CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3406/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'UR IA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18674/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000031248722022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2505/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da se stessa, impugna l'avviso di accertamento, notificato il 06.07.25, relativo a Tassa automobilistica anno 2022 di €743,24. Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso bonario, il difetto di motivazione (manca l'indicazione delle tariffe di riferimento, le aliquote applicate, i criteri per la determinazione di sanzioni ed interessi). Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
La Regione Campania chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, deducendo la legittimità dell'atto che è motivato ed emesso nei termini di legge;
specifica che l'avviso di accertamento non deve essere preceduto dall'avvio bonario.
Con memorie la ricorrente eccepisce la mancanza di attestazione di conformità della documentazione depositata, la violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 per mancanza dell'attivazione del contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione per mancata specificazione dei criteri di quantificazione della tassa automobilistica e degli oneri accessori, specificando che in ogni caso, vi sarebbe una violazione e/o falsa applicazione dall'articolo 13 e ss del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come modificato dal D.lgs. 87/2024 che, dal 1° settembre 2024, per l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, prevede una sanzione amministrativa pari al 25% sull'importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente osservato che l'atto impugnato, per l'anno 2022 e notificato il 06.07.25, è stato emesso nel termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53.
L'accertamento dell'omesso pagamento della tassa automobilistica rientra nella esclusione degli atti per i quali è obbligatorio il contraddittorio preventivo, previsto dall'art. 6 bis della legge n. 212/2020. La norma mira a garantire il diritto alla difesa, migliorare il rapporto fisco-contribuente, basato su collaborazione e buona fede e a ridurre il contenzioso giudiziario. Si applica a tutti gli atti autonomamente impugnabili, tranne ai controlli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, o in caso di fondato pericolo per la riscossione.
L'art. 4 comm5 lettera a) della legge della Regione Campania 31.12.24, n. 25 espressamente prevede: ”
Costituiscono atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni: a) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, tardivo od insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale”.
L'avviso di accertamento impugnato soddisfa l'obbligo di motivazione, considerato la contribuente è stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur”. Oltretutto è puntualmente esplicitato che per il mancato versamento è applicabile l'irrogazione della sanzione del 30% senza riduzione, in quanto non è stato effettuato il versamento nei termini. Va specificato che nel caso in esame, per mancato pagamento tassa automobilistica relativa all'anno 2022, non è applicabile la sanzione del 25% come previsto dall'art.13 del D.Lgs.n. 472/97, così come modificato dal D.lgs. 87/2024, considerato la modifica si applica per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Risulta, altresì, specificato che sono calcolati interessi legali, nonché, decorso un anno dalla scadenza del termine, gli interessi moratori nella misura semestrale dell'1,00%, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1961.
Va, infine, disattesa la eccezione di inutilizzabilità della documentazione depositata da controparte in assenza di attestazione di conformità , considerato che l'unico documento che risulta depositato da controparte è l'avviso di accertamento impugnato e già versato in atti dalla ricorrente.
Il ricorso va rigettato. Le spese, in considerazione delle recenti modifiche normative, possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'UR IA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18674/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0000031248722022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2505/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da se stessa, impugna l'avviso di accertamento, notificato il 06.07.25, relativo a Tassa automobilistica anno 2022 di €743,24. Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso bonario, il difetto di motivazione (manca l'indicazione delle tariffe di riferimento, le aliquote applicate, i criteri per la determinazione di sanzioni ed interessi). Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
La Regione Campania chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, deducendo la legittimità dell'atto che è motivato ed emesso nei termini di legge;
specifica che l'avviso di accertamento non deve essere preceduto dall'avvio bonario.
Con memorie la ricorrente eccepisce la mancanza di attestazione di conformità della documentazione depositata, la violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 per mancanza dell'attivazione del contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione per mancata specificazione dei criteri di quantificazione della tassa automobilistica e degli oneri accessori, specificando che in ogni caso, vi sarebbe una violazione e/o falsa applicazione dall'articolo 13 e ss del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come modificato dal D.lgs. 87/2024 che, dal 1° settembre 2024, per l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, prevede una sanzione amministrativa pari al 25% sull'importo non versato entro la data di scadenza del termine di pagamento.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente osservato che l'atto impugnato, per l'anno 2022 e notificato il 06.07.25, è stato emesso nel termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53.
L'accertamento dell'omesso pagamento della tassa automobilistica rientra nella esclusione degli atti per i quali è obbligatorio il contraddittorio preventivo, previsto dall'art. 6 bis della legge n. 212/2020. La norma mira a garantire il diritto alla difesa, migliorare il rapporto fisco-contribuente, basato su collaborazione e buona fede e a ridurre il contenzioso giudiziario. Si applica a tutti gli atti autonomamente impugnabili, tranne ai controlli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, o in caso di fondato pericolo per la riscossione.
L'art. 4 comm5 lettera a) della legge della Regione Campania 31.12.24, n. 25 espressamente prevede: ”
Costituiscono atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni: a) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, tardivo od insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale”.
L'avviso di accertamento impugnato soddisfa l'obbligo di motivazione, considerato la contribuente è stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur”. Oltretutto è puntualmente esplicitato che per il mancato versamento è applicabile l'irrogazione della sanzione del 30% senza riduzione, in quanto non è stato effettuato il versamento nei termini. Va specificato che nel caso in esame, per mancato pagamento tassa automobilistica relativa all'anno 2022, non è applicabile la sanzione del 25% come previsto dall'art.13 del D.Lgs.n. 472/97, così come modificato dal D.lgs. 87/2024, considerato la modifica si applica per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Risulta, altresì, specificato che sono calcolati interessi legali, nonché, decorso un anno dalla scadenza del termine, gli interessi moratori nella misura semestrale dell'1,00%, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1961.
Va, infine, disattesa la eccezione di inutilizzabilità della documentazione depositata da controparte in assenza di attestazione di conformità , considerato che l'unico documento che risulta depositato da controparte è l'avviso di accertamento impugnato e già versato in atti dalla ricorrente.
Il ricorso va rigettato. Le spese, in considerazione delle recenti modifiche normative, possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese