Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/01/1967, n. 255
CASS
Sentenza 30 gennaio 1967

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Il giudicato parziale si Forma quando l'impugnazione della parte soccombente non si estende ai capi della sentenza che, fondati su presupposti di fatto e di diritto indipendenti dalle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualita a se stante ovvero ne siano i presupposti di merito. ( Cfr.1299-64, 715-65, 236-65).*

Il giudicato sulla giurisdizione si Forma, oltre che nelle ipotesi di pronuncia adottata dalla Corte di Cassazione ai sensi degli art. 41 e 367 cod.proc.civ. o di difetto di impugnazione della esplicita dichiarazione di giurisdizione da parte del giudice di merito, anche nell'altra in cui sia divenuta irrevocabile una statuizione, anche parziale, di merito che presupponga necessariamente il riconoscimento, sia pure implicito, della Competenza giurisdizionale del giudice che l'ha pronunciata. ( Cfr. 128-64).*

Ai sensi dell'art. 63 n.5 del d. l. P. 29 ottobre 1955 n.6 (contenente l' ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana), le giunte comunali, salva la disposizione dell'art.68 n.11 dello stesso d. l. P., hanno Competenza diretta in ordine alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, si che il singolo provvedimento da esse emesso non deve essere subordinato al concorso di ragioni di necessita o di urgenza,ne e soggetto a ratifica da parte del consiglio comunale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/01/1967, n. 255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 255
    Data del deposito : 30 gennaio 1967

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