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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 722/2025 promosso da: nata ad [...] il [...] e nato ad Controparte_1 Controparte_2
Ancona il 07.07.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GAMBINI PATRIZIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]
“1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) – I figli e , rispettivamente di quindici e tredici anni, vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente al padre ed alla madre, con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli,
e sono collocati in modo paritetico presso le abitazioni di entrambi i genitori i quali, sempre tenendo conto delle esigenze primarie dei figli a partire da quelle scolastiche e dall' organizzazione del loro tempo libero, si accoderanno mensilmente sui giorni che ciascuno di essi tra-scorrerà con i ragazzi.
Attualmente, nel periodo scolastico, i figli pranzano dal padre tutti i giorni del-la settimana e vi cenano e pernottano il Mercoledì ed il Giovedì, mentre cenano e pernottano dalla madre il Lunedì ed il Martedì; dal Venerdì alla Domenica i ragazzi pernottano e cenano, in modo alternato, o dal padre o dalla madre e co-sì, in via alternata, i figli trascorrono con i genitori tutte le festività nel corso dell'anno, comprese quelle natalizie e pasquali.
Per le vacanze estive i genitori si organizzeranno di volta in volta, in base alle ferie lavorative, sempre in maniera alternata e di comune accordo guardando anche le esigenze dei figli.
1 I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche tele-fonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé
i minori.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori.
3) – In ragione del collocamento paritetico dei figli, i genitori non dovranno versare un assegno di mantenimento per i minori, ma ciascuno di essi provvederà al mantenimento dei figli per il tempo che gli stessi trascorreranno presso la residenza paterna o materna.
4) – Le spese straordinarie sostenute per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno e verranno corrisposte a seguito di presentazione di regolare scontrino o ricevuta, coma da Protocollo vigente nel Tribunale di Ancona a cui si fa espresso richiamo e da intendersi parte integrante del presente atto, sia con riguardo alle singole spese, sia alla loro classificazione e disciplina di rimborso.
5) – I Ricorrenti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei genitori;
si precisa che in caso di viaggio all'estero un genitore comunicherà tempestivamente all'altro la località precisa in cui andrà con i figli;
6) - I Ricorrenti rinunciano vicendevolmente, all'assegno di mantenimento e/o divorzile in quanto economicamente indipendenti e in grado di provvedere al proprio sostentamento.
7) - Con la previsione delle suddette condizioni il Signor e la Signora Controparte_2 [...]
hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto CP_1 dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Controparte_1 Controparte_2
scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 4.07.2015.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 8537 del 26.06.2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
2 Tribunale il 7.06.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 4.07.2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 56, parte 1, serie // dell'anno 2015.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad Controparte_1 Controparte_2
Ancona il 4/07/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 56, parte
1, serie // dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 722/2025 promosso da: nata ad [...] il [...] e nato ad Controparte_1 Controparte_2
Ancona il 07.07.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GAMBINI PATRIZIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]
“1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) – I figli e , rispettivamente di quindici e tredici anni, vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente al padre ed alla madre, con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli,
e sono collocati in modo paritetico presso le abitazioni di entrambi i genitori i quali, sempre tenendo conto delle esigenze primarie dei figli a partire da quelle scolastiche e dall' organizzazione del loro tempo libero, si accoderanno mensilmente sui giorni che ciascuno di essi tra-scorrerà con i ragazzi.
Attualmente, nel periodo scolastico, i figli pranzano dal padre tutti i giorni del-la settimana e vi cenano e pernottano il Mercoledì ed il Giovedì, mentre cenano e pernottano dalla madre il Lunedì ed il Martedì; dal Venerdì alla Domenica i ragazzi pernottano e cenano, in modo alternato, o dal padre o dalla madre e co-sì, in via alternata, i figli trascorrono con i genitori tutte le festività nel corso dell'anno, comprese quelle natalizie e pasquali.
Per le vacanze estive i genitori si organizzeranno di volta in volta, in base alle ferie lavorative, sempre in maniera alternata e di comune accordo guardando anche le esigenze dei figli.
1 I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche tele-fonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé
i minori.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori.
3) – In ragione del collocamento paritetico dei figli, i genitori non dovranno versare un assegno di mantenimento per i minori, ma ciascuno di essi provvederà al mantenimento dei figli per il tempo che gli stessi trascorreranno presso la residenza paterna o materna.
4) – Le spese straordinarie sostenute per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno e verranno corrisposte a seguito di presentazione di regolare scontrino o ricevuta, coma da Protocollo vigente nel Tribunale di Ancona a cui si fa espresso richiamo e da intendersi parte integrante del presente atto, sia con riguardo alle singole spese, sia alla loro classificazione e disciplina di rimborso.
5) – I Ricorrenti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto con l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei genitori;
si precisa che in caso di viaggio all'estero un genitore comunicherà tempestivamente all'altro la località precisa in cui andrà con i figli;
6) - I Ricorrenti rinunciano vicendevolmente, all'assegno di mantenimento e/o divorzile in quanto economicamente indipendenti e in grado di provvedere al proprio sostentamento.
7) - Con la previsione delle suddette condizioni il Signor e la Signora Controparte_2 [...]
hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto CP_1 dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Controparte_1 Controparte_2
scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 4.07.2015.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 8537 del 26.06.2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
2 Tribunale il 7.06.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 4.07.2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 56, parte 1, serie // dell'anno 2015.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad Controparte_1 Controparte_2
Ancona il 4/07/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 56, parte
1, serie // dell'anno 2015; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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