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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 17880/2024
R.G.L. promossa da
nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Palermo (90138) nella via Houel 4 presso lo studio dell'Avv. Pietro Marchese che lo rappresenta e difende per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione.
All'udienza del 04.07.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 426,00 oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Pietro Marchese ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.12.2024, il ricorrente chiedeva la condanna
CP_ dell' alla corresponsione dell'assegno unico universale per i due figli minori, ritenendo illegittima la sospensione.
Ed infatti a seguito di domanda del 12.4.2023 era stato riconosciuto il diritto alla prestazione che era stata sospesa per scadenza del permesso di soggiorno.
Allegava la proroga dell'autorizzazione a rimanere nel territorio italiano.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere atteso che la prestazione era stata ripristina e che l'Ente stava provvedendo alla corresponsione delle somme.
Rinviato il procedimento al fine di verificare l'intervenuto adempimento, all'udienza di oggi le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite e quest'ultimo CP_1
ne chiedeva la compensazione.
^
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso che la prestazione per cui è causa è stata corrisposta;
preso atto della concorde richiesta delle parti;
ritenuto che
è venuto meno l'interesse in capo al ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , CP_1
esse vanno poste a carico dell' e si liquidano come in Controparte_2
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e del DM 147/2022 e con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 04.07.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami