Ordinanza cautelare 17 settembre 2022
Ordinanza collegiale 29 marzo 2023
Ordinanza collegiale 17 settembre 2024
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostegno definitivo di suo figlio sig.-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Gambardella, Francesco Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cavaliere, Marina Giannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n°-OMISSIS-del Centro di Riferimento Regionale Fondazione SA UC (Neuroscienze e Riabilitazione), e del provvedimento prot. n°-OMISSIS- della ASL resistente, che non hanno accolto la richiesta di autorizzazione (prot. n°-OMISSIS-) al trasferimento per cure presso paesi extra C.E.E. per il figlio-OMISSIS-, in quanto previsto in base alle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità, specificamente presso il New York Langone Medical Center, città di New York (USA), con allegata la proposta del medico specialista, le relazioni sanitarie, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,
e al fine
di dichiarare il diritto del sig.-OMISSIS- al trasferimento per cure all''estero presso il N.Y.U. Langone Health Medical Center di New York, Centro di altissima specializzazione, per un nuovo ciclo di riabilitazione, come da domanda presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, con prot. n°-OMISSIS-, presso l’Azienda ASL di -OMISSIS-, per un periodo di sei mesi dal 1° settembre 2022 al 31 marzo 2023,
nonché
di ordinare all’Azienda predetta di essere autorizzato a tale trasferimento, con condanna della ASL convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 401.036,00, quale rimborso delle spese sanitarie e di soggiorno ex art. 2 d.p.c.m. n. 118 del 1° dicembre 2000 (che al cambio euro/dollaro del 9 agosto 2022 ammonta a dollari 410.358,09, così ripartite: dollari 47.358,09 per l’operazione di allungamento e trasferimento dei tendini della mano sinistra; dollari 260.000,00 per le cure neuro riabilitative; dollari 4.000,00 per le visite mediche nell’arco del semestre; dollari 71.000,00 per l’alloggio presso la struttura collegata al Centro di altissima specializzazione, come da preventivi di spesa allegati (dollari 28.00,00 per il vitto), nonché di euro 15.750,00 quale rimborso per spese di viaggio, per un totale complessivo di euro 416.786,00, con un acconto di euro 375.107,40 pari al 90% della predetta somma da erogarsi dell''immediatezza, somme necessarie a sottoporre il proprio figlio -OMISSIS- a trattamenti riabilitativi all''estero, presso il suddetto Centro di altissima specializzazione;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2022:
per l’annullamento
del provvedimento prot. n°-OMISSIS- della ASL di -OMISSIS-, notificato via pec il 3/11/2022, emesso in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – AT, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 17 settembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori Gambardella Massimo Gambardella Francesco Cavaliere Stefano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 23 agosto 2022, la sig.ra -OMISSIS- in qualità di amministratore di sostegno del figlio-OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del Centro di Riferimento Regionale - Fondazione SA UC e del provvedimento prot. n. -OMISSIS- della ASL resistente, che hanno respinto la richiesta di autorizzazione al trasferimento per cure presso Paesi extra C.E.E. del figlio -OMISSIS-, specificamente presso il New York Langone Medical Center, città di New York (USA), nonché l’accertamento del diritto del sig.-OMISSIS- al trasferimento per cure all’estero presso il N.Y.U. Langone Health Medical Center di New York, per un nuovo ciclo intenso di riabilitazione, come da domanda presentata dalla ricorrente in data 23 febbraio 2022, presso l’Azienda ASL di -OMISSIS-, per un periodo di sei mesi dal 1° settembre 2022 al 31 marzo 2023, con condanna della ASL convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 401.036, quale rimborso delle spese sanitarie e di soggiorno ex art. 2, D.P.C.M. n. 118 del 1° dicembre 2000, nonché di euro 15.750, quale rimborso per spese di viaggio, per un totale complessivo di euro 416.786, con un acconto di euro 375.107,40 pari al 90% della predetta somma da erogarsi nell’immediatezza, somme necessarie a sottoporre il proprio figlio -OMISSIS- a trattamenti riabilitativi all’estero, presso il suddetto Centro di altissima specializzazione.
2. La ricorrente espone in fatto che il proprio figlio,-OMISSIS-, è un ragazzo di -OMISSIS- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, che necessita di un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, essendo affetto da tetraparesi spastica in seguito ad encefalopatia perinatale.
A causa di tale patologia, fin dal 2003, il sig.-OMISSIS- è stato sottoposto a cure specialistiche presso Centri esteri di altissima specializzazione siti negli Stati Uniti D’America, più precisamente nella città di New York, quali il AI Medical Center (dal 2003 al 2008), il St. H’s RE IT (dal 2009 al 2019), il N.Y.U. Loncarone Medical Center di New York (2021), previo parere/autorizzazione favorevole del Centro Regionale di Riferimento al trasferimento per cure all’estero, ottenendo progressi significativi dal punto di vista riabilitativo.
Il ragazzo ha praticato dal 2003 continuativi trattamenti annuali, tesi a controllare la spasticità ed a favorire la motilità, presso i suddetti Centri americani di altissima specializzazione sotto la supervisione del Dr. -OMISSIS-e del Dr.-OMISSIS-.
Il trattamento “full immersion” attualmente programmato dal centro di altissima specializzazione NYU Langon Medical Center prevede trattamenti multimodali tesi ad ottenere un miglioramento ulteriore dell’assetto del tronco e del mantenimento della stazione eretta, al fine di incrementare significativamente la capacità di deambulare.
Attualmente il paziente ha acquisito una buona capacità di prensione e riesce con appoggio a deambulare con l’aiuto di un complesso tutore (HKAFO) per cui può stare eretto con i tutori e, con l’aiuto di un walker, può camminare per periodi più lunghi mantenendo le ginocchia estese con un grado maggiore ed una buona estensione.
