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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 483 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.01.2025
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Pt_1
Golfo di Taranto 7\D, rappresentato e difeso dall'Avv.Francesca Romana
Belli, in virtù di mandato alle liti per atto a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma, in data 23.01.2023, Rep. 37590/7131;
[...]
Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato
[...] C.F._1
in Taranto (TA), al C.so Umberto n. 116, presso e nello studio dell'Avv.
Ester Spada, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso di 1^ grado;
del ricorso del primo grado di giudizio;
- APPELLATO -
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2844/2020),il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti Parte_2
dell' volta ad ottenere a) la declaratoria di illegittimità e/o nullità della Pt_1
richiesta di pagamento di indebito così come formulata dall' ,b) dichiarare, Pt_1
l'intervenuta prescrizione delle richieste così come formulate dall' , c) Accertare Pt_1
e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e per l'effetto dichiarava non dovuta dall'istante la complessiva somma di € 8.121.,65 pretesa dall' con due note Pt_1
del 9.6.2017 a titolo di recupero di indebito.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' ,in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Parte_2
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza appellata perché erronea e nulla per aver ritenuto applicabile la sanatoria di cui all'art.52 L.88\1989.
L'appello è infondato.
Il Sig. ha chiesto,preliminarmente, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la Pt_2
nullità della richiesta di pagamento di indebito in relazione alle somme percepite in eccedenza sull'assegno ordinario di invalidità cat.IO n.15025989(in godimento
2 dall'1.2.2003) così come formulata dall' , nonché accertare e dichiarare, Pt_1
inoltre, l'intervenuta prescrizione delle richieste così come formulate dall' e\o Pt_1
l'insussistenza dell'indebito per tutte le ragioni di cui nel ricorso introduttivo,annullando il provvedimento dell' per cui è causa. Accertare e Pt_1
dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto da parte del Sig. in riferimento Pt_2
alle richieste formulate dall' . Pt_1
Il Sig. in particolare, titolare dell'assegno ordinario di invalidità categoria Pt_2
AIO n. 15025989 con decorrenza febbraio 2003,chiedeva l'annullamento degli indebiti, comunicati dall' con le note del 9.6.2017, ammontanti ad € 4.733,46 Pt_1
ed € 3.388,19, rispettivamente per gli anni 2011- 2012 e 2014-2015, asseritamente versati in più sulla detta pensione e pretesamente non spettanti per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge 335/1995.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non configurabile un dolo dell'interessato..
Condivide la Corte la sentenza impugnata,motivata su di un impianto logico-
giuridico aderente al dettato normativo ed agli arresti della Giurisprudenza.
Ebbene,l'appellante, in particolare, si duole della “erroneità e nullità della sentenza per aver ritenuto applicabile la sanatoria di cui all'art. 52 L. 88/1989: sussistenza e conseguenze,ritenendo applicabili al caso di specie le previsioni di cui all'art. 52
della L. 88/1989, poiché gli indebiti deriverebbero non già da un superamento dei limiti reddituali di cui alla tabella F della L. 335/1995 ma dall'applicazione della sanzione prevista dall'art. 35 comma 10bis del DL 207/2008 come convertito nella
L. 14/2009, così come introdotto dall'art. 13, comma 6, del DL 78/2010 a sua volta convertito nella L. 122/2010, ovvero la decadenza dal diritto alle prestazioni legate al reddito per omessa comunicazione da parte del Sig. – anche a seguito di Pt_2
presunto espresso sollecito in tal senso da parte dell' – dei redditi relativi agli Pt_1
anni 2011, 2012, 2014 e 2015.
3 Invero, ai sensi dell'art. 35 comma 10bis del DL 207/2008: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito
nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe
dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta
la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale
titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto
essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il
suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione
sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del
relativo diritto anche per l'anno in corso.”
Come letteralmente stabilito dalla norma,l'onere di inviare annualmente, e comunque a richiesta dell' , le comunicazioni relative al reddito è previsto solo per tutti Pt_1
quei soggetti che “non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
In verità risulta dagli atti che il Sig. ha sempre regolarmente presentato la Pt_2
dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, pertanto,non era tenuto alla comunicazione nei confronti dell'Istituto.
Correttamente, infatti, in tal senso si esprime il Tribunale ritenendo che non vi fosse alcuna “necessità di comunicazione da parte dell'istante” atteso che i redditi risultavano “già comunicati all'agenzia delle entrate”.
4 L' propone una seconda motivazione di appello: “erroneità e nullità della Pt_1
sentenza per aver ritenuto applicabile la sanatoria di cui all'art. 52 L. 88/1989 anche all'indebito pensionistico relativo all'anno 2015: sussistenza e conseguenze.”
La stessa, in particolare, ritiene che il Tribunale sia incorso in errore per non aver considerato tempestiva la richiesta di restituzione somme effettuata dall' in Pt_1
riferimento quantomeno all'anno 2015, poiché la verifica reddituale sarebbe correttamente intervenuta entro il 31.12 dell'anno successivo a quello di presentazione del Modello Fiscale.
Gli indebiti in questione non derivano dalle verifiche effettuate dall'Istituto sui redditi dell'odierno ricorrente, ma dalle disposizioni di sospensione, dapprima, e di revoca con ripetizione degli importi corrisposti, successivamente, effettuate ai sensi dell'art. 35, comma 10bis, del DL 207/2008, come detto ritenuto erroneamente applicabile dall' . Pt_1
In riferimento all'anno 2015 il Trattamento Minimo per l'anno 2015 è stato ritenuto non dovuto, e pertanto ha costituito oggetto di indebito, non già per motivazioni legate al reddito ma, anche in questo caso, per effetto dell'illegittima applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 35 comma 10bis del DL 207/2008,
come modificato dal DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, ovvero la revoca definitiva della prestazione legata al reddito per pretesa omessa comunicazione dei redditi relativi all'anno 2011.
Anche l'indebito relativo all'anno 2015 è totalmente irripetibile avendo il ricorrente assolto ad ogni onere di comunicazione reddituale con la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, come si evince dalla documentazione versata nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio.
Ad ogni modo,comunque,un preteso superamento delle soglie di cui al DL 463/1983
– L 638/1983, non è mai stato oggetto di comunicazione al ricorrente con conseguente radicale nullità del relativo preteso indebito.
5 Si rileva che le due comunicazioni di ricostituzione reddituale sono le uniche due note, pretesamente inviate al Sig. che l' resistente ha offerto in Pt_2 Pt_1
produzione sfornite della prova di avvenuta ricezione.
E' pacifico in giurisprudenza che la ripetibilità è prevista esclusivamente nel caso in cui vi sia dolo dell'interessato o nel caso di dichiarazioni inesatte o mendaci rilasciate intenzionalmente da parte del lavoratore.
Nel caso di specie,l'indebita percezione non è dovuta a dolo del pensionato ma esclusivamente ad errore e/o omissioni imputabili all'ente erogatore.
L' , infatti, come si legge nella comunicazione di indebito del 2017, specificava Pt_1
che l'indebito era determinato “dall'ammontare dei redditi superiori ai limiti previsti dalla L. 335/1995”; orbene, se così è, l'eventuale errore in cui è incorso l' è Pt_1
ascrivere a sua esclusiva responsabilità atteso che lo stesso aveva a disposizione tutti i dati reddituali del beneficiario percependo lo stesso esclusivamente reddito da lavoro dipendente.
L'istituto, pertanto, avrebbe dovuto avvedersi dell'eventuale superamento dei limiti reddituali secondo tutti i dati dallo stesso Istituto elaborati e come certificati attraverso l'estratto conto contributivo.
Non vi sono state omissioni di comunicazioni da parte del pensionato in relazione a fatti non già conosciuti dall' e che potessero incidere sul diritto o sulla misura Pt_1
della prensione.
A carico del ricorrente, pertanto, non vi era e non vi è alcun obbligo di comunicazione atteso che, come ampiamente argomentato, si è esonerati dalla presentazione del Red (dichiarazione reddituale per i pensionati) se è stata presentata la dichiarazione dei redditi, esattamente come nel caso che ci occupa (circolare Pt_1
195/2015).
Orbene, nel caso di specie, come è dato evincersi dall'estratto contributivo, dalle dichiarazioni dei redditi e dai CU in atti, per gli anni in contestazione, ovvero Pt_1
6 2011, 2012, 2014 e 2015, il limite reddituale non è mai stato superato essendo sempre stato ben al di sotto dei limiti di reddito stabiliti annualmente con Decreto
Ministeriale e recepiti dall'Istituto con le proprie circolari.
