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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1839/2024
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DR PP - Presidente
Morris Recla - Giudice
NT AN - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1839/2024 introdotto da:
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. KOOB CAMILLA e l'avv. VENDRAME C.F._1
INNOCENTI LAURA, giusta delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 12 , nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. PETRELLA LUIGI ALBERTO, giusta delega agli C.F._2
atti,
- parte resistente-;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337-bis ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento delle due figlie minorenni;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione:
1) confermare l'affidamento delle minori nata a AN in [...]_1
08.06.2015 e nata a AN in data [...] in [...] esclusiva cd. Persona_2
rafforzata alla madre OR , disponendo che la madre stessa possa Parte_1
da sola decidere anche in relazione alle questioni fondamentali della vita delle suddette
minori (salute, scuola, residenza, formazione), ivi compresa quella di richiedere in via
pagina 2 di 12 esclusiva, a fini turistici, i documenti per l'espatrio ed il rinnovo della carta di identità
di queste ultime. Le minori manterranno il collocamento prevalente e la residenza
anagrafica presso la madre.
2) Disporre la sospensione del diritto di visita padre-figlie fino a nuovo provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria da emettersi su istanza motivata del padre e previa valutazione
del suo recupero genitoriale, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali.
3) Dichiarare tenuto il signor a versare alla OR Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie e
[...] Per_1
, l'importo mensile di Euro 400,00 per ciascuna figlia (complessivamente € Per_2
800,00), soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici ASTAT della Provincia
di AN, con decorrenza dal deposito della domanda, contributo da versare in via
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente che la
ricorrente indicherà a tale effetto, nonché il 50% delle spese straordinarie individuate e
disciplinate secondo i parametri del Protocollo di Intesa tra Tribunale di AN,
Procura ed Osservatorio nazionale del diritto di Famiglia vigente al momento
dell'effettuazione della spesa (attualmente è in vigore il Protocollo dd. 26.11.2024).
4) Disporre che tutti gli assegni regionali, provinciali, assegno unico universale, nonché
i contributi pubblici in favore dei figli spettino per intero al 100% alla madre sig.ra
e che le detrazioni fiscali per spese mediche e/o di istruzione e/o Parte_1
sportive vadano a beneficio esclusivo al 100% alla stessa.
5) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”;
pagina 3 di 12 precisate alla parte resistente:
“Il Tribunale di AN, contrariis reiectis voglia raccogliere le seguenti conclusioni:
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento presso la residenza della madre;
assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà insieme alle figlie;
Pt_1
disporre che il padre possa vedere le figlia il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore
19, nonché due we al mese alternati dalla ore 10.00 del sabato alle ore 19 della
domenica;
disporre che le minori trascorrano con il padre le ferie (Natale, Capodanno, Carnevale,
Pasqua) alternativamente con la madre di anno in anno a titolo di esempio il Natale con
la madre ed il Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
disporre che il padre possa tenere con sé le figlie per 15 gg anche non consecutivi
durante i tre mesi estivi;
disporre che il padre versi l'importo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento
per entrambe le figlie, importo da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con
rivalutazione Astat Provincia di AN a far data dall' ottobre 2025 oltre al
pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie;
disporre che l'assegno unico universale spetti alla sig.ra al 100%; Pt_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
In via istruttoria … (omissis)”;
pagina 4 di 12 precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza
presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la
determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette
alla decisione al giudice”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso che dall'unione Parte_1
con la parte resistente sono venute alla luce le due figlie Controparte_1
, nata l'[...] a [...], e , nata Persona_1 Persona_2
il 31/01/2022 a AN. Il padre si è costituito nel Controparte_1
procedimento. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza per i motivi esposti al punto seguente. Le figlie sono state riconosciute da entrambi i genitori.
2. La convivenza si è interrotta nel mese di marzo 2024 a causa di problemi di abuso di alcol del resistente. La ricorrente riferisce che il consumo di alcol sfociava in episodi di violenza verbale e fisica, anche in presenza delle minori. In data 19 aprile 2024 il resistente è stato ammonito dal Questore per condotte persecutorie (doc. 6 di parte ricorrente), ma nonostante tale provvedimento ha continuato a molestare la ricorrente e si è più volte presentato in stato di ebbrezza durante gli incontri con le figlie, per cui la pagina 5 di 12 ricorrente aveva chiesto nel ricorso l'emissione di ordini di protezione ex art. 473-bis.69
e ss. c.p.c., anche inaudita altera parte1.
3. Il Giudice delegato ha voluto instaurare il contraddittorio prima di decidere sulla richiesta degli ordini di protezione. All'udienza dell'11/07/2024 il resistente era
“d'accordo di sottoporsi all'esame del suo sangue diretto a verificare se soffre o meno
di un alcol dipendenza” e il Giudice ha rinviato la decisione sugli ordini di protezione richiesti, fatta eccezione per la sospensione del “diritto di visita delle bambine da parte
del padre … fino alla prossima udienza del 22/07/2024” (verbale d'udienza dell'11/07/2024).
4. Sebbene all'udienza del 22/07/2024 il resistente fosse stato d'accordo a sottoporsi a una cura della dipendenza con ripetute analisi del sangue, il Giudice delegato, tenuto conto che il resistente aveva continuato a inviare messaggi alla ricorrente e alle figlie causando alle stesse uno stato di paura, ha sospeso il diritto di visita del resistente sig.
nei confronti delle figlie e ha vietato allo stesso di avvicinarsi alla CP_2
ricorrente, imponendogli il divieto di comunicare con le figlie e la madre con qualsiasi mezzo.
5. A seguito del ricovero del resistente per disintossicazione presso la clinica di
T'NA a Merano e la sua disponibilità a intraprendere un percorso per il superamento della alcol-dipendenza presso l'associazione Hands, sono stati pagina 6 di 12 programmati, con il consenso della ricorrente, determinate visite delle figlie con pernottamento in presenza della nonna paterna (cfr. il verbale d'udienza del
12/09/2024), visite poi estese all'udienza del 14/10/2024.
6. Siccome le visite, secondo quanto riferito dalla ricorrente (che a comprova delle sue affermazioni depositava anche file audio), non si erano svolte nell'interesse delle figlie,
anche per la non superata alcol-dipendenza del resistente, e considerato il fatto che lo stesso si era ritirato nel frattempo in una comunità terapeutica, sono state sospese le visite del padre nei provvedimenti temporanei e urgenti, con la precisazione che, qualora questi faccia richiesta, possono riprendere in ambiente protetto “presso i competenti
Servizi Sociali, secondo le modalità ed i tempi e fino a quando i Servizi Sociali
ritengano le visite protette necessarie nell'interesse delle figlie” (ordinanza del
16/12/2024).
7. Sennonché il resistente si era trasferito verso dicembre 2024 in Germania,
intenzionato a trovare un lavoro maggiormente retribuito, come riferisce il suo procuratore nelle note d'udienza, depositate il 29/05/2025 (a AN aveva “uno
stipendio mensile di circa 1.700,00 al mese per 14 mensilità”: costituzione del resistente del 14/09/2024, p. 3, n. 17), rendendosi, purtroppo, di fatto irreperibile. All'udienza del
13/10/2025 non si presentava neppure il suo avvocato. La ricorrente riferisce che “a
partire dal mese di maggio 2025, ha cessato di corrispondere il contributo di
mantenimento ordinario stabilito dal Tribunale. Solo per i mesi di giugno e luglio 2025
la madre del resistente ha versato un importo parziale e ridotto (€ 500,00 anziché €
pagina 7 di 12 700,00), mentre per i mesi successivi non è stato versato alcunché; non ha contribuito in
alcun modo alle spese straordinarie per le figlie” (note scritte della parte ricorrente,
depositate il 18/11/2025).
8. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto delle figlie minori a causa della tenera età delle stesse;
con riferimento a (nata l'[...]) si è voluto Per_1
anche evitare una vittimizzazione secondaria, considerato il vissuto con il padre alcolizzato.
9. Alla luce delle dette premesse il Tribunale si determina nel modo seguente:
a) Le figlie minori vengano affidate esclusivamente alla madre, ai sensi dell'art. 337quater c.c., in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario al loro interesse.
Infatti, il padre non ha mostrato il necessario interesse e Controparte_1
impegno per le figlie, anzi, rendendosi irreperibile dopo essersi rapportato alle figlie a tratti in modo non condivisibile (con alcol e violenza psicologica), ha mostrato di non avere i requisiti minimi per poter assumere adeguatamente la responsabilità paterna nei loro confronti. Anzi, data la sua irreperibilità (che dura già da quasi un anno), alla madre dev'essere conferita pure la possibilità di adottare da sola anche Parte_1
“le decisioni di maggiore interesse” (art. 337-quater, comma 3, c.c.).
b) Ne segue che le figlie rimangano collocate presso la madre, dove hanno la loro residenza, con l'assegnazione alla madre della casa familiare IPES, ricevuta di recente dalla stessa (per la quale paga € 450,00 al mese tra affitto e spese: cfr. verbale d'udienza del 13/10/2025).
pagina 8 di 12 c) Le visite paterne rimangono sospese e possono, su richiesta del padre, essere riprese sotto la stretta supervisione dei servizi sociali che determinano tutte le rispettive modalità, perseguendo l'interesse delle figlie.
10. Il contributo al mantenimento per le figlie dev'essere stabilito alla luce del principio di proporzionalità rispetto al reddito dei genitori previsto dall'art. 337ter, comma 4, c.c.
e, in particolare, in considerazione dei parametri indicati ai numeri da 1 a 5 del comma citato. Si precisa che la madre dispone di un reddito netto mensile di circa € 1.000,00 e riceve per le figlie l'assegno unico di € 443,20 e l'assegno provinciale di € 140,00; deve sostenere un costo della casa di € 450,00 mensili. Inoltre, deve fare fronte a un mutuo acceso per spese familiari con rate mensili di € 142,34 (ancora fino ad aprile 2026). Il
padre aveva un guadagno di circa € 1.700,00, prima che si rendesse irreperibile. Si deve considerare, inoltre, che la madre si dedica da sola alle figlie Parte_1
(data l'irreperibilità del padre), circostanza da apprezzare anche giuridicamente.
11. Alla luce di quanto premesso appare, quindi, congruo fissare il contributo al mantenimento ordinario a carico di in € 350,00 mensili per Controparte_1
figlia e quindi complessivamente in € 700,00 mensili, a partire dalla data di deposito del ricorso (20/06/2024), da rivalutare secondo gli indici ASTAT (con la prima rivalutazione a luglio 2025 con base luglio 2024) e da versare alla madre in anticipo entro il 5° giorno di ogni mese. Le spese straordinarie, determinate ai sensi del
Protocollo d'intesa del 26/11/2024, vigente presso il Tribunale di AN, devono pagina 9 di 12 essere sostenute dai genitori in parti uguali. I contributi pubblici per le figlie spettano interamente alla madre.
12. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., per cui devono essere sostenute dalla parte resistente soccombente. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione indeterminabile (complessità
bassa per la semplicità delle questioni trattate), parametri medi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria e decisione.
13. Sussiste la competenza del Tribunale adito stante la residenza abituale delle minori nel circondario di questo Tribunale (cfr. gli artt. 473-bis.11, comma 1, e 473-bis.47,
comma 1).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Le figlie , nata l'[...] a [...], e Persona_1 Per_2
, nata il [...] a [...], sono affidate alla sola madre
[...] Parte_1
, alla quale compete assumere da sola anche le decisioni di maggiore
[...]
importanza.
2. Le suddette figlie continueranno a convivere con la madre e Parte_1
avranno nel luogo di convivenza con la madre la loro residenza anagrafica.
pagina 10 di 12 3. Le visite del padre sono sospese e possono, su richiesta del Controparte_1
padre, essere riprese in ambito protetto, sotto la stretta supervisione dei servizi sociali, i quali determineranno tutte le relative modalità, perseguendo l'interesse delle figlie.