Egli riesce a mantenere la posizione seduta per brevi periodi ed a bere dal bicchiere.
Sono state ulteriormente curate le funzioni della motricità orale per migliorare il coordinamento tra respirazione e deglutizione, al fine di evitare fenomeni di ab ingestis.
Particolare attenzione è stata posta nei riguardi della respirazione con esercizi respiratori che, curando l’attività del diaframma, hanno permesso un aumento ed un miglioramento della capacità vitale polmonare in tutte le posizioni, in specie nella stazione eretta nonché nella capacità di comunicazione.
Il ragazzo dovrà, inoltre, essere sottoposto nel settembre prossimo ad un intervento all’avambraccio sinistro per controllare la spasticità del flessore radiale del carpo e ridurre l’atteggiamento in flessione del gomito.
Considerando tali progressi soprattutto per quanto riguarda la postura, parte ricorrente ritiene indispensabile continuare il percorso già intrapreso presso le strutture americane.
In Italia, infatti, è prevista, per tali pazienti, una diversa terapia “estensiva”: tale programma riabilitativo individuale previsto dall’art. 26 della legge 833/78 prevede una durata della presa in carico del paziente anche fino ad 8 ore pro die, necessita di una specifica autorizzazione del SSR e comunque le attività si svolgono in regime ambulatoriale o semiresidenziale, esponendo la famiglia a notevoli difficoltà logistiche.
Attualmente in Italia, pertanto, tenendo anche conto delle liste di attesa, non sarebbe disponibile un ciclo riabilitativo paragonabile al programma previsto presso il NYU Langone Medical Center.
La sospensione del programma riabilitativo, peraltro, occorso nell’anno 2020 per le difficoltà dovute alla pandemia, ha causato una regressione di parte dei vantaggi ottenuti.
Parte ricorrente, pertanto, ritiene necessario proseguire i cicli di riabilitazione presso il medesimo centro di una durata di almeno sei mesi, rappresentando, altresì, la necessità che il sig.-OMISSIS- debba essere accompagnato da entrambi i genitori, come esposto dal Prof. -OMISSIS- nella sua relazione dell’8 febbraio 2022.
In data 23 febbraio 2022, dunque, la sig.ra -OMISSIS- presentava presso la ASL di -OMISSIS- domanda di autorizzazione (prot. n.-OMISSIS-) al trasferimento per cure presso paesi extra C.E.E. per suo figlio -OMISSIS-, presso il New York University Langone Medical Center di New York (USA), allegando la proposta del medico specialista e le relazioni sanitarie.
In data 12 aprile 2022, la ASL di -OMISSIS- inviava al Centro di Riferimento Regionale, Fondazione SA UC la predetta richiesta, restando in attesa di comunicazione del Centro di Riferimento in merito.
Successivamente, la ASL resistente comunicava alla ricorrente il provvedimento prot. n.-OMISSIS-, oggetto del presente gravame, con il quale il Centro di Riferimento Regionale Fondazione SA UC (Neuroscenze e Riabilitazione), affermava che: “ In risposta alla richiesta di pari oggetto prot. -OMISSIS-, valutata la documentazione allegata, si comunica quanto segue.
1) Il Paziente di -OMISSIS-, già noto allo scrivente e sottoposto a valutazione clinica in data 09/06/2021, è affetto da tetraplegia spastica quale esito di encefalopatia perinatale.
2) -OMISSIS- ha effettuato in passato diversi cicli di riabilitazione intensiva a New York; l’attuale richiesta è finalizzata ad ottenere un’ulteriore autorizzazione a recarsi negli USA per effettuare cure riabilitative sotto la supervisione dei medici dell’University Medical Center di New York (USA), presumibilmente per un periodo di 3 mesi entro il 2022 (non è stata reperita documentazione in tal senso nel materiale inviato), per riprendere il programma riabilitativo giornaliero in forma ambulatoriale della durata di 5-6 ore per l’effettuazione di:
- esercizi per l’equilibrio;
- riabilitazione neuromuscolare;
- esercizi di rilassamento.
3) L’attività riabilitativa di cui sopra è erogabile in Italia in costanza di ricovero: non è però possibile erogare la prestazione alla luce delle attuali indicazioni regionali che considerano appropriato solo il ricovero di un Paziente proveniente da un reparto per acuti.
4) Tenuto conto che -OMISSIS- si gioverebbe di un training riabilitativo più assiduo, analogamente a quanto avvenuto per altri Pazienti (-OMISSIS- in carico alla ASL Roma 4, -OMISSIS- in carico alla ASL Roma 2 e -OMISSIS- in carico alla ASL Roma 3), la scrivente Fondazione è però in grado di garantire in regime di day hospital solvente (ad una tariffa giornaliera di euro 400,00 – quattrocento/00) un progetto riabilitativo per 60 accessi, 3-5- accessi alla settimana con una durata di 4-5- ore die di assistenza riabilitativa di analoga intensità a quello previsto a New York.
Tale progetto potrà essere effettuato 2 volte l’anno.
Il programma riabilitativo giornaliero, svolto sotto la costante supervisione del personale medico del day hospital, potrà prevedere:
- 2-3 sedute di riabilitazione neuromotoria che, nell’arco del periodo di ricovero includano esercizi di mobilizzazione, allungamento muscolare e massaggio con tecniche miofasciali, esercizi basati sulla tecnica del neuro sviluppo – Bobath, esercizi neuromotori di tipo funzionale (task oriented training), esercizi neuromotori con integrazione senso-motoria, esercizi cognitivi motori con sviluppo di tecnologia mediante biofeedback e neuro feedback e realtà virtuale;
- 1 seduta di terapia vestibolare;
- 1 seduta a rotazione di terapia occupazionale per gestione ausili e per esercizi compito specifici con adattamenti;
- fruizione del pranzo;
- è inoltre previsto un supporto psicoterapico.
Si comunica inoltre che è possibile organizzare il pernottamento di -OMISSIS- ed 1 accompagnatore presso la “Casa Dago”, struttura demedicalizzata per il reinserimento domiciliare dei Pazienti gestita dalla ASL Roma 2 presente in prossimità della Fondazione SA UC, dove sono allestiti dei mini appartamenti.
Stante quanto precede e considerata la necessità di garantire la continuità assistenziale al paziente, lo scrivente:
a) ritiene di proporre a codesta ASL, analogamente a quanto avvenuto per altri Pazienti, di autorizzare una presa in carico di -OMISSIS- in regime di day hospital solvente alla tariffa giornaliera di euro 400,00 (quattrocento/00) con un progetto riabilitativo full-immersion per 60 accessi, 3-5- accessi a settimana con una durata di 4-5 ore al die, ovvero
b) qualora non fosse possibile autorizzare la presa in carico presso la Fondazione come indicato alla precedente lettera a), esprime parere favorevole relativamente al periodo di cure all’estero per 3 mesi ed allega al presente parere il modello TRS.01 relativo al Paziente.
Per quanto attiene al numero di accompagnatori, ai sensi dell’art. 6 del DM Salute 3/11/1989, si comunica l’autorizzazione per un accompagnatore: qualora fossero presenti norme successive (non note allo scrivente) che consentano di autorizzare anche un secondo accompagnatore, il parere è favorevole anche per il secondo accompagnatore ”.
Successivamente, con nota prot. n. -OMISSIS-, anch’essa oggetto della presente impugnativa, la ASL di -OMISSIS- informava la ricorrente che: “ Vista la risposta, del Centro Regionale di Riferimento “Fondazione SA UC”, alla richiesta di autorizzazione per cure di altissima specializzazione, prot. -OMISSIS-, che dà a -OMISSIS- la possibilità di essere preso in carico, da struttura presente in regione Lazio, con assistenza riabilitativa di analoga intensità a quella prevista a New York, al fine di riprendere il programma riabilitativo, si convoca, la commissione Unita Valutativa Multidisciplinare Distrettuale con la presenza di uno Specialista di fisioterapia/riabilitazione per il giorno 19/07/2022 ore 12,30 presso la sede del Distretto C per valutare:
- la presa in carico di -OMISSIS- in regime di day hospital presso la Fondazione SA UC IRCCS;
- ulteriore appropriato setting assistenziale ”.
Quindi, con nota prot. n.-OMISSIS-, la ASL resistente convocava la ricorrente e suo figlio -OMISSIS- per il giorno 2 agosto 2022, ma la ricorrente decideva di non presenziare.
3. Avverso tali determinazioni parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
Il sostanziale diniego opposto dalla Asl alle cure presso il centro di alta specializzazione americano si porrebbe in contrasto con il quadro normativo così delineato.
L’art. 3 della legge n. 595 del 1985, al comma 1, sancisce che “ Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate ”.
Il comma 2 della suddetta legge prevede, inoltre, che “ Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella indisponibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta ”.
Al comma 5 poi è stabilito che “c on decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario regionale, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario ”.
L’art. 2 del d.m. 3 novembre 1989, intervenuto in attuazione dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1985 n. 595, stabilisce, quindi, al comma 1, che “ possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ”.
Al comma 4 del medesimo articolo si precisa poi che “ È considerata «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale del Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal servizio sanitario nazionale ”.
L’art. 5 del d.m. 3 novembre 1989, poi, definisce quale centro di altissima specializzazione “ la struttura estera, nota in Italia e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri a carico del sistema sanitario nazionale, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e definizioni propri dell'ordinamento italiano ”, rimettendo la valutazione dei predetti requisiti al centro regionale di riferimento territorialmente competente.
Il d.m. 24 gennaio 1990 prevede le classi di patologie e prestazioni fruibili presso i centri specialistici all’estero, tra cui la neuro-riabilitazione, anche necessitata da paratetraplegie acquisite o congenite.
I pazienti portatori di handicap hanno diritto, quindi, alla stregua della legge n. 104/1992, al rimborso totale delle spese sostenute all’estero a condizione che l’handicap sia molto grave, che si tratti di cure neuro-riabilitative e che il soggetto o la famiglia di questi non superi un certo reddito.
L’art. 4 del d.m. 3 novembre 1989 definisce, infine, il procedimento per l’autorizzazione, che va richiesta alla ASL competente che, a sua volta, la trasmette al Centro Regionale di Riferimento, il quale deve valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’impossibilità di ricevere tempestivamente in Italia le medesime prestazioni oppure la non adeguatezza alla particolarità del caso clinico delle prestazioni che potrebbero essere rese in Italia.
Nel caso di specie, il diniego di autorizzazione da parte dell’Amministrazione è motivato alla stregua del rilievo che il Centro Regionale di Riferimento “Fondazione SA UC”, alla richiesta di autorizzazione per cure di altissima specializzazione da parte della ricorrente, ha manifestato la disponibilità alla presa in carico del figlio -OMISSIS-, con assistenza riabilitativa di analoga intensità a quella prevista negli Stati Uniti.
Secondo parte ricorrente, tuttavia, il progetto riabilitativo posto alla base della presa in carico di-OMISSIS- da parte del Centro Regionale di Riferimento sarebbe diverso da quello seguito da lui negli Stati Uniti.
Negli USA, potrebbe seguire, come avvenuto in passato, un percorso di neuro-riabilitazione intensiva per un periodo di sei mesi per circa 6-8 ore al giorno, che prevede trattamenti multimodali tesi ad ottenere un miglioramento ulteriore dell’assetto del tronco e del mantenimento della stazione eretta al fine di incrementare significativamente la capacità di deambulare (c.d. trattamento “full immersion”).
In Italia è prevista, invece, per tali pazienti una terapia “estensiva”: tale programma riabilitativo individuale previsto ex art. 26 della legge 833/78 prevede una durata della presa in carico del paziente anche fino ad 8 ore pro die, in regime ambulatoriale o semiresidenziale, con la necessità di una specifica autorizzazione del SSR.
Attualmente in Italia, pertanto, tenendo anche conto delle liste di attesa, non sarebbe disponibile un ciclo riabilitativo paragonabile al programma previsto presso il NYU Langone Medical Center.
II. Violazione del d.p.c.m. del 1° dicembre 2000.
Parte ricorrente lamenta, altresì, la violazione del d.p.c.m. del 1° dicembre 2000, che detta una specifica disciplina per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap, che necessitano di cure neuro-riabilitative in centri all’estero di elevata specializzazione, con la previsione, all’art. 4, comma 4, del silenzio assenso e, al comma 3 del predetto art.4, della possibilità, in caso di proseguimento di cure riabilitative in centri di altissima specializzazione all’estero, purché l’intervallo di tempo tra due cicli di cura non sia superiore ad un anno, di presentare semplicemente la richiesta motivata della struttura sanitaria estera, qualora le cure di riabilitazione siano ancora in corso presso la stessa struttura.
4. Si è costituita in giudizio la Asl di -OMISSIS- rappresentando, innanzitutto, che la sig.ra -OMISSIS- ha già proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Cassino, sezione Lavoro, rubricato al n. -OMISSIS-, al fine di ottenere l’accoglimento delle medesime domande azionate nel presente giudizio, ossia:
- l’accertamento del diritto di-OMISSIS- al trasferimento per cure all’estero presso il Centro di altissima specializzazione (New York Langone Medical Center) per proseguire con un nuovo ed ulteriore ciclo intenso di riabilitazione (anche con riferimento alle ulteriori tappe per come programmate), come da domanda presentata (prot. n. -OMISSIS-), presso l’Azienda ASL di -OMISSIS-, per un periodo di sei mesi dal 1° settembre 2022 al 31 marzo 2023;
- in ogni caso l’autorizzazione da parte dell’Azienda predetta a tale trasferimento, con condanna della ASL convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 390.673,89, quale rimborso delle spese sanitarie e di soggiorno ex art. 2, d.p.c.m. 1 dicembre 2000 e di € 15.750,00 quale rimborso per spese di viaggio, per un totale di € 406.373,89, con un acconto di euro 365.736,50 pari al 90% della predetta somma da erogarsi dell’immediatezza.
La ricorrente, più in particolare, ha chiesto l’accertamento di tale diritto sul presupposto che si fosse formato il silenzio assenso sulla propria istanza presentata in data 23 febbraio 2022, ai sensi della art. 5, d.m. 1° dicembre 2000.
Costituitasi nel giudizio civile, la ASL di -OMISSIS- ha resistito al ricorso avversario altresì producendo il parere del 12 luglio del 2022 (oggetto del presente gravame) reso dal Centro Regionale di riferimento in cui sono stati individuati come opportuni trattamenti del-OMISSIS-, da un lato, quello che può essere svolto sul territorio nazionale presso la Fondazione SA UC e, dall’altro, qualora non fosse possibile autorizzare la presa in carico presso la Fondazione SA UC nei termini di cui sopra, un periodo di cure all’estero di 3 mesi.
All’esito della ricezione di tale parere, l’Azienda resistente riferisce di essersi immediatamente attivata convocando la ricorrente al fine di definire il procedimento, fissando un primo appuntamento il 19 luglio 2022 con nota prot. n.-OMISSIS-, al quale, tuttavia, la Sig.ra-OMISSIS- non ha inteso partecipare “dato lo scarsissimo preavviso”.
La ricorrente è stata quindi nuovamente convocata in data 26 luglio 2022, con nota prot. n. -OMISSIS-, non partecipando neanche a questo secondo incontro.
Il giudizio cautelare innanzi al giudice civile è stato, quindi, definito con l’ordinanza depositata in data 2 agosto 2022 che, preliminarmente ritenendo la giurisdizione del g.o., ha rigettato tutte le richieste avversarie affermando che non vi fosse luogo per la formazione del silenzio assenso e che, comunque, il diritto al trasferimento per le cure all’estero non fosse stato adeguatamente provato.
Ciò posto, la Asl di -OMISSIS-, nel presente giudizio eccepisce, in via preliminare:
a) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem/ contrasto tra giudicati; per litispendenza e per violazione art. 39 c.p.c., tenuto conto di quanto già deciso dal Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, con l’ordinanza non più reclamabile, del 2 agosto 2022.
5. All’esito della camera di consiglio del 14 settembre 2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare proposta, ai fini del riesame del gravato provvedimento chiedendo all’amministrazione di soffermarsi “ sulla dimostrazione dell’equivalenza o meno dei due piani di cura, quello prospettato dal Centro SA UC e quello fondato sulla degenza negli U.S.A ”.
6. In data 2 novembre 2022, la Asl di -OMISSIS- ha depositato, in adempimento della suddetta ordinanza cautelare, la relazione integrativa del 27 ottobre 2022, in cui si rimarca che l’equivalenza dei piani di cura si evince dal punto 4) della relazione del 12 luglio 2022.
7. Con motivi aggiunti, depositati il 25 novembre 2022, parte ricorrente ha così impugnato la suddetta relazione prot. n.-OMISSIS- nella parte in cui afferma che nella richiesta formulata dalla ricorrente non sarebbe mai stata inserita anche quella relativa all’intervento chirurgico all’avambraccio sinistro.
8. Con memoria del 5 gennaio 2023, la Asl ha rappresentato che il Centro di riferimento regionale, con nota del 3 gennaio 2023, ha integrato il parere già formulato in data 12 luglio 2022, ipotizzando due possibili soluzioni riguardo all’intervento all’avambraccio sinistro per il controllo della spasticità, ovvero:
“ a) utilizzo della tossina botulinica, metodica comunemente in uso nelle strutture riabilitative italiane, tra le quali anche la Fondazione SA UC, e che sarebbe comunque ricompreso nell’attività da erogare nel ciclo di day hospital ipotizzato nel citato parere trasmesso con prot.-OMISSIS-;
b) ricorso alla chirurgia funzionale per la quale lo scrivente indica quale struttura in cui praticarla l'Ospedale Sol et Salus, Viale San Salvador, 204 Torre Pedrera (RN), dr. -OMISSIS-. In questo caso -OMISSIS- sarà ricoverato nella predetta struttura in regime ordinario e successivamente effettuerà 1 mese circa di riabilitazione intensiva ”.
9. All’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 marzo 2023 per la trattazione nel merito.
10. All’esito della pubblica udienza del 22 marzo 2023, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- si è proceduto alla nomina di un verificatore, affinché “ 1) esamini il verificatore tutta la documentazione finora depositata in giudizio dalle parti, in riferimento alla patologia del figlio della ricorrente, descrivendo quest’ultima;
2) esamini e descriva il verificatore le soluzioni di cura proposte dalla ASL e dalla parte ricorrente, indicando se la prima può considerarsi equivalente, ai fini di una efficacia come auspicata, a quella proposta dalla seconda, che insiste sulla assoluta necessità di svolgere le cure previste negli U.S.A. con le modalità ivi descritte nelle relazioni da lei presentate ”.
11. L’università di Roma La Sapienza, incaricata della suddetta verificazione ha, quindi, provveduto a designare il Prof. -OMISSIS- quale verificatore per l’attività richiesta che, in data 27 novembre 2023, ha depositato la relazione finale.
Nella sintetica relazione predisposta, il verificatore, dopo aver sommariamente elencato i progressi che il sig.-OMISSIS- presso il centro americano ha concluso che:
“ Considerando i progressi precedentemente esposti, soprattutto per quanto riguarda le posture si ritiene indispensabile continuare tale percorso, finalizzato anche al raggiungimento di una sempre maggiore autonomia delle condotte di vita quotidiana e quindi della qualità della vita stessa. Va segnalato che in Italia è prevista per tali pazienti una terapia “estensiva” che altro non è se non un programma riabilitativo individuale previsto dall’ex art. 26 legge 833/78 che prevede una durata della presa in carico del paziente anche fino a 8 ore al giorno, ma che in realtà non viene praticato senza una specifica autorizzazione del SSR. Inoltre, tali attività si svolgono in regime ambulatoriale o semiresidenziale esponendo le famiglie a comprensibili ed a volte insormontabili difficoltà logistiche.
Conclusioni: Attualmente in Italia, considerando le lunghissime liste di attesa, non è disponibile un programma riabilitativo paragonabile al programma previsto preso il NYU Langone Medical Center di New York. Appare evidente che il progetto proposto dalla Fondazione S. UC, struttura molto qualificata in Italia, non è sovrapponibile al programma statunitense. La sospensione del programma riabilitativo, già occorsa nell’anno 2022 per le difficoltà inerenti alla pandemia, ha indotto una regressione di parte dei risultati ottenuti. Ritengo quindi necessario proseguire i cicli di riabilitazione presso tale struttura per non interrompere i notevoli benefici fino ad ora ottenuti. Il trattamento non potrà esser inferiore a i 6 mesi e durante tale periodo il ragazzo dovrà essere accompagnato da entrambi i genitori .”
12. In attesa della suddetta relazione sono state rinviate le pubbliche udienze del 19 luglio 2023 e del 22 novembre 2023.
13. Con memoria del 21 novembre 2023 la ASL ha contestato la relazione del verificatore ritenendo, da un lato, che le valutazioni espresse dallo stesso, circa i miglioramenti del paziente presso il centro americano, siano disancorate da dati oggettivi, da un altro, che il Langone Health Medical Center di New York non avrebbe i requisiti di legge per poter essere considerato una struttura ospedaliera.
14. La ricorrente, quanto alla natura ospedaliera della struttura americana, ha richiamato invece, le pronunce del giudice amministrativo che l’hanno configurata come tale (cfr. Tar Abruzzo, L’Aquila n. 61 del 2011).
15. All’esito della pubblica udienza del 28 febbraio 2024, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il collegio, viste le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a. e per violazione del ne bis in idem sollevate dalla Asl -OMISSIS- nelle proprie memorie difensive, ha ritenuto doveroso ordinare alla resistente amministrazione il deposito della richiamata ordinanza del 2 agosto 2022 del Tribunale di Cassino, nonché documentati chiarimenti in merito allo stato del procedimento incardinato con il ricorso R.G. n. -OMISSIS- innanzi al Tribunale di Cassino.
16. Con memoria del 14 ottobre 2024, la Asl di -OMISSIS-, che contestualmente ha depositato l’ordinanza del Tribunale di Cassino del 2 agosto 2022, ha precisato che il procedimento cautelare incardinato presso il giudice ordinario non è proseguito nel merito, che il decreto di rigetto non è stato reclamato nei termini e che in tale sede parte ricorrente ha sostenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, allegando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che dichiara la giurisdizione ordinaria nella materia de qua.
17. Con memoria del 15 ottobre 2024, parte ricorrente ha affermato che i due giudizi, l’uno dinanzi al giudice ordinario, il presente incardinato dinanzi al giudice amministrativo, avrebbero oggetto diversi, che non vi sarebbe alcuna litispendenza e che il procedimento civile n. -OMISSIS- risulta oramai essere stato archiviato.
18. Con memoria del 4 novembre 2024, la Asl di -OMISSIS- ha insistito per la declaratoria di difetto di giurisdizione del g.a.
19. Con memoria del 5 novembre 2024 la ricorrente ha invece replicato che i due giudizi incardinati dinanzi al g.o. e al g.a. avrebbero oggetti diversi, in quanto l’uno è stato proposto avverso il silenzio della Asl di -OMISSIS-, l’altro avverso i provvedimenti del 12 e del 23 luglio 2022, successivamente emessi.
Sulla giurisdizione ritiene, invece, che la stessa appartenga al g.a. anche alla luce della ordinanza della Cass. Civ., Sez. Un., -OMISSIS-.
20. Alla pubblica udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata discussa per essere trattenuta, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il collegio è consapevole che, dopo un periodo in cui l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato ondivago, tra pronunce declinatorie della giurisdizione in favore del giudice ordinario, in ossequio a quanto affermato, costantemente, dalla Sezioni Unite della Cassazione in materia ( ex multis , Cons. St., III, 10 febbraio 2016, n. 592, Tar Veneto, III, 25 giugno 2018, n. 685; Cons. St., III, 11 luglio 2011, n. 4156) e pronunce in cui il giudice amministrativo ha affermato la propria giurisdizione (tra le più rilevanti, Cons. St., 11 ottobre 2018, n. 5961; Cons. St., III, 21 ottobre 2020, n. 6371; Tar Lazio, III quater, 9 dicembre 2023, n. 18504), la giurisprudenza, soprattutto del giudice d’appello, si è consolidata (quanto meno a far data dal 2018) su quest’ultima posizione.
Ciò che è avvenuto, però nel caso di specie, come testimoniato dalla lunga esposizione in fatto, impone una più attenta riflessione sulla questione della giurisdizione al fine precipuo di evitare il contrasto, sul punto, tra pronunce dei giudici ordinari e pronunce dei giudici amministrativi, così come emerso in tutta la sua evidenza nel caso in esame dove la parte ricorrente si è rivolta prima al giudice civile, chiedendo un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., poi, una volta rigettata in quella sede la domanda, al giudice amministrativo.
2. Occorre, prima di proseguire l’esame del caso concreto, tuttavia, fare una osservazione preliminare.
La materia dell’erogazione delle prestazioni sanitarie, in generale, nella quale rientra la materia oggetto del presente giudizio, ovvero la domanda di accertamento del diritto del soggetto invalido al trattamento sanitario presso centri situati all’estero, è materia che involge principalmente diritti soggettivi ( in primis , il diritto alla salute) e solo secondariamente eventuali posizioni di interesse legittimo.
Affinché, dunque, possa dirsi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo deve appurarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. in materia, trattandosi evidentemente di materia non rientrante nella giurisdizione ordinaria di legittimità, non avendo oggetto mere posizioni di interesse legittimo.
Le “particolare materie indicate dalla legge” in cui, ai sensi dell’art. 103 Cost., i giudici amministrativi hanno giurisdizione per la tutela “anche dei diritti soggettivi”, devono, infatti, essere necessariamente ricollegate alla natura delle situazioni giuridiche coinvolte, come affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 6 luglio 2004, n. 204.
“ Tale necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - è espresso dall'art. 103 Cost. laddove statuisce che quelle materie devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo ” (Corte Cost., n. 204/2004 cit.).
La Corte Costituzionale ha, conseguentemente, affermato:
a) che l’area della giurisdizione esclusiva può essere ampliata, ma solo con riguardo a materie in cui la p.a. vi operi come autorità, nelle quali, dunque, ove non fosse contemplata la giurisdizione esclusiva, sussisterebbe comunque la giurisdizione generale di legittimità, essendo quindi “ escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo ”;
b) che la formulazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 205 del 2000, confligge con i criteri enunciati dalla Corte, ai quali deve ispirarsi la legge ordinaria quando voglia riservare una "particolare materia" alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella quale deve sempre essere presente un profilo riconducibile alla pubblica amministrazione –autorità;
c) con il che, per quel che più interessa in tale sede, la Corte è giunta ad affermare espressamente l’illegittimità dell’art. 33, comma 2, lett. e, d. lgs. n. 80/1988, come sostituito dall’art. 7, l. n. 205/2000, (le controversie, in particolare, “ riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale ”), poiché la lettera e) (così come la lettera b), non solo è travolta dalla censura che investe la previsione di "tutte le controversie in materia di pubblici servizi", “ ma anche perché, ex se, integrano ipotesi nelle quali tali controversie non vedono, normalmente, coinvolta la pubblica amministrazione-autorità ”.
3. Sulla base delle affermazioni della Corte Costituzionale, che ha espunto dal testo della norma la particolare previsione della prestazione dei servizi nell’ambito del Servizio sanitario, trattandosi di ipotesi in cui ex se la p.a. non esercita poteri autoritativi, le Sezioni Unite della cassazione Civile n. 11334 del 2005 hanno così affermato la giurisdizione del g.o. nelle controversie riguardanti le domande di rimborso delle spese sanitarie sostenute da un cittadino italiano all’estero senza la preventiva autorizzazione della Regione:
“ perché, in caso di ricovero per motivi di urgenza rappresentati dal pericolo di vita o da possibilità di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione, oggetto della domanda è la tutela del diritto primario e fondamentale alla salute garantito dall'art. 32 cost., il cui necessario contemperamento con altri interessi, pure costituzionalmente garantiti, come le risorse disponibili del servizio nazionale sanitario - con i limiti fissati da leggi, regolamenti e atti amministrativi generale - non vale a sottrargli la consistenza di diritto soggettivo perfetto ” (così, Cass. civ., Sez. Un., 30 maggio 2005, n. 11334).
4. Di fronte a un conflitto negativo di giurisdizione, le Sezioni Unite sono state chiamate, dunque, a risolvere la questione di giurisdizione rispetto alla fattispecie per cui oggi è causa, ovvero del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all’estero, quando sia richiesta preventivamente l’autorizzazione alla Asl di competenza.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, nella sentenza 6 febbraio 2009, n. 2867, il conflitto negativo emergeva dalle pronunce contrastanti sulla giurisdizione di due giudici diversi:
- il giudice ordinario (Tribunale di Brescia sentenza n.-OMISSIS-), il quale, premesso che l'attrice aveva domandato il rimborso delle spese affrontate (per interventi chirurgici volti alla riacquisizione della funzionalità della mano sinistra) "dopo aver inutilmente presentato domanda per essere autorizzata preventivamente alle cure all'estero e dopo aver - nonostante il diniego dell'autorizzazione - effettuato le cure medesime all'estero, senza ottenere l'autorizzazione successiva al rimborso per tali interventi", ha escluso che sussistessero i presupposti dell'urgenza ed ha ritenuto che solo in tal caso possa affermarsi la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto giacché, in ogni altra ipotesi, la previsione del potere autorizzatorio della pubblica amministrazione vale a configurare la posizione giuridica del privato come mero interesse legittimo, data la discrezionalità riservata all'autorità amministrativa nel valutare la propria capacità di soddisfare tempestivamente ed in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria, le esigenze sanitarie del richiedente;
- il giudice amministrativo (sentenza TAR Brescia n. -OMISSIS-) il quale ha invece ritenuto che, nonostante nella fattispecie esaminata difettassero i presupposti dell'urgenza, la giurisdizione fosse comunque del giudice ordinario, sulla scorta del sostanziale rilievo che " sarebbe singolare che venisse attribuita la giurisdizione al giudice amministrativo nel caso di richiesta ex ante della prestazione ed al giudice ordinario nel caso di richiesta ex post, dal momento che in ogni caso il ricovero in centri di alta specializzazione in territorio estero costituisce un vero e proprio diritto soggettivo dell'utente, sempre che ne sussistano i presupposti di legge alla cui osservanza l'amministrazione è vincolata ".
Le Sezioni Unite del 2009 hanno, dunque, accolto le conclusioni del Tar Brescia, ritenendo, anche nell’ipotesi della richiesta di autorizzazione preventiva al rimborso delle spese per cure all’estero, sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, sull’assorbente rilievo, che il collegio ritiene di condividere, che non possa in alcun modo ritenersi che il diritto alla salute cessi di essere primario e fondamentale solo perché la sua salvaguardia non richieda un intervento d’urgenza bensì una previa autorizzazione da parte dell’amministrazione al fine del suo esercizio.
“ Ai fini della giurisdizione deve allora solo scrutinarsi se le disposizioni normative che vengono in considerazione autorizzino la conclusione che, quando difetti il requisito della comprovata eccezionale gravità ed urgenza di cui al D.M. Sanità 3 novembre 1989, art. 1, comma 2, e dall'avente diritto all'assistenza sia dunque richiesta la preventiva autorizzazione, alla pubblica amministrazione sia consentito concederla o negarla in base a scelte autenticamente discrezionali; ovvero se, anche in tale caso, alla stessa competa un apprezzamento meramente tecnico in ordine alla possibilità che gli interventi terapeutici siano adeguatamente e tempestivamente erogati in Italia dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Solo nel primo caso, infatti, e non anche nel secondo, sarebbe configurabile un affievolimento del diritto soggettivo.
Ebbene, l'art. 2, commi 3 e 4 del D.lgs. citato, rispettivamente stabiliscono che "è considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito, ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento e delle cure"; e che "è considerata prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico la prestazione che richiede specifiche professionalità, ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale".
Il successivo art. 3, prevede (escluse le sottolineature) che, per ogni branca specialistica, dal Centro regionale di riferimento sia compiuto "l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle relative spese e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria"; e l'art. 4, comma 5, precisa che il centro di riferimento "valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico), autorizza o meno le prestazioni presso il centro estero di altissima specializzazione prescelto, dandone comunicazione all'autorità sanitaria competente".
Tali valutazioni sono rimesse dal decreto "ad uno o più presidi e servizi di alta specialità di cui alla L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 5" o "ad apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale".
Tutto induce allora a ritenere che, per il tipo di valutazioni da compiere (sussistenza dei presupposti sanitari e per la qualifica di chi è chiamato a farle (medici), l'apprezzamento dell'amministrazione sia esclusivamente tecnico e non discrezionale in senso stretto, non implicando l'esercizio di alcun potere di supremazia.
Ne discende univoca la conclusione che, in materia di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 5, e relativo D.M. Sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l'autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell'amministrazione in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni ” (Cass. Civ., Sez. Un. n. 2867/2009, cit.).
5. La decisione delle Sezioni Unite del 2009 sulla giurisdizione del giudice ordinario nella medesima fattispecie per cui è causa, è stata poi confermata nelle sentenze delle Sezioni Unite del 5 dicembre 2011, n. 25925 e del 6 settembre 2013, n. 20577 che hanno aderito agli stessi principi.
6. Le medesime argomentazioni sono state, quindi, seguite dal Tribunale di Cassino nel decreto di rigetto del ricorso d’urgenza presentato dalla ricorrente-OMISSIS-, per chiedere l’accertamento del diritto di-OMISSIS- al trasferimento per cure all’estero presso il centro di altissima specializzazione New York Langone Medical Center, del 2 agosto 2022, con cui il giudice civile ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione.
7. Il Collegio ritiene di dover aderire alle richiamate motivazioni delle Sezioni Unite della Cassazione Civile, fondanti la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sulla base dei seguenti rilievi.
7.1. La giurisdizione si determina sulla base del criterio della causa petendi.
La situazione giuridica soggettiva azionata nel presente giudizio è il diritto alla salute del soggetto invalido, il quale ritiene necessario, ai fini della tutela di tale fondamentale diritto, che il trattamento sanitario sia prestato da centri specializzati situati all’estero, in quanto le cure di cui necessita non sono ottenibili nel nostro paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
Ai fini dell’esercizio di tale fondamentale diritto è, quindi, richiesto dalla normativa in materia che sia la Asl competente a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento delle cure all’estero, essendo necessario che l’amministrazione accerti la ricorrenza di stringenti requisiti richiesti dalla legge, ovvero : a) che la prestazione definita dall’istante “non ottenibile tempestivamente in Italia” o “non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico”, possa essere considerata tale alla luce dei criteri dettati dall’art. 2, co. 3 e 4, d.m. 3 novembre 1989; b) spettando poi per ogni branca specialistica, al Centro regionale di riferimento " l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle relative spese e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria " (art. 3, d.m., cit.); c) spettando sempre al Centro regionale di riferimento, infine, l’accertamento che la struttura estera possa considerarsi “centro di altissima specializzazione”, ai sensi dell’art. 5, d.m. cit.
Ciò posto, nella fattispecie in esame deve ritenersi che la causa petendi è la medesima, sia nel giudizio azionato dinanzi al Tribunale di Cassino, laddove si è agito contro il silenzio della Asl di -OMISSIS- che non aveva ancora risposto all’istanza della ricorrente, chiedendo che fosse accertato comunque il diritto del sig.-OMISSIS- ad effettuare il trattamento curativo all’estero, sia nel presente giudizio in cui, sopraggiunti i pareri negativi espressi della Asl e il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., sono stati impugnati tali pareri, chiedendo, a questo giudice, l’accertamento del medesimo diritto.
Le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che la giurisdizione del giudice ordinario non sussiste solo nel caso di domanda di rimborso di spese affrontate per cure specialistiche praticate all'estero in mancanza di autorizzazione, ma anche nel caso di domanda di annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuarle, “ essendo la domanda diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E (ex multis, Cass., sez. un., nn. 23284/2010, 4633/2007, 9005/1993) ” (così, Cass. civ., Sez. Unite, 6 settembre 2013, n. 20577).
Sulla domanda di accertamento del diritto di rimborso di cure all’estero ritenute dal soggetto istante essenziali e indispensabili per la tutale dalla propria salute, non essendo altrimenti praticabili in Italia, la giurisdizione del giudice amministrativo potrebbe allora affermarsi solo ove si vertesse in ipotesi di giurisdizione esclusiva, ipotesi che si deve negare alla luce delle stesse argomentazioni della Corte Costituzionale del 2004 laddove esclude ex se la possibile sussistenza di un potere autoritativo della p.a. (che solo potrebbe fondare un’ipotesi di giurisdizione esclusiva) a fronte dell’esercizio di prestazioni di pubblici servizi in ambito sanitario.
D’altra parte, sono le stesse norme regolanti il rilascio dell’autorizzazione al rimborso delle spese (art. 2, commi 3 e 4, d.m. 3 novembre 1989, sopra già richiamate) a delimitare l’esercizio della discrezionalità dell’amministrazione entro i limiti di un apprezzamento meramente tecnico circa l’esistenza dei presupposti normativamente richiesti e, dunque, ad escludere la sussistenza di un potere di carattere autoritativo della p.a. in tale contesto.
7.2. L’art. 1, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, statuisce che: “ Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo ”.
L’ultimo periodo della norma detta una norma di chiusura del sistema, indicando l’organo giurisdizionale cui compete porre fine, con una pronuncia di carattere vincolante per ogni giudice e in ogni altro processo tra le parti, al contrasto sulla giurisdizione.
In fattispecie del tutto analoghe a quella per cui è causa le Sezioni Unite, come sopra richiamate, hanno uniformemente affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
Pronunce che altrettanto costantemente sono seguite dai Tribunali ordinari, come ha fatto, nella specie, il Tribunale di Cassino con la sua pronuncia sulla giurisdizione resa in sede cautelare.
Poiché, però la pronuncia cautelare ex art. 700 c.p.c. non ha efficacia di giudicato, parte ricorrente ha potuto adire in seconda battuta il giudice amministrativo, avviando un giudizio con identica causa petendi rispetto quello già avviato in via d’urgenza davanti al g.o. e poi non più coltivato nel merito.
Il collegio non può esimersi dall’osservare come perpetrare nel contrasto di orientamenti, in punto di giurisdizione, tra giudizi civili e giudici amministrativi, non può che essere foriero di incertezze nonché di situazioni-limite, come quella verificatasi nel caso in esame.
La presenza di pronunce delle Sezioni Unite in fattispecie analoghe, l’ossequio al principio di certezza del diritto e alle norme del sistema che assegnano alle Sezioni Unite la funzione di risolvere i contrasti sulla giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, costituisce un ulteriore argomento in favore della tesi che ritiene sussistere, nella materia in esame, la giurisdizione del g.o.
Orientamento che, giova infine precisare, non risulta intaccato dalla pronuncia da ultimo richiamata dalla parte ricorrente, al fine di sostenere l’asserito mutamento di indirizzo da parte delle Sezioni Unite, ovvero la sentenza -OMISSIS-.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 1781/2022, infatti, ha ad oggetto, la diversa fattispecie del progetto individuale per la persona disabile con i contenuti previsti dall’art. 14, L. n. 328 del 2000, che comprende l'indicazione delle prestazioni e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali nonché delle modalità della loro interazione per realizzare la piena integrazione della persona con handicap, che involge, nella fase della sua redazione sicuri profili di discrezionalità delle p.a. coinvolte (Comune e Asl), con conseguente riconoscimento della giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 133, comma 1, lett. c., c.p.a., e che non è in alcun modo sovrapponibile a quella in esame, come peraltro affermato dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia del 24 settembre 2020, n. 20164.
8. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice civile il giudice competente a pronunciarsi sulla presente fattispecie, dinanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e nei termini dell’art. 11. c.p.a.
9. La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Romano, Presidente FF, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Romano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.