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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. NO Liberto OR Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1371 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
(P.i. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Palermo, Via Ponte di Mare n. 91 – PA, in persona del suo liquidatore p.t. (già amministratore unico e legale rappresentante), Prof. (nata a [...] il Controparte_1
26.1.1967 – C.f. ), ivi elettivamente domiciliata in Via Agrigento CodiceFiscale_1
n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guajana (C.f. – PEC CodiceFiscale_2
– FAX 091/6254259) che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura unita in calce al presente atto,
Reclamante
CONTRO
società con socio unico, con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, codice CP_2 fiscale, partita I.V.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano NZ ZA OD , iscritta nell'Elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca P.IVA_2
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35604.8, avente per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai
1 sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, in persona dell'Amministratore Unico, " con sede legale in Milano, via Dante n. 4, Controparte_3 capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., iscrizione al Registro Imprese di Milano, NZ- ZA, OD e codice fiscale ,numero di iscrizione nel R.E.A.: MI- P.IVA_3
2025575, munito degli occorrenti poteri inforza del vigente statuto sociale, società che interviene in persona del consigliere delegato, , nato a [...] il 27 Controparte_4 settembre 1978,domiciliato per la carica in Milano (MI), via San Prospero n. 4, quale persona fisica designata a svolgere le funzioni di Amministratore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale per Notar di Milano, registrata a Milano DP I il 11 Persona_1 ottobre 2023 al n. 75282, serie 1T, dallo con sede Controparte_5 legale in Benevento, Contrada Badessa snc, codice fiscale partita I.V.A. e per P.IVA_4 esso dall'Avv. Adiutrice Barretta (C.F. - PEC C.F._3
, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Benevento alla Email_2
C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5 e che ex art. 16-sexies D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014 elegge quale proprio domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero numero di fax 0824/1905499. Email_2 reclamata
E nei confronti di
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 48/2024 DI
[...]
IN PERSONA DEL CURATORE Parte_1
AVV. SIMONE CAPPELLO
Reclamata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, la società ha chiesto al CP_2
Tribunale di Palermo di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Parte_1
La società ricorrente ha dedotto di essere creditrice della per la somma di Parte_1 euro 29.092,88, oltre interessi, in quanto cessionaria pro soluto del credito originariamente vantato da Ha inoltre segnalato il mancato deposito dei bilanci degli Controparte_6
ultimi due esercizi presso il Registro delle Imprese, ritenendo così integrati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII).
2 La società imaneva contumace nel procedimento. Parte_1
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 95/2024 resa il 28 giugno 2024 e pubblicata il 2 luglio 2024, ha accolto la domanda di e dichiarato l'apertura della liquidazione CP_2 giudiziale della società debitrice.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che: l'ultimo bilancio depositato dalla società risaliva all'anno 2017, con conseguente perdita dei benefici previsti per le start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 16, del D.L. 179/2012; esisteva un ulteriore debito nei confronti dell'Erario pari a euro 144.845,17; la soglia di euro 30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII, risultava superata.
Conseguentemente, il Tribunale ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della nominato il Giudice delegato e designato il Curatore. Parte_1
Successivamente, la società ha proposto reclamo avverso la suddetta Parte_1
sentenza, sostenendo di non avere mai raggiunto i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2 e
121 CCII per essere assoggettata alla procedura di liquidazione, neppure negli ultimi tre esercizi.
La reclamante ha inoltre dedotto che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado era dovuta ad un disguido tecnico e che tale circostanza aveva condizionato le valutazioni del
Tribunale, il quale – in assenza di contraddittorio – ha ritenuto sussistente un debito sufficiente a superare la soglia dei 30.000 euro, disponendo la liquidazione giudiziale.
Con il reclamo proposto, la chiede la riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Palermo, contestando le conclusioni raggiunte dal primo giudice e chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale promossa da CP_2
Il reclamo non è fondato.
La reclamante sostiene di rientrare nella categoria delle imprese minori ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), affermando di non avere mai superato, negli ultimi tre esercizi, i
3 limiti dimensionali ivi previsti e di essere, per di più, inattiva dal 2018, data della messa in liquidazione.
Tale tesi non può essere condivisa.
La verifica dei presupposti dimensionali va condotta sulla base di dati contabili certi, pubblici e verificabili, non su ricostruzioni unilaterali o documenti interni non depositati.
Nel caso di specie, è pacifico che l'ultimo bilancio d'esercizio depositato dalla società reclamante risalga all'anno 2017.
L'omesso deposito dei bilanci successivi, pur potendo essere spiegato – secondo la reclamante – da “carenza di liquidità”, costituisce una grave violazione degli obblighi pubblicitari posti a tutela della trasparenza verso i terzi e dell'affidamento dei creditori (artt.
2478-bis e 2435 c.c.).
Ne consegue che i bilanci interni, non approvati né depositati, non possono essere considerati documenti idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti per qualificare l'impresa come “minore”, né a confutare le risultanze istruttorie poste a fondamento della sentenza impugnata.
La relazione tecnica di parte, redatta dalla dott.ssa su incarico della società Per_2 reclamante, non offre elementi idonei a sovvertire le conclusioni del primo giudice.
In primo luogo, la consulente riferisce di avere esaminato la documentazione contabile interna della società (registri IVA, dichiarazioni fiscali e prospetti patrimoniali non depositati), ricostruendo su tale base i dati economico-patrimoniali dal 2018 al 2023.
Tuttavia, i risultati di tale analisi si rivelano intrinsecamente incoerenti e inattendibili.
In particolare, pur a fronte di assenza di ricavi per la quasi totalità del periodo e di perdite ricorrenti, la relazione riporta un attivo patrimoniale sostanzialmente invariato (pari a €
109.361 nel 2018 e ancora € 106.097 nel 2023).
Tale andamento appare del tutto incompatibile con la situazione di liquidazione in cui versa la società, poiché – in mancanza di attività produttiva e di flussi di cassa positivi – l'attivo
4 dovrebbe fisiologicamente ridursi nel tempo, sia per effetto delle spese di gestione e degli oneri fiscali, sia per il naturale consumo del patrimonio netto.
La costanza dell'attivo patrimoniale nel corso di cinque esercizi consecutivi, nonostante perdite dichiarate e assenza di ricavi, costituisce quindi un indice sintomatico di inattendibilità contabile, rivelando che i valori sono stati verosimilmente ripetuti o stimati a fini meramente difensivi, senza corrispondenza con dati reali e verificabili.
Tale inattendibilità è ulteriormente confermata dalla mancata corrispondenza tra le risultanze della relazione e le dichiarazioni fiscali depositate, nonché dall'assenza di qualsiasi evidenza circa la reale esistenza dei beni iscritti nell'attivo patrimoniale.
Ne consegue che la relazione della dott.ssa priva di riscontri oggettivi e basata su Per_2 documentazione interna non pubblica, non può assumere valore probatorio ai fini della dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d),
CCII.
Dalle risultanze del fascicolo di primo grado risulta accertato che la società: non deposita bilanci da oltre sei anni;
presenta debiti verso l'Erario per euro 144.845,17; risulta debitrice verso la creditrice procedente per euro 29.092,88 oltre accessori;
ha cessato i CP_2 rapporti bancari e lavorativi ma non ha estinto i debiti accumulati.
Tali elementi integrano i presupposti di cui agli artt. 49 e 121 CCII, poiché dimostrano l'esistenza di debiti scaduti e non onorati di importo superiore alla soglia legale di euro
30.000,00, nonché la perdurante incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni.
La dedotta “inattività” dal 2018, lungi dall'escludere l'insolvenza, ne costituisce manifestazione tipica, trattandosi di impresa ormai priva di mezzi, inattiva ma ancora gravata da obbligazioni rilevanti.
La sentenza impugnata ha fatto corretto uso delle norme e dei principi che regolano la materia, accertando l'esistenza dei presupposti oggettivi (stato di insolvenza) e soggettivi
(qualifica di imprenditore non minore) richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
5 Alla luce di quanto esposto, il reclamo proposto da deve essere rigettato e Parte_1 conseguentemente, va confermata la sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Palermo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 95/2024 del Tribunale di Palermo, così provvede:
1) Rigetta il reclamo proposto dalla società conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 95/2024 del Tribunale di Palermo, con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante;
2) Condanna la società reclamante a rifondere le spese alla società reclamata che liquida in € 4.500,00 oltre accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 9/10/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
NO L. OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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