TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. specializzata agraria, riunito in camera di Consiglio nelle persone di:
- dott.ssa Maria Anna Altamura presidente rel.
- dott.ssa Silvia Sammarco giudice
- dott. Claudio Di Giacinto giudice
- dott. agr. Luigi Nigro esperto
- dott. agr. Guerrieri Arrigo Salvatore esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1573/2024 R.G, decisa all'udienza del 24.6.2025, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. , che difende anche sé stesso in proprio ex Parte_1 art. 86 c.p.c.;
- RICORRENTI -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Lucia Lovino;
- RESISTENTE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 11 d.lgs. 150/2011, , e Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano nei confronti della dinanzi al Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Trani – Sezione Agraria Specializzata, azione diretta alla risoluzione per grave inadempimento del contratto di affitto agrario stipulato con la resistente, resasi morosa nel pagamento dei canoni.
1 In particolare, i ricorrenti adducevano di essere comproprietari del terreno agricolo sito a
Corato (Ba) Contrada “Torre Mascoli” della superficie complessiva di circa mq 210.607,00, identificato in catasto terreni del Comune di Corato al foglio 87: part. 69, porz. AA, uliveto, superficie 64,00; part. 69, porz. AB, pascolo, superficie 1.36,00; part. 70, fabbricato rurale, superficie 01.28; part. 71, pascolo, superficie 5.67.36; part. 72, pascolo, superficie
1.05.65; part. 73, pascolo, superficie 33.54; part. 302, pascolo, superficie 46.58; foglio 88: part. 128, pascolo, superficie 3.49.02; part. 150, incolto ster., superficie 00.92; foglio 89: part. 1, uliveto, superficie 2.04.80; part. 104, pascolo arb., superficie 2.00.92; part. 109, pascolo arb., superficie 3.96.00. Il terreno era condotto da e da NT
, giusta contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto in data 19.10.2009, CP_3 con scadenza 31.10.2024 (15 anni), registrato a Bari in data 3.11.2009 al n. 14567; con modifica del contratto di affitto fondo rustico del 6.9.2017, registrata a Bari il 21.9.2017 al n. 7382, serie 3, i comproprietari autorizzavano la cessione del contratto di affitto in favore della “ in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
NT
Il canone di affitto era fissato in € 13.000,00 annui, da versarsi in due rate di € 6.500,00 cadauna, la prima con scadenza nel mese di marzo e la seconda nel mese di settembre di ogni anno. La società conduttrice si era resa morosa nel pagamento del complessivo importo di € 40.000,00 (€ 7.500,00 residuo 2021, € 13.000,00 intero canone 2022, €
13.000,00 intero canone 2023; € 6.5000,00 rata marzo 2024).
Con nota a.r. del 10.3.2023 la società conduttrice veniva diffidata ai sensi dell'art. 5, comma 3, l. 203/1982 a sanare la morosità entro tre mesi come per legge;
a seguito dell'inadempienza alla diffida di pagamento veniva attivato dai ricorrenti il procedimento di conciliazione innanzi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Bari, ma, con verbale di conciliazione in materia agraria ex art. 11 d.lgs. 150/2011, del 10.10.2023 (prot.
180/58029) si dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per mancata comparizione della società conduttrice.
I ricorrenti concludevano chiedendo di accertare la morosità della società agricola in persona del suo legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_1 risoluzione contrattuale per grave inadempimento del contratto di affitto agrario, con condanna della conduttrice al rilascio del fondo, al pagamento dei canoni scaduti per complessivi € 40.000,00, oltre a quelli a scadere sino all'effettivo rilascio ed oltre interessi legali e danno da rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società agricola che non Controparte_1 contestava né la legittimità del contratto di affitto, in cui era subentrata, né la propria
2 morosità, se non per la somma di € 6.5000,00, quale rata relativa a marzo 2024, che riferiva di aver corrisposto, ma adduceva circostanze relative alla propria difficoltà finanziaria, che avevano determinato il mancato pagamento dei canoni di affitto. Riferendo di stare cercando di rientrare dalla situazione di crisi economica che l'aveva investita e che la risoluzione del contratto in essere tra le parti, con condanna al rilascio del fondo, avrebbe significato privare la conduttrice dell'unica fonte di reddito con cessazione di ogni attività, chiedeva la concessione di un termine per adempiere.
Rilevava, comunque, che i ricorrenti non avessero effettuato alcuna formale disdetta del contratto in essere nei confronti dell e che, decorso il termine di un anno Controparte_1 prima dalla scadenza del contratto (31.10.2024), lo stesso doveva intendersi rinnovato per altri 15 anni.
Con provvedimento dell'8.5.2025, considerato che la resistente aveva chiesto un termine onde provvedere al pagamento dei canoni impagati per sanare la morosità, rilevato che non vi era prova del pagamento della mensilità di marzo 2024, che parte resistente asseriva di aver effettuato, considerato l'ammontare della morosità e il tempo già decorso dalla scadenza dei canoni, letto l'art. 11, comma 8, del d.lgs. 150/2011, era assegnato da
Collegio alla società il termine di giorni trenta giorni a decorrere Controparte_1 dalla comunicazione della ordinanza per sanare la morosità con il pagamento dei canoni indicati in ricorso, oltre rivalutazione Istat ed interessi dalla scadenza sino al soddisfo, con fissazione dell'udienza per la verifica dell'integrale pagamento.
Alla odierna udienza parte ricorrente ha dato atto che nessun pagamento, neppure parziale, era intervenuto da parte resistente al fine di sanare la morosità, ammontante all'attualità a complessivi € 46.500,00, essendo maturato il pagamento di un'altra rata del canone, rispetto all'epoca di instaurazione del giudizio.
A seguito della discussione orale delle parti, la causa è decisa ex art. 429 c.p.c. con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Risulta pacifico che, in virtù di contratto di affitto fondo rustico ex l. n. 203/1982, il terreno era prima condotto da e da , giusta contratto sottoscritto NT CP_3 in data 19.10.2009, con scadenza 31.10.2024 (15 anni), registrato a Bari in data 3.11.2009 al n. 14567, e che successivamente, con modifica del contratto di affitto fondo rustico del
6.9.2017, registrata a Bari il 21.9.2017 al n. 7382, serie 3, i comproprietari autorizzavano la cessione del contratto di affitto in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. NT
3 Risulta pacifico anche che il canone di affitto era fissato in € 13.000,00 annui, da versarsi in due rate di € 6.500,00 cadauna, la prima con scadenza nel mese di marzo e la seconda nel mese di settembre di ogni anno.
Parte resistente non ha contestato di essersi resa morosa nel pagamento dei canoni dal
2021, adducendo solo, senza tuttavia dimostrare (come già rilevato nel provvedimento dell'8.5.2025), di aver corrisposto la somma di € 6.500,00 quale rata del canone relativo all'anno 2024.
Ha giustificato il proprio inadempimento adducendo una propria difficoltà finanziaria, che, però, non rileva ai fini del vaglio del Tribunale nel presente giudizio. L'inadempimento è perdurato nonostante il termine concesso anche dal Collegio per sanare la morosità (oltre a quello già concesso con diffida, ai sensi dell'art. 5, comma 3, l. 203/1982) e la morosità non è stata neppure parzialmente estinta.
Verificata la condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 46 della legge n.
203 del 1982 e 11 d.lgs. n. 150 del 2011, non vi è dubbio, quindi, che sussistono le condizioni per dichiarare la risoluzione del contratto per morosità della resistente, dovendosi ritenere la gravità dell'inadempimento ex art. 5, l. n. 203/1982 posto in essere, consistente nel mancato pagamento dei canoni dovuti per quattro annualità circa.
In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l. n. 203 del 1982, la morosità del conduttore nei contratti di affitto agrario costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ove si concreti nel mancato pagamento del canone per “almeno una annualità”; la norma si interpreta nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente per una somma pari ad almeno una annualità di canone (cfr. Cass. Sez. 3, 20.8.2015, n.
17008), per cui non può che ritenersi grave l'inadempimento consistito nel mancato pagamento di quasi quattro annualità del canone.
La resistente va condannata all'immediato rilascio del fondo, al termine dell'annata agraria in corso, con fissazione della data di esecuzione, oltre che al pagamento della somma ancora dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre a dover versare altresì i canoni dovuti fino alla data di rilascio.
Un ultimo inciso è necessario. Parte resistente contesta che il contratto di affitto si sarebbe rinnovato per altri 15 anni, per mancata disdetta comunicata un anno prima della scadenza dell'ottobre 2024: la questione non rileva nel presente giudizio in cui la risoluzione del contratto è pronunciata per inadempimento e non per scadenza del termine.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte resistente e a favore di parte ricorrente, così come liquidate in dispositivo in ragione del
4 valore della controversia, della natura della decisione, dell'attività espletata, sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014, come modificati dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande formulate da , Parte_1
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
- dichiara la risoluzione, per inadempimento della del Controparte_1 contratto indicato in ricorso e condanna la stessa al rilascio del fondo al termine dell'annata agraria in corso, fissando, per l'esecuzione, la data del 10 novembre 2025;
- condanna la resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di €
46.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché dell'importo dei canoni dovuti fino alla data di rilascio;
- condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali che si liquidano in € 2.906,00 per compensi e € 285,00 per esborsi, oltre R.F.S.G., I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Sentenza resa ex art. 11 d.lgs. 150/2011 ed ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Anna Altamura
5