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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO SS e dell'avv. BRUSADIN STEFANO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Bassano del Grappa, via
Marinali nr. 85
ATTORE
contro c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BALLARINI Controparte_1 P.IVA_1
GI, AR e LU del Foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Verona, via S. Antonio nr. 5
CONVENUTA
avente ad oggetto: Agenzia
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'On.le Giudice adito, pagina 1 di 12 - ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la convenuta, in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_2
tempore, responsabile per i fatti di cui alla narrativa e per il grave inadempimento contrattuale accertato condannare la stessa al pagamento in favore del Sig. della somma di euro 85.088,26=, o quella Parte_1
maggiore od inferiore che il Giudicante riterrà di giustizia, quale compenso stabilito - 7% sul totale del volume di affari ricostruito, anche tenuto conto del totale atteggiamento ostruzionistico dimostrato dalla controparte,
relativamente ai Clienti cinesi procacciati, oltre interessi, quanto meno dal resoconto consegnato dal procacciatore (doc.33) su richiesta di CP_1
in data 03/01/22.
[...]
- si chiede altresì la condanna della in persona del Controparte_2
Legale Rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni ulteriori da inadempimento contrattuale, da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 c.c.
in considerazione del comportamento doloso e reticente della convenuta.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER LA PARTE CONVENUTA:
in via preliminare
- inviarsi l'atto di citazione e dei documenti dimessi dall'attore all'Agenzia
delle Entrate per quanto esposto in parte narrativa dell'atto di citazione per l'accertamento finanziario di eventuali reati tributari e fiscali oltre agli omessi versamenti fiscali ritenute ed IVA.
nel merito pagina 2 di 12 - rigettare la domanda avversa per quanto esposto in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
in riconvenzionale
- accertarsi e dichiararsi che la convenuta ha corrisposto all'attore la somma di euro 21.000,00 "...a titolo di acconto provigionale..." per quanto esposto in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- accertarsi e dichiararsi che l'attore non è iscritto alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010 e che tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, il diritto alla provvigione per quanto esposto in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- condannare il Sig. al pagamento e/o alla restituzione Parte_1
dell'indebito pari alla somma euro 21.000,00 o nella misura minore che sarà
accertata in corso di causa oltre interessi legali dalla consegna (Agosto 2018) al deposito della presente comparsa di costituzione e risposta e successivamente interessi moratori ex art. 1284, Co. IV, c.c. nella misura prevista dal Dlgs
231/02 dalla domanda (ovvero dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e risposta) sino al saldo effettivo per quanto esposto in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- Competenze di causa integralmente rifuse oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, CPA 4% sulla parte imponibile come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
Contr conveniva in giudizio (d'ora in avanti ) al fine di Controparte_2
pagina 3 di 12 sentirla condannare al pagamento delle provvigioni maturate dall'attore, quale procacciatore d'affari, pari al 7% del fatturato incassato dalla convenuta relativamente ai clienti indicati in citazione.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva, in sintesi, quanto segue:
- di svolgere attività di procacciatore d'affari occasionale nei territori del
Far East mediante il procacciamento di clienti interessati alla realizzazione di opere e fornendo le proprie conoscenze e capacità specifiche relative alla progettazione e realizzazione delle stesse nell'ambito della fornitura di arredamenti fissi e mobili e delle opere non di arredo che completano il progetto;
Contr
- è azienda italiana che si occupa di fornitura di lastre in marmo e materiali lapidei per arredo;
- di aver contattato, in data 06.02.2018, , padre di Persona_1 Tes_1
Contr
, titolari di per proporgli operazioni con clienti attivi in Cina
[...]
per il quale stava già lavorando per la fornitura di arredamenti;
- che, il rapporto, dopo i primi contatti, si era sviluppato tramite l'incessante attività dell'attore;
- di aver inserito nella chat Wechat del gruppo di lavoro Testimone_1
gestito dallo studio di architettura cinese S&A Design per la gestione tecnica e approvvigionamento marmi relativa a progetti in corso da lui seguiti (YANG SZY, YAO, XIAO);
pagina 4 di 12 - che, a seguito di ciò veniva concluso dalla convenuta il contratto per la fornitura YANG SZY per un importo totale, compresi i successivi ordini, di
€ 1.220.000;
- che, successivamente, veniva inviata dalla convenuta anche la quotazione per il progetto Xiao pari ad € 235.692,60;
- che, a fronte delle richieste dell'attore, la convenuta versava al Pt_1
la somma di € 21.000 pari a circa il 7% dell'acconto ricevuto per il progetto
YANG SZY (€ 350.000), come da intese contrattuali riguardanti l'ammontare della provvigione;
Contr
- che, successivamente, i rapporti tra le parti in causa si diradavano e si mostrava reticente nel dare notizie sugli affari conclusi del cui ammontare l'attore veniva a sapere da dipendenti della convenuta;
- che anche la diffida ad adempiere notificata alla convenuta non sortiva esito quanto al pagamento delle pretese provvigioni, pari al 7% per i clienti cinesi e al 3% per il cliente italiano LI a fronte di contratti sottoscritti dalla convenuta per oltre due milioni di euro;
Ciò premesso in fatto, concludeva come in atti.
Contr II. Si costituiva in giudizio eccependo la mancata iscrizione del alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 59/2010, la non Pt_1
occasionalità dell'attività svolta e conseguentemente concludendo per l'esclusione del diritto alla provvigione e, in via riconvenzionale, domandando la restituzione dell'importo già corrisposto a titolo di acconto sulle provvigioni.
III. Concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante prova per testi e ordine di esibizione alla convenuta (non adempiuto) e, quindi,
pagina 5 di 12 era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 17.06.25. All'esito di tale udienza la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. La domanda attorea è infondata e deve quindi essere respinta.
IV.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia appare utile ricordare che il mediatore è colui che mette in relazione due o più
parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto,
e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento. Il medesimo diritto, peraltro, è
subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione (ora alla segnalazione di inizio di attività certificata cui fa seguito la iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche).
Il procacciatore d'affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini,
senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.
pagina 6 di 12 Nella giurisprudenza della Corte di legittimità si afferma che costituisce elemento comune alla figura del mediatore e a quella del procacciatore d'affari la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti (Cass. n. 27729 del 2005; Cass. n. 4422 del
2009; Cass. n. 26360 del 2016). Il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per l'imparzialità che è requisito tipico del mediatore, e per il rapporto di collaborazione che - assente secondo l'espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 cod. civ.) - caratterizza il procacciatore d'affari, il quale,
anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente,
solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cass. n. 12694 del 2010).
Ove, invece, il procacciatore d'affari operi stabilmente con un determinato preponente, la disciplina del rapporto risulta assimilabile piuttosto al rapporto di agenzia, e sono applicabili, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia (Cass. n. 4422 del 2009; Cass. n. 26370 del 2016).
Il mediatore e il procacciatore d'affari individuano, quindi, due distinte figure negoziali - la prima tipica e la seconda atipica - che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale,
invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può
pretendere la provvigione. E proprio perché il procacciatore d'affari agisce in pagina 7 di 12 base ad incarico di una parte può ritenersi che la sua attività debba essere attratta nell'ambito della mediazione atipica.
La Suprema Corte, a sezioni unite, con la testé richiamata sentenza ha anche stabilito il seguente principio di diritto: “"è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità
della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili - l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata L. n. 39 del 1989, menzionato art. 2, (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività
alla Camera di commercio, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art.
pagina 8 di 12 A fronte dello svolgimento dell'attività di procacciatore di affari relativamente a beni mobili, spetta a chi richiede la provvigione e non abbia effettuato la prescritta comunicazione alla Camera di Commercio provare che l'attività è stata svolta in modo occasionale (cfr. App Brescia n. 648/2025 che richiama arg. ex Cass. 4019/2023 e 29506/2023). L'occasionalità o meno dell'attività svolta dal procacciatore può essere desunta da elementi quali il numero degli affari conclusi nel corso di un dato periodo oppure l'esiguità delle provvigioni corrisposte (App. Venezia n. 1930/2023).
Nella presente circostanza si ritiene che l'attore non possa essere considerato un procacciatore d'affari occasionale. Ciò è smentito dallo stesso resoconto delle sue attività svolto in atto di citazione e della copiosa
Contr documentazione allegata riguardante i suoi molteplici contatti con e con i clienti cinesi, configurandosi al contrario “una incessante attività di promozione di per introdurlo presso la Clientela Cinese quale CP_1
fornitore dei propri prodotti” (così a pag. 3 dell'atto di citazione), ivi compresa l'organizzazione dei viaggi (cfr. doc. 13-16) e l'inserimento nella chat Wechat
dello studio di architettura che seguiva i clienti cinesi. L'occasionalità è altresì
smentita dal numero di clienti che l'attore ritiene di aver procacciato e per i quali chiede la provvigione:
1. S&A (Shanghai) Room 706, 538 Jinhui Road, Four Season Jinhui Plaza
– Minhang District, Shanghai China
2. LTD Controparte_3
Rm 805, BL A Wah Luen Ind. Centre, N° 15-21 Wong Chuk Yeung St. Fo
Tan, New Territories, Hong Kong
pagina 9 di 12 3. S&A DÉCOR Room B303, Building 21, 3021 Kaixuan Road Xuhui
District, Shanghai China
4. Mr. , 2nd project, Sanyang New Ind. Park, Controparte_4
Nanhuan Rd, BaoAn District, Shenzhen, China
5. UN ER (ASIA) LIMITED (Yao) Room 903, Domino Centre
43-59 Queens Road East Hong Kong China
6. Zejiang 306 – 307part B, Block 21, Kaixun road, Controparte_5
3021 Shanghai China
7. corrente in Ozzano. Controparte_6
E dall'ammontare stesso delle provvigioni richieste quantificate nelle proprie conclusioni in € 85.088,26 (oltre alla somma di € 21.000 già ricevuta e così per un totale di € 106.088,26).
Oltre a tali dirimenti argomentazioni, non pare inutile ricordare, al fine di orientare la valutazione del carattere occasionale dell'attività svolta dal
, che collaboratore occasionale si definisce colui che svolge una Pt_1
prestazione lavorativa autonoma, non professionale e non continuativa per un committente senza vincolo di subordinazione e senza essere stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, per una durata inferiore a 30 giorni nell'anno solare con lo stesso committente e per un compenso che non deve essere superiore ad € 5.000.
Non portano ad escludere la non occasionalità dell'attività la circostanza che il lavorasse contemporaneamente come dipendente per altre Pt_1
società, in quanto dato non dirimente dovendosi avere riguardo solamente all'impegno non occasionale comunque impiegato nel procacciare diversi affari pagina 10 di 12 Contr per Mentre la circostanza che l'attore abbia provveduto alla comunicazione alla Camera di Commercio nel 2021 e poi abbia iniziato
Contr un'attività come procacciatore d'affari proprio con (doc. 51 attoreo)
proprio pochi giorni dopo la sua iscrizione (doc. 49 attoreo) depone in realtà,
ad avviso del giudicante, in senso contrario alle deduzioni dell'attore facendo propendere per una “regolarizzazione” successiva di un'attività che, appunto,
non aveva il carattere della occasionalità (e neanche della regolarità fiscale dato che il , pur non avendo partiva IVA avrebbe dovuto quantomeno Pt_1
emettere una ricevuta del compenso percepito, che comunque superava il limite di legge per la prestazione occasionale).
Da quanto sopra esposto deriva che la domanda attorea di pagamento delle provvigioni deve essere rigettata per carenza del requisito della previa segnalazione dell'inizio dell'attività alla competente Camera di Commercio.
IV.
2. Deve conseguentemente essere accolta la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla restituzione di quanto indebitamente percepito per provvigioni non dovute (l'importo non è contestato ed è pari ad € 21.000), da maggiorarsi ex art. 2033 c.c. degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di deposito della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale di restituzione) al saldo effettivo.
IV.
3. Non si procede alla chiesta segnalazione all'Agenzia delle Entrate
dell'attore in quanto, all'esito del presente procedimento, lo stesso dovrà
restituire l'importo percepito a titolo di acconto su provvigioni.
pagina 11 di 12 V. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa
(indeterminabile-bassa complessità) per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro medio.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna l'attore alla restituzione alla controparte dell'importo di € 21.000, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di deposito della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale di restituzione) al saldo effettivo;
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 237 per esborsi, € 7.616 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 09/10/2025
Il Giudice
GA NT
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 della stessa legge, il diritto alla provvigione".
