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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 4426/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 7.10.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta, lette la congiunta richiesta delle parti
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 4426/2022 R.G., avente ad oggetto "opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22
e ss. L. n. 689/1981"
TRA
C.F._1 'in proprio e quale legale rappresentante della Parte 1 (c.f.
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Grillo, in virtù
di mandato in calce al ricorso in opposizione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Avellino, alla via F. De Sanctis n. 5 opponente
E
(c.f. P.IVA 2 sede di Avellino, Controparte_2
,
in persona del direttore p.t., dott. Controparte 3 che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Sabria Di Stefano rappresentata, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Avellino, alla via Dei Due Principati n. 4
opposto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2022, Parte 1 in proprio e quale legale rappresentante
,
proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 205/2022-A e della CP 1
n. 205/2022-B, emesse dal Direttore dell' Controparte_4
[...] sede di Avellino (di seguito C.F. 2 ), in data 23.09.2022. '
Con tali ordinanze, notificate il 29.09.2022 e il 4.10.2022, veniva contestata a Pt 1
[...] quale trasgressore, ed alla
, CP_1 coobbligata in solido, l'illegittima utilizzazione, dal 16.02.2015 al 30.04.2016, dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento per le giornate ivi indicate, in quanto somministrati da società non iscritta all'albo delle agenzie per il lavoro. Con tali ordinanze veniva, poi, comminata ai ricorrenti la sanzione di
€ 18.368,23. Le ordinanze venivano emesse in base al verbale unico di accertamento n.
AV 00001/2018-086-01 del 31.05.2018.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva: la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica dei verbali di accertamento;
-la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione;
-l'insussistenza della violazione contestata.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che si passano ad illustrare.
È priva di pregio la prima doglianza relativa all'omessa notifica del verbale di accertamento n. AV00001/2018-086-01 del 31.05.2018.
Dall'attento esame della documentazione prodotta dalla resistente, risulta, infatti, che il
Parte 1 ) in data suindicato verbale è stato regolarmente notificato al trasgressore
Controparte 1 in data 11.06.2018 (cfr. 8.06.2018, nonché all'obbligato in solido documenti allegati ai n.ri da 73 a 76 della memoria difensiva dell'opposto).
In particolare, il verbale di accertamento notificato al trasgressore è stato consegnato nelle mani della sorella, dichiaratasi familiare convivente, presso l'indirizzo di residenza del ricorrente.
In punto di diritto, giova evidenziare che la dichiarazione di convivenza resa ad un pubblico ufficiale genera una presunzione legale iuris tantum che è onere del destinatario dell'atto superare, fornendo la prova che la presenza del consegnatario in quel luogo era del tutto occasionale (cfr. Cass. civ., sez. V, ord. n. 17730/2025). Deve, poi, osservarsi che risulta documentalmente provato l'invio della raccomandata informativa, fatto comunque non contestato. Infatti, l'opponente nulla ha eccepito dopo il deposito della documentazione relativa alla notifica del verbale di accertamento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa e/o illegittima motivazione dell'atto impugnato.
È principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ordinanza-ingiunzione non richiede una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente una motivazione che dia conto dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all'emanazione dell'atto. Tale motivazione può essere validamente espressa anche per relationem mediante il richiamo agli atti del procedimento amministrativo, già conosciuti o comunque entrati nella sfera di conoscenza del destinatario,
come ad esempio il verbale di accertamento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 21924/2021).
Nel caso in esame, l'ordinanza-ingiunzione appare adeguatamente motivata, essendo richiamati il rapporto ispettivo n. 239/2019, redatto in data 6.09.2019, ed il verbale unico di accertamento e notificazione n. AV 00001/2018-086-01 del 31.05.2018, regolarmente notificato.
Inoltre, l'ordinanza-ingiunzione indica la violazione contestata, consistente nell'illecita utilizzazione dei lavoratori ivi indicati nel periodo dal 16 febbraio 2015 al 30 aprile 2016, per n. 1909 giornate complessive di effettivo lavoro, somministrati illecitamente dalla società CP_1 Parte 2 non iscritta all'Albo delle Agenzie per i Lavoro», e le norme violate (cfr. ordinanza-
ingiunzione n. 205/2022).
È, infine, privo di pregio l'ultimo motivo di ricorso, relativo all'estinzione della violazione per omessa contestazione, attesa la notifica del verbale di accertamento come sopra illustrato.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata. CP 5Nulla deve disporsi sulle spese, essendosi l' difeso da propri funzionari e non risultando che l'ente abbia sopportato «spese diverse dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione» (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 11389/2011; Cass.
9900/21).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte 1 in proprio e quale legale rappresentante della CP 1 disattesa ogni
diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 4426/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 7.10.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta, lette la congiunta richiesta delle parti
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 4426/2022 R.G., avente ad oggetto "opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22
e ss. L. n. 689/1981"
TRA
C.F._1 'in proprio e quale legale rappresentante della Parte 1 (c.f.
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Grillo, in virtù
di mandato in calce al ricorso in opposizione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Avellino, alla via F. De Sanctis n. 5 opponente
E
(c.f. P.IVA 2 sede di Avellino, Controparte_2
,
in persona del direttore p.t., dott. Controparte 3 che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Sabria Di Stefano rappresentata, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Avellino, alla via Dei Due Principati n. 4
opposto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.10.2022, Parte 1 in proprio e quale legale rappresentante
,
proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 205/2022-A e della CP 1
n. 205/2022-B, emesse dal Direttore dell' Controparte_4
[...] sede di Avellino (di seguito C.F. 2 ), in data 23.09.2022. '
Con tali ordinanze, notificate il 29.09.2022 e il 4.10.2022, veniva contestata a Pt 1
[...] quale trasgressore, ed alla
, CP_1 coobbligata in solido, l'illegittima utilizzazione, dal 16.02.2015 al 30.04.2016, dei lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento per le giornate ivi indicate, in quanto somministrati da società non iscritta all'albo delle agenzie per il lavoro. Con tali ordinanze veniva, poi, comminata ai ricorrenti la sanzione di
€ 18.368,23. Le ordinanze venivano emesse in base al verbale unico di accertamento n.
AV 00001/2018-086-01 del 31.05.2018.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente eccepiva: la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica dei verbali di accertamento;
-la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione;
-l'insussistenza della violazione contestata.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente, eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che si passano ad illustrare.
È priva di pregio la prima doglianza relativa all'omessa notifica del verbale di accertamento n. AV00001/2018-086-01 del 31.05.2018.
Dall'attento esame della documentazione prodotta dalla resistente, risulta, infatti, che il
Parte 1 ) in data suindicato verbale è stato regolarmente notificato al trasgressore
Controparte 1 in data 11.06.2018 (cfr. 8.06.2018, nonché all'obbligato in solido documenti allegati ai n.ri da 73 a 76 della memoria difensiva dell'opposto).
In particolare, il verbale di accertamento notificato al trasgressore è stato consegnato nelle mani della sorella, dichiaratasi familiare convivente, presso l'indirizzo di residenza del ricorrente.
In punto di diritto, giova evidenziare che la dichiarazione di convivenza resa ad un pubblico ufficiale genera una presunzione legale iuris tantum che è onere del destinatario dell'atto superare, fornendo la prova che la presenza del consegnatario in quel luogo era del tutto occasionale (cfr. Cass. civ., sez. V, ord. n. 17730/2025). Deve, poi, osservarsi che risulta documentalmente provato l'invio della raccomandata informativa, fatto comunque non contestato. Infatti, l'opponente nulla ha eccepito dopo il deposito della documentazione relativa alla notifica del verbale di accertamento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa e/o illegittima motivazione dell'atto impugnato.
È principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ordinanza-ingiunzione non richiede una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente una motivazione che dia conto dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all'emanazione dell'atto. Tale motivazione può essere validamente espressa anche per relationem mediante il richiamo agli atti del procedimento amministrativo, già conosciuti o comunque entrati nella sfera di conoscenza del destinatario,
come ad esempio il verbale di accertamento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 21924/2021).
Nel caso in esame, l'ordinanza-ingiunzione appare adeguatamente motivata, essendo richiamati il rapporto ispettivo n. 239/2019, redatto in data 6.09.2019, ed il verbale unico di accertamento e notificazione n. AV 00001/2018-086-01 del 31.05.2018, regolarmente notificato.
Inoltre, l'ordinanza-ingiunzione indica la violazione contestata, consistente nell'illecita utilizzazione dei lavoratori ivi indicati nel periodo dal 16 febbraio 2015 al 30 aprile 2016, per n. 1909 giornate complessive di effettivo lavoro, somministrati illecitamente dalla società CP_1 Parte 2 non iscritta all'Albo delle Agenzie per i Lavoro», e le norme violate (cfr. ordinanza-
ingiunzione n. 205/2022).
È, infine, privo di pregio l'ultimo motivo di ricorso, relativo all'estinzione della violazione per omessa contestazione, attesa la notifica del verbale di accertamento come sopra illustrato.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata. CP 5Nulla deve disporsi sulle spese, essendosi l' difeso da propri funzionari e non risultando che l'ente abbia sopportato «spese diverse dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione» (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 11389/2011; Cass.
9900/21).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte 1 in proprio e quale legale rappresentante della CP 1 disattesa ogni
diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli