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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2024, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 15769/2022 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1
Buonpane;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava dichiarazione Persona_1 di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della pensione di inabilità
o in via subordinata dell'assegno mensile di invalidità, disciplinati dalla legge n. 118/71, a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie.
Il consulente, a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali:
“…DOCUMENTAZIONE SANITARIA ALLEGATA IN OPPOSIZIONE Si prende visione della documentazione sanitaria allegata dall'avvocato Pasquale Buonpane nel fascicolo telematico.
• Fotocopia relazione psichiatrica della ASL Caserta – Distretto 19/20 – in data 11.05.2022 Dott.ssa
. Diagnosi: psicosi depressiva cronica con necessità di terapia continua. Persona_2
• Fotocopia relazione medico legale cardiologica ASL Caserta in data 19.05.2022 a firma del Dott.
[...]
. Cardiopatia ipertensiva in labile controllo farmacologico. Per_3
1 • Fotocopia visita ematologica Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in data
07.11.2022 a firma del Dott. . Persona_4
Piastrinopenia riscontrata occasionalmente… CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Il complesso morboso di cui sopra è sicuramente nel suo insieme importante e si può valutarlo in riferimento ai contenuti della tabella indicativa delle percentuali di cui al DM 5/2/92.
La ricorrente di anni 62, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle Parte_1 risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta dalle seguenti patologie: broncopatia cronica asmatiforme, condizione ampiamente documentata in atti, dove non si rileva che la paziente ha subito episodi acuti di dispnea, la saturazione di ossigeno in aria ambiente è nella norma, non vi è dispnea nel corso della visita, visto il nostro esame obiettivo, si può valutare come da codice 6003 in misura del
40%.
Si accredita una sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo in relazione alla condizione clinica e alla documentazione rilasciata dal DSM in data 28.07.2016, 11.05.2022 prodotta nel procedimento di opposizione, in cui è riportato che la ricorrente è in carico presso il DSM di San Cipriano D'Aversa dal
2025, tale patologia sicuramente è da ritenersi emendabile, suscettibile di diversa valutazione in caso di visita di revisione, al momento valutabile come da codice 2206 in misura del 40%.
Il riscontro della piastrinopenia allo stato non è valutabile.
L'ipertensione arteriosa dalla visita cardiologica eseguita in data 19.05.2022 presso la a CP_2 firma del Dott. risulta in labile controllo farmacologico, ciò significa che la ricorrente Persona_3 mantiene un profilo pressorio non sempre normoteso con impegno della funzione cardiaca, il quadro clinico che né scaturisce è da assimilare ad una II classe NYHA valutabile come da codice 6446 in misura del 40% in riferimento alle Tabelle di cui al DM del 5.02. 1992.
Per tutto quanto sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'articolo 5 del DL 509, si perviene ad una invalidità complessiva del 76% (settantasei per cento) da riconoscersi dalla data della visita cardiologica del 19.05.2022...
LE CONCLUSIONI
La signora nata a [...] il [...], è affetta da: Parte_1
• Sindrome depressiva endoreattiva. (Cod. 2206 valutazione 40) %
• Cardiopatia ipertensiva con labile risposta farmacologica. (Cod. 6446 valutazione del 40%)
• Bronchite asmatica. (Cod. 6003 valutazione 30%) Tali minorazioni determinano una percentuale di invalidità del 65% dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa del 22.09.2020.
Considerato la progressione della patologia cardiaca è da riconoscersi una percentuale d'invalidità del 76% dal mese di maggio 2022”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità disciplinata dalla legge 118/71.
2 Deve inoltre accertarsi che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno mensile di invalidità disciplinato dalla legge 118/1971 a far data dal maggio
2022.
Le spese di lite vanno compensate avuto riguardo al riconoscimento di una soltanto delle prestazioni richieste in ricorso.
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da separato decreto, sono poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta che la ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno mensile di invalidità disciplinato dalla legge 118/1971 a far data dal maggio 2022;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate Persona_1 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 06.12.2024
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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