CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2023
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 732/2023 All'udienza collegiale del giorno 16/04/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. NICOLETTI ALESSANDRO presente
Appellato/i
Controparte_2 Controparte_3
Avv. BLASI MARCO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli Martina Bianchi
Assistente giudiziario pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 732/2023 del registro generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CP_1 CodiceFiscale_1
Nicoletti (CF: - PEC: ) ed CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n.24, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
n. “ , in persona dei Curatori avv. Antonella CP_2 CP_4 Controparte_3
Tassi, avv. Carlo Cicala e dr. rappresentato e difeso dall'avv. Marco Blasi (C.F.: CP_5
– PEC: ) ed elettivamente domiciliato in C.F._3 Email_2
Roma, Via Giovanni Bettolo nr. 9, giusta procura in atti
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 9/02/2023, l'ing. ha proposto CP_1 appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, datata 4/01/2023, resa nel procedimento ex art.702 bis c.p.c., R.G. n. 29095/2020, promosso dall'odierno appellante nei confronti del . Controparte_6 CP_3 Controparte_3
§ 2. - I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata, come qui di seguito viene riportato: “il ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 8.6.2020 da , ricorso con il CP_1 quale quest'ultimo chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed in riforma del decreto di liquidazione del compenso del CTU Ing. del 13.3.2020, emesso CP_1
dal GD Dott.ssa Daniela Cavaliere, nel procedimento di Concordato n. 46/2018: 1) Liquidare a favore del suddetto consulente: - In ragione di quanto dedotto sub. 3, il compenso di € 162.402,18, o altro congruo importo ritenuto di giustizia sulla base dei parametri ex DM 140/2012, oltre accessori;
2) In subordine - In ragione di quanto dedotto sub. 4, il compenso di € 129.338,70, o in ulteriore subordine di € 64.669,35, sulla base dei parametri stabiliti dal DM 30.5.2002, sempre oltre accessori;
3)
Liquidare in ogni caso i compensi e le spese del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge”, premesso che con il predetto ricorso esponeva che in data 4.2.19 era stato nominato - CP_1
a seguito di istanza di nomina stimatori del 29.1.2019 da parte dei Commissari del concordato preventivo n. 46/2018 “ – dal Giudice Delegato per detta procedura e che, svolto Controparte_3
l'incarico come richiestogli, aveva depositato, in data 2.5.2019, la proposta di parcella per la somma complessiva di euro 162.400,00; che, tuttavia, con provvedimento del 13.3.2020, oggetto della presente opposizione, gli veniva liquidato l'importo, calcolato a vacazioni, di euro 2.308,67; che il valore del compendio stimato ammontava ad euro 165 milioni di euro, di talché applicando il DM 140/2012, gli spettava la somma richiesta al Giudice Delegato e, applicando il DM 30.5.2002, gli spettava la somma di euro 64.669,35;
considerato che
con memoria di costituzione il fallimento 891/2019 “
[...]
chiedeva “in via pregiudiziale, in rito, dichiarare inammissibile / improcedibile il ricorso CP_3 ex art. 702 bis c.p.c. promosso dall'ing. nei confronti del Fallimento n. 891/2019 ed CP_1
avverso il decreto del GD di liquidazione compensi, essendo il decreto stesso suscettibile di impugnazione con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell'art. 26 L.F.; sempre in via pregiudiziale, dichiararlo comunque tardivo, poiché depositato successivamente ai dieci giorni dalla comunicazione dell'impugnato decreto di liquidazione;
nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “il provvedimento di liquidazione del compenso in favore degli ausiliari, emesso dal Giudice Delegato, ha natura decisoria e, pertanto,
pagina 3 di 10 contro lo stesso è proponibile il reclamo ex art. 26 rd 267/1942 (V. Cass. 23131/2021, 5672/1998,
13682/2002, 21862/2017, 20173/2020); dichiara la inammissibilità del ricorso, condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di €
849,00 oltre oneri come per legge”.
§ 4. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha definito il giudizio R.G. n. 29095/2020, e per l'effetto, accertata la nullità/inesistenza del decreto di liquidazione del compenso del CTU, emesso in data 13.3.2020 dalla dott.ssa Daniela Cavaliere in qualità di giudice del procedimento di Concordato
n. 46/2018: 1) Liquidare a favore dell'ing. la somma di € 56.500,00, oltre i.v.a. e CP_1 contributi previdenziali, come da parere di congruità rilasciato dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, o altro congruo importo ritenuto di giustizia, 2) Condannare, in ogni caso, l'appellato alla rifusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi del giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge.”
§ 5. - L'appellata , costituitasi con comparsa di Controparte_7
risposta depositata il 23/05/2023, ha resistito al gravame e ha spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia al Giudicante adito, ogni contraria istanza disattesa: respingere l'appello proposto dall'ing. avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma in CP_1
data 10.1.2023, emessa dalla d.ssa Paola Grimaldi nel procedimento ex art. 702 bis cpc RG
29095/2020, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare il capo dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 10.1.2023, emessa dalla d.ssa Paola Grimaldi nel procedimento ex art. 702 bis cpc RG 29095/2020, relativo alle spese di soccombenza, rideterminandole in € 8.433,00 oltre accessori ed oneri di legge e per l'effetto condannare l'ing. al pagamento di detta CP_1 somma. Con vittoria di spese e compensi”.
§ 6. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. - L'appello principale si articola in un unico motivo “inesistenza/nullità del provvedimento che ha liquidato il compenso dell'ing. ”. CP_1
Si legge in proposito nell'ordinanza impugnata: “il provvedimento di liquidazione del compenso in favore degli ausiliari, emesso dal Giudice delegato, ha natura decisoria e, pertanto, contro lo stesso
è proponibile il reclamo ex art. 26 rd 267/1942”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “L'ordinanza qui impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ing. , sull'erroneo assunto che, avverso il CP_1
provvedimento che liquidava le sue spettanze, avrebbe dovuto, invece, esser proposto il reclamo pagina 4 di 10 previsto dall'art. 26 L.F. Tale assunto è però chiaramente erroneo, per i motivi di cui appresso. Il giudice di prime cure avrebbe, invece, dovuto accertare - e conseguentemente dichiarare - il vizio assoluto e insanabile del provvedimento di liquidazione, procedendo poi, sulla base della documentazione acquisita, a liquidare l'importo ritenuto più congruo rispetto all'attività svolta dal
CTU, non essendo affatto applicabile alla fattispecie il dettato dell'art. 26 L.F.
L'art 26, infatti, disciplina in modo generale il procedimento endoconcorsuale tipico a carattere impugnatorio diretto a regolare il controllo interno alla procedura concorsuale sugli atti adottati dal g.d. (e dal tribunale fallimentare). Il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti all'Ing.
, come detto, fu emanato però da un giudice che non aveva più alcun potere, essendosi chiusa CP_1
la procedura di concordato. Apertasi infatti la procedura fallimentare -pur senza negare il vincolo di conseguenzialità che le lega - è innegabile che all'instaurarsi di essa - dato che le due procedure non possono “coesistere” - la procedura di concordato debba necessariamente ritenersi conclusa. Da tale assunto innanzitutto si ricava, sul piano logico prima ancora che del diritto, che il provvedimento emesso dal giudice delegato della procedura concordataria (con cui veniva liquidato il compenso) - quando ormai era stata emanata la sentenza dichiarativa del fallimento - deve ritenersi radicalmente nullo, se non addirittura inesistente, essendo stato emanato da un giudice ormai “spogliato” di ogni potere e nell'ambito di una procedura già conclusasi con l'instaurarsi di quella fallimentare.
Ulteriormente ne discende l'inapplicabilità dell'art. 26 L.F. (e dunque del reclamo) che, come detto, è rimedio tipico endoconcorsuale, e come tale, dunque, presuppone la pendenza della procedura e non può trovare invece applicazione se (e quando) la procedura concorsuale, all'interno della quale svolge la sua funzione, sia conclusa…!!
Tanto a voler concedere, il Giudice di prime cure avrebbe potuto affermare che, in ragione della loro consequenzialità, l'ing. avrebbe dovuto richiedere l'insinuazione al passivo del fallimento CP_1 dell'importo maturato in ambito concordatario, anche in ragione del grado di “prededucibilità” che ivi ne sarebbe derivato, (cosa che peraltro l'ing. ha fatto, impugnando poi lo stato passivo per CP_1 esser stato ammesso per lo stesso misero importo) ma non certo che l'impugnazione davanti a sé proposta fosse inammissibile per (dover) esser reclamabile solo ex art. 26, affermazione invece totalmente erronea e priva di senso, logico e giuridico, in quanto, come visto era (al contrario) non più possibile potersi avvalere dello strumento (reclamo) previsto da tale norma.
Appare allora evidente come, stante la nullità/inesistenza del provvedimento de quo, l'odierno appellante, al fine di muoverne formale contestazione, avesse comunque diritto ad adire il giudice ordinario, affinché ne accertasse il vizio e di conseguenza liquidasse l'importo ritenuto congruo, calcolato in base alle disposizioni di legge regolanti la materia. La prestazione svolta dall'Ing.
pagina 5 di 10 Percoco al riguardo, giova ancora ricordare, nel merito, che l'oggetto dell'incarico affidato ai CTU, come chiaramente indicato nell'istanza di nomina, era l'assistenza “nella valutazione dei beni immobili” che componevano il patrimonio della società sottoposta alla procedura di concordato. Più specificatamente, come poi evincibile dal verbale del 21.2.2019, era stata richiesta la “valutazione dell'attendibilità degli elaborati di stima degli immobili fatte eseguire dalla con Controparte_3
particolare riferimento alla completezza dei dati utilizzati, alla metodologia di stima applicata, alla adozione di altri possibili metodi estimatori, alla adeguatezza delle motivazioni di scelta di uno piuttosto che di altri metodi di stima” (oltre l'adeguamento dei valori di stima agli aggiornamenti OMI disponibili). Sebbene tale ultimo “quesito” non fosse di chiarezza cristallina, era evidente che l'oggetto dell'incarico, in estrema sintesi, fosse la valutazione dell'attendibilità delle stime già fatte eseguire dal gruppo e che, pertanto, l'unica modalità per ottenere una valida quanto utile CP_3 risposta non potesse essere che la redazione di un'autonoma stima, ancorché sommaria. Non può, infatti, ritenersi che la necessità di far nominare ben due consulenti nascesse dalla volontà di F procedere ad un mero e semplice controllo di natura “aritmetica” (cioè la pedissequa applicazione di formule matematiche legate alla superficie, alla categoria e al valore/mq degli immobili, utile solo per capire se i precedenti estimatori sapessero fare le moltiplicazioni…), attività che all'evidenza non richiedendo alcuna particolare competenza tecnica, ma la nozione di elementari operazioni aritmetiche - avrebbe potuto essere svolta, sulla base dei dati già pacificamente a disposizione, dai medesimi Commissari…! L'Ing. ha quindi provveduto a svolgere l'incarico con l'unica CP_1
modalità possibile per giungere alla valutazione richiesta e, in tale contesto, ha condotto e portato a termine la stima (quand'anche sommaria) di circa quaranta gruppi immobiliari del valore complessivo di circa € 165 milioni. Il compenso del Consulente non poteva, dunque, che essere valutato per l'attività di estimo svolta e sulla base del valore delle stime effettuate. Ciò premesso, più per dovere di completezza che per reale necessità di esplicitare una così elementare considerazione, è possibile soffermarsi sull'illegittimità e comunque erroneità dell'operata valutazione del compenso dovuto al
CTU, operazione che il Giudice di prime cure ha pretermesso, in quanto “assorbita” dalla dichiarata inammissibilità. Il Giudice del Concordato ha, infatti, in primo luogo, errato nel determinare il quantum da liquidare al CTU sulla base delle c.d. vacazioni. L'art. 1 del DM 15 del 30.5.2002, stabilisce infatti chiaramente che “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti, gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”. È,
pagina 6 di 10 dunque, evidente che il criterio temporale delle c.d. vacazioni intervenga, in via esclusivamente residuale, nella sola ipotesi in cui non sia possibile la determinazione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili. Tale pacifico principio è stato peraltro recentemente ribadito dalla
Corte di Cassazione secondo cui “in tema di onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, il criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacazioni di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4 può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili (Cass. 878 del 17.1.2011; 1868/2015)” (richiamata da Cass.
22714/2018). Nella fattispecie, tuttavia, e come evidenziato nel punto in fatto del ricorso ex art. 702 bis, il valore dell'attività di estimo svolta dal CTU era di chiara rilevazione, alla luce del valore degli immobili stimato dal Consulente, per complessivi ca. € 165milioni, o anche, tanto a voler concedere, ricavato dalle stime “di partenza” che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione e indicato dai medesimi Commissari ai fini della ripartizione degli immobili nelle tabelle A e B (il valore degli immobili inseriti nella tabella A, assegnata all'Ing. , era di € 133.080.205,00). Il CP_1
provvedimento de quo si appalesa pertanto del tutto illegittimo, per aver inopinatamente utilizzato, quale parametro di liquidazione del compenso al CTU, la tariffa c.d. a vacazione e non quella a percentuale, sulla base del valore degli immobili stimati…”.
§ 7. 1 - L'appello proposto da è infondato. CP_1
E' infatti pacifico che, nel caso concreto, al concordato preventivo fosse succeduto il fallimento della società istante per il concordato (la e dunque, sussistendo tale sede Controparte_3
concorsuale, competente a decidere la domanda di liquidazione del compenso spettante al professionista, anche se nominato durante il concordato, fosse il giudice delegato al fallimento.
Invero, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento all'esito della pronuncia di concordato) e di assorbimento
(dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina un'esigenza di coordinamento tra i due procedimenti (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 1521/2013).
Ne deriva che correttamente la Sezione Fallimentare del Tribunale ha deciso sulla suddetta domanda (e infatti ha incaricato il curatore e non il commissario giudiziale di predisporre il relativo mandato di pagamento in favore del professionista: cfr. provvedimento di liquidazione in atti), a nulla rilevando che il giudice delegato al fallimento fosse lo stesso giudice che in precedenza era delegato al concordato.
pagina 7 di 10 Da tanto consegue che, altrettanto correttamente, il giudice adito in primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avanzato da , in quanto, secondo il consolidato CP_1
orientamento della Suprema Corte, contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal G.D. deve ritenersi esperibile il reclamo previsto dalla L. Fall., art. 26 e non l'opposizione di cui al D.P.R. n.
115 del 2002, art. 170 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/1/2015, n. 1050; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I,
n. 15688 del 2011).
Ad analoghe conclusioni si perviene anche nel caso in cui si volesse condividere il principio dettato da Cass. Civ., Sez. I, 3 agosto 2016, n. 16269, secondo cui “A seguito della revoca all'ammissione al concordato preventivo ed alla successiva dichiarazione di fallimento la domanda di liquidazione del compenso del Commissario giudiziale, ove anche previamente proposta e accolta dal giudice concordatario, deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di ammissione al passivo”.
Invero, anche aderendo a tale impostazione, competente a decidere la domanda di liquidazione del compenso del professionista sarebbe sempre il Tribunale fallimentare - e non il giudice adito con l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 - che deve esaminarla in sede di ammissione al passivo e contro la cui decisione può essere esperita l'opposizione ex art. 98 L.F..
§ 8 - L'appello principale proposto da deve essere dunque rigettato. CP_1
§ 9 - Il 891 , ha spiegato appello incidentale con un CP_2 CP_2 Controparte_3 unico motivo chiedendo che: “venga riformulato il capo dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di
Roma in data 10.01.2023, emessa dalla dott.ssa Paola Grimaldi nel procedimento ex art.702 bis cpc
RG 29095/2020, relativo alle spese di soccombenza rideterminandole in € 8.433,00 oltre accessori ed oneri di legge e per l'effetto condannare l'ing. al pagamento di detta somma.” CP_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 849,00, oltre oneri come per legge.”
Sostiene parte appellata a fondamento del motivo che: “la liquidazione delle spese di soccombenza in € 849,00 oltre oneri di legge, è stata fatta in violazione del D.M. 147/2022, né il giudice ha motivato il suo disapplicare addirittura i minimi tabellari. Plausibilmente si è trattato di un errore materiale considerato che con l'applicazione dei valori medi tariffari, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/trattazione (attività non espletata), facendo riferimento al valore della causa – scaglione da € 52.000.01 ad € 260.000,00 -, si perviene alla somma di € 8.433,00 oltre accessori ed oneri di legge. Trattasi, quindi, di un evidente lapsus calami”.
§ 9.1 - Il motivo è fondato.
pagina 8 di 10 La liquidazione delle spese giudiziali effettuate dal giudice di primo grado non è rispettosa del
D.M. 147 / 2022, essendo state quantificate in complessivi € 849,00 e, dunque, con valori ben al disotto dei minimi tabellari, rispetto allo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000,00), in assenza di alcuna motivazione sul punto.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, le spese di primo grado devono essere rideterminate ai sensi del DM 147/2022 (valore della causa da € 52.000,01 sino a € 260.000,00, valori minimi, attesa l'elementarità della fattispecie) in €
7.052,00.
§ 10 - In conclusione, l'appello principale viene rigettato e l'appello incidentale viene accolto.
§ 11 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 147/2022 (valore della causa da € 52.000,01 sino a € 260.000,00: valori medi, con riduzione ai minimi per la fase di istruttoria/trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria).
§ 12 - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e quello CP_1
incidentale proposto dal avverso l'ordinanza Controparte_6 Controparte_3
pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, datata 4/01/2023, nel procedimento ex art.702 bis c.p.c.,
R.G. n.29095/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da;
CP_1
2. Accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, condanna a rifondere alla Curatela del Fallimento 891/2019 CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentate p.t., le spese di lite del giudizio di primo grado Controparte_3 che ridetermina in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Condanna alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 8.325,5 di cui € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . CP_1
Così deciso in Roma il 16 aprile 2025.
pagina 9 di 10 Il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 10 di 10