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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 3153/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Laura Battain)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Chiaramaria Marton) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Scorzè (VE) in data 06.09.2014 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2014, parte II^, Serie A, n.
16; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 25.09.2010); Per_1 che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“01. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
02. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Per_1 condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica insieme alla madre;
pagina 1 di 3 03. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
04. la casa coniugale sita Scorzè (VE) via Gallese n. 65/a di esclusiva proprietà del signor Pt_2
resterà assegnata allo stesso con gli arredi ivi esistenti;
il signor provvederà a
[...] Pt_2 corrispondere in via esclusiva le rate del mutuo esistente. La signora provvederà a trasferirsi Pt_1 presso l'abitazione sita in Rio San Martino di Scorzè (VE), Via Onaro n. 106 dal mese di luglio 2025.
05. Ciascuno dei genitori si assume l'onere reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio, e ciò fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
06. Il padre terrà con sé il figlio compatibilmente agli impegni di quest'ultimo e salvo Per_1 diverso accordo da prendersi di volta in volta con la madre:
• a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina);
• un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì (fatti salvi diversi accordi anche in vista degli impegni del minore) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva;
• due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno fin d'ora precisando che per le festività natalizie 2025 starà con il padre dal giorno della vigilia fino al 30 Per_1 dicembre 2025 e con la madre dal 30.12.25 fino al 07.01.2026 quando riprenderanno le attività scolastiche;
• due giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
07. Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo indiretto al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00), da pagarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario a decorrere dal mese di luglio 2025 quando la signora provvederà a trasferirsi Pt_1 presso la sua abitazione di Scorzè, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di agosto 2026. Relativamente all'assegno unico, attualmente percepito in via esclusiva dal signor pari ad euro 57,00, verrà corrisposto dal mese di luglio 2025 dal signor Pt_2
alla signora e ciò fino a quando quest'ultima non provvederà a svolgere formale Pt_2 Pt_1 richiesta con tutti i necessari adempimenti.
pagina 2 di 3 08. Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno suddivise al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
09. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora . Parte_1
10. Le detrazioni per figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diversi accordi. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse.
11. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
12. I coniugi dichiarano di non avere conti correnti cointestati, di essere comunque a conoscenza della consistenza e dei saldi di conto correnti intestati a ciascuno e di rinunciare alla loro produzione.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scorzè (VE) (N. 16 Parte II Serie A dell'anno 2014).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 3153/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. Laura Battain)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Chiaramaria Marton) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Scorzè (VE) in data 06.09.2014 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2014, parte II^, Serie A, n.
16; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 25.09.2010); Per_1 che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“01. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
02. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Per_1 condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica insieme alla madre;
pagina 1 di 3 03. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
04. la casa coniugale sita Scorzè (VE) via Gallese n. 65/a di esclusiva proprietà del signor Pt_2
resterà assegnata allo stesso con gli arredi ivi esistenti;
il signor provvederà a
[...] Pt_2 corrispondere in via esclusiva le rate del mutuo esistente. La signora provvederà a trasferirsi Pt_1 presso l'abitazione sita in Rio San Martino di Scorzè (VE), Via Onaro n. 106 dal mese di luglio 2025.
05. Ciascuno dei genitori si assume l'onere reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio, e ciò fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
06. Il padre terrà con sé il figlio compatibilmente agli impegni di quest'ultimo e salvo Per_1 diverso accordo da prendersi di volta in volta con la madre:
• a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina);
• un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì (fatti salvi diversi accordi anche in vista degli impegni del minore) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva;
• due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno fin d'ora precisando che per le festività natalizie 2025 starà con il padre dal giorno della vigilia fino al 30 Per_1 dicembre 2025 e con la madre dal 30.12.25 fino al 07.01.2026 quando riprenderanno le attività scolastiche;
• due giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
07. Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo indiretto al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00), da pagarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario a decorrere dal mese di luglio 2025 quando la signora provvederà a trasferirsi Pt_1 presso la sua abitazione di Scorzè, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di agosto 2026. Relativamente all'assegno unico, attualmente percepito in via esclusiva dal signor pari ad euro 57,00, verrà corrisposto dal mese di luglio 2025 dal signor Pt_2
alla signora e ciò fino a quando quest'ultima non provvederà a svolgere formale Pt_2 Pt_1 richiesta con tutti i necessari adempimenti.
pagina 2 di 3 08. Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno suddivise al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
09. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora . Parte_1
10. Le detrazioni per figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diversi accordi. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse.
11. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
12. I coniugi dichiarano di non avere conti correnti cointestati, di essere comunque a conoscenza della consistenza e dei saldi di conto correnti intestati a ciascuno e di rinunciare alla loro produzione.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scorzè (VE) (N. 16 Parte II Serie A dell'anno 2014).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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