La sentenza impugnata, pertanto, non merita le censure mosse dall'appellante.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di Pt_1
giudizio del presente grado che si liquidano in € 1700,00 oltre accessori di legge;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto, 22.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 483 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.01.2025
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Pt_1
Golfo di Taranto 7\D, rappresentato e difeso dall'Avv.Francesca Romana
Belli, in virtù di mandato alle liti per atto a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma, in data 23.01.2023, Rep. 37590/7131;
[...]
Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato
[...] C.F._1
in Taranto (TA), al C.so Umberto n. 116, presso e nello studio dell'Avv.
Ester Spada, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso di 1^ grado;
del ricorso del primo grado di giudizio;
- APPELLATO -
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2844/2020),il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti Parte_2
dell' volta ad ottenere a) la declaratoria di illegittimità e/o nullità della Pt_1
richiesta di pagamento di indebito così come formulata dall' ,b) dichiarare, Pt_1
l'intervenuta prescrizione delle richieste così come formulate dall' , c) Accertare Pt_1
e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e per l'effetto dichiarava non dovuta dall'istante la complessiva somma di € 8.121.,65 pretesa dall' con due note Pt_1
del 9.6.2017 a titolo di recupero di indebito.
Condannava l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' ,in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Parte_2
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza appellata perché erronea e nulla per aver ritenuto applicabile la sanatoria di cui all'art.52 L.88\1989.
L'appello è infondato.
Il Sig. ha chiesto,preliminarmente, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la Pt_2
nullità della richiesta di pagamento di indebito in relazione alle somme percepite in eccedenza sull'assegno ordinario di invalidità cat.IO n.15025989(in godimento
2 dall'1.2.2003) così come formulata dall' , nonché accertare e dichiarare, Pt_1
inoltre, l'intervenuta prescrizione delle richieste così come formulate dall' e\o Pt_1
l'insussistenza dell'indebito per tutte le ragioni di cui nel ricorso introduttivo,annullando il provvedimento dell' per cui è causa. Accertare e Pt_1
dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto da parte del Sig. in riferimento Pt_2
alle richieste formulate dall' . Pt_1
Il Sig. in particolare, titolare dell'assegno ordinario di invalidità categoria Pt_2
AIO n. 15025989 con decorrenza febbraio 2003,chiedeva l'annullamento degli indebiti, comunicati dall' con le note del 9.6.2017, ammontanti ad € 4.733,46 Pt_1
ed € 3.388,19, rispettivamente per gli anni 2011- 2012 e 2014-2015, asseritamente versati in più sulla detta pensione e pretesamente non spettanti per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge 335/1995.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non configurabile un dolo dell'interessato..
Condivide la Corte la sentenza impugnata,motivata su di un impianto logico-
giuridico aderente al dettato normativo ed agli arresti della Giurisprudenza.
Ebbene,l'appellante, in particolare, si duole della “erroneità e nullità della sentenza per aver ritenuto applicabile la sanatoria di cui all'art. 52 L. 88/1989: sussistenza e conseguenze,ritenendo applicabili al caso di specie le previsioni di cui all'art. 52
della L. 88/1989, poiché gli indebiti deriverebbero non già da un superamento dei limiti reddituali di cui alla tabella F della L. 335/1995 ma dall'applicazione della sanzione prevista dall'art. 35 comma 10bis del DL 207/2008 come convertito nella
L. 14/2009, così come introdotto dall'art. 13, comma 6, del DL 78/2010 a sua volta convertito nella L. 122/2010, ovvero la decadenza dal diritto alle prestazioni legate al reddito per omessa comunicazione da parte del Sig. – anche a seguito di Pt_2
presunto espresso sollecito in tal senso da parte dell' – dei redditi relativi agli Pt_1
anni 2011, 2012, 2014 e 2015.
3 Invero, ai sensi dell'art. 35 comma 10bis del DL 207/2008: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito
nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe
dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta
la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale
titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto
essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il
suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione
sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del
relativo diritto anche per l'anno in corso.”
Come letteralmente stabilito dalla norma,l'onere di inviare annualmente, e comunque a richiesta dell' , le comunicazioni relative al reddito è previsto solo per tutti Pt_1
quei soggetti che “non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
In verità risulta dagli atti che il Sig. ha sempre regolarmente presentato la Pt_2
dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, pertanto,non era tenuto alla comunicazione nei confronti dell'Istituto.
Correttamente, infatti, in tal senso si esprime il Tribunale ritenendo che non vi fosse alcuna “necessità di comunicazione da parte dell'istante” atteso che i redditi risultavano “già comunicati all'agenzia delle entrate”.
4 L' propone una seconda motivazione di appello: “erroneità e nullità della Pt_1
sentenza per aver ritenuto applicabile la sanatoria di cui all'art. 52 L. 88/1989 anche all'indebito pensionistico relativo all'anno 2015: sussistenza e conseguenze.”
La stessa, in particolare, ritiene che il Tribunale sia incorso in errore per non aver considerato tempestiva la richiesta di restituzione somme effettuata dall' in Pt_1
riferimento quantomeno all'anno 2015, poiché la verifica reddituale sarebbe correttamente intervenuta entro il 31.12 dell'anno successivo a quello di presentazione del Modello Fiscale.
Gli indebiti in questione non derivano dalle verifiche effettuate dall'Istituto sui redditi dell'odierno ricorrente, ma dalle disposizioni di sospensione, dapprima, e di revoca con ripetizione degli importi corrisposti, successivamente, effettuate ai sensi dell'art. 35, comma 10bis, del DL 207/2008, come detto ritenuto erroneamente applicabile dall' . Pt_1
In riferimento all'anno 2015 il Trattamento Minimo per l'anno 2015 è stato ritenuto non dovuto, e pertanto ha costituito oggetto di indebito, non già per motivazioni legate al reddito ma, anche in questo caso, per effetto dell'illegittima applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 35 comma 10bis del DL 207/2008,
come modificato dal DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, ovvero la revoca definitiva della prestazione legata al reddito per pretesa omessa comunicazione dei redditi relativi all'anno 2011.
Anche l'indebito relativo all'anno 2015 è totalmente irripetibile avendo il ricorrente assolto ad ogni onere di comunicazione reddituale con la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, come si evince dalla documentazione versata nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio.
Ad ogni modo,comunque,un preteso superamento delle soglie di cui al DL 463/1983
– L 638/1983, non è mai stato oggetto di comunicazione al ricorrente con conseguente radicale nullità del relativo preteso indebito.
5 Si rileva che le due comunicazioni di ricostituzione reddituale sono le uniche due note, pretesamente inviate al Sig. che l' resistente ha offerto in Pt_2 Pt_1
produzione sfornite della prova di avvenuta ricezione.
E' pacifico in giurisprudenza che la ripetibilità è prevista esclusivamente nel caso in cui vi sia dolo dell'interessato o nel caso di dichiarazioni inesatte o mendaci rilasciate intenzionalmente da parte del lavoratore.
Nel caso di specie,l'indebita percezione non è dovuta a dolo del pensionato ma esclusivamente ad errore e/o omissioni imputabili all'ente erogatore.
L' , infatti, come si legge nella comunicazione di indebito del 2017, specificava Pt_1
che l'indebito era determinato “dall'ammontare dei redditi superiori ai limiti previsti dalla L. 335/1995”; orbene, se così è, l'eventuale errore in cui è incorso l' è Pt_1
ascrivere a sua esclusiva responsabilità atteso che lo stesso aveva a disposizione tutti i dati reddituali del beneficiario percependo lo stesso esclusivamente reddito da lavoro dipendente.
L'istituto, pertanto, avrebbe dovuto avvedersi dell'eventuale superamento dei limiti reddituali secondo tutti i dati dallo stesso Istituto elaborati e come certificati attraverso l'estratto conto contributivo.
Non vi sono state omissioni di comunicazioni da parte del pensionato in relazione a fatti non già conosciuti dall' e che potessero incidere sul diritto o sulla misura Pt_1
della prensione.
A carico del ricorrente, pertanto, non vi era e non vi è alcun obbligo di comunicazione atteso che, come ampiamente argomentato, si è esonerati dalla presentazione del Red (dichiarazione reddituale per i pensionati) se è stata presentata la dichiarazione dei redditi, esattamente come nel caso che ci occupa (circolare Pt_1
195/2015).
Orbene, nel caso di specie, come è dato evincersi dall'estratto contributivo, dalle dichiarazioni dei redditi e dai CU in atti, per gli anni in contestazione, ovvero Pt_1
6 2011, 2012, 2014 e 2015, il limite reddituale non è mai stato superato essendo sempre stato ben al di sotto dei limiti di reddito stabiliti annualmente con Decreto
Ministeriale e recepiti dall'Istituto con le proprie circolari.
La sentenza impugnata, pertanto, non merita le censure mosse dall'appellante.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di Pt_1
giudizio del presente grado che si liquidano in € 1700,00 oltre accessori di legge;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Taranto, 22.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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