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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3130/2018 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3130/2018 R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza e previdenza, vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Stefani, domiciliata come in C.F._1 atti;
Ricorrente
C O N T R O
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa degli Avv.ti P.IVA_1
RC LE, UM ER, RM CE e AN Di Cato;
Resistente CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.08.2018, la ricorrente, coniuge superstite di Per_1
ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo
[...]
l'accertamento del proprio diritto alla pensione di reversibilità in relazione al trattamento previdenziale di cui avrebbe dovuto già godere il de cuius al momento del decesso. La ricorrente ha dedotto che il coniuge, nato il [...] e deceduto il 02.07.2014, era titolare, a decorrere dal luglio 2005, di assegno ordinario di invalidità (categoria IO/S n. 46003143), e che, avendo compiuto l'età pensionabile in data 02.04.2014 (ovvero 67 anni), tale prestazione avrebbe dovuto essere trasformata d'ufficio in pensione di vecchiaia (categoria VO/S) ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984. La ricorrente ha allegato di aver sollecitato più volte l' , tramite patronato, affinché desse CP_1 seguito - con effetto ex tunc - alla trasformazione, senza tuttavia ottenere riscontro. A causa della mancata trasformazione, la ricorrente non ha potuto presentare regolare domanda di pensione ai superstiti.
1 Pertanto, ha concluso chiedendo che fosse accertato il diritto alla reversibilità della pensione VO/S spettante al de cuius, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati dalla data CP_1 del decesso, oltre interessi e rivalutazione. Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e la CP_1 mancata presentazione di ricorso amministrativo, contestando nel merito la fondatezza della pretesa. La causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. La questione sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne la spettanza alla ricorrente del diritto alla pensione ai superstiti, in relazione al trattamento previdenziale di cui avrebbe dovuto godere il coniuge de cuius al momento del decesso, già titolare di assegno ordinario di invalidità (categoria IO/S) con decorrenza dal luglio 2005. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984 “Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”. Sulla scorta della previsione dappresso virgolettata, la trasformazione della prestazione di invalidità in pensione di vecchiaia ordinaria si attua, dunque, in via automatica al raggiungimento dei relativi requisiti anagrafici e contributivi, non essendo, a tal uopo, necessaria alcuna specifica istanza amministrativa. Tale trasformazione non è subordinata alla presentazione di una domanda amministrativa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione civile sez. lav., 3.11.2022, n. 32379, secondo cui “la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione nel concorso dei requisiti di età e di assicurazione per la pensione di vecchiaia è previsto direttamente dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sicché non è richiesta la verifica di un interesse in concreto. Peraltro tale interesse è indiscutibile, in considerazione delle notevoli differenze di disciplina dei due istituti, dato che l'assegno di invalidità è revocabile nel venir meno delle relative condizioni di salute e non è reversibile ai superstiti”; cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 3855/2011 secondo cui “la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia opera
“automaticamente” - ovviamente in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione prescritti per la pensione di vecchiaia - in coincidenza con il compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia”). Nel caso di specie, non è contestato che il de cuius fosse titolare di assegno ordinario di invalidità (categoria IO/S) con decorrenza dal luglio 2005. Inoltre, il de cuius ha compiuto 67 anni in data 02.04.2014 (raggiungendo l'età pensionabile) e è poi deceduto il 02.07.2014. Inoltre, dall'estratto conto previdenziale (prodotto da parte ricorrente all'esito dell'autorizzazione concessa con provvedimento a verbale del 15.04.2019) risulta una carriera contributiva estesa e continuativa (ovvero di gran lunga superiore ai 20 anni di contribuzione richiesti per la trasformazione automatica).
2 Pertanto, alla data del decesso, il titolare aveva già maturato il diritto alla trasformazione automatica dell'assegno IO/S in pensione VO/S. La mancata trasformazione da parte dell' , pur sollecitata dalla ricorrente tramite il CP_1 patronato con plurime comunicazioni (cfr. in allegati di parte ricorrente - PEC del 9.3.2017, 6.4.2017 e 13.4.2017), ha impedito la trasmissione di una regolare domanda di reversibilità. Tuttavia, tale omissione non può pregiudicare il diritto già maturato dal titolare e, per effetto, dalla coniuge superstite. La stessa , con nota del 12.11.2015 (cfr. in allegati ), ha riconosciuto che la pensione CP_1 CP_1
IO/S “andava trasformata in VOS”,. Inoltre, dalle comunicazioni interne dell' (cfr. in CP_1 allegati mail del novembre 2018), emerge che la sede competente non ha proceduto alla CP_1 movimentazione della posizione, pur essendo consapevole della necessità di trasformazione. Ciò esposto, l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 sollevata dall' non può CP_1 trovare accoglimento, atteso che il diritto alla trasformazione dell'assegno IO/S in pensione VO/S era già maturato per legge al compimento dell'età pensionabile da parte del titolare e in ogni caso non c'è una domanda amministrativa inerente alla reversibilità atteso che tale CP_ domanda non è stata presentata in ragione del comportamento omissivo dell' Parimenti, l'eccezione relativa alla mancata presentazione di un ricorso amministrativo non può essere accolta, posto che la comunicazione datata 12.11.2015 (Cfr. in allegati ) CP_1 CP_1 indirizzata alla ricorrente non risulta essere un provvedimento di rigetto della domanda di reversibilità (domanda - per come evincibile dalla stessa comunicazione in parola - presentata tempestivamente dalla ricorrente in data 12.08.2014), ma una comunicazione interlocutoria che subordinava l'accoglimento alla previa trasformazione dell'assegno IO/S in VO/S. Tale trasformazione, prevista per legge, non è stata eseguita dall'ente previdenziale, nonostante i ripetuti solleciti. In ragione di quanto precede, si deve ritenere, pertanto, che, avendo il de cuius maturato i requisiti di legge per accedere al pensionamento di vecchiaia dal 02.04.2014, acquisendo il diritto alla trasformazione dell'assegno ordinario in godimento nella pensione di vecchiaia, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità, con decorrenza dalla data del decesso del coniuge, e il conseguente obbligo dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione della natura, del valore e della bassa complessità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Franca Stefani dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla pensione ai superstiti in relazione alla prestazione di cui era titolare il coniuge deceduto, Per_1
per effetto della trasformazione automatica dell'assegno ordinario di invalidità
[...]
(IO/S) in pensione di vecchiaia (VO/S), ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984; 2. CO l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, dei ratei di pensione di reversibilità maturati a decorrere dalla data del decesso del dante causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, fino al saldo;
3 3. CO l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti CP_1 della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00, per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Franca Stefani dichiaratasi antistataria;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 02.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
4
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3130/2018 R.G. Lavoro, avente ad OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza e previdenza, vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Stefani, domiciliata come in C.F._1 atti;
Ricorrente
C O N T R O
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con l'assistenza e difesa degli Avv.ti P.IVA_1
RC LE, UM ER, RM CE e AN Di Cato;
Resistente CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.08.2018, la ricorrente, coniuge superstite di Per_1
ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo
[...]
l'accertamento del proprio diritto alla pensione di reversibilità in relazione al trattamento previdenziale di cui avrebbe dovuto già godere il de cuius al momento del decesso. La ricorrente ha dedotto che il coniuge, nato il [...] e deceduto il 02.07.2014, era titolare, a decorrere dal luglio 2005, di assegno ordinario di invalidità (categoria IO/S n. 46003143), e che, avendo compiuto l'età pensionabile in data 02.04.2014 (ovvero 67 anni), tale prestazione avrebbe dovuto essere trasformata d'ufficio in pensione di vecchiaia (categoria VO/S) ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984. La ricorrente ha allegato di aver sollecitato più volte l' , tramite patronato, affinché desse CP_1 seguito - con effetto ex tunc - alla trasformazione, senza tuttavia ottenere riscontro. A causa della mancata trasformazione, la ricorrente non ha potuto presentare regolare domanda di pensione ai superstiti.
1 Pertanto, ha concluso chiedendo che fosse accertato il diritto alla reversibilità della pensione VO/S spettante al de cuius, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati dalla data CP_1 del decesso, oltre interessi e rivalutazione. Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e la CP_1 mancata presentazione di ricorso amministrativo, contestando nel merito la fondatezza della pretesa. La causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. La questione sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne la spettanza alla ricorrente del diritto alla pensione ai superstiti, in relazione al trattamento previdenziale di cui avrebbe dovuto godere il coniuge de cuius al momento del decesso, già titolare di assegno ordinario di invalidità (categoria IO/S) con decorrenza dal luglio 2005. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984 “Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”. Sulla scorta della previsione dappresso virgolettata, la trasformazione della prestazione di invalidità in pensione di vecchiaia ordinaria si attua, dunque, in via automatica al raggiungimento dei relativi requisiti anagrafici e contributivi, non essendo, a tal uopo, necessaria alcuna specifica istanza amministrativa. Tale trasformazione non è subordinata alla presentazione di una domanda amministrativa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione civile sez. lav., 3.11.2022, n. 32379, secondo cui “la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione nel concorso dei requisiti di età e di assicurazione per la pensione di vecchiaia è previsto direttamente dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sicché non è richiesta la verifica di un interesse in concreto. Peraltro tale interesse è indiscutibile, in considerazione delle notevoli differenze di disciplina dei due istituti, dato che l'assegno di invalidità è revocabile nel venir meno delle relative condizioni di salute e non è reversibile ai superstiti”; cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 3855/2011 secondo cui “la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia opera
“automaticamente” - ovviamente in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione prescritti per la pensione di vecchiaia - in coincidenza con il compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia”). Nel caso di specie, non è contestato che il de cuius fosse titolare di assegno ordinario di invalidità (categoria IO/S) con decorrenza dal luglio 2005. Inoltre, il de cuius ha compiuto 67 anni in data 02.04.2014 (raggiungendo l'età pensionabile) e è poi deceduto il 02.07.2014. Inoltre, dall'estratto conto previdenziale (prodotto da parte ricorrente all'esito dell'autorizzazione concessa con provvedimento a verbale del 15.04.2019) risulta una carriera contributiva estesa e continuativa (ovvero di gran lunga superiore ai 20 anni di contribuzione richiesti per la trasformazione automatica).
2 Pertanto, alla data del decesso, il titolare aveva già maturato il diritto alla trasformazione automatica dell'assegno IO/S in pensione VO/S. La mancata trasformazione da parte dell' , pur sollecitata dalla ricorrente tramite il CP_1 patronato con plurime comunicazioni (cfr. in allegati di parte ricorrente - PEC del 9.3.2017, 6.4.2017 e 13.4.2017), ha impedito la trasmissione di una regolare domanda di reversibilità. Tuttavia, tale omissione non può pregiudicare il diritto già maturato dal titolare e, per effetto, dalla coniuge superstite. La stessa , con nota del 12.11.2015 (cfr. in allegati ), ha riconosciuto che la pensione CP_1 CP_1
IO/S “andava trasformata in VOS”,. Inoltre, dalle comunicazioni interne dell' (cfr. in CP_1 allegati mail del novembre 2018), emerge che la sede competente non ha proceduto alla CP_1 movimentazione della posizione, pur essendo consapevole della necessità di trasformazione. Ciò esposto, l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 sollevata dall' non può CP_1 trovare accoglimento, atteso che il diritto alla trasformazione dell'assegno IO/S in pensione VO/S era già maturato per legge al compimento dell'età pensionabile da parte del titolare e in ogni caso non c'è una domanda amministrativa inerente alla reversibilità atteso che tale CP_ domanda non è stata presentata in ragione del comportamento omissivo dell' Parimenti, l'eccezione relativa alla mancata presentazione di un ricorso amministrativo non può essere accolta, posto che la comunicazione datata 12.11.2015 (Cfr. in allegati ) CP_1 CP_1 indirizzata alla ricorrente non risulta essere un provvedimento di rigetto della domanda di reversibilità (domanda - per come evincibile dalla stessa comunicazione in parola - presentata tempestivamente dalla ricorrente in data 12.08.2014), ma una comunicazione interlocutoria che subordinava l'accoglimento alla previa trasformazione dell'assegno IO/S in VO/S. Tale trasformazione, prevista per legge, non è stata eseguita dall'ente previdenziale, nonostante i ripetuti solleciti. In ragione di quanto precede, si deve ritenere, pertanto, che, avendo il de cuius maturato i requisiti di legge per accedere al pensionamento di vecchiaia dal 02.04.2014, acquisendo il diritto alla trasformazione dell'assegno ordinario in godimento nella pensione di vecchiaia, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità, con decorrenza dalla data del decesso del coniuge, e il conseguente obbligo dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione della natura, del valore e della bassa complessità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Franca Stefani dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla pensione ai superstiti in relazione alla prestazione di cui era titolare il coniuge deceduto, Per_1
per effetto della trasformazione automatica dell'assegno ordinario di invalidità
[...]
(IO/S) in pensione di vecchiaia (VO/S), ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984; 2. CO l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, dei ratei di pensione di reversibilità maturati a decorrere dalla data del decesso del dante causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, fino al saldo;
3 3. CO l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti CP_1 della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00, per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Franca Stefani dichiaratasi antistataria;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 02.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
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