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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI TIZIANA, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARISI TIZIANA
OPPOSTO in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARUSO LUIGINA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BARNABA ABENANTE C/O
SEDE COMUNALE 87064 , presso il difensore avv. CARUSO Controparte_1
LUIGINA MARIA
OPPONENTE in riassunzione
Per (Già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. ZICARI CLAUDIO DOMENICO e dell'avv. P.IVA_3
ROMANELLI SERENA ( ) VIA PARCO PIA, 9/A C/O AVV. CLAUDIO C.F._1
ZICARI 87012 CASTROVILLARI;
elettivamente domiciliato in PARCO PIA 9/A 87012
CASTROVILLARI, presso il difensore avv. ZICARI CLAUDIO DOMENICO
TERZO CHIAMATO in riassunzione
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI NEDO, Controparte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in PIAZZA 5 DICEMBRE NR. 1 88046 LAMEZIA TERME, presso il difensore avv. CORTI NEDO
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: inadempimento contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere Parte_1 dall'estinto il pagamento della somma di € 2.175.916,61, oltre interessi Controparte_1 moratori e spese legali, per la somministrazione di energia elettrica dall'1 luglio 2012 fino al
30 settembre 2013, all'esito del giudizio monitorio veniva emesso il Decreto Ingiuntivo n.
1150/2016 (R.G. n.61198/15), avverso il quale il , con atto di citazione Controparte_1
del 03.03.16 proponeva opposizione. Nello specifico il eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché la mancanza di un contratto scritto tra l'Ente e la società , evidenziando a sostegno della propria domanda che in data Pt_1
12.02.2012, perveniva presso l'Ufficio protocollo dell'Ente la richiesta prot n. 961, da parte dell'agente , che richiedeva le fatture dell'allora fornitore di Controparte_5
Energia Elettrica al fine di elaborare una proposta contrattuale, ma che a ciò non faceva seguito la sottoscrizione di alcun contratto, precisando, altresi', che la successiva proposta contrattuale AG003103720, sottoscritta dal sig. , qualificato come Parte_2
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, doveva ritenersi nulla e/o inesistente, in quanto sottoscritta da soggetto mai stato alle dipendenze del CP_1
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale: Dichiarare nullo per incompetenza territoriale del Tribunale adito il decreto ingiuntivo 1160/2016 notificato dall'odierno opponente in data 27.01.2016; 2. In via subordinata, nel merito: a) Revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n. 1150/2016 della somma di euro 2.175.916,61 oltre interessi legali, spese diritti ed onorari, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
b)Dichiarare che nulla è dovuto alla società per le ragioni esposte in narrativa, Pt_1
atteso che la fornitura di energia elettrica non era mai stata richiesta dal Comune di CP_1
c) Condannare la società opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore dei costituiti procuratori, ex art. 93 c. p.c. ;
3. In via ulteriormente gradata: nella
pagina 2 di 11 denegata ipotesi in cui disattese le difese di parte opponente, si chiede di rideterminare
Parte l'importo preteso dall' pplicando le tariffe più agevolate.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, nonché di essere autorizzata a chiamare in causa e di nei confronti della quale CP_5 Controparte_3 spiegava domanda di malleva, in caso di riconoscimento dell'invalidità del contratto concluso con il . Controparte_1
Rassegnava, quindi le seguenti conclusioni:1) in rito - previa autorizzazione della chiamata in causa con sede legale in 80122 Napoli, alla Via Gramsci n. 17/B, c. Controparte_3
f. , in persona del legale rappresentante p. t., provvedere alla fissazione di una P.IVA_3 nuova udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c. p.c.;
- in via principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal e per l'effetto dichiarare radicata la competenza presso il CP_1
Tribunale di Milano. - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal per tutti i motivi di cui in CP_1 narrativa, accogliere l'adesione dell'opposta all'individuazione della competenza territoriale nella fattispecie de quo nel Tribunale di Castrovillari e, per l'effetto, disporre la riassunzione della causa di cognizione dinanzi al Tribunale di Castrovillari ex art. 38 primo comma e 50 c.
p.c.; 2.) In via preliminare - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1150 del 2016 in causa RG. n. 61198/15; 3.) in via principale e nel merito - previo
Part riconoscimento della legittimazione processuale di ad agire per il pagamento dell'intero credito portato nel decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto intercorso tra le parti, rigettando l'opposizione poiché del tutto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1150/2016 (R.G.61198/2015), emesso dal Tribunale di Milano in data 12 gennaio
2016; 4.) in via subordinata e riconvenzionale, nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo, Part previo riconoscimento del diritto di lla remunerazione della somministrazione di energia elettrica erogata in favore del per tutti i motivi di cui in narrativa condannare il CP_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p. t. a pagare in favore Controparte_1 dell' l'importo di euro 2.175.916,61 a titolo di corrispettivo per la Somministrazione Parte_1
fruita dal oltre interessi di mora pari al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come CP_1 previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n. 229/01, ovvero il diverso importo, di misura
pagina 3 di 11 maggiore o minore, come rideterminato ai sensi dell'art. 12 dell'allegato A della Delibera
AEEG 153/12, oltre interessi di mora pari al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n. 229/01; 5.) in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo e riconoscimento di invalidità del
Contratto, nonché del mancato riconoscimento del diritto di alla remunerazione per Parte_1
la somministrazione di energia elettrica erogata in favore del per tutti i motivi di cui CP_1
in narrativa condannare il in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1
p. t. a pagare in favore dell' un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. Parte_1
2041 c.c. nella misura del vantaggio conseguito dal in ragione della CP_1
Somministrazione fruita, pari ad euro 2.175.916,61, oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
6.) in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo a seguito dell'invalidità del Part Contratto e mancato riconoscimento del diritto di d essere remunerata dal per CP_1 la Somministrazione erogata, ovvero di conseguire da quest'ultimo un'indennità ex art. 2041 Part c. c, previo riconoscimento del diritto di ad essere manlevata dalla Controparte_3 per tutte le conseguenze pregiudizievoli oggetto dell'emananda sentenza,
[...] condannare la a pagare in favore dell' la somma pari Controparte_3 Parte_1
ad euro 2.175.916,61 oltre interessi di mora pari al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n. 229/01, ovvero la diversa somma, di misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva la propria Controparte_3 estraneità ai fatti di causa in quanto resasi cessionaria di un trasferimento, di ramo d'azienda, Part giusto atto (preventivamente autorizzato da per notar del 03.08.2015 – rep. Persona_1
132711, registrato in data 06.08.2015 all'Agenzia delle Entrate al n. 15782/1T, da parte di che non faceva riferimento alla contestazione della proposta Controparte_3
contrattuale di fornitura di servizi energetici, oggetto del giudizio.
All'udienza del 20.12.17 il Tribunale di Milano depositava sentenza a verbale n. 12896/17 con la quale dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Castrovillari e concedendo i termini di legge per la riassunzione ad opera della parte interessata;
pagina 4 di 11 Part Con atto di citazione del 29.01.18, provvedeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al
Tribunale competente insistendo nelle proprie difese.
Si costituivano in giudizio sia il che la Controparte_1 Controparte_3
riproponendo sostanzialmente le eccezioni e difese già sollevate nei precedenti scritti difensivi. Si costituiva, altresi', spiegando intervento adesivo ai sensi Controparte_4
Part dell'art. 105 comma 2 c.p.c. in favore di senza spiegare domande autonome, ma al solo Part scopo di sostenere le domande avanzate da parte di
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 15.10.24 previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1.Sul merito della pretesa creditoria vantata nei confronti del . Controparte_1
1.1. La pretesa creditoria vantata da è infondata e non può trovare accoglimento Parte_1
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
pagina 5 di 11 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
1.2. Nel caso di specie il contratto posto alla base del monitorio è nullo, in virtù degli artt.
1418 e 1325 c.c., per carenza della forma prescritta dall'ordinamento a pena di invalidità.
Invero, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, ai fini dell'insorgenza di un rapporto contrattuale che impegni la PA, è necessaria una pattuizione redatta per iscritto e, dunque, con atto pubblico oppure attraverso scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, non essendo sufficiente che l'ente abbia manifestato, con apposita delibera, la volontà di contrarre, dovendo necessariamente tale determinazione essere seguita da una stipulazione conforme alla legge e, quindi, anche firmata validamente da tutti i contraenti e dovendo, nello specifico la volontà della PA essere manifestata da un organo dotato del potere di rappresentanza nei confronti dei terzi.
Il documento allegato nel caso di specie, è stato puntualmente contestato dal
[...]
, sull'assunto che si trattasse di sottoscrizione proveniente da un soggetto Controparte_1 inesistente e lo stesso tribunale di Milano nella sentenza dichiarativa dell'incompetenza, ha affermato che l'opponente ha di fatto disconosciuto che la firma apposta al contratto sia riconducibile a persona avente il potere di impegnare il Non avendo la controparte CP_1 chiesto la verificazione di tale contratto, di tale contratto non può tenersi alcun conto” (cfr.
Sentenza Tribunale di Milano n.12896/2017 allegata alla comparsa in riassunzione)
Sotto tale profilo si osserva che “Il contratto stipulato da un'Amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è a questo fine irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato la stipulazione del contratto, ove tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale coevamente sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi” (Cass. Civ., Sez. I,
Sent., 26-03-2009, n. 7298). Parte Nel caso di specie, nello stesso ricorso monitorio, la società one alla base della richiesta una semplice proposta contrattuale ( AG003103720) sottoscritta dal funzionario pagina 6 di 11 responsabile , in data 29.02.12, puntualmente contestata dal Comune che Parte_2 nella comparsa costitutiva evidenzia espressamente che la proposta è “TOTALMENTE
INESISTENTE E/O NULLA PERCHÉ SOTTOSCRITTA DA UN SOGGETTO CHE NON ERA
(NE' È) UN IMPIEGATO COMUNALE, DUNQUE CHE NON AVEVA NESSUNA
LEGITTIMAZIONE A STIPULARE ALCUN TIPO DI CONTRATTO;
INFATTI, NESSUN
DIPENDENTE DI NOME LABONIA ANTONIO, NELL'ANNO 2012, ERA IMPIEGATO DEL
, così come dichiarato dal Dirigente Affari Istituzionali – Servizio Controparte_1 personale, nell'attestazione Prot. n.6558 del 25.02.2016 (All.27 in cui effettivamente si dice che agli atti dell'Ufficio non risulta alcun dipendente nell'anno 2012 che corrisponde al nome di ), e che da una ricerca effettuata viene esposto che nell'anno E' Parte_2
CHE Il SIG. , NATO A IL 24.01.1957, NON CP_6 Parte_2 CP_1
SOLO NON RISULTA ESSERE MAI STATO ISCRITTO NEL NELLE LISTE DEL
[...]
, MA NON È NEMMENO NATO NEL PAROLA ( cfr. allegato 28 CP_1 CP_7
attestazione Ufficio Anagrafe), CONTRARIAMENTE A QUANTO RIPORTATO NELLA
PROPOSTA CONTRATTUALE (CIRCOSTANZA QUESTA CHE FA PROTENDERE A
RITENERE CHE TALE SOGGETTO SIA ADDIRITTURA UN PERSONAGGIO DI
FANTASIA)”.
Conseguentemente, a prescindere dal fatto che non risulta acclarata l'effettiva sottoscrizione della proposta da parte di un organo dotato di potere di rappresentanza dell'Ente, comunque la mera proposta contrattuale si appalesa inidonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale, mancando nel caso di specie una delibera a contrarre, nonché di autorizzazione alla spesa.
Invero, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Nel caso di specie non risulta alcuna delibera che abbia autorizzato un dipendente comunale a stipulare un contratto con la . Pt_1
Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 191 Dlgs 267/00 l'effettuazione della spesa è consentita alla ricorrenza dei seguenti presupposti: a) esistenza della deliberazione o della determinazione di autorizzazione alla spesa (impegno), esecutiva ai sensi di legge;
b) registrazione dell'impegno contabile sul competente intervento del bilancio di previsione;
c)
pagina 7 di 11 comunicazione ai terzi interessati della deliberazione o della determinazione e dell'avvenuta assunzione dell'impegno.
In mancanza dei predetti presupposti il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbiano consentita la fornitura, che non risulta, peraltro, evocato nel presente giudizio.
La pretesa creditoria posta alla base del monitorio va pertanto rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulla domanda di indebito arricchimento.
2.1. Va preliminarmente osservato, quanto alla proponibilità dell'azione, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionale, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria. cfr. Cass. Civ.
26727/24, come nel caso di specie).
Va dunque dichiarata l'astratta proponibilità nel caso di specie dell'azione di indebito arricchimento, in quanto corrispondente alla pretesa avanzata in sede monitoria e sostenuta dal medesimo interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere quantomeno un indennizzo per l'erogazione della fornitura di energia elettrica.
2.2. L'Azione è tuttavia infondata nel merito e sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Invero, ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35,
pagina 8 di 11 comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà, mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto. (cfr. Cass. Civ. 5665/21).
Parte Nel caso di specie, non risulta che l bbia esercitato l'azione ex art.2041, agendo in via surrogatoria rispetto alla posizione dell'Amministratore che in concreto avrebbe agito in rappresentanza dell'Ente, che non viene in alcun modo menzionato nell'esercizio di detta azione, ne' con riferimento alla proponibilità dell'azione, rivolta sic et simpliciter nei confronti dell'Ente, né con riferimento all'eventuale incapienza del patrimonio di quest'ultimo ed alla possibilità dello stesso di rivalersi nei confronti dell'Ente, che di fatto abbia beneficiato della prestazione.
Nel caso di specie, peraltro, risulta che il si sia opposto da subito al passaggio al CP_1
nuovo gestore del servizio di erogazione di energia elettrica, che ciononostante ha continuato ad essere erogata.
Ed invero, in 01.08.2012, il Dirigente p.t. del Settore Risorse e Programmazione della P.A. comunale, inviava una comunicazione Prot. n.22199, sia all'Enel Energia Spa che all' Pt_1
nella quale si faceva presente che il Comune non aveva mai manifestato la
[...] CP_1
volontà di cambiare gestore, e, conseguentemente, si formulava una duplice istanza, ossia di avere una copia della richiesta di migrazione da un gestore di energia elettrica ad un altro e di bloccare il passaggio da Enel Energia Spa a (cfr. allegato 3 comparsa costitutiva). Pt_1
Successivamente, in data 02.08.2012, il Dirigente p.t. del Settore Risorse e Programmazione della P.A. comunale, trasmetteva una comunicazione Prot. n.22391 (All.4) anche all'Autorità per l'Energia elettrica e per il Gas, nella quale si rappresentava di non avere mai stipulato alcun contratto con l e si chiedeva nuovamente , in caso di migrazione di fornire tutta Pt_1
la documentazione a supporto, nonché il blocco della stessa.
pagina 9 di 11 In data 09.08.2012, Enel Energia Spa, con lettera Prot. n.22858 di riscontro a quella inviata dal recante Prot. n.22199 e menzionata al punto 2 della presente Controparte_1 narrazione, comunicava all'Ente che avendo ricevuto richiesta di recesso da parte di altro gestore di energia elettrica, non poteva che provvedere alla cessazione della fornitura elettrica, in ossequio alla delibera Aeeg/elt. n.42/08 (cfr. allegato 5 comparsa costitutiva).
In data 10.09.2012, il Comune di procedeva ad inoltrare reclamo alla Sportello del CP_1
Consumatore, recante Prot. n.25348, in cui si ribadiva la mancanza di volontà a cambiare gestore e di non sottoscrizione di alcuna documentazione in tal senso. (cfr. allegato 6 comparsa costitutiva).
A ciò faceva seguito in data 22.01.13 la missiva Prot. n.2202 (All.7), con cui l' Parte_1
riferiva che nei casi di disconoscimento o contestazione su una proposta contrattuale, la società provvedeva a bloccare la fatturazione fino alla data di emissione della fattura di cessazione, ad attivarsi al fine di richiedere ed agevolare il cliente al rientro con il precedente venditore di energia elettrica, ad applicare delle condizioni di pagamento agevolate per il periodo di fornitura elettrica non richiesto ma comunque erogato, e, infine, a riconoscere un indennizzo automatico, evincendosi da tale comunicazione che l riconosceva Pt_1
l'inesistenza di un contratto con il . Controparte_1
Con successiva comunicazione del 25.02.13 (allegato 8) lo Sportello del consumatore rispondeva al reclamo presentato dall'Ente comunale, ed elencava le misure che l Pt_1 avrebbe adottato per rimediare all'attivazione non richiesta di fornitura elettrica, impegnandosi in particolare a cessare i contratti, con contestuale richiesta di rientro in fornitura con il precedente fornitore.
Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda di indebito arricchimento non può trovare accoglimento.
3.Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_3
La domanda di malleva proposta nei confronti della si osserva Controparte_3 che la stessa si fonda sul rilievo che l'agente che avrebbe curato il rapporto CP_5 con il , non avrebbe diligentemente assolto al suo incarico, “proponendo Controparte_1
Part ad a stipula di un contratto di somministrazione di Energia elettrica senza aver ottenuto il legittimo consenso del . Orbene, si tratta di argomentazioni infondate in radice, CP_1
posto che nel caso di specie alcun contratto è stato sottoscritto, come già evidenziato al pagina 10 di 11 Part punto 1 e la stessa pone infatti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio una mera proposta contrattuale, essendo suo onere accertarsi della sufficienza di detta documentazione, ai fini dell'insorgere di un valido rapporto contrattuale, a prescindere dall'operato dell'agente, specie a fronte delle puntuali contestazioni mosse dal e CP_1
richiamate al punto 2.
Tali considerazioni devono ritenersi assorbenti degli ulteriori profili sollevati dalle parti.
4.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, nonché in considerazione del mutamento della giurisprudenza in ordine alla domanda di indebito arricchimento, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1150/16.
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Spese compensate.
Castrovillari, 09 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI TIZIANA, elettivamente Pt_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PARISI TIZIANA
OPPOSTO in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARUSO LUIGINA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BARNABA ABENANTE C/O
SEDE COMUNALE 87064 , presso il difensore avv. CARUSO Controparte_1
LUIGINA MARIA
OPPONENTE in riassunzione
Per (Già (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. ZICARI CLAUDIO DOMENICO e dell'avv. P.IVA_3
ROMANELLI SERENA ( ) VIA PARCO PIA, 9/A C/O AVV. CLAUDIO C.F._1
ZICARI 87012 CASTROVILLARI;
elettivamente domiciliato in PARCO PIA 9/A 87012
CASTROVILLARI, presso il difensore avv. ZICARI CLAUDIO DOMENICO
TERZO CHIAMATO in riassunzione
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI NEDO, Controparte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in PIAZZA 5 DICEMBRE NR. 1 88046 LAMEZIA TERME, presso il difensore avv. CORTI NEDO
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: inadempimento contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere Parte_1 dall'estinto il pagamento della somma di € 2.175.916,61, oltre interessi Controparte_1 moratori e spese legali, per la somministrazione di energia elettrica dall'1 luglio 2012 fino al
30 settembre 2013, all'esito del giudizio monitorio veniva emesso il Decreto Ingiuntivo n.
1150/2016 (R.G. n.61198/15), avverso il quale il , con atto di citazione Controparte_1
del 03.03.16 proponeva opposizione. Nello specifico il eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché la mancanza di un contratto scritto tra l'Ente e la società , evidenziando a sostegno della propria domanda che in data Pt_1
12.02.2012, perveniva presso l'Ufficio protocollo dell'Ente la richiesta prot n. 961, da parte dell'agente , che richiedeva le fatture dell'allora fornitore di Controparte_5
Energia Elettrica al fine di elaborare una proposta contrattuale, ma che a ciò non faceva seguito la sottoscrizione di alcun contratto, precisando, altresi', che la successiva proposta contrattuale AG003103720, sottoscritta dal sig. , qualificato come Parte_2
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, doveva ritenersi nulla e/o inesistente, in quanto sottoscritta da soggetto mai stato alle dipendenze del CP_1
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale: Dichiarare nullo per incompetenza territoriale del Tribunale adito il decreto ingiuntivo 1160/2016 notificato dall'odierno opponente in data 27.01.2016; 2. In via subordinata, nel merito: a) Revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n. 1150/2016 della somma di euro 2.175.916,61 oltre interessi legali, spese diritti ed onorari, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
b)Dichiarare che nulla è dovuto alla società per le ragioni esposte in narrativa, Pt_1
atteso che la fornitura di energia elettrica non era mai stata richiesta dal Comune di CP_1
c) Condannare la società opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore dei costituiti procuratori, ex art. 93 c. p.c. ;
3. In via ulteriormente gradata: nella
pagina 2 di 11 denegata ipotesi in cui disattese le difese di parte opponente, si chiede di rideterminare
Parte l'importo preteso dall' pplicando le tariffe più agevolate.
Si costituiva in giudizio l' la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, nonché di essere autorizzata a chiamare in causa e di nei confronti della quale CP_5 Controparte_3 spiegava domanda di malleva, in caso di riconoscimento dell'invalidità del contratto concluso con il . Controparte_1
Rassegnava, quindi le seguenti conclusioni:1) in rito - previa autorizzazione della chiamata in causa con sede legale in 80122 Napoli, alla Via Gramsci n. 17/B, c. Controparte_3
f. , in persona del legale rappresentante p. t., provvedere alla fissazione di una P.IVA_3 nuova udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c. p.c.;
- in via principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal e per l'effetto dichiarare radicata la competenza presso il CP_1
Tribunale di Milano. - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal per tutti i motivi di cui in CP_1 narrativa, accogliere l'adesione dell'opposta all'individuazione della competenza territoriale nella fattispecie de quo nel Tribunale di Castrovillari e, per l'effetto, disporre la riassunzione della causa di cognizione dinanzi al Tribunale di Castrovillari ex art. 38 primo comma e 50 c.
p.c.; 2.) In via preliminare - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1150 del 2016 in causa RG. n. 61198/15; 3.) in via principale e nel merito - previo
Part riconoscimento della legittimazione processuale di ad agire per il pagamento dell'intero credito portato nel decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto intercorso tra le parti, rigettando l'opposizione poiché del tutto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1150/2016 (R.G.61198/2015), emesso dal Tribunale di Milano in data 12 gennaio
2016; 4.) in via subordinata e riconvenzionale, nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo, Part previo riconoscimento del diritto di lla remunerazione della somministrazione di energia elettrica erogata in favore del per tutti i motivi di cui in narrativa condannare il CP_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p. t. a pagare in favore Controparte_1 dell' l'importo di euro 2.175.916,61 a titolo di corrispettivo per la Somministrazione Parte_1
fruita dal oltre interessi di mora pari al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come CP_1 previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n. 229/01, ovvero il diverso importo, di misura
pagina 3 di 11 maggiore o minore, come rideterminato ai sensi dell'art. 12 dell'allegato A della Delibera
AEEG 153/12, oltre interessi di mora pari al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n. 229/01; 5.) in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo e riconoscimento di invalidità del
Contratto, nonché del mancato riconoscimento del diritto di alla remunerazione per Parte_1
la somministrazione di energia elettrica erogata in favore del per tutti i motivi di cui CP_1
in narrativa condannare il in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1
p. t. a pagare in favore dell' un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. Parte_1
2041 c.c. nella misura del vantaggio conseguito dal in ragione della CP_1
Somministrazione fruita, pari ad euro 2.175.916,61, oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
6.) in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo a seguito dell'invalidità del Part Contratto e mancato riconoscimento del diritto di d essere remunerata dal per CP_1 la Somministrazione erogata, ovvero di conseguire da quest'ultimo un'indennità ex art. 2041 Part c. c, previo riconoscimento del diritto di ad essere manlevata dalla Controparte_3 per tutte le conseguenze pregiudizievoli oggetto dell'emananda sentenza,
[...] condannare la a pagare in favore dell' la somma pari Controparte_3 Parte_1
ad euro 2.175.916,61 oltre interessi di mora pari al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n. 229/01, ovvero la diversa somma, di misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva la propria Controparte_3 estraneità ai fatti di causa in quanto resasi cessionaria di un trasferimento, di ramo d'azienda, Part giusto atto (preventivamente autorizzato da per notar del 03.08.2015 – rep. Persona_1
132711, registrato in data 06.08.2015 all'Agenzia delle Entrate al n. 15782/1T, da parte di che non faceva riferimento alla contestazione della proposta Controparte_3
contrattuale di fornitura di servizi energetici, oggetto del giudizio.
All'udienza del 20.12.17 il Tribunale di Milano depositava sentenza a verbale n. 12896/17 con la quale dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Castrovillari e concedendo i termini di legge per la riassunzione ad opera della parte interessata;
pagina 4 di 11 Part Con atto di citazione del 29.01.18, provvedeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al
Tribunale competente insistendo nelle proprie difese.
Si costituivano in giudizio sia il che la Controparte_1 Controparte_3
riproponendo sostanzialmente le eccezioni e difese già sollevate nei precedenti scritti difensivi. Si costituiva, altresi', spiegando intervento adesivo ai sensi Controparte_4
Part dell'art. 105 comma 2 c.p.c. in favore di senza spiegare domande autonome, ma al solo Part scopo di sostenere le domande avanzate da parte di
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 15.10.24 previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1.Sul merito della pretesa creditoria vantata nei confronti del . Controparte_1
1.1. La pretesa creditoria vantata da è infondata e non può trovare accoglimento Parte_1
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Più in generale, in tema di prova dell'adempimento delle obbligazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
pagina 5 di 11 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n.
13533/2001).
1.2. Nel caso di specie il contratto posto alla base del monitorio è nullo, in virtù degli artt.
1418 e 1325 c.c., per carenza della forma prescritta dall'ordinamento a pena di invalidità.
Invero, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, ai fini dell'insorgenza di un rapporto contrattuale che impegni la PA, è necessaria una pattuizione redatta per iscritto e, dunque, con atto pubblico oppure attraverso scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, non essendo sufficiente che l'ente abbia manifestato, con apposita delibera, la volontà di contrarre, dovendo necessariamente tale determinazione essere seguita da una stipulazione conforme alla legge e, quindi, anche firmata validamente da tutti i contraenti e dovendo, nello specifico la volontà della PA essere manifestata da un organo dotato del potere di rappresentanza nei confronti dei terzi.
Il documento allegato nel caso di specie, è stato puntualmente contestato dal
[...]
, sull'assunto che si trattasse di sottoscrizione proveniente da un soggetto Controparte_1 inesistente e lo stesso tribunale di Milano nella sentenza dichiarativa dell'incompetenza, ha affermato che l'opponente ha di fatto disconosciuto che la firma apposta al contratto sia riconducibile a persona avente il potere di impegnare il Non avendo la controparte CP_1 chiesto la verificazione di tale contratto, di tale contratto non può tenersi alcun conto” (cfr.
Sentenza Tribunale di Milano n.12896/2017 allegata alla comparsa in riassunzione)
Sotto tale profilo si osserva che “Il contratto stipulato da un'Amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è a questo fine irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato la stipulazione del contratto, ove tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale coevamente sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi” (Cass. Civ., Sez. I,
Sent., 26-03-2009, n. 7298). Parte Nel caso di specie, nello stesso ricorso monitorio, la società one alla base della richiesta una semplice proposta contrattuale ( AG003103720) sottoscritta dal funzionario pagina 6 di 11 responsabile , in data 29.02.12, puntualmente contestata dal Comune che Parte_2 nella comparsa costitutiva evidenzia espressamente che la proposta è “TOTALMENTE
INESISTENTE E/O NULLA PERCHÉ SOTTOSCRITTA DA UN SOGGETTO CHE NON ERA
(NE' È) UN IMPIEGATO COMUNALE, DUNQUE CHE NON AVEVA NESSUNA
LEGITTIMAZIONE A STIPULARE ALCUN TIPO DI CONTRATTO;
INFATTI, NESSUN
DIPENDENTE DI NOME LABONIA ANTONIO, NELL'ANNO 2012, ERA IMPIEGATO DEL
, così come dichiarato dal Dirigente Affari Istituzionali – Servizio Controparte_1 personale, nell'attestazione Prot. n.6558 del 25.02.2016 (All.27 in cui effettivamente si dice che agli atti dell'Ufficio non risulta alcun dipendente nell'anno 2012 che corrisponde al nome di ), e che da una ricerca effettuata viene esposto che nell'anno E' Parte_2
CHE Il SIG. , NATO A IL 24.01.1957, NON CP_6 Parte_2 CP_1
SOLO NON RISULTA ESSERE MAI STATO ISCRITTO NEL NELLE LISTE DEL
[...]
, MA NON È NEMMENO NATO NEL PAROLA ( cfr. allegato 28 CP_1 CP_7
attestazione Ufficio Anagrafe), CONTRARIAMENTE A QUANTO RIPORTATO NELLA
PROPOSTA CONTRATTUALE (CIRCOSTANZA QUESTA CHE FA PROTENDERE A
RITENERE CHE TALE SOGGETTO SIA ADDIRITTURA UN PERSONAGGIO DI
FANTASIA)”.
Conseguentemente, a prescindere dal fatto che non risulta acclarata l'effettiva sottoscrizione della proposta da parte di un organo dotato di potere di rappresentanza dell'Ente, comunque la mera proposta contrattuale si appalesa inidonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale, mancando nel caso di specie una delibera a contrarre, nonché di autorizzazione alla spesa.
Invero, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Nel caso di specie non risulta alcuna delibera che abbia autorizzato un dipendente comunale a stipulare un contratto con la . Pt_1
Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 191 Dlgs 267/00 l'effettuazione della spesa è consentita alla ricorrenza dei seguenti presupposti: a) esistenza della deliberazione o della determinazione di autorizzazione alla spesa (impegno), esecutiva ai sensi di legge;
b) registrazione dell'impegno contabile sul competente intervento del bilancio di previsione;
c)
pagina 7 di 11 comunicazione ai terzi interessati della deliberazione o della determinazione e dell'avvenuta assunzione dell'impegno.
In mancanza dei predetti presupposti il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbiano consentita la fornitura, che non risulta, peraltro, evocato nel presente giudizio.
La pretesa creditoria posta alla base del monitorio va pertanto rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulla domanda di indebito arricchimento.
2.1. Va preliminarmente osservato, quanto alla proponibilità dell'azione, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionale, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
(Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria. cfr. Cass. Civ.
26727/24, come nel caso di specie).
Va dunque dichiarata l'astratta proponibilità nel caso di specie dell'azione di indebito arricchimento, in quanto corrispondente alla pretesa avanzata in sede monitoria e sostenuta dal medesimo interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere quantomeno un indennizzo per l'erogazione della fornitura di energia elettrica.
2.2. L'Azione è tuttavia infondata nel merito e sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Invero, ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35,
pagina 8 di 11 comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà, mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto. (cfr. Cass. Civ. 5665/21).
Parte Nel caso di specie, non risulta che l bbia esercitato l'azione ex art.2041, agendo in via surrogatoria rispetto alla posizione dell'Amministratore che in concreto avrebbe agito in rappresentanza dell'Ente, che non viene in alcun modo menzionato nell'esercizio di detta azione, ne' con riferimento alla proponibilità dell'azione, rivolta sic et simpliciter nei confronti dell'Ente, né con riferimento all'eventuale incapienza del patrimonio di quest'ultimo ed alla possibilità dello stesso di rivalersi nei confronti dell'Ente, che di fatto abbia beneficiato della prestazione.
Nel caso di specie, peraltro, risulta che il si sia opposto da subito al passaggio al CP_1
nuovo gestore del servizio di erogazione di energia elettrica, che ciononostante ha continuato ad essere erogata.
Ed invero, in 01.08.2012, il Dirigente p.t. del Settore Risorse e Programmazione della P.A. comunale, inviava una comunicazione Prot. n.22199, sia all'Enel Energia Spa che all' Pt_1
nella quale si faceva presente che il Comune non aveva mai manifestato la
[...] CP_1
volontà di cambiare gestore, e, conseguentemente, si formulava una duplice istanza, ossia di avere una copia della richiesta di migrazione da un gestore di energia elettrica ad un altro e di bloccare il passaggio da Enel Energia Spa a (cfr. allegato 3 comparsa costitutiva). Pt_1
Successivamente, in data 02.08.2012, il Dirigente p.t. del Settore Risorse e Programmazione della P.A. comunale, trasmetteva una comunicazione Prot. n.22391 (All.4) anche all'Autorità per l'Energia elettrica e per il Gas, nella quale si rappresentava di non avere mai stipulato alcun contratto con l e si chiedeva nuovamente , in caso di migrazione di fornire tutta Pt_1
la documentazione a supporto, nonché il blocco della stessa.
pagina 9 di 11 In data 09.08.2012, Enel Energia Spa, con lettera Prot. n.22858 di riscontro a quella inviata dal recante Prot. n.22199 e menzionata al punto 2 della presente Controparte_1 narrazione, comunicava all'Ente che avendo ricevuto richiesta di recesso da parte di altro gestore di energia elettrica, non poteva che provvedere alla cessazione della fornitura elettrica, in ossequio alla delibera Aeeg/elt. n.42/08 (cfr. allegato 5 comparsa costitutiva).
In data 10.09.2012, il Comune di procedeva ad inoltrare reclamo alla Sportello del CP_1
Consumatore, recante Prot. n.25348, in cui si ribadiva la mancanza di volontà a cambiare gestore e di non sottoscrizione di alcuna documentazione in tal senso. (cfr. allegato 6 comparsa costitutiva).
A ciò faceva seguito in data 22.01.13 la missiva Prot. n.2202 (All.7), con cui l' Parte_1
riferiva che nei casi di disconoscimento o contestazione su una proposta contrattuale, la società provvedeva a bloccare la fatturazione fino alla data di emissione della fattura di cessazione, ad attivarsi al fine di richiedere ed agevolare il cliente al rientro con il precedente venditore di energia elettrica, ad applicare delle condizioni di pagamento agevolate per il periodo di fornitura elettrica non richiesto ma comunque erogato, e, infine, a riconoscere un indennizzo automatico, evincendosi da tale comunicazione che l riconosceva Pt_1
l'inesistenza di un contratto con il . Controparte_1
Con successiva comunicazione del 25.02.13 (allegato 8) lo Sportello del consumatore rispondeva al reclamo presentato dall'Ente comunale, ed elencava le misure che l Pt_1 avrebbe adottato per rimediare all'attivazione non richiesta di fornitura elettrica, impegnandosi in particolare a cessare i contratti, con contestuale richiesta di rientro in fornitura con il precedente fornitore.
Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda di indebito arricchimento non può trovare accoglimento.
3.Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_3
La domanda di malleva proposta nei confronti della si osserva Controparte_3 che la stessa si fonda sul rilievo che l'agente che avrebbe curato il rapporto CP_5 con il , non avrebbe diligentemente assolto al suo incarico, “proponendo Controparte_1
Part ad a stipula di un contratto di somministrazione di Energia elettrica senza aver ottenuto il legittimo consenso del . Orbene, si tratta di argomentazioni infondate in radice, CP_1
posto che nel caso di specie alcun contratto è stato sottoscritto, come già evidenziato al pagina 10 di 11 Part punto 1 e la stessa pone infatti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio una mera proposta contrattuale, essendo suo onere accertarsi della sufficienza di detta documentazione, ai fini dell'insorgere di un valido rapporto contrattuale, a prescindere dall'operato dell'agente, specie a fronte delle puntuali contestazioni mosse dal e CP_1
richiamate al punto 2.
Tali considerazioni devono ritenersi assorbenti degli ulteriori profili sollevati dalle parti.
4.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, nonché in considerazione del mutamento della giurisprudenza in ordine alla domanda di indebito arricchimento, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1150/16.
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Spese compensate.
Castrovillari, 09 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 11 di 11