di €.155,09 per spese mediche (pari al 20% delle spese sostenute, ammontanti a complessivi
€.775,44), oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo.
Il terzo motivo di gravame proposto da Controparte_1 risulta, nel suo complesso, fondato.
[...]
Innanzitutto, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità di tale domanda - sollevata dalla società sul rilievo della mancata CP_3 richiesta di applicazione della franchigia fra le eccezioni sollevate dalla
Compagnia assicuratrice in primo grado - poiché, nelle proprie conclusioni, la ha specificato, testualmente: “nei limiti di CP_1 massimale, franchigie ed esclusioni di polizza in atti”.
In punto di merito, dall'esame del contratto di assicurazione - pag. 7 della nota informativa, All. 5 atto d'appello - si evince inequivocabilmente la previsione di una franchigia pari a €.250,00, conformemente a quanto postulato dall' nelle proprie difese. CP_1
pagina 9 di 12 Il quarto motivo di gravame - concernente la condanna della medesima
Compagnia a rimborsare le spese sostenute dalla
[...] per resistere all'azione della danneggiata Controparte_3
Felici - va, invece, rigettato.
In proposito, si rileva che l'obbligazione di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c. sussiste indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite (Cass. n. 59/1985), per cui le spese del giudizio, nel quale sia stato condannato l'assicurato in favore del danneggiato vittorioso, integrano la prestazione dovuta dall'assicuratore e vanno ricomprese nel massimale di polizza.
La S.C., chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha precisato: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha il diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel 'genus' delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. civ.
18076/2020).
Facendo corretto governo di tali principi, l' Controparte_1 deve tenere indenne la Controparte_3 anche delle spese di lite che la società assicurata sia condannata a rifondere in favore dell'attrice vittoriosa.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
pagina 10 di 12 Alla parziale riforma della sentenza di primo grado - e in considerazione del complessivo esito della controversia - consegue la nuova regolamentazione delle spese di giudizio, che vengono compensate in ragione di 2/3 - anche avuto riguardo al ritenuto concorso di colpa della nella causazione del sinistro - con condanna della società CP_3 convenuta alla refusione della quota residua (pari a 1/3).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico della società in ragione di due terzi (2/3) e a carico della nella residua CP_3 CP_3 misura di un terzo (1/3).
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra e Controparte_3 Controparte_3
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_2 avverso la sentenza n.286/2022 del Tribunale di Fermo, emessa
[...] in data 6.5.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata:
1) condanna la società a Controparte_3 versare in favore di CP_2
- l'importo di €.7.466,60, a titolo di danno non patrimoniale (somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal 18.12.2018), con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo;
- la somma di €.155,09, a titolo di danno patrimoniale, a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo;
2) dichiara compensate - nella misura dei due terzi (2/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna Controparte_3
a rifondere a la restante quota (1/3) delle spese di
[...] CP_2 lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in
€.7.200,00 per compensi professionali ed €.559,50 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.3.473,00 per compensi professionali ed pagina 11 di 12 €.777,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. a carico della Controparte_3 in ragione di 2/3 e a carico della nella residua
[...] Pt_1 quota di un terzo (1/3);
4) dichiara tenuta a manlevare la Controparte_1 [...] da quanto pagato all'attrice in esecuzione Controparte_3 della presente sentenza, in relazione ai capi che precedono: n. 1), n. 2)
e n. 3), detratta la franchigia pari ad €.250,00;
5) dichiara interamente compensate - tra Controparte_1
e - le spese del
[...] Controparte_3 Controparte_3 presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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