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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2024, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6308/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. GENOVESE ENRICO
e
, Parte_2
con l'avv. BERALDO GIOVANNI
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 28/11/2024 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro
1 volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
MONTEBELLUNA (TV) il 30/01/1967 e nata a [...] Parte_2
(TV) il 07/09/1971, matrimonio contratto il 11/07/2004 e trascritto al n. 10, Parte II, Serie
A, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORNUDA alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni del figlio stesso, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
2. il padre, a motivo degli orari di lavoro, terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
- settimanalmente, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 20.00 fino al mattino del giorno seguente (fino all'accompagnamento a scuola);
- a week-end alternati, dal venerdì sera (dalle ore 20:00) al lunedì mattina (fino all'accompagnamento a scuola).
3. fermo restando che entrambi i genitori hanno il diritto/dovere di presenziare ai momenti significativi per il minore, quali compleanni, giorno di Natale e Pasqua o anche religiosi (prima confessione, comunione, cresima…), tutti i periodi di vacanza scolastica saranno equamente ripartiti: padre e madre avranno diritto/dovere di tenere con sé il figlio, ad anni alterni, nel periodo intercorrente tra il mattino del 26 dicembre e il pomeriggio del 31 dicembre o quello intercorrente tra il pomeriggio del 31 dicembre e la sera del 6 gennaio. Ad anni alterni, oltre ai periodi di cui sopra, i genitori avranno il diritto/dovere di tenere con sé il figlio il giorno di Natale o la Vigilia di Natale. Parimenti
2 le vacanze pasquali saranno equamente ripartite;
i periodi “ponte” connessi alle ulteriori festività infrasettimanali (il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre) saranno di anno in anno suddivisi in via equanime;
4. durante le vacanze estive il tempo che il figlio trascorrerà con il padre e la madre sarà
diviso in modo paritario, tenendo conto anche di eventuali periodi di vacanza. Nel
periodo estivo potranno essere previsti periodi di permanenza continuativa differenti rispetto a quelli sopra stabiliti per il periodo scolastico;
le vacanze saranno in ogni caso concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi entro il 10 giugno di ogni anno;
5. il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma di € Pt_1
400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, da versarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra Parte_2
[...]
6. i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria seguendo il “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso del
01.12.2016” (doc. 14) da intendersi qui richiamato integralmente. Ciascun coniuge potrà
detrarre – in sede di dichiarazione dei redditi – il 50% delle spese straordinarie versate detraibili;
7. l'Assegno Unico Universale (infra, AUU) sarà percepito interamente dalla madre;
8. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, attestando con la disgiunta sottoscrizione del presente atto di aver definito prima d'ora ogni e qualsiasi questione economica tra loro, essendo e dichiarandosi pertanto economicamente autosufficienti;
9. entrambi i coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto proprio e del figlio;
Per_1
10. le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 28/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6308/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. GENOVESE ENRICO
e
, Parte_2
con l'avv. BERALDO GIOVANNI
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 28/11/2024 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro
1 volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
MONTEBELLUNA (TV) il 30/01/1967 e nata a [...] Parte_2
(TV) il 07/09/1971, matrimonio contratto il 11/07/2004 e trascritto al n. 10, Parte II, Serie
A, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CORNUDA alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni del figlio stesso, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
2. il padre, a motivo degli orari di lavoro, terrà con sé il figlio con le seguenti modalità:
- settimanalmente, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 20.00 fino al mattino del giorno seguente (fino all'accompagnamento a scuola);
- a week-end alternati, dal venerdì sera (dalle ore 20:00) al lunedì mattina (fino all'accompagnamento a scuola).
3. fermo restando che entrambi i genitori hanno il diritto/dovere di presenziare ai momenti significativi per il minore, quali compleanni, giorno di Natale e Pasqua o anche religiosi (prima confessione, comunione, cresima…), tutti i periodi di vacanza scolastica saranno equamente ripartiti: padre e madre avranno diritto/dovere di tenere con sé il figlio, ad anni alterni, nel periodo intercorrente tra il mattino del 26 dicembre e il pomeriggio del 31 dicembre o quello intercorrente tra il pomeriggio del 31 dicembre e la sera del 6 gennaio. Ad anni alterni, oltre ai periodi di cui sopra, i genitori avranno il diritto/dovere di tenere con sé il figlio il giorno di Natale o la Vigilia di Natale. Parimenti
2 le vacanze pasquali saranno equamente ripartite;
i periodi “ponte” connessi alle ulteriori festività infrasettimanali (il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre) saranno di anno in anno suddivisi in via equanime;
4. durante le vacanze estive il tempo che il figlio trascorrerà con il padre e la madre sarà
diviso in modo paritario, tenendo conto anche di eventuali periodi di vacanza. Nel
periodo estivo potranno essere previsti periodi di permanenza continuativa differenti rispetto a quelli sopra stabiliti per il periodo scolastico;
le vacanze saranno in ogni caso concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi entro il 10 giugno di ogni anno;
5. il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma di € Pt_1
400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, da versarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra Parte_2
[...]
6. i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria seguendo il “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso del
01.12.2016” (doc. 14) da intendersi qui richiamato integralmente. Ciascun coniuge potrà
detrarre – in sede di dichiarazione dei redditi – il 50% delle spese straordinarie versate detraibili;
7. l'Assegno Unico Universale (infra, AUU) sarà percepito interamente dalla madre;
8. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, attestando con la disgiunta sottoscrizione del presente atto di aver definito prima d'ora ogni e qualsiasi questione economica tra loro, essendo e dichiarandosi pertanto economicamente autosufficienti;
9. entrambi i coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto proprio e del figlio;
Per_1
10. le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 28/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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