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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 3829/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3829/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI ( ); avv. MICELI WALTER C.F._2
( ); avv. GANCI FABIO ); C.F._3 C.F._4 avv. ZAMPIERI NICOLA ( ); C.F._5
RICORