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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
n. R.G. 2809/2024
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2809/2024 R.G. da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Scarpa ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Venezia, San
Marco 3895;
Ricorrente
contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Controparte_1 C.F._2
Ballarin ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Mestre – Ve, Via Verdi
34;
Resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Intervenuto per legge
OGGETTO: ricorso per scioglimento di matrimonio
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
1 - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21 settembre 2012 in Venezia tra i sigg. e matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Venezia Parte_1 Controparte_1 al numero 123/p1/uff/2012 ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Per_
2 - affidamento della LI , collocazione prevalente e residenza della stessa e tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori Per_ La LI minore e' affidata congiuntamente ai genitori, nelle forme contemplate nell'art. 337-ter del c.c. terzo comma Per_ La collocazione prevalente e la residenza di viene stabilita presso la casa della mamma Aderendo sul punto alla proposta conciliativa del Tribunale del 5 giugno 2024, diritto del sig. salvo diversi accordi di vedere e Pt_1 Per_ tenere con sé la LI secondo il seguente calendario: dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina (quando la minore verrà riaccompagnata a scuola) per due settimane al mese;
dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina (quando la minore verrà riaccompagnata a scuola) per le restanti due settimane. Salvo diverso accordo, la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12, 06/01 dovranno essere trascorse alternativamente con ciascuno dei genitori. Nel periodo estivo, invece, e salvo diverso accordo, la minore potrà stare 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, compatibilmente con il loro periodo di ferie (periodi da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso, di almeno 30 giorni); Per_
3 – contributo al mantenimento di Per_ A titolo di contributo al mantenimento di il sig verserà alla signora Parte_1 Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico bancario l'importo di euro 700,00 (=settecento/00) mensili fino a raggiungimento della maggiore età oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale
4 - casa coniugale La casa già familiare sita in Venezia Dorsoduro 3700 resta assegnata alla sig che si farà carico del CP_1 canone di locazione relativo come dichiarato dalla stessa in comparsa di costituzione del 25 maggio 2024
5 – capacità economica dei coniugi Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e di non avere domande reciproche da svolgere
6 - rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio Consenso reciproco dei genitori al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio Per_ anche a favore della LI In via istruttoria: … Spese rifuse”.
Il Procuratore di parte resistente ha così concluso:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21 settembre 2012 in Venezia tra i sig.ri e matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Venezia Parte_1 Controparte_1 al numero 123/p1/uff/2012 ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Per_ 2) Affidarsi la LI ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Regolamentarsi il diritto / dovere di visita del padre secondo le seguenti modalità:
- un week – end alternato dal sabato mattina alla domenica sera;
- 1 pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 Aprile;
- metà delle festività natalizie e pasquali, alternandole di anno in anno (Vigilia di Natale con la madre e Natale con il padre, Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre da invertirsi l'anno successivo), salvo diversi accordi intervenuti tra i coniugi;
Per_ 3) Porsi a carico del quale contributo al mantenimento della LI la somma di € Parte_1
1.200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 100 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
4) Dichiararsi le parti economicamente indipendenti e per l'effetto, nulla dovuto dal sig. a titolo Parte_1
a titolo di assegno divorzile alla sig.ra ; Controparte_1
5) Revocarsi l'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'ex casa coniugale sita in Venezia, Dorsoduro 3700; In via istruttoria: … Spese e competenze del giudizio interamente rifuse”.
Il Pubblico Ministero ha così concluso:
“Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.02.2024, ha convenuto in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Venezia, esponendo: Controparte_1
- che aveva contratto matrimonio civile con la resistente in Venezia il giorno 21 settembre
2012, in regime di comunione dei beni;
che dall'unione dei coniugi, il giorno 13 gennaio
2015, era nata la LI;
che in data 4 ottobre 2019 l'intestato Tribunale aveva Persona_2 omologato la separazione consensuale dei coniugi prevedendo i) l'affidamento condiviso Per_ di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre in Venezia, Dorsoduro 3700; ii) il diritto del padre di vedere e tenere con sé la LI per secondo il calendario riportato nella suddetta pronuncia;
iii) l'obbligo a carico del padre di concorrere al mantenimento economico della prole per la somma di euro 600,00 al mese;
iv) l'obbligo sempre a carico del padre di provvedere all'integrale versamento della retta mensile della scuola materna privata della LI (per un totale di euro 450,00 comprensivi di scuolabus) nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%; v) l'accollo in capo ad esso ricorrente anche dell'importo del canone di locazione della casa familiare per la cifra di euro 900,00 al mese;
vi) la corresponsione da parte del padre dell'ulteriore somma di euro
400,00 mensili in favore della moglie a titolo di mantenimento della stessa e sino al raggiungimento della piena indipendenza economica;
che dalla data della separazione la convivenza non era mai più ripresa onde la comunione materiale e spirituale dei coniugi non era stata ricostituita;
che sussistevano pertanto i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio;
che dopo la separazione si erano verificati mutamenti nella vita dei coniugi che giustificavano una modifica delle condizioni concordate;
che, in particolare, esso ricorrente aveva subito una significativa contrazione dei redditi da lavoro aggravati dalla pandemia da Covid-19, aveva inoltre reperito un nuovo alloggio per sé e per la LI a Venezia per il quale doveva sostenere spese mensili di circa 1.300,00 euro, Per_ infine aveva riorganizzato il proprio lavoro al fine di trascorrere più tempo con;
che la sig.ra invece, aveva intrapreso una nuova convivenza more uxorio con il sig. CP_1 che viveva con lei nell'appartamento già adibito a casa coniugale, Controparte_2 provvedendo a tutte le necessità; che in ragione pertanto del mutato quadro personale/reddituale delle parti vi erano le condizioni affinché fosse disposta una revisione delle statuizioni economiche stabilite in sede di separazione mediante una congrua riduzione delle somme che esso ricorrente era tenuto a versare alla sig.ra CP_1 che nulla era più dovuto alla resistente a titolo di canone di locazione della casa coniugale attesa la nuova convivenza intrapresa dalla coniuge, circostanza che escludeva altresì i presupposti per il riconoscimento a favore della moglie di un assegno divorzile.
Tutto ciò premesso, il sig. concludeva chiedendo: 1) la declaratoria di scioglimento del Pt_1
Per_ matrimonio al tempo contratto con la sig.ra 2) l'affidamento congiunto della LI , CP_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre, salvo il suo diritto di tenere e vedere la LI per tre giorni consecutivi a settimana con pernotto secondo il calendario indicato in atti;
3) la previsione dell'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento della LI mediante il versamento, a favore della sig.ra della somma mensile di euro 600,00, oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale;
4) la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra 5) l'accertamento dell'indipendenza economica dei coniugi. CP_1
La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio a mezzo del proprio procuratore, Controparte_1
Per_ aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio nonché di affidamento della LI congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla stessa. Chiedeva poi la regolamentazione del diritto di frequentazione padre/LI secondo il calendario indicato nella memoria di costituzione.
Quanto invece ai profili strettamente economici domandava che l'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento della prole fosse stabilito nella maggior somma di euro
1.200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre alla previsione a carico dello stesso dell'obbligo di sostenere il 100% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il giorno 28.05.2024 le parti venivano sentite personalmente e il giudice si riservava di formulare una proposta conciliativa della controversia.
Con ordinanza di data 05.06.2024 il giudice istruttore formulava alle parti la seguente proposta di bonario componimento della lite: “pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data
21.09.2012 in Venezia;
affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente della stessa presso la madre, sig.ra CP_1 assegnazione della casa familiare alla madre quale genitore collocatario della prole minore;
salvo diversi accordi Per_ tra i genitori, diritto del sig. di vedere e tenere con sé la LI secondo il seguente calendario: dal venerdì Pt_1 all'uscita di scuola sino al lunedì mattina (quando la minore verrà riaccompagnata a scuola) per due settimane al mese;
dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina (quando la minore verrà riaccompagnata a scuola) per le restanti due settimane. Salvo diverso accordo, la minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12,
06/01 dovranno essere trascorse alternativamente con ciascuno dei genitori. Nel periodo estivo, invece, e salvo diverso accordo, la minore potrà stare 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, compatibilmente con il loro periodo di ferie (periodi da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso, di almeno 30 giorni); obbligo del sig. di provvedere al versamento, in favore della madre sig.ra a titolo di contributo Pt_1 CP_1
Per_ economico al mantenimento della LI , di un assegno mensile di euro 920,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, somma che andrà aumentata ad euro 1.000,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT) a far data dalla conclusione dell'ultimo anno di scuola elementare della bambina;
ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della prole nella misura del 70% a carico del padre e del 30%
a carico della madre;
obbligo del sig. di provvedere al pagamento delle rette mensili della scuola privata frequentata dalla minore Pt_1
(pari ad euro 450,00) nonché delle ulteriori spese mensili per lo scuolabus, così come già stabilito in sede di separazione, sino alla conclusione del ciclo di istruzione primaria;
revoca dell'obbligo del sig. dell'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'ex casa Pt_1 coniugale sita in Venezia, Dorsoduro 3700; nulla a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 consenso reciproco dei genitori al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio Per_ anche a favore della LI ; spese di lite compensate”.
La causa veniva quindi rinviata per verifica esito del tentativo di conciliazione nonché per l'eventuale prosieguo del giudizio all'udienza del 24.09.2024.
Quindi, a tale udienza, parte resistente dichiarava di aderire alla proposta conciliativa del giudice, mentre parte ricorrente rifiutava la suddetta proposta alla stregua delle ragioni esposte con nota difensiva autorizzata depositata il 10.07.2024 e limitatamente al profilo relativo al mantenimento Per_ economico della LI;
il giudice istruttore si riservava.
Con ordinanza di data 27.09.2024, a scioglimento della riserva assunta, negato ingresso alle prove orali chieste dalle parti, veniva fissata udienza per la rimessione della causa al 30.01.2025 con assegnazione dei termini di legge previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
A tale udienza le parti si sono richiamate a tutti gli atti difensivi depositati e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
****
Va, innanzitutto, affermata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Risulta infatti provato dalla documentazione agli atti che i coniugi sono legalmente separati e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale sino alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
Sussistono, pertanto, tenuto conto anche della volontà comune dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata, non essendo mai stata ripresa la convivenza per quanto riferito dalle stesse parti. Per_ Con riferimento poi alla posizione della LI , considerata la comune volontà delle parti ed avuto riguardo al fatto che non sono emersi elementi idonei a suggerire una deroga al modello ordinario di affidamento, deve essere confermato l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori e deve essere mantenuto il suo collocamento prevalente presso la madre.
In ordine poi al regime di frequentazione tra il genitore non collocatario e la prole, vanno confermate le modalità di visita e la suddivisione dei tempi di permanenza che sono state previste nella proposta conciliativa del giudice istruttore formulata con ordinanza di data 05.06.2024 ed alle quali entrambe le parti aderivano. Per_ Il padre, pertanto, potrà vedere e tenere con sé la LI secondo il seguente calendario: dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina (quando la minore verrà riaccompagnata a scuola) per due settimane al mese;
dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina (quando la minore verrà riaccompagnata a scuola) per le restanti due settimane. Salvo diverso accordo, la minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12, 06/01 dovranno essere trascorse alternativamente con ciascuno dei genitori. Nel periodo estivo, invece,
e salvo diverso accordo, la minore potrà stare 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, compatibilmente con il loro periodo di ferie (periodi da comunicare all'altro genitore con congruo preavviso, di almeno 30 giorni).
Quanto alle domande di carattere economico, occorre osservare che parte resistente ha chiesto che il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, già previsto in sede di separazione nell'importo di euro 600,00 mensili (oltre alla rivalutazione monetaria), sia rideterminato nella maggior misura di euro 1.200,00; il ricorrente, invece, ha domandato la determinazione dell'assegno in euro 700,00 mensili, in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali, a fronte della riduzione dei proventi dell'attività libero- professionale, e del fatto che, dall'intervenuta separazione, egli è gravato dal canone di locazione della sua nuova abitazione.
Non è superfluo rammentare che sui genitori grava l'obbligo di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo.
I figli, dunque, anche a seguito della disgregazione del nucleo familiare, hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse e capacità economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori
a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013).
Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
In questa prospettiva, è stato altresì chiarito – come affermato dalla Corte di cassazione con orientamento ormai ampiamente consolidato (Cass. n. 18187/2006; Cass. n. 16736/2011; Cass. n.
26060/2014) – che “l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze, tenuto conto che ciascun genitore è pur sempre tenuto a provvedere al sostentamento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e tenuto conto dei criteri delineati dall'art. 337-ter cc.
Inoltre, è stato anche affermato che l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non è richiesta una specifica dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti dal genitore che richiede l'incremento, con la conseguenza che è possibile disporre la revisione dell'importo del mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (v. ex multis: Cass. n. 400/2010).
Tanto chiarito in tesi generale, nel caso di specie è necessario ricostruire le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti in guisa da determinare il contributo dovuto dal genitore non collocatario in maniera proporzionata alle rispettive capacità economiche e lavorative e ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi.
Non senza aver premesso che la valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, osserva il Collegio che, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è titolare della ditta Waterways con sede in
Venezia Dorsoduro 3700, impresa artigiana che si occupa di trasporti marittimi (doc 5). Sulla base delle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio emerge che il sig. ha percepito redditi da Pt_1 lavoro autonomo di impresa pari a complessivi euro 19.319,00 per l'anno di imposta 2020, nulla per il periodo di imposta 2021, euro 50.277,00 per il periodo di imposta 2022.
Il predetto, poi, con propria nota di deposito del 16.01.2025, ha allegato gli estratti conto relativi ai conti corrente n. 8088 e n. 7893 (doc. 14 e doc 15) da cui risultano esborsi senz'altro indicativi delle sue agiate condizioni economiche.
Emerge inoltre ex actis che il predetto sostiene spese abitative per un immobile situato alla
Giudecca (Venezia) e condotto in locazione a far data dal 20.08.2018 con canone mensile di ammontare pari ad euro 1.050,00 (doc 9), cui deve aggiungersi anche il pagamento delle spese condominiali e delle utenze per euro 300,00 mensili (cfr. dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione personale all'udienza del 28.05.2024).
Sempre con riguardo alla posizione del ricorrente occorre poi considerare che in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Venezia con decreto depositato in data
04.10.2019 il predetto si è obbligato a provvedere al pagamento mensile a favore della sig.ra della somma di euro 600,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT a titolo di mantenimento CP_1
Per_ della LI;
della somma di euro 360,00 per la retta mensile della scuola materna privata
(attualmente aumentate sino all'importo di euro 450,00), oltre alla somma di euro 100,00 per lo scuolabus;
di tutte le spese straordinarie nell'interesse della LI minore;
della somma di euro
400,00 a titolo di mantenimento della coniuge;
del canone mensile di locazione della casa familiare assegnata alla coniuge pari ad euro 900,00.
È incontestato poi, alla luce di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente e di quanto emerge dalle allegazioni difensive, che il sig. dalla separazione sino alla instaurazione del presente giudizio Pt_1 di divorzio abbia sempre provveduto al pagamento degli anzidetti importi, ad eccezione dell'assegno di mantenimento per la coniuge che, per sua stessa amissione, ha smesso di pagare circa un anno e mezzo prima del deposito del ricorso divorzile. Va inoltre considerata circostanza comprovata che il ricorrente abbia regolarmente corrisposto il canone di locazione dovuto per l'abitazione sita alla Giudecca ove vive.
L'entità delle spese che mensilmente il ricorrente è (stato) in grado di sostenere comprovano come il predetto disponga di elevate capacità reddituali ed economiche che non trovano peraltro adeguato riscontro nelle dichiarazioni fiscali depositate in atti, sol che si consideri ad esempio che nel corso dell'anno di imposta 2021 il ricorrente ha dichiarato un reddito di impresa negativo benché abbia, da quel che consta, continuato a pagare gli importi sopra indicati a favore del nucleo.
Tali circostanze inducono pertanto a ritenere non del tutto attendibili le dichiarazioni fiscali depositati in atti dovendosi giocoforza inferire l'esistenza di ulteriori consistenze reddituali o patrimoniali godute, ancorché non emerse in giudizio;
ciò a fortiori se si considera che il ricorrente non ha mai contestato quanto dedotto con la memoria di costituzione dalla sig.ra CP_1 relativamente all'acquisto nei tre anni antecedenti l'insaturazione del giudizio di 3 nuove imbarcazioni marittime per la propria ditta fra cui un pontone ed altra imbarcazione per il valore complessivo di € 400.000,00.
D'altro canto la stessa giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., n.
9915/2007), assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco e/o presumibilmente evasi.
Difatti, le dichiarazioni dei redditi hanno valore solo indiziario nella determinazione dell'assegno di mantenimento, perché, specie allorquando il coniuge obbligato sia un lavoratore autonomo queste non possono assumere un rilievo probatorio dirimente: tali dichiarazioni hanno una funzione tipicamente fiscale e, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, non sono vincolanti per il Giudice, che nella sua valutazione discrezionale può fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie (Cass. n. 769/2018), quali ad esempio la capacità di spesa concreta delle parti.
Mette conto infine osservare che non vi è nemmeno prova in atti dell'asserito peggioramento delle condizioni economico-reddituale del ricorrente rispetto alla pronuncia di separazione. Ed infatti, nulla è stato allegato e documentato dal sig. in merito ai redditi da impresa percepiti al Pt_1 momento della separazione, sicché il Collegio non dispone di elementi per ritenere che gli attuali ricavi dall'esercizio della ditta individuale si discostino significativamente da quelli percepiti in costanza della separazione, non potendo ritenersi indice indicativo di una diminuzione delle capacità reddituali del ricorrente il fatto che egli abbia subito una contrazione dei redditi durante gli anni di diffusione del Covid-19 (2020-2021), trattandosi di contingenza correlata ad una situazione emergenziale temporanea ormai superata, come si evince peraltro dalle stesse dichiarazioni fiscali prodotte in atti.
Per quanto concerne invece la resistente mette conto osservare che costituisce circostanza pacifica in atti che durante la vita coniugale, per decisione condivisa dai coniugi, la predetta non abbia mai prestato attività lavorativa, e che solo in costanza di separazione la stessa abbia intrapreso un'attività di libera professione come ostetrica con partita IVA. È poi altrettanto pacifico che la sig.ra abbia cessato la suddetta attività allorquando è nata la LI (nel 2020) avuta CP_1 Per_3 dalla relazione con il compagno con il quale convive more uxorio nella casa coniugale a lei assegnata e che da quel momento, a causa delle gravi condizioni di salute della bambina (nata con una malformazione genetica e tragicamente deceduta nel 2023) e considerato anche che medio tempore è nato un altro figlio nel mese di febbraio 2024, non ha più svolto attività Per_4 lavorativa. La predetta pertanto non ha depositato buste paga ovvero dichiarazioni fiscali.
Ebbene, nell'ambito della descritta situazione economica delle parti, alla luce dei dati e delle considerazioni che precedono, avuto riguardo dunque alla capacità economica di entrambi i Per_ genitori come sopra rappresentata, tenuto conto dell'età della LI e delle sue presumibili esigenze di vita (sul tema cfr. Cass. n. 400/2010), delle risorse del ricorrente, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (e quindi del maggior impegno assunto dalla madre nella cura e gestione della prole), considerato altresì che la resistente non ha chiesto alcun assegno divorzile per sé ed ha anche chiesto la revoca dell'obbligo previsto in sede di separazione a carico del sig. di provvedere al pagamento del canone di locazione della casa coniugale pari ad Pt_1 euro 900,00 mensili – sicché sul ricorrente medesimo non graveranno più spese mensili di ammontare pari ad euro 1.300,00, cui vi è aggiungere il fatto che lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere intenzionato a trasferire nella sua nuova residenza la sede legale della propria azienda al fine di beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50% sul canone di locazione – ritiene il Collegio congruo stabilire nella somma di euro 1.000,00 l'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento della LI, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (cfr. Cass. n.
10359/2024; Cass. 21875/2024), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre alla quota pari al 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come da protocollo in vigore del Tribunale.
Nessuna statuizione va assunta rispetto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi posto che entrambe le parti hanno dichiarato di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra e non avendo comunque la sig.ra formulato domanda di riconoscimento di un assegno divorzile. CP_1
Va dato infine atto della convergente volontà delle parti di disporre la revoca dell'obbligo previsto a carico del ricorrente in sede di separazione di provvedere al versamento del canone mensile di locazione della casa coniugale assegnata alla odierna resistente.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno compensate per la quota di 1/3 considerata la convergente volontà delle parti rispetto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e gli aspetti concernenti l'affidamento, collocazione e regime di frequentazione della prole (tenuto conto a tal ultimo riguardo dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa del giudice istruttore relativamente a tali profili), mentre la restante quota va addossata al resistente in ragione della sua soccombenza rispetto alle domande avente ad oggetto la regolamentazione degli aspetti economici riguardanti la prole minore (mantenimento ordinario e pagamento spese straordinarie).
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti previsti per le controversie di valore indeterminato-complessità bassa (scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000), facendo applicazione dei valori medi tariffarsi per tutte le fasi, tenuto conto delle questioni affrontate, della elevata difficoltà della causa, e del pregio dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 2809/2024 R.G. promossa da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede: - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1 data 21.09.2012 in Venezia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al numero 123, Parte 1, Ufficio 1, Anno 2012; Per_
- dispone l'affidamento congiunto ad entrambi genitori della LI minore , con collocazione della stessa in via prevalente presso la madre, Controparte_1
- dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la LI Per_
secondo il calendario indicato nella parte motiva della presente decisione;
- dispone l'obbligo del sig. di provvedere al versamento, in favore di Parte_1 CP_1
Per_
a titolo di contributo economico al mantenimento della LI , di un assegno
[...] mensile di euro 1.000,00, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie come da
Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale del
20.09.2019;
- revoca l'obbligo del sig. previsto in sede di separazione di contribuire al pagamento del Pt_1 canone di locazione dell'ex casa coniugale sita in Venezia, Dorsoduro 3700;
- liquida le spese processuali del presente grado di giudizio in euro 7.616,00 per compensi professionali, nulla per esborsi/anticipazioni, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e
Cpa, se dovute, come per legge;
-compensa dette spese tra le parti nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione, Parte_1 in favore di della quota residua. Controparte_1
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12.06.2025.
Il giudice estensore La Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero