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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1163/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. MERCURIO GISELDA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAIDA MARIA GRAZIA CP_1
Convenuto nonché
, con l'avv. DOLEI SILVANA Controparte_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320249001727641000 (notificatale in data 17/4/2024) limitatamente alle somme oggetto delle cartelle esattoriali n.13320200011341188000 (presuntivamente notificata il 7/2/2022), 13320210015354731000 (presuntivamente notificata l'11/7/2022) e 13320220006914758000 (presuntivamente notificata il 23/9/2022), lagnandosi dell'omessa notificazione delle summenzionate cartelle di pagamento. L e l' hanno contestato gli avversi assunti, Controparte_3 CP_1 chiedendo l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. Deve preliminarmente rilevarsi che l'avv. Silvana Dolei è dotata di valida procura alle liti in atti rilasciata da (la cui indicazione a stampa sul documento Controparte_4 informatico è parificata alla sottoscrizione autografa dello stesso, a mente dell'art.
3 - co.
2- d.lgs.39/1993), in virtù di procura notarile conferitagli per atto pubblico in data 25/7/2024 (depositata telematicamente dall' in data 27/11/2025). CP_5
1 Ciò chiarito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, perché le succitate cartelle esattoriali risultano essere state notificate a mezzo PEC alla Parte_1
(C.F all'indirizzo SAIBASRL@PEC.IT non coincidente con quello P.IVA_1 della società ricorrente censito nel pubblico registro EC ( come da Email_1 estratto EC della -C.F depositato telematicamente Parte_1 P.IVA_1 dalla parte ricorrente in data 21/10/2024 e acquisito al fascicolo processuale in quanto l'esigenza della sua produzione è sorta dalle difese dei convenuti). L ha dedotto, nelle note scritte depositate telematicamente in data 27/11/2025, CP_5 che comunque tali notifiche sarebbero valide per raggiungimento dello scopo in quanto sarebbero giunte a un indirizzo PEC esistente: trattasi di un assunto evidentemente sbagliato, giacché una notificazione a mezzo PEC può essere valida soltanto se l'atto viene consegnato nella casella PEC del destinatario risultante dal pubblico registro EC e, nel caso di specie, ciò non è accaduto (come si evince dall'estratto EC in atti). E, a fronte di tale documentazione prodotta dalla parte ricorrente, le parti convenute avrebbero dovuto dimostrare che, all'epoca delle notifiche delle summenzionate cartelle esattoriali, il domicilio digitale della società ricorrente censito nel pubblico registro EC era proprio (per esempio, producendo una Email_2 visura camerale storica della società in argomento), ma ciò non è stato fatto. Ne consegue che alcuna valida notifica delle surrichiamate cartelle di pagamento può ritenersi perfezionata nei confronti della parte ricorrente, con l'effetto che nella fattispecie in esame mai è iniziato a decorrere il termine decadenziale di 40 giorni previsto dalla legge per la contestazione del merito della pretesa contributiva: ne discende, come logico corollario, che l' (in questa sede convenuto formale ma CP_1 attore sostanziale) avrebbe dovuto allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (onere assertivo e probatorio non assolto nella fattispecie in esame, atteso che l' si è limitato a dedurre genericamente che si tratterebbe di premi assicurativi CP_6 obbligatori e relative sanzioni civili). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'insussistenza dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali n.13320200011341188000, 13320210015354731000 e 13320220006914758000 presupposte all'intimazione di pagamento n.13320249001727641000.
2 Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali, contributo unificato (se dovuto e versato), IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 28/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1163/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. MERCURIO GISELDA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MAIDA MARIA GRAZIA CP_1
Convenuto nonché
, con l'avv. DOLEI SILVANA Controparte_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320249001727641000 (notificatale in data 17/4/2024) limitatamente alle somme oggetto delle cartelle esattoriali n.13320200011341188000 (presuntivamente notificata il 7/2/2022), 13320210015354731000 (presuntivamente notificata l'11/7/2022) e 13320220006914758000 (presuntivamente notificata il 23/9/2022), lagnandosi dell'omessa notificazione delle summenzionate cartelle di pagamento. L e l' hanno contestato gli avversi assunti, Controparte_3 CP_1 chiedendo l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. Deve preliminarmente rilevarsi che l'avv. Silvana Dolei è dotata di valida procura alle liti in atti rilasciata da (la cui indicazione a stampa sul documento Controparte_4 informatico è parificata alla sottoscrizione autografa dello stesso, a mente dell'art.
3 - co.
2- d.lgs.39/1993), in virtù di procura notarile conferitagli per atto pubblico in data 25/7/2024 (depositata telematicamente dall' in data 27/11/2025). CP_5
1 Ciò chiarito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, perché le succitate cartelle esattoriali risultano essere state notificate a mezzo PEC alla Parte_1
(C.F all'indirizzo SAIBASRL@PEC.IT non coincidente con quello P.IVA_1 della società ricorrente censito nel pubblico registro EC ( come da Email_1 estratto EC della -C.F depositato telematicamente Parte_1 P.IVA_1 dalla parte ricorrente in data 21/10/2024 e acquisito al fascicolo processuale in quanto l'esigenza della sua produzione è sorta dalle difese dei convenuti). L ha dedotto, nelle note scritte depositate telematicamente in data 27/11/2025, CP_5 che comunque tali notifiche sarebbero valide per raggiungimento dello scopo in quanto sarebbero giunte a un indirizzo PEC esistente: trattasi di un assunto evidentemente sbagliato, giacché una notificazione a mezzo PEC può essere valida soltanto se l'atto viene consegnato nella casella PEC del destinatario risultante dal pubblico registro EC e, nel caso di specie, ciò non è accaduto (come si evince dall'estratto EC in atti). E, a fronte di tale documentazione prodotta dalla parte ricorrente, le parti convenute avrebbero dovuto dimostrare che, all'epoca delle notifiche delle summenzionate cartelle esattoriali, il domicilio digitale della società ricorrente censito nel pubblico registro EC era proprio (per esempio, producendo una Email_2 visura camerale storica della società in argomento), ma ciò non è stato fatto. Ne consegue che alcuna valida notifica delle surrichiamate cartelle di pagamento può ritenersi perfezionata nei confronti della parte ricorrente, con l'effetto che nella fattispecie in esame mai è iniziato a decorrere il termine decadenziale di 40 giorni previsto dalla legge per la contestazione del merito della pretesa contributiva: ne discende, come logico corollario, che l' (in questa sede convenuto formale ma CP_1 attore sostanziale) avrebbe dovuto allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (onere assertivo e probatorio non assolto nella fattispecie in esame, atteso che l' si è limitato a dedurre genericamente che si tratterebbe di premi assicurativi CP_6 obbligatori e relative sanzioni civili). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'insussistenza dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali n.13320200011341188000, 13320210015354731000 e 13320220006914758000 presupposte all'intimazione di pagamento n.13320249001727641000.
2 Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali, contributo unificato (se dovuto e versato), IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 28/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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