Art. 6. 1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso e' rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso e' rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.