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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 684/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 684/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
08.04.2024
DA
(c.f. ) nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in Marsciano (PG), Voc. Murciarella n.1 rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marianna Rita
De Cinque e Nicola Finamore ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Roma, Via G.
Nicotera n.5, presso l'Avv. De Cinque
e
(c.f. ) nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in Marsciano (PG), Voc. Murciarella n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Suzana Korriku ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza Garibaldi n.10, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Perugia il 04 luglio 2020, (atto n. 53, Parte I, Anno
2020); in regime di separazione dei beni;
FATTO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto in Perugia in data 4.07.2020.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
67/2024 pubblicata in data 1.07.2024, passata in giudicato il 29.01.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Marsciano (PG) al Vocabolo Murciarella n. 1, rimane nella disponibilità esclusiva del Signor con tutto quanto in essa contenuto, di sua Parte_1
esclusiva proprietà;
2) Il Signor corrisponderà, entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza Parte_1 definitiva di divorzio, alla Signora a titolo d una tantum divorzile l'importo pari ad € Controparte_1
10.000,00 (diecimila/00 euro) che verrà versato mediante assegno circolare.
3) Le parti dichiarano, con l'adempimento di quanto sopra concordato, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione.
4) Spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Perugia il 04 luglio 2020, (atto n. 53, Parte I, Anno 2020); Controparte_1
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 684/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
08.04.2024
DA
(c.f. ) nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in Marsciano (PG), Voc. Murciarella n.1 rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marianna Rita
De Cinque e Nicola Finamore ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Roma, Via G.
Nicotera n.5, presso l'Avv. De Cinque
e
(c.f. ) nata a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in Marsciano (PG), Voc. Murciarella n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Suzana Korriku ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza Garibaldi n.10, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Perugia il 04 luglio 2020, (atto n. 53, Parte I, Anno
2020); in regime di separazione dei beni;
FATTO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto in Perugia in data 4.07.2020.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
67/2024 pubblicata in data 1.07.2024, passata in giudicato il 29.01.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Marsciano (PG) al Vocabolo Murciarella n. 1, rimane nella disponibilità esclusiva del Signor con tutto quanto in essa contenuto, di sua Parte_1
esclusiva proprietà;
2) Il Signor corrisponderà, entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza Parte_1 definitiva di divorzio, alla Signora a titolo d una tantum divorzile l'importo pari ad € Controparte_1
10.000,00 (diecimila/00 euro) che verrà versato mediante assegno circolare.
3) Le parti dichiarano, con l'adempimento di quanto sopra concordato, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione.
4) Spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Perugia il 04 luglio 2020, (atto n. 53, Parte I, Anno 2020); Controparte_1
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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