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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 28/01/2026, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1248/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13895/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Pro Tempore Condominio - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01098784 07 000 770 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.08.2024 ,il Ricorrente Ricorrente 1 corrente in Roma, in persona dell'amministratore p.t. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 01098784
07 000 – Ruolo n.2024/550852, reso esecutivo in data 29.02.2024 . Partita 8TJR 20207
T211022121809180950000001/D, notificata a mezzo posta in data 25.06.2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 del modello 770, anno 2020.
CE ,preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva .
La pretesa oggetto della iscrizione a ruolo ,infatti, era estranea ad esso Condominio al quale era contestato l'omesso o carente versamento di imposta correlata alla presenza del portiere all'interno dello stabile condominiale e/o altro dipendente .
Il Condominio,invero, non ha portiere dello stabile peraltro, dalla,verifica del proprio modello 770 inviato, emergeva la compilazione del solo quadro ST relativo alle ritenute operate nei confronti di propri fornitori e non il quadro SX afferente il rapporto con dipendenti. Rilevava, ancora, di aver rinvenuto nel proprio cassetto fiscale ricevute di presentazioni di dichiarazioni 770 relative ad altre annualità e non ad esso riferibili,bensi al Condominio di Indirizzo_3 di Roma evidenziando che ,presumibilmente, fosse stato attribuito ad entrambi i Condomìni lo stesso codice fiscale ovvero, fosse stato compiuto un errore nella sua indicazione. CE ,ancora la nullità,illegittimità ed erroneità della cartella e della iscrizione per errata applicazione dell'art. 36 bis DPR 600/73 e mancata notificazione di atti presupposti con decadenza dal potere impositivo e prescrizione della pretesa. Evidenziava di aver presentato istanza di sgravio/riesame in autotutela ,ma di non aver ottenuto riscontro.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma, la quale evidenziava che dal controllo automatizzato della dichiarazione emergeva documentalmente che l'importo richiesto fosse frutto della differenza tra le ritenute certificate nelle CU e le ritenute versate, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con memorie ritualmente depositate, il Condominio ricorrente evidenziava ,a sua volta documentalmente
, che le ricevute ad esso asseritamente attribuite erano, invece, riferibili al Condominio di Indirizzo_4 “ accomunate “ solo dalla inspiegabile coincidenza del codice fiscale ,ma del tutto esso estranee.
Alla pubblica udienza del 01.12.2025, la Corte in composizione monocratica invitava le parti a valutare la possibilità di una conciliazione ,previa approfondita disamina della vicenda rinviando ,pertanto, all'udienza del 12.01.2026 nella quale, sulle conclusioni della parti ,rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la parziale cessata materia del contendere .
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma ,con memoria depositata in data 08.01.2026, ha precisato che ,in data 22/12/2025 ,il Condominio ricorrente aveva provveduto ad inviare la dichiarazione
770/2021 a.i. 2020 integrativa n. 10591334052 – 0000001, con la quale “ correggeva “ i dati contenuti nel quadro ST della precedente dichiarazione 770/2021 a.i. 2020. Per conseguenza ed alla luce della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 770/2021 a.i. integrativa, l'Ufficio aveva provveduto ad abbinare le ritenute versate con quanto indicato nella dichiarazione integrativa, emettendo correlativamente relativo provvedimento di sgravio parziale n. 2025S676150 del 07/01/2026. Rilevava , tuttavia , che residuava un importo dovuto di € 25,22, pari alle ritenute contenute nelle CU/2021 a.i. 2020
e non versate.
A tale stregua, non è dubitabile che ,per effetto dell'annullamento del provvedimento impositivo da parte dell'ente che lo ha emesso , questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria e, pertanto sul punto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va accolto,invece ,il ricorso relativamente alla richiesta differenza residua di € 25,22, pari alle ritenute contenute nelle CU/2021 a.i. 2020 e non versate.
La stessa Agenzia resistente, nella propria memoria di costituzione depositata il 28.10.2024
(pag.3 ) riporta il predetto importo quale risultanza del quadro ST ( totale ritenute versate) pertanto, null'altro risulta dovuto.
La peculiarietà della vicenda e la circostanza che solo in conseguenza della integrativa è stato possibile ristabilire la corretta indicazione dei dati e rendere, così, il provvedimento di sgravio , inducono a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in riferimento ai dati corretti con dichiarazione integrativa 770/21, inviata il 22.12.2025; accoglie il ricorso per la parte residua. Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13895/2024 depositato il 27/08/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Amministratore Pro Tempore Condominio - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01098784 07 000 770 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.08.2024 ,il Ricorrente Ricorrente 1 corrente in Roma, in persona dell'amministratore p.t. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 01098784
07 000 – Ruolo n.2024/550852, reso esecutivo in data 29.02.2024 . Partita 8TJR 20207
T211022121809180950000001/D, notificata a mezzo posta in data 25.06.2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 del modello 770, anno 2020.
CE ,preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva .
La pretesa oggetto della iscrizione a ruolo ,infatti, era estranea ad esso Condominio al quale era contestato l'omesso o carente versamento di imposta correlata alla presenza del portiere all'interno dello stabile condominiale e/o altro dipendente .
Il Condominio,invero, non ha portiere dello stabile peraltro, dalla,verifica del proprio modello 770 inviato, emergeva la compilazione del solo quadro ST relativo alle ritenute operate nei confronti di propri fornitori e non il quadro SX afferente il rapporto con dipendenti. Rilevava, ancora, di aver rinvenuto nel proprio cassetto fiscale ricevute di presentazioni di dichiarazioni 770 relative ad altre annualità e non ad esso riferibili,bensi al Condominio di Indirizzo_3 di Roma evidenziando che ,presumibilmente, fosse stato attribuito ad entrambi i Condomìni lo stesso codice fiscale ovvero, fosse stato compiuto un errore nella sua indicazione. CE ,ancora la nullità,illegittimità ed erroneità della cartella e della iscrizione per errata applicazione dell'art. 36 bis DPR 600/73 e mancata notificazione di atti presupposti con decadenza dal potere impositivo e prescrizione della pretesa. Evidenziava di aver presentato istanza di sgravio/riesame in autotutela ,ma di non aver ottenuto riscontro.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma, la quale evidenziava che dal controllo automatizzato della dichiarazione emergeva documentalmente che l'importo richiesto fosse frutto della differenza tra le ritenute certificate nelle CU e le ritenute versate, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con memorie ritualmente depositate, il Condominio ricorrente evidenziava ,a sua volta documentalmente
, che le ricevute ad esso asseritamente attribuite erano, invece, riferibili al Condominio di Indirizzo_4 “ accomunate “ solo dalla inspiegabile coincidenza del codice fiscale ,ma del tutto esso estranee.
Alla pubblica udienza del 01.12.2025, la Corte in composizione monocratica invitava le parti a valutare la possibilità di una conciliazione ,previa approfondita disamina della vicenda rinviando ,pertanto, all'udienza del 12.01.2026 nella quale, sulle conclusioni della parti ,rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la parziale cessata materia del contendere .
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma ,con memoria depositata in data 08.01.2026, ha precisato che ,in data 22/12/2025 ,il Condominio ricorrente aveva provveduto ad inviare la dichiarazione
770/2021 a.i. 2020 integrativa n. 10591334052 – 0000001, con la quale “ correggeva “ i dati contenuti nel quadro ST della precedente dichiarazione 770/2021 a.i. 2020. Per conseguenza ed alla luce della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 770/2021 a.i. integrativa, l'Ufficio aveva provveduto ad abbinare le ritenute versate con quanto indicato nella dichiarazione integrativa, emettendo correlativamente relativo provvedimento di sgravio parziale n. 2025S676150 del 07/01/2026. Rilevava , tuttavia , che residuava un importo dovuto di € 25,22, pari alle ritenute contenute nelle CU/2021 a.i. 2020
e non versate.
A tale stregua, non è dubitabile che ,per effetto dell'annullamento del provvedimento impositivo da parte dell'ente che lo ha emesso , questo cessa immediatamente di avere efficacia ai fini dell'imposizione tributaria e, pertanto sul punto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va accolto,invece ,il ricorso relativamente alla richiesta differenza residua di € 25,22, pari alle ritenute contenute nelle CU/2021 a.i. 2020 e non versate.
La stessa Agenzia resistente, nella propria memoria di costituzione depositata il 28.10.2024
(pag.3 ) riporta il predetto importo quale risultanza del quadro ST ( totale ritenute versate) pertanto, null'altro risulta dovuto.
La peculiarietà della vicenda e la circostanza che solo in conseguenza della integrativa è stato possibile ristabilire la corretta indicazione dei dati e rendere, così, il provvedimento di sgravio , inducono a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in riferimento ai dati corretti con dichiarazione integrativa 770/21, inviata il 22.12.2025; accoglie il ricorso per la parte residua. Compensa le spese.