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 460/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO SS e dell'avv. BRUSADIN STEFANO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Bassano del Grappa, via
Marinali nr. 85
ATTORE
contro c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BALLARINI Controparte_1 P.IVA_1
GI, AR e LU del Foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Verona, via S. Antonio nr. 5
CONVENUTA
avente ad oggetto: Agenzia
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'On.le Giudice adito, pagina 1 di 12 - ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la convenuta, in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_2
tempore, responsabile per i fatti di cui alla narrativa e per il grave inadempimento contrattuale accertato condannare la stessa al pagamento in favore del Sig. della somma di euro 85.088,26=, o quella Parte_1
maggiore od inferiore che il Giudicante riterrà di giustizia, quale compenso stabilito - 7% sul totale del volume di affari ricostruito, anche tenuto conto del totale atteggiamento ostruzionistico dimostrato dalla controparte,
relativamente ai Clienti cinesi procacciati, oltre interessi, quanto meno dal resoconto consegnato dal procacciatore (doc.33) su richiesta di CP_1
in data 03/01/22.
[...]
- si chiede altresì la condanna della in persona del Controparte_2
Legale Rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni ulteriori da inadempimento contrattuale, da liquidarsi in via equitativa ex art 1226 c.c.
in considerazione del comportamento doloso e reticente della convenuta.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER LA PARTE CONVENUTA:
in via preliminare
- inviarsi l'atto di citazione e dei documenti dimessi dall'attore all'Agenzia
delle Entrate per quanto esposto in parte narrativa dell'atto di citazione per l'accertamento finanziario di eventuali reati tributari e fiscali oltre agli omessi versamenti fiscali ritenute ed IVA.
nel merito pagina 2 di 12 - rigettare la domanda avversa per quanto esposto in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
in riconvenzionale
- accertarsi e dichiararsi che la convenuta ha corrisposto all'attore la somma di euro 21.000,00 "...a titolo di acconto provigionale..." per quanto esposto in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- accertarsi e dichiararsi che l'attore non è iscritto alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010 e che tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, il diritto alla provvigione per quanto esposto in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- condannare il Sig. al pagamento e/o alla restituzione Parte_1
dell'indebito pari alla somma euro 21.000,00 o nella misura minore che sarà
accertata in corso di causa oltre interessi legali dalla consegna (Agosto 2018) al deposito della presente comparsa di costituzione e risposta e successivamente interessi moratori ex art. 1284, Co. IV, c.c. nella misura prevista dal Dlgs
231/02 dalla domanda (ovvero dalla data di deposito della presente comparsa di costituzione e risposta) sino al saldo effettivo per quanto esposto in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
- Competenze di causa integralmente rifuse oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, CPA 4% sulla parte imponibile come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
Contr conveniva in giudizio (d'ora in avanti ) al fine di Controparte_2
pagina 3 di 12 sentirla condannare al pagamento delle provvigioni maturate dall'attore, quale procacciatore d'affari, pari al 7% del fatturato incassato dalla convenuta relativamente ai clienti indicati in citazione.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva, in sintesi, quanto segue:
- di svolgere attività di procacciatore d'affari occasionale nei territori del
Far East mediante il procacciamento di clienti interessati alla realizzazione di opere e fornendo le proprie conoscenze e capacità specifiche relative alla progettazione e realizzazione delle stesse nell'ambito della fornitura di arredamenti fissi e mobili e delle opere non di arredo che completano il progetto;
Contr
- è azienda italiana che si occupa di fornitura di lastre in marmo e materiali lapidei per arredo;
- di aver contattato, in data 06.02.2018, , padre di Persona_1 Tes_1
Contr
, titolari di per proporgli operazioni con clienti attivi in Cina
[...]
