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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13025/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
TE CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13025/2024, vertente:
tra
Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Daniela Pigotti
e
, Controparte_1 nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Francesca Sesti
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il 3 Persona_1 febbraio 2017).
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in intestazione hanno chiesto di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul loro figlio RE
(classe 2017) formulando le seguenti conclusioni congiunte: Per_1
“1) Sulla forma di affidamento del minore
Il figlio minore , nato a [...] il [...], sarà̀ affidato Per_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Roma in Via
Salorno 64/D, ove manterrà la propria residenza Per_1 anagrafica.
2) Sui tempi e modalità di permanenza del figlio con il padre.
a) Il padre terrà con sé il figlio per due pomeriggi a Per_1 settimana, di cui uno con pernottamento e successivo riaccompagno a scuola e, l'altro, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 circa, dopo avere cenato con lui. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche in altri giorni, previo accordo con la madre e in armonia con i desideri e le esigenze del minore. Il padre potrà avere con sé il figlio a settimane alterne il venerdì, dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola.
b) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà metà delle vacanze con il padre e metà con la madre, l'anno successivo il periodo sarà diverso rispetto all'anno precedente, in modo che si alterneranno le festività del Natale del Capodanno e del 06 gennaio tra i genitori. Il primo periodo decorrerà dal primo giorno delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre e l'altro periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
per l'anno 2024 il figlio trascorrerà il primo periodo comprensivo del Natale con la madre. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni tra di loro e potrà trascorrere metà delle vacanze scolastiche con il padre. I genitori si accorderanno tra di loro per il periodo, anche tenuto conto di eventuali esigenze di allontanarsi da Roma con il minore.
2 Le altre festività del calendario, ossia 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre, verranno dal bambino trascorse alternativamente un anno con un genitore e quello successivo con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
c) Il figlio , durante le vacanze estive, trascorrerà con Per_1 ciascun genitore due settimane anche non consecutive, con comunicazione alla madre del periodo di ferie del padre con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno.
d) Il minore starà con il padre anche il giorno del compleanno di lui e quello della festa del papà e, con la madre, il giorno del compleanno di lei e quello della festa della mamma.
Il giorno del compleanno del bambino, se festeggiato con gli amichetti, si svolgerà preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori. Ove i genitori non dovessero raggiungere un accordo sul punto, il minore festeggerà il suo compleanno con ciascun genitore ad anni alterni.
e) I genitori possono sempre decidere, di comune accordo, modalità alternative di permanenza del bambino presso di loro (per esempio, attualmente, il padre accompagna il figlio a scuola) ma sempre garantendo il diritto del minore alla bigenitorialità.
3) Sulle modalità di contributo economico al mantenimento ordinario del minore.
Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio la somma di € 400 (quattrocento/00) Per_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico alla sig.ra
. Parte_1
4) Sulle spese straordinarie.
Il sig. provvederà al pagamento per intero Controparte_1
(100%) di tutte le spese straordinarie relative al figlio Per_1
e, più precisamente, delle seguenti spese:
A) spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole pubbliche e/o private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla
3 scuola con e senza pernottamento, libri di testo e/o altri libri adottati in classe dai docenti, servizio mensa, trasporto pubblico, corsi di specializzazione, lezioni private;
B) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d'informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori.
Per le vacanze che il bambino trascorrerà con la madre, invece, il padre contribuirà all'acquisto del biglietto aereo del figlio (o al pagamento di altro mezzo di trasporto).
Restano, invece, a carico della madre le spese di soggiorno, vitto e alloggio del figlio.
Saranno altresì a carico del padre le spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.
C) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, abbigliamento e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, cure dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, cure termali e fisioterapiche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, tickets sanitari, cicli di psicoterapia, farmaci non mutuabili ad eccezione di quelli da banco;
Si evidenzia che la scelta della struttura sanitaria (pubblica o privata) e degli specialisti medici che dovranno seguire il bambino, salvo per i casi urgenti e indifferibili, deve essere sempre concordata tra i genitori (come quelle relative all'istruzione e all'educazione), rientrando nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Il padre contribuirà al pagamento del vestiario necessario per il figlio nei cambi di stagione (capi spalla, calzature), che potrà acquistare e scegliere direttamente insieme al figlio.
4 Ove alcune spese straordinarie dovessero essere anticipate dalla madre, saranno rimborsate dal padre, se adeguatamente documentate, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
5) SE IC
L'SE unico universale per il figlio sarà percepito interamente (100%) dalla sig.ra , in quanto Parte_1 genitore collocatario del figlio minore.
I Sig.ri e si rilasciano Parte_1 Controparte_1 vicendevolmente il consenso al rilascio per i passaporti e/o rinnovo del passaporto del minore e/o della carta d'identità valida per l'espatrio.
Spese legali compensate.”
Le parti, con le note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto e nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 luglio
2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
5 Roma, 10 luglio 2025.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice Relatore
TE CA
Il Presidente
TA ZI
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
TE CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13025/2024, vertente:
tra
Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Daniela Pigotti
e
, Controparte_1 nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Francesca Sesti
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il 3 Persona_1 febbraio 2017).
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in intestazione hanno chiesto di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul loro figlio RE
(classe 2017) formulando le seguenti conclusioni congiunte: Per_1
“1) Sulla forma di affidamento del minore
Il figlio minore , nato a [...] il [...], sarà̀ affidato Per_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Roma in Via
Salorno 64/D, ove manterrà la propria residenza Per_1 anagrafica.
2) Sui tempi e modalità di permanenza del figlio con il padre.
a) Il padre terrà con sé il figlio per due pomeriggi a Per_1 settimana, di cui uno con pernottamento e successivo riaccompagno a scuola e, l'altro, dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 circa, dopo avere cenato con lui. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche in altri giorni, previo accordo con la madre e in armonia con i desideri e le esigenze del minore. Il padre potrà avere con sé il figlio a settimane alterne il venerdì, dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola.
b) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà metà delle vacanze con il padre e metà con la madre, l'anno successivo il periodo sarà diverso rispetto all'anno precedente, in modo che si alterneranno le festività del Natale del Capodanno e del 06 gennaio tra i genitori. Il primo periodo decorrerà dal primo giorno delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre e l'altro periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
per l'anno 2024 il figlio trascorrerà il primo periodo comprensivo del Natale con la madre. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni tra di loro e potrà trascorrere metà delle vacanze scolastiche con il padre. I genitori si accorderanno tra di loro per il periodo, anche tenuto conto di eventuali esigenze di allontanarsi da Roma con il minore.
2 Le altre festività del calendario, ossia 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre, verranno dal bambino trascorse alternativamente un anno con un genitore e quello successivo con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
c) Il figlio , durante le vacanze estive, trascorrerà con Per_1 ciascun genitore due settimane anche non consecutive, con comunicazione alla madre del periodo di ferie del padre con il figlio entro il 30 aprile di ogni anno.
d) Il minore starà con il padre anche il giorno del compleanno di lui e quello della festa del papà e, con la madre, il giorno del compleanno di lei e quello della festa della mamma.
Il giorno del compleanno del bambino, se festeggiato con gli amichetti, si svolgerà preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori. Ove i genitori non dovessero raggiungere un accordo sul punto, il minore festeggerà il suo compleanno con ciascun genitore ad anni alterni.
e) I genitori possono sempre decidere, di comune accordo, modalità alternative di permanenza del bambino presso di loro (per esempio, attualmente, il padre accompagna il figlio a scuola) ma sempre garantendo il diritto del minore alla bigenitorialità.
3) Sulle modalità di contributo economico al mantenimento ordinario del minore.
Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio la somma di € 400 (quattrocento/00) Per_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico alla sig.ra
. Parte_1
4) Sulle spese straordinarie.
Il sig. provvederà al pagamento per intero Controparte_1
(100%) di tutte le spese straordinarie relative al figlio Per_1
e, più precisamente, delle seguenti spese:
A) spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole pubbliche e/o private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla
3 scuola con e senza pernottamento, libri di testo e/o altri libri adottati in classe dai docenti, servizio mensa, trasporto pubblico, corsi di specializzazione, lezioni private;
B) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi d'informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori.
Per le vacanze che il bambino trascorrerà con la madre, invece, il padre contribuirà all'acquisto del biglietto aereo del figlio (o al pagamento di altro mezzo di trasporto).
Restano, invece, a carico della madre le spese di soggiorno, vitto e alloggio del figlio.
Saranno altresì a carico del padre le spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.
C) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, abbigliamento e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, cure dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, cure termali e fisioterapiche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, tickets sanitari, cicli di psicoterapia, farmaci non mutuabili ad eccezione di quelli da banco;
Si evidenzia che la scelta della struttura sanitaria (pubblica o privata) e degli specialisti medici che dovranno seguire il bambino, salvo per i casi urgenti e indifferibili, deve essere sempre concordata tra i genitori (come quelle relative all'istruzione e all'educazione), rientrando nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Il padre contribuirà al pagamento del vestiario necessario per il figlio nei cambi di stagione (capi spalla, calzature), che potrà acquistare e scegliere direttamente insieme al figlio.
4 Ove alcune spese straordinarie dovessero essere anticipate dalla madre, saranno rimborsate dal padre, se adeguatamente documentate, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
5) SE IC
L'SE unico universale per il figlio sarà percepito interamente (100%) dalla sig.ra , in quanto Parte_1 genitore collocatario del figlio minore.
I Sig.ri e si rilasciano Parte_1 Controparte_1 vicendevolmente il consenso al rilascio per i passaporti e/o rinnovo del passaporto del minore e/o della carta d'identità valida per l'espatrio.
Spese legali compensate.”
Le parti, con le note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto e nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 luglio
2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
5 Roma, 10 luglio 2025.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice Relatore
TE CA
Il Presidente
TA ZI
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