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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 9830/2023 promosso con ricorso depositato in data 11 luglio 2023
da
, Parte_1
nata a [...]/RS il 08.11.1992 e residente in [...]de Outubro n. 665, casa
16 Bairro Sarandi, CEP 91130-470, Porto Alegre/RS,
, Parte_2
nata a [...]/RS il 27.01.1962 e residente in [...]de Outubro n. 665, casa
16 Bairro Sarandi, CEP 91130-470, Porto Alegre/RS,
, Parte_3
nata a [...]/RS il 07.06.1986 e residente in [...]. Eduardo Chartier, n. 585, AP
1307, Bairro Passo D'Areia, CEP 90520-100, Porto Alegre/RS,
, Parte_4
nata a [...] il [...] e residente in [...]de Outubro n. 665, casa 16
Bairro Sarandi, CEP 91130-470, Porto Alegre/RS,
rappresentatedagli avvocati Paolo Pedretti e Mauro Assoni del Foro di Brescia
ricorrenti
1 contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace nonché con
Controparte_2
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 undecies c.p.c., depositato le ricorrenti, cittadine brasiliane, nate e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano Per_1
, nato a [...] (ora parte del , nato nel 2019 dalla
[...] Controparte_3
fusione degli ex comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e
Valstagna) il giorno 24.12.1854, figlio di e . Le ricorrenti, Persona_2 Persona_3
ad integrazione della domanda, esponevano che sposava Persona_1 Per_4
il 02.02.1878 in San Nazario e che la coppia di coniugi emigrava in Brasile, dove, il
[...]
21.11.1891 nasceva il figlio , il quale, a sua volta, generava dei figli Persona_5
dando luogo alla linea di discendenza esplicitata nel ricorso.
Deducevano, infine, i ricorrenti che decedeva in Brasile, in data Persona_1
12.09.1940, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti. Le ricorrenti deducono di avere adito il
Tribunale intestato dopo avere depositato, nel mese di dicembre 2022, la richiesta di riconoscimento della propria cittadinanza italiana al competente Consolato Generale
2 d'Italia a Porto Alegre, che tuttavia non ha dato alcun riscontro, in linea con la situazione di paralisi in cui versano tutti i in Brasile, che prevedono liste di Parte_5
attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'AV cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'AV italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'AV era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere
3 dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente. Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , che si ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai Persona_1
registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'AV nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che l'AV, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la Persona_1
4 cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866 e, comunque, risultando che alla data del matrimonio, risalente al 1878, il medesimo era ancora residente in Italia.
Infine, si rileva che non è stato prodotto il certificato di nascita di Persona_5
e che nel ricorso viene dedotto e provato documentalmente che l'originale
[...]
del certificato di nascita è andato disperso in conseguenza di un incendio che ha colpito gli archivi di stato civile del comune di Garibaldi il 27.05.1909. Sul punto si osserva che, a mente dell'art. 452, c.c. “se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo”, principio richiamato anche nella recente sentenza n. 14294/2024 della Suprema Corte, con la quale è stato ribadito che è possibile derogare alla serie di documenti che devono corredare le istanze di cittadinanza iure sanguinis, la cui elencazione è fornita dal Viminale, qualora il documento mancante si riferisca all'AV italiano e ai suoi figli. Ciò premesso, si osserva che la prova che sia figlio di si evince dai documenti 5 e 6, Per_5 Persona_1 rispettivamente l'atto di matrimonio di e l'atto di nascita di , Per_5 Persona_6
figlia del medesimo, nei quali viene indicato alla presenza di Persona_1
testimoni come padre dello sposo e nonno paterno di . Per_6
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Risulta, inoltre, dal doc. 8, che il è Persona_1
deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'ha, a Per_5
sua volta, trasmessa ai suoi discendenti, senza soluzione di continuità fino agli odierni ricorrenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'AV originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
5 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, non può mai perdersi, in ossequio alla libertà individuale, per rinunzia tacita ma solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, che non risulta nel caso in esame, come peraltro confermato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta Parte_5
una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Quanto precede, a prescindere dal fatto che l'Autorità Consolare potrebbe anche ritenere di non poter evadere richieste di riconoscimento della cittadinanza con AV nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia, va comunque sottolineato che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare comporta, fatto ormai notorio, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
6 Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti indicati in epigrafe cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_1
conto che l'enorme quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti, come sopra indicate, sono cittadine italiane iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune AV , cittadino italiano. Persona_1
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 14 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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