Articolo 13 della Legge 17 dicembre 1949, n. 905
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 gennaio 1950
Art. 13.
Il Ministro per il tesoro stabilira' ogni altra condizione e modalita' di esecuzione delle operazioni, di cui alla presente legge; determinera' il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; stabilira' le modalita' di estrazione dei premi; provvedera' alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli e fissera' le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950