4. Il padre è obbligato a versare, a partire dal deposito del Controparte_1
ricorso avvenuto il 20/06/2024 e fino all'indipendenza economica delle figlie, l'importo mensile di € 350,00 per ogni figlia (e quindi € 700,00 al mese in totale) a titolo di mantenimento ordinario delle stesse. Il contributo di mantenimento è da rivalutare in base agli indici ASTAT per la provincia di AN con prima rivalutazione nel giugno
2025 (con base giugno 2024) e deve essere versato in anticipo dal sig.
[...]
sul conto della sig.ra entro il 5° giorno di ogni CP_1 Parte_1
mese.
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le due figlie;
sul punto si richiama integralmente a quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di
AN, Procura di AN, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AN e per i diritti di famiglia di data 26/11/2024; Controparte_3
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra Parte_1
. Anche le detrazioni fiscali relative alle figlie a carico saranno, qualora
[...]
spettanti, richieste e percepite nella misura del 100% da parte della sig.ra Parte_1
.
[...]
pagina 11 di 12 7. Si autorizza la madre a richiedere, senza la firma del padre Parte_1
, il rilascio dei documenti identificativi e del passaporto per le Controparte_1
due figlie minori.
8. Il resistente deve rimborsare alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
a titolo di spese di lite, € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre al 15%
[...]
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 27,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in AN (BZ) in Camera di Consiglio, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NT AN DR PP
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Chiedendo, tra l'altro,
“- di voler ordinare al Sig. la cessazione delle condotte pregiudizievoli dallo stesso poste in essere nei Controparte_1 confronti della OR , con espresso divieto all'effettuazione di chiamate e all'invio di messaggi e-mail alla stessa;
Pt_1
- di voler prescrivere al Sig. di non avvicinarsi alla ricorrente e alle figlie e ai luoghi abitualmente Controparte_1 frequentati dalle stesse (lavoro, scuola, asilo, ecc..) con divieto di contatto telefonico, via messaggio (anche whatsapp) e via mail, adottando ogni più opportuno provvedimento del caso” (ricorso, p. 10).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1839/2024
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DR PP - Presidente
Morris Recla - Giudice
NT AN - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1839/2024 introdotto da:
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. KOOB CAMILLA e l'avv. VENDRAME C.F._1
INNOCENTI LAURA, giusta delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 12 , nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. PETRELLA LUIGI ALBERTO, giusta delega agli C.F._2
atti,
- parte resistente-;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337-bis ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento delle due figlie minorenni;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione:
1) confermare l'affidamento delle minori nata a AN in [...]_1
08.06.2015 e nata a AN in data [...] in [...] esclusiva cd. Persona_2
rafforzata alla madre OR , disponendo che la madre stessa possa Parte_1
da sola decidere anche in relazione alle questioni fondamentali della vita delle suddette
minori (salute, scuola, residenza, formazione), ivi compresa quella di richiedere in via
pagina 2 di 12 esclusiva, a fini turistici, i documenti per l'espatrio ed il rinnovo della carta di identità
di queste ultime. Le minori manterranno il collocamento prevalente e la residenza
anagrafica presso la madre.
2) Disporre la sospensione del diritto di visita padre-figlie fino a nuovo provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria da emettersi su istanza motivata del padre e previa valutazione
del suo recupero genitoriale, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali.
3) Dichiarare tenuto il signor a versare alla OR Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie e
[...] Per_1
, l'importo mensile di Euro 400,00 per ciascuna figlia (complessivamente € Per_2
800,00), soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici ASTAT della Provincia
di AN, con decorrenza dal deposito della domanda, contributo da versare in via
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente che la
ricorrente indicherà a tale effetto, nonché il 50% delle spese straordinarie individuate e
disciplinate secondo i parametri del Protocollo di Intesa tra Tribunale di AN,
Procura ed Osservatorio nazionale del diritto di Famiglia vigente al momento
dell'effettuazione della spesa (attualmente è in vigore il Protocollo dd. 26.11.2024).
4) Disporre che tutti gli assegni regionali, provinciali, assegno unico universale, nonché
i contributi pubblici in favore dei figli spettino per intero al 100% alla madre sig.ra
e che le detrazioni fiscali per spese mediche e/o di istruzione e/o Parte_1
sportive vadano a beneficio esclusivo al 100% alla stessa.
5) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”;
pagina 3 di 12 precisate alla parte resistente:
“Il Tribunale di AN, contrariis reiectis voglia raccogliere le seguenti conclusioni:
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento presso la residenza della madre;
assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà insieme alle figlie;
Pt_1
disporre che il padre possa vedere le figlia il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore
19, nonché due we al mese alternati dalla ore 10.00 del sabato alle ore 19 della
domenica;
disporre che le minori trascorrano con il padre le ferie (Natale, Capodanno, Carnevale,
Pasqua) alternativamente con la madre di anno in anno a titolo di esempio il Natale con
la madre ed il Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
disporre che il padre possa tenere con sé le figlie per 15 gg anche non consecutivi
durante i tre mesi estivi;
disporre che il padre versi l'importo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento
per entrambe le figlie, importo da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con
rivalutazione Astat Provincia di AN a far data dall' ottobre 2025 oltre al
pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie;
disporre che l'assegno unico universale spetti alla sig.ra al 100%; Pt_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
In via istruttoria … (omissis)”;
pagina 4 di 12 precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza
presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la
determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette
alla decisione al giudice”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso che dall'unione Parte_1
con la parte resistente sono venute alla luce le due figlie Controparte_1
, nata l'[...] a [...], e , nata Persona_1 Persona_2
il 31/01/2022 a AN. Il padre si è costituito nel Controparte_1
procedimento. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza per i motivi esposti al punto seguente. Le figlie sono state riconosciute da entrambi i genitori.
2. La convivenza si è interrotta nel mese di marzo 2024 a causa di problemi di abuso di alcol del resistente. La ricorrente riferisce che il consumo di alcol sfociava in episodi di violenza verbale e fisica, anche in presenza delle minori. In data 19 aprile 2024 il resistente è stato ammonito dal Questore per condotte persecutorie (doc. 6 di parte ricorrente), ma nonostante tale provvedimento ha continuato a molestare la ricorrente e si è più volte presentato in stato di ebbrezza durante gli incontri con le figlie, per cui la pagina 5 di 12 ricorrente aveva chiesto nel ricorso l'emissione di ordini di protezione ex art. 473-bis.69
e ss. c.p.c., anche inaudita altera parte1.
3. Il Giudice delegato ha voluto instaurare il contraddittorio prima di decidere sulla richiesta degli ordini di protezione. All'udienza dell'11/07/2024 il resistente era
“d'accordo di sottoporsi all'esame del suo sangue diretto a verificare se soffre o meno
di un alcol dipendenza” e il Giudice ha rinviato la decisione sugli ordini di protezione richiesti, fatta eccezione per la sospensione del “diritto di visita delle bambine da parte
del padre … fino alla prossima udienza del 22/07/2024” (verbale d'udienza dell'11/07/2024).
4. Sebbene all'udienza del 22/07/2024 il resistente fosse stato d'accordo a sottoporsi a una cura della dipendenza con ripetute analisi del sangue, il Giudice delegato, tenuto conto che il resistente aveva continuato a inviare messaggi alla ricorrente e alle figlie causando alle stesse uno stato di paura, ha sospeso il diritto di visita del resistente sig.
nei confronti delle figlie e ha vietato allo stesso di avvicinarsi alla CP_2
ricorrente, imponendogli il divieto di comunicare con le figlie e la madre con qualsiasi mezzo.
5. A seguito del ricovero del resistente per disintossicazione presso la clinica di
T'NA a Merano e la sua disponibilità a intraprendere un percorso per il superamento della alcol-dipendenza presso l'associazione Hands, sono stati pagina 6 di 12 programmati, con il consenso della ricorrente, determinate visite delle figlie con pernottamento in presenza della nonna paterna (cfr. il verbale d'udienza del
12/09/2024), visite poi estese all'udienza del 14/10/2024.
6. Siccome le visite, secondo quanto riferito dalla ricorrente (che a comprova delle sue affermazioni depositava anche file audio), non si erano svolte nell'interesse delle figlie,
anche per la non superata alcol-dipendenza del resistente, e considerato il fatto che lo stesso si era ritirato nel frattempo in una comunità terapeutica, sono state sospese le visite del padre nei provvedimenti temporanei e urgenti, con la precisazione che, qualora questi faccia richiesta, possono riprendere in ambiente protetto “presso i competenti
Servizi Sociali, secondo le modalità ed i tempi e fino a quando i Servizi Sociali
ritengano le visite protette necessarie nell'interesse delle figlie” (ordinanza del
16/12/2024).
7. Sennonché il resistente si era trasferito verso dicembre 2024 in Germania,
intenzionato a trovare un lavoro maggiormente retribuito, come riferisce il suo procuratore nelle note d'udienza, depositate il 29/05/2025 (a AN aveva “uno
stipendio mensile di circa 1.700,00 al mese per 14 mensilità”: costituzione del resistente del 14/09/2024, p. 3, n. 17), rendendosi, purtroppo, di fatto irreperibile. All'udienza del
13/10/2025 non si presentava neppure il suo avvocato. La ricorrente riferisce che “a
partire dal mese di maggio 2025, ha cessato di corrispondere il contributo di
mantenimento ordinario stabilito dal Tribunale. Solo per i mesi di giugno e luglio 2025
la madre del resistente ha versato un importo parziale e ridotto (€ 500,00 anziché €
pagina 7 di 12 700,00), mentre per i mesi successivi non è stato versato alcunché; non ha contribuito in
alcun modo alle spese straordinarie per le figlie” (note scritte della parte ricorrente,
depositate il 18/11/2025).
8. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto delle figlie minori a causa della tenera età delle stesse;
con riferimento a (nata l'[...]) si è voluto Per_1
anche evitare una vittimizzazione secondaria, considerato il vissuto con il padre alcolizzato.
9. Alla luce delle dette premesse il Tribunale si determina nel modo seguente:
a) Le figlie minori vengano affidate esclusivamente alla madre, ai sensi dell'art. 337quater c.c., in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario al loro interesse.
Infatti, il padre non ha mostrato il necessario interesse e Controparte_1
impegno per le figlie, anzi, rendendosi irreperibile dopo essersi rapportato alle figlie a tratti in modo non condivisibile (con alcol e violenza psicologica), ha mostrato di non avere i requisiti minimi per poter assumere adeguatamente la responsabilità paterna nei loro confronti. Anzi, data la sua irreperibilità (che dura già da quasi un anno), alla madre dev'essere conferita pure la possibilità di adottare da sola anche Parte_1
“le decisioni di maggiore interesse” (art. 337-quater, comma 3, c.c.).
b) Ne segue che le figlie rimangano collocate presso la madre, dove hanno la loro residenza, con l'assegnazione alla madre della casa familiare IPES, ricevuta di recente dalla stessa (per la quale paga € 450,00 al mese tra affitto e spese: cfr. verbale d'udienza del 13/10/2025).
pagina 8 di 12 c) Le visite paterne rimangono sospese e possono, su richiesta del padre, essere riprese sotto la stretta supervisione dei servizi sociali che determinano tutte le rispettive modalità, perseguendo l'interesse delle figlie.
10. Il contributo al mantenimento per le figlie dev'essere stabilito alla luce del principio di proporzionalità rispetto al reddito dei genitori previsto dall'art. 337ter, comma 4, c.c.
e, in particolare, in considerazione dei parametri indicati ai numeri da 1 a 5 del comma citato. Si precisa che la madre dispone di un reddito netto mensile di circa € 1.000,00 e riceve per le figlie l'assegno unico di € 443,20 e l'assegno provinciale di € 140,00; deve sostenere un costo della casa di € 450,00 mensili. Inoltre, deve fare fronte a un mutuo acceso per spese familiari con rate mensili di € 142,34 (ancora fino ad aprile 2026). Il
padre aveva un guadagno di circa € 1.700,00, prima che si rendesse irreperibile. Si deve considerare, inoltre, che la madre si dedica da sola alle figlie Parte_1
(data l'irreperibilità del padre), circostanza da apprezzare anche giuridicamente.
11. Alla luce di quanto premesso appare, quindi, congruo fissare il contributo al mantenimento ordinario a carico di in € 350,00 mensili per Controparte_1
figlia e quindi complessivamente in € 700,00 mensili, a partire dalla data di deposito del ricorso (20/06/2024), da rivalutare secondo gli indici ASTAT (con la prima rivalutazione a luglio 2025 con base luglio 2024) e da versare alla madre in anticipo entro il 5° giorno di ogni mese. Le spese straordinarie, determinate ai sensi del
Protocollo d'intesa del 26/11/2024, vigente presso il Tribunale di AN, devono pagina 9 di 12 essere sostenute dai genitori in parti uguali. I contributi pubblici per le figlie spettano interamente alla madre.
12. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., per cui devono essere sostenute dalla parte resistente soccombente. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione indeterminabile (complessità
bassa per la semplicità delle questioni trattate), parametri medi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria e decisione.
13. Sussiste la competenza del Tribunale adito stante la residenza abituale delle minori nel circondario di questo Tribunale (cfr. gli artt. 473-bis.11, comma 1, e 473-bis.47,
comma 1).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Le figlie , nata l'[...] a [...], e Persona_1 Per_2
, nata il [...] a [...], sono affidate alla sola madre
[...] Parte_1
, alla quale compete assumere da sola anche le decisioni di maggiore
[...]
importanza.
2. Le suddette figlie continueranno a convivere con la madre e Parte_1
avranno nel luogo di convivenza con la madre la loro residenza anagrafica.
pagina 10 di 12 3. Le visite del padre sono sospese e possono, su richiesta del Controparte_1
padre, essere riprese in ambito protetto, sotto la stretta supervisione dei servizi sociali, i quali determineranno tutte le relative modalità, perseguendo l'interesse delle figlie.
4. Il padre è obbligato a versare, a partire dal deposito del Controparte_1
ricorso avvenuto il 20/06/2024 e fino all'indipendenza economica delle figlie, l'importo mensile di € 350,00 per ogni figlia (e quindi € 700,00 al mese in totale) a titolo di mantenimento ordinario delle stesse. Il contributo di mantenimento è da rivalutare in base agli indici ASTAT per la provincia di AN con prima rivalutazione nel giugno
2025 (con base giugno 2024) e deve essere versato in anticipo dal sig.
[...]
sul conto della sig.ra entro il 5° giorno di ogni CP_1 Parte_1
mese.
5. Il padre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le due figlie;
sul punto si richiama integralmente a quanto statuito nel protocollo d'intesa tra Tribunale di
AN, Procura di AN, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AN e per i diritti di famiglia di data 26/11/2024; Controparte_3
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra Parte_1
. Anche le detrazioni fiscali relative alle figlie a carico saranno, qualora
[...]
spettanti, richieste e percepite nella misura del 100% da parte della sig.ra Parte_1
.
[...]
pagina 11 di 12 7. Si autorizza la madre a richiedere, senza la firma del padre Parte_1
, il rilascio dei documenti identificativi e del passaporto per le Controparte_1
due figlie minori.
8. Il resistente deve rimborsare alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
a titolo di spese di lite, € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre al 15%
[...]
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 27,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in AN (BZ) in Camera di Consiglio, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NT AN DR PP
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Chiedendo, tra l'altro,
“- di voler ordinare al Sig. la cessazione delle condotte pregiudizievoli dallo stesso poste in essere nei Controparte_1 confronti della OR , con espresso divieto all'effettuazione di chiamate e all'invio di messaggi e-mail alla stessa;
Pt_1
- di voler prescrivere al Sig. di non avvicinarsi alla ricorrente e alle figlie e ai luoghi abitualmente Controparte_1 frequentati dalle stesse (lavoro, scuola, asilo, ecc..) con divieto di contatto telefonico, via messaggio (anche whatsapp) e via mail, adottando ogni più opportuno provvedimento del caso” (ricorso, p. 10).