Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3860 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Trivellato
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Chiedono quindi che codesto Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e celebrato in Vicenza il 13.02.1993 e Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro atto di matrimonio del Comune di Vicenza Parte II Serie A n. 18 in
1
di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore eventuale annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza e/o dimora ove meglio ritenga, fermo l'impegno di ciascuno di comunicare l'uno nei confronti dell'altro ogni eventuale spostamento di residenza
2) Le parti rinunciano alla percezione di un assegno di mantenimento, dichiarandosi reciprocamente autosufficienti
Per_ 3) Le figlie e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la figlia Per_2
non è economicamente autosufficiente e pertanto, in relazione al di lei Per_3
mantenimento, i genitori si accordano come segue: il sig. corrisponderà la Parte_2
somma mensile di € 300,00 (trecento /00) quale contributo al mantenimento della figlia, e ciò entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico su c/c indicato dalla sig.ra Pt_1
4) Le spese straordinarie per i figli, così come meglio identificate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza del Luglio 2009, verranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50%
a carico di ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 13.02.1993.
All'esito dell'udienza del 30.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti i rispettivi legali per l'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_2
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00,
nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Vicenza il 13.02.1993 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 18, parte II, serie A, anno 1993;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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