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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1851/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Polito (PEC: Parte_1
giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 7.8.2024, parte ricorrente agiva in questa sede presentando opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI-001591809 e n. OI- 001817845 emesse dall' di Vibo Valentia, notificate in data 17.7.2024, di importi rispettivamente pari ad € CP_1
7.486,33 e di € 7.575,33, emesse a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente agli anni 2017 e 2018, in ragione dell'omessa ricezione degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: ”In via cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni opposte. - Nel merito, annullare le ingiunzioni opposte per tutti i vizi sopra esposti perché illegittime e nulle per intervenuta estinzione e prescrizione delle pretese portate. - emettere ogni altra statuizione necessaria e consequenziale;
1 - con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l Controparte_2
che chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
[...]
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione” a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto di accertamento n. 2202.14/12/2018.0165338 il 16.1.2019 (riferito all'OI- CP_1
001591809) e l'atto di accertamento n. 2202.02/09/2019.0110980 il 24.9.2019 (riferito CP_1 all'OI-001817845), la contestazione della violazione a parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2017, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.14/12/2018.0165338, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1 giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2018; relativamente all'anno 2018, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.02/09/2019.0110980, poi riportato dall'ordinanza CP_1 ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2019.
2 5.2. La notifica degli atti di accertamento prodromici, invece, è stata eseguita solo, il 16.1.2019 con atto di accertamento n. 2202.14/12/2018.0165338 e il 24.9.2019 con atto di CP_1 accertamento n. 2202.02/09/2019.0110980. CP_1
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione n. OI-001591809 e n. OI- 001817845;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Polito (PEC: Parte_1
giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 7.8.2024, parte ricorrente agiva in questa sede presentando opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI-001591809 e n. OI- 001817845 emesse dall' di Vibo Valentia, notificate in data 17.7.2024, di importi rispettivamente pari ad € CP_1
7.486,33 e di € 7.575,33, emesse a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente agli anni 2017 e 2018, in ragione dell'omessa ricezione degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: ”In via cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni opposte. - Nel merito, annullare le ingiunzioni opposte per tutti i vizi sopra esposti perché illegittime e nulle per intervenuta estinzione e prescrizione delle pretese portate. - emettere ogni altra statuizione necessaria e consequenziale;
1 - con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio l Controparte_2
che chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
[...]
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione” a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto di accertamento n. 2202.14/12/2018.0165338 il 16.1.2019 (riferito all'OI- CP_1
001591809) e l'atto di accertamento n. 2202.02/09/2019.0110980 il 24.9.2019 (riferito CP_1 all'OI-001817845), la contestazione della violazione a parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2017, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.14/12/2018.0165338, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta CP_1 giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2018; relativamente all'anno 2018, contestato con l'atto di accertamento n. 2202.02/09/2019.0110980, poi riportato dall'ordinanza CP_1 ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2019.
2 5.2. La notifica degli atti di accertamento prodromici, invece, è stata eseguita solo, il 16.1.2019 con atto di accertamento n. 2202.14/12/2018.0165338 e il 24.9.2019 con atto di CP_1 accertamento n. 2202.02/09/2019.0110980. CP_1
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione n. OI-001591809 e n. OI- 001817845;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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