per il quale stava già lavorando per la fornitura di arredamenti;
- che, il rapporto, dopo i primi contatti, si era sviluppato tramite l'incessante attività dell'attore;
- di aver inserito nella chat Wechat del gruppo di lavoro Testimone_1
gestito dallo studio di architettura cinese S&A Design per la gestione tecnica e approvvigionamento marmi relativa a progetti in corso da lui seguiti (YANG SZY, YAO, XIAO);
pagina 4 di 12 - che, a seguito di ciò veniva concluso dalla convenuta il contratto per la fornitura YANG SZY per un importo totale, compresi i successivi ordini, di
€ 1.220.000;
- che, successivamente, veniva inviata dalla convenuta anche la quotazione per il progetto Xiao pari ad € 235.692,60;
- che, a fronte delle richieste dell'attore, la convenuta versava al Pt_1
la somma di € 21.000 pari a circa il 7% dell'acconto ricevuto per il progetto
YANG SZY (€ 350.000), come da intese contrattuali riguardanti l'ammontare della provvigione;
Contr
- che, successivamente, i rapporti tra le parti in causa si diradavano e si mostrava reticente nel dare notizie sugli affari conclusi del cui ammontare l'attore veniva a sapere da dipendenti della convenuta;
- che anche la diffida ad adempiere notificata alla convenuta non sortiva esito quanto al pagamento delle pretese provvigioni, pari al 7% per i clienti cinesi e al 3% per il cliente italiano LI a fronte di contratti sottoscritti dalla convenuta per oltre due milioni di euro;
Ciò premesso in fatto, concludeva come in atti.
Contr II. Si costituiva in giudizio eccependo la mancata iscrizione del alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 59/2010, la non Pt_1
occasionalità dell'attività svolta e conseguentemente concludendo per l'esclusione del diritto alla provvigione e, in via riconvenzionale, domandando la restituzione dell'importo già corrisposto a titolo di acconto sulle provvigioni.
III. Concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante prova per testi e ordine di esibizione alla convenuta (non adempiuto) e, quindi,
pagina 5 di 12 era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 17.06.25. All'esito di tale udienza la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
IV. La domanda attorea è infondata e deve quindi essere respinta.
IV.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia appare utile ricordare che il mediatore è colui che mette in relazione due o più
parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto,
e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento. Il medesimo diritto, peraltro, è
subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione (ora alla segnalazione di inizio di attività certificata cui fa seguito la iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche).
Il procacciatore d'affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini,
senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.
pagina 6 di 12 Nella giurisprudenza della Corte di legittimità si afferma che costituisce elemento comune alla figura del mediatore e a quella del procacciatore d'affari la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti (Cass. n. 27729 del 2005; Cass. n. 4422 del
2009; Cass. n. 26360 del 2016). Il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per l'imparzialità che è requisito tipico del mediatore, e per il rapporto di collaborazione che - assente secondo l'espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 cod. civ.) - caratterizza il procacciatore d'affari, il quale,
anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente,
solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cass. n. 12694 del 2010).
Ove, invece, il procacciatore d'affari operi stabilmente con un determinato preponente, la disciplina del rapporto risulta assimilabile piuttosto al rapporto di agenzia, e sono applicabili, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia (Cass. n. 4422 del 2009; Cass. n. 26370 del 2016).
Il mediatore e il procacciatore d'affari individuano, quindi, due distinte figure negoziali - la prima tipica e la seconda atipica - che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale,
invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può
pretendere la provvigione. E proprio perché il procacciatore d'affari agisce in pagina 7 di 12 base ad incarico di una parte può ritenersi che la sua attività debba essere attratta nell'ambito della mediazione atipica.
La Suprema Corte, a sezioni unite, con la testé richiamata sentenza ha anche stabilito il seguente principio di diritto: “"è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità
della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, comma 4, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili - l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata L. n. 39 del 1989, menzionato art. 2, (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività
alla Camera di commercio, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art.
pagina 8 di 12 A fronte dello svolgimento dell'attività di procacciatore di affari relativamente a beni mobili, spetta a chi richiede la provvigione e non abbia effettuato la prescritta comunicazione alla Camera di Commercio provare che l'attività è stata svolta in modo occasionale (cfr. App Brescia n. 648/2025 che richiama arg. ex Cass. 4019/2023 e 29506/2023). L'occasionalità o meno dell'attività svolta dal procacciatore può essere desunta da elementi quali il numero degli affari conclusi nel corso di un dato periodo oppure l'esiguità delle provvigioni corrisposte (App. Venezia n. 1930/2023).
Nella presente circostanza si ritiene che l'attore non possa essere considerato un procacciatore d'affari occasionale. Ciò è smentito dallo stesso resoconto delle sue attività svolto in atto di citazione e della copiosa
Contr documentazione allegata riguardante i suoi molteplici contatti con e con i clienti cinesi, configurandosi al contrario “una incessante attività di promozione di per introdurlo presso la Clientela Cinese quale CP_1
fornitore dei propri prodotti” (così a pag. 3 dell'atto di citazione), ivi compresa l'organizzazione dei viaggi (cfr. doc. 13-16) e l'inserimento nella chat Wechat
dello studio di architettura che seguiva i clienti cinesi. L'occasionalità è altresì
smentita dal numero di clienti che l'attore ritiene di aver procacciato e per i quali chiede la provvigione:
1. S&A (Shanghai) Room 706, 538 Jinhui Road, Four Season Jinhui Plaza
– Minhang District, Shanghai China
2. LTD Controparte_3
Rm 805, BL A Wah Luen Ind. Centre, N° 15-21 Wong Chuk Yeung St. Fo
Tan, New Territories, Hong Kong
pagina 9 di 12 3. S&A DÉCOR Room B303, Building 21, 3021 Kaixuan Road Xuhui
District, Shanghai China
4. Mr. , 2nd project, Sanyang New Ind. Park, Controparte_4
Nanhuan Rd, BaoAn District, Shenzhen, China
5. UN ER (ASIA) LIMITED (Yao) Room 903, Domino Centre
43-59 Queens Road East Hong Kong China
6. Zejiang 306 – 307part B, Block 21, Kaixun road, Controparte_5
3021 Shanghai China
7. corrente in Ozzano. Controparte_6
E dall'ammontare stesso delle provvigioni richieste quantificate nelle proprie conclusioni in € 85.088,26 (oltre alla somma di € 21.000 già ricevuta e così per un totale di € 106.088,26).
Oltre a tali dirimenti argomentazioni, non pare inutile ricordare, al fine di orientare la valutazione del carattere occasionale dell'attività svolta dal
, che collaboratore occasionale si definisce colui che svolge una Pt_1
prestazione lavorativa autonoma, non professionale e non continuativa per un committente senza vincolo di subordinazione e senza essere stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, per una durata inferiore a 30 giorni nell'anno solare con lo stesso committente e per un compenso che non deve essere superiore ad € 5.000.
Non portano ad escludere la non occasionalità dell'attività la circostanza che il lavorasse contemporaneamente come dipendente per altre Pt_1
società, in quanto dato non dirimente dovendosi avere riguardo solamente all'impegno non occasionale comunque impiegato nel procacciare diversi affari pagina 10 di 12 Contr per Mentre la circostanza che l'attore abbia provveduto alla comunicazione alla Camera di Commercio nel 2021 e poi abbia iniziato
Contr un'attività come procacciatore d'affari proprio con (doc. 51 attoreo)
proprio pochi giorni dopo la sua iscrizione (doc. 49 attoreo) depone in realtà,
ad avviso del giudicante, in senso contrario alle deduzioni dell'attore facendo propendere per una “regolarizzazione” successiva di un'attività che, appunto,
non aveva il carattere della occasionalità (e neanche della regolarità fiscale dato che il , pur non avendo partiva IVA avrebbe dovuto quantomeno Pt_1
emettere una ricevuta del compenso percepito, che comunque superava il limite di legge per la prestazione occasionale).
Da quanto sopra esposto deriva che la domanda attorea di pagamento delle provvigioni deve essere rigettata per carenza del requisito della previa segnalazione dell'inizio dell'attività alla competente Camera di Commercio.
IV.
2. Deve conseguentemente essere accolta la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla restituzione di quanto indebitamente percepito per provvigioni non dovute (l'importo non è contestato ed è pari ad € 21.000), da maggiorarsi ex art. 2033 c.c. degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di deposito della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale di restituzione) al saldo effettivo.
IV.
3. Non si procede alla chiesta segnalazione all'Agenzia delle Entrate
dell'attore in quanto, all'esito del presente procedimento, lo stesso dovrà
restituire l'importo percepito a titolo di acconto su provvigioni.
pagina 11 di 12 V. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa
(indeterminabile-bassa complessità) per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro medio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna l'attore alla restituzione alla controparte dell'importo di € 21.000, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di deposito della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale di restituzione) al saldo effettivo;
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 237 per esborsi, € 7.616 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 09/10/2025
Il Giudice
GA NT
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6 della stessa legge, il diritto alla provvigione".