Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 471 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 958/2020(RG 7498/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv.S. POLLICORO
-Appellante -
contro
Controparte_1 in persona del
Direttore pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv. F. BIANCO
-Appellata-
OGGETTO: "Malattia professionale"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 1/12/2020 ha impugnato la sentenza Parte_1
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di due malattie professionali denunciate in primo grado(discopatie cervicali e epicondilite gomito sinistro) ritenendole malattie comuni non collegate con l'attività lavorativa svolta di operaio addetto alla bonifica dell'amianto nelle navi della Marina Militare.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza basata su valutazioni errate del ctu in ordine alle suddette malattie, in quanto sicuramente riconducibili alle mansioni svolte di operaio, che lo
L'appello è infondato.
Occorre tenere presente che il ricorrente ha già ottenuto con un altro giudizio il riconoscimento del
13% di danno biologico per un infortunio che ha colpito la mano sinistra(ossia una frattura) nel
2016 e il 4% di danno biologico nel 2019 per una sofferenza della colonna vertebrale al livello lombosacarale.
Ebbene il ctu ha rilevato che l'avere assunto posture incongrue(lavorava in ginocchio per entrare negli ambienti angusti delle navi) o l'avere sollevato pesi ha sicuramente esposto la parte inferiore della colonna vertebrale a sofferenza e difatti vi è stato un riconoscimento dell'CP_2 in tal senso, ma non può avere inciso direttamente sulla parte alta del rachide cervicale. Il rachide cervicale infatti non è un distretto direttamente interessato dal sollevamento dei pesi e tra l'altro è una patologia comunissima nella popolazione, interessando dal 60% all'80% della popolazione adulta sopra i 50 anni. Non è emersa, con adeguata probabilità, una correlazione tra l'attività lavorativa svolta e la discopatia cervicale e tale conclusione deve essere confermata, non avendo senso disporre una nuova ctu che avrebbe natura esplorativa, non avendo altri elementi da valutare. L'epicondilite, poi, del gomito sinistro, a parte risultare modestissima a parere del ctu, riguarda un braccio non direttamente utilizzato dal ricorrente perché egli è destrimane. E allora non si spiega il collegamento con l'attività lavorativa.
L'appello deve essere rigettato.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 28/5/2025
IL RELATORE
Dott.ssa R. Di Todaro IL PRES IDENTE
Dott.ssa A. Lastella