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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 14/08/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
494/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Marco TORNATORE Giudice dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est.
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza cartolare;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto da
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Circonvallazione 64 – cittadinanza italiana - licenza di scuola media superiore – dipendente pubblica amministrazione - codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1
Aosta via Losanna 5 presso lo studio e la persona dell'avv.to Maria Grazia Dal Toè
( ) che la rapp.ta e difende C.F._2
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
fraz. Breuil-Cervinia - cittadinanza italiana - licenza di scuola media superiore - imprenditore - codice fiscale , elettivamente domiciliato in St. Christophe (AO) località La C.F._3
Maladiere 1 presso lo studio e la persona dell'avv. Elena Boschini ( ) che lo C.F._4
rapp.ta e difende
Ricorrenti nell'interesse dei figli minori n. in Aosta (AO) il 17 novembre 2016 Persona_1
n. in Aosta (AO) il 02 giugno 2019 Persona_2
pagina 1 di 5 riconosciuti da entrambi i genitori con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, nell'ambito della quale sono nati i figli nel cui interesse hanno proposto ricorso congiunto per la disciplina dell'affido e del mantenimento alle seguenti condizioni frutto di accordo:
1) affidare i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La casa familiare (in proprietà di terzi) viene assegnata alla madre con tutti i beni e gli arredi che la compongono.
3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere avanti ai figli minori giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
4) Modalità di frequentazione con i genitori (a settimane alternate): prima settimana: i minori resteranno con il padre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a sera con riconduzione presso la madre entro le ore 19,00 circa (cena con la madre salvo diverso accordo fra i genitori) nonché il venerdì dall' uscita da scuola sino alla domenica sera con riconduzione presso la madre entro le ore 20,00 circa (cena con il padre); seconda settimana: i minori resteranno con il padre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a sera con riconduzione presso la madre entro le ore 19,00 (cena con la madre salvo diverso accordo fra i genitori).
Le parti concordano che ciascun genitore possa contattare quotidianamente i figli sul cellulare dell'altro o su utenza telefonica di volta in volta indicata, segnatamente quando quest'ultimo non sia con i figli.
pagina 2 di 5 I genitori terranno inoltre presso di sé i figli minori nei seguenti periodi: durante le vacanze natalizie negli anni pari i figli minori resteranno con la madre dall'inizio delle vacanze sino al 31 dicembre ore 11,00 circa allorquando il padre li preleverà tenendoli con sè sino al 6 gennaio ore 18,00 circa (cena con la mamma); negli anni dispari i figli minori resteranno con il padre dall'inizio delle vacanze sino al 31 dicembre ore 11,00 allorchè la madre li prenderà seco e terrà sino al 6 gennaio incluso;
- durante le vacanze invernali per il 50% con modalità da concordare fra i genitori (salvo diverso accordo fra i genitori);
- ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
primo anno (2025) con la madre.
Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà; compleanno dei figli minori in alternanza annuale fra i genitori.
In caso di festa di compleanno dei minori con compagni di scuola ed amici degli stessi, è possibile la partecipazione di entrambi i genitori che ripartiranno nella misura del 50% i costi della festa;
nelle vacanze estive: per tre settimane di cui solo due consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio.
Nel periodo invernale la madre si impegna a portare la figlia a Chatillon affinchè il padre possa condurla a per il corso di sci. CP_1
I genitori sin da ora concordano sulla frequenza da parte dei minori dei centri estivi ovviamente gli stessi preliminarmente valuteranno la tipologia di attività ed il costo della stessa;
riparto del costo al 50% fra i genitori;
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
5) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori il padre:
- si obbliga a versare in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori la somma mensile di euro 650/00 (325/00 pro capite). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2025 – mese febbraio);
* si obbliga a concorrere nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli minori.
Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese i ricorrenti aderiscono al Protocollo
pagina 3 di 5 d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data
22/02/2019. In deroga alle previsioni dello stesso;
la mensa verrà ripartita fra i genitori:
50% padre – 50% madre.
6) L' assegno unico viene attribuito nella misura del 100% alla madre collocataria con conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili 100% in capo alla madre.
Arretrati mantenimento figli La sig.ra rinuncia agli arretrati dovuti dal padre per Pt_1
il mantenimento ordinario dei figli sino a novembre 2024. Sulle spese le parti dichiarano che le stesse sono compensate alla data del 30 novembre 2024 con esclusione di quanto segue:
a) le spese dentistiche per la figlia trattamento in corso già preventivate vengono poste per l' intero a carico del padre;
b) le spese del corso sci per la figlia pari complessivi euro 2.050/00 (pro capite 1.025/00) dovranno essere ripartite al 50% fra i genitori (ad oggi la madre ha versato la somma di euro
850/00- il padre si impegna a versare la seconda rata già scaduta pari ad euro 650/00; il saldo pari ad euro 550/00 verrà versato quanto ad euro 175/00 dalla madre, quanto ad euro 375/00 dal padre);
c) la retta scolastica di pari per ottobre 2024 ad euro 118/00, per il mese di novembre Per_2
2024 ad euro 100/50 ed ancora non quantificata per il mese di dicembre 2024 verrà ripartita fra i genitori al 50%;
d) il costo mensa per er i mesi di novembre e dicembre 2024 verrà ripartito al 50% Per_1
fra i genitori.
7) Si da ora la madre è autorizzata per gli anni a venire a cambiare il comprensorio sciistico proprio e dei figli. In tal caso il padre dichiara che non condurrà nel diverso comprensorio sciistico i figli il mercoledì, nei week- end di sua competenza e durante le vacanze. Sono fatti salvi successivi e diversi accordi dei genitori diretti comunque a consentire ai figli di svolgere appieno l'attività sciistica.
8) I genitori ripartiranno fra loro in misura uguale o pressochè uguale gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli quali a titolo esemplificativo riunioni scolastiche, visite mediche (in casi di particolare rilievo è necessaria e doverosa la partecipazione di entrambi), conduzione ad attività sportive, ecc. Gli stessi inoltre si impegnano a condurre i figli al catechismo, alle riunioni previste e alle conseguenti celebrazioni. Ogni impegno extra scolastico che andrà ad interessare la giornata del mercoledì o i week-end di competenza paterna dovrà essere previamente autorizzato da quest'ultimo, salvo che si tratti di attività già in essere o già
pagina 4 di 5 autorizzata o concordata fra i genitori. Non saranno ritenuti di competenza del padre i week - end oggetto di scambio concordato della frequentazione.
9) Le parti concordano che il presente accordo sarà efficace da febbraio 2025 compreso per quanto concerne il contribuito di mantenimento minori e da dicembre 2024 per il riparto spese mediche, scolastiche e ludico sportive degli stessi.
10) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente dei figli, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse dei figli ed in conformità ad esso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli n. in Aosta (AO) il 17 novembre 2016 Persona_1
n. in Aosta (AO) il 02 giugno 2019 Persona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 12.08.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Marco TORNATORE Giudice dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est.
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza cartolare;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto da
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Circonvallazione 64 – cittadinanza italiana - licenza di scuola media superiore – dipendente pubblica amministrazione - codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1
Aosta via Losanna 5 presso lo studio e la persona dell'avv.to Maria Grazia Dal Toè
( ) che la rapp.ta e difende C.F._2
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
fraz. Breuil-Cervinia - cittadinanza italiana - licenza di scuola media superiore - imprenditore - codice fiscale , elettivamente domiciliato in St. Christophe (AO) località La C.F._3
Maladiere 1 presso lo studio e la persona dell'avv. Elena Boschini ( ) che lo C.F._4
rapp.ta e difende
Ricorrenti nell'interesse dei figli minori n. in Aosta (AO) il 17 novembre 2016 Persona_1
n. in Aosta (AO) il 02 giugno 2019 Persona_2
pagina 1 di 5 riconosciuti da entrambi i genitori con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, nell'ambito della quale sono nati i figli nel cui interesse hanno proposto ricorso congiunto per la disciplina dell'affido e del mantenimento alle seguenti condizioni frutto di accordo:
1) affidare i figli minori ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La casa familiare (in proprietà di terzi) viene assegnata alla madre con tutti i beni e gli arredi che la compongono.
3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere avanti ai figli minori giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
4) Modalità di frequentazione con i genitori (a settimane alternate): prima settimana: i minori resteranno con il padre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a sera con riconduzione presso la madre entro le ore 19,00 circa (cena con la madre salvo diverso accordo fra i genitori) nonché il venerdì dall' uscita da scuola sino alla domenica sera con riconduzione presso la madre entro le ore 20,00 circa (cena con il padre); seconda settimana: i minori resteranno con il padre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a sera con riconduzione presso la madre entro le ore 19,00 (cena con la madre salvo diverso accordo fra i genitori).
Le parti concordano che ciascun genitore possa contattare quotidianamente i figli sul cellulare dell'altro o su utenza telefonica di volta in volta indicata, segnatamente quando quest'ultimo non sia con i figli.
pagina 2 di 5 I genitori terranno inoltre presso di sé i figli minori nei seguenti periodi: durante le vacanze natalizie negli anni pari i figli minori resteranno con la madre dall'inizio delle vacanze sino al 31 dicembre ore 11,00 circa allorquando il padre li preleverà tenendoli con sè sino al 6 gennaio ore 18,00 circa (cena con la mamma); negli anni dispari i figli minori resteranno con il padre dall'inizio delle vacanze sino al 31 dicembre ore 11,00 allorchè la madre li prenderà seco e terrà sino al 6 gennaio incluso;
- durante le vacanze invernali per il 50% con modalità da concordare fra i genitori (salvo diverso accordo fra i genitori);
- ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
primo anno (2025) con la madre.
Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il 01/05 e l'01/11 con il papà; compleanno dei figli minori in alternanza annuale fra i genitori.
In caso di festa di compleanno dei minori con compagni di scuola ed amici degli stessi, è possibile la partecipazione di entrambi i genitori che ripartiranno nella misura del 50% i costi della festa;
nelle vacanze estive: per tre settimane di cui solo due consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio.
Nel periodo invernale la madre si impegna a portare la figlia a Chatillon affinchè il padre possa condurla a per il corso di sci. CP_1
I genitori sin da ora concordano sulla frequenza da parte dei minori dei centri estivi ovviamente gli stessi preliminarmente valuteranno la tipologia di attività ed il costo della stessa;
riparto del costo al 50% fra i genitori;
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
5) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori il padre:
- si obbliga a versare in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori la somma mensile di euro 650/00 (325/00 pro capite). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2025 – mese febbraio);
* si obbliga a concorrere nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli minori.
Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese i ricorrenti aderiscono al Protocollo
pagina 3 di 5 d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data
22/02/2019. In deroga alle previsioni dello stesso;
la mensa verrà ripartita fra i genitori:
50% padre – 50% madre.
6) L' assegno unico viene attribuito nella misura del 100% alla madre collocataria con conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili 100% in capo alla madre.
Arretrati mantenimento figli La sig.ra rinuncia agli arretrati dovuti dal padre per Pt_1
il mantenimento ordinario dei figli sino a novembre 2024. Sulle spese le parti dichiarano che le stesse sono compensate alla data del 30 novembre 2024 con esclusione di quanto segue:
a) le spese dentistiche per la figlia trattamento in corso già preventivate vengono poste per l' intero a carico del padre;
b) le spese del corso sci per la figlia pari complessivi euro 2.050/00 (pro capite 1.025/00) dovranno essere ripartite al 50% fra i genitori (ad oggi la madre ha versato la somma di euro
850/00- il padre si impegna a versare la seconda rata già scaduta pari ad euro 650/00; il saldo pari ad euro 550/00 verrà versato quanto ad euro 175/00 dalla madre, quanto ad euro 375/00 dal padre);
c) la retta scolastica di pari per ottobre 2024 ad euro 118/00, per il mese di novembre Per_2
2024 ad euro 100/50 ed ancora non quantificata per il mese di dicembre 2024 verrà ripartita fra i genitori al 50%;
d) il costo mensa per er i mesi di novembre e dicembre 2024 verrà ripartito al 50% Per_1
fra i genitori.
7) Si da ora la madre è autorizzata per gli anni a venire a cambiare il comprensorio sciistico proprio e dei figli. In tal caso il padre dichiara che non condurrà nel diverso comprensorio sciistico i figli il mercoledì, nei week- end di sua competenza e durante le vacanze. Sono fatti salvi successivi e diversi accordi dei genitori diretti comunque a consentire ai figli di svolgere appieno l'attività sciistica.
8) I genitori ripartiranno fra loro in misura uguale o pressochè uguale gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli quali a titolo esemplificativo riunioni scolastiche, visite mediche (in casi di particolare rilievo è necessaria e doverosa la partecipazione di entrambi), conduzione ad attività sportive, ecc. Gli stessi inoltre si impegnano a condurre i figli al catechismo, alle riunioni previste e alle conseguenti celebrazioni. Ogni impegno extra scolastico che andrà ad interessare la giornata del mercoledì o i week-end di competenza paterna dovrà essere previamente autorizzato da quest'ultimo, salvo che si tratti di attività già in essere o già
pagina 4 di 5 autorizzata o concordata fra i genitori. Non saranno ritenuti di competenza del padre i week - end oggetto di scambio concordato della frequentazione.
9) Le parti concordano che il presente accordo sarà efficace da febbraio 2025 compreso per quanto concerne il contribuito di mantenimento minori e da dicembre 2024 per il riparto spese mediche, scolastiche e ludico sportive degli stessi.
10) Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente dei figli, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse dei figli ed in conformità ad esso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli n. in Aosta (AO) il 17 novembre 2016 Persona_1
n. in Aosta (AO) il 02 giugno 2019 Persona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 12.08.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
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