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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/07/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 10.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 23.07.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4276 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
via Saverio Belgrado n. 4, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Dante
Alighieri n. 42/A, presso lo Studio dell'Avv. Sandro PISEDDU, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
2. NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
pagina 1 previa immediata sospensione della provvisoria esecuzione dell'avviso di
addebito opposto
dichiarare la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'avviso di addebito
opposto e per l'effetto revocarlo;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' NT
, al fine di opporsi all'avviso di addebito n. 325 2024 000 34086 48
[...]
000, “Gestione Commercianti”, portante una richiesta di pagamento per euro
29.926,60 a titolo di contributi alla Gestione Commercianti IVS fissi o entro minimale dovuti per il periodo dal 01/2017 al 12/2017, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione.
In specie, egli ha rappresentato:
CP_
− di aver svolto, in qualità di socio amministratore di con quota pari al 50%, della funzioni di rappresentante legale e compiti Controparte_3
di contabilità e rendicontazione contabile;
− di non aver, nella suddetta società, svolto funzioni di carattere direttivo, organizzativo ed esecutivo in maniera prevalente e abituale, ma che tali mansioni erano affidate ai dipendenti assunti che operavano sotto la direzione di R_
;
[...]
pagina 2 − di essere altresì amministratore di altre s.r.l., quali I CALL s.r.l., CP_4
e e anche per tali società di non avere mai svolto funzioni
[...] CP_5
direttive, organizzative ed esecutive in maniera prevalente e abituale;
− che le somme richieste con l'avviso di addebito sarebbero state calcolate su un reddito mai percepito di euro 244.364,00 rispetto ai compensi ricevuti come amministratore delle società predette, pari a euro 95.989,00;
− di essere sprovvisto dei requisiti di abitualità e prevalenza nell'esercizio dell'attività lavorativa aziendale previsti dalla legge.
2. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_6
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente in rito, non devono essere accolte le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, in specie quelle relative alla prova orale, considerato che la sufficienza degli elementi probatori acquisiti comporti la valutazione di superfluità di ogni ulteriore attività istruttoria, in applicazione del principio generale secondo cui il Giudice ben può ritenere la superfluità delle stesse prove richieste dalle parti quando ritenga di aver raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
La parte ricorrente, sul presupposto dell'insussistenza dello svolgimento, da parte sua, di alcun tipo di attività di natura direttiva, organizzativa ed esecutiva con carattere di abitualità e prevalenza nella ha lamentato di Controparte_3
pagina 3 aver, per mero errore, effettuato il pagamento dell'avviso di addebito n. 325 2024
000 34086 48 000 per l'anno 2017.
In punto di onere della prova in capo all' nella fattispecie di cui trattasi, CP_7
deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contributi previdenziali, sorge
l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l.
n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una
società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo
l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di
abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del
giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei
requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere
probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la
complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro
qualifica e le mansioni svolte” (Cass. civ., Sez. VI-L., 03.04.2017, ord. n. 8613).
Nella vicenda scrutinata, l' non ha assolto, neppure costituendosi in CP_7
giudizio, l'onere della prova circa i presupposti per l'iscrizione e segnatamente in ordine alla partecipazione personale del a una qualche attività operativa Pt_1
in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi.
Trova applicazione l'art. 2697 c.c., che prevede che “Chi vuol far valere un diritto
in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
pagina 4 Invero, l' opposto, non costituendosi in giudizio, non ha chiesto di provare, CP_6
con mezzi di prova ammissibili e rilevanti, i presupposti per l'iscrizione dell'odierno opponente alla Gestione Commercianti.
Per altro verso, la parte opponente ha pure fornito, almeno in parte, la prova negativa della sua estraneità allo svolgimento di attività di impresa.
Infatti, le produzioni fornite dall'opponente col ricorso, relative al 2017, fanno emergere chiaramente che egli ha ricevuto compensi, così come rilevato dalle certificazioni uniche e dal modello Persone Fisiche prodotti in atti, solo in qualità
di amministratore di società a responsabilità limitata (doc. n.
3-6 e 8).
In ultima analisi, l'opposizione all'avviso di addebito deve ritenersi fondata, non essendo emersa la prova positiva dei presupposti per la propria iscrizione alla
Gestione Commercianti e, per conseguenza, del requisito fondamentale della pretesa impositiva.
Per tali ragioni, deve essere accolto il ricorso in opposizione all'avviso di addebito in contestazione, che deve essere integralmente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo della cartella impugnata ai minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità della materia e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 5 1. in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
annulla l'avviso di addebito n. 325 2024 000 34086 48 000, recante l'importo di euro 29.926,60, notificato il 26.11.2024;
2. condanna l' Controparte_8
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
3.300,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge,
da liquidare in favore dell'Avv. Sandro PISEDDU, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 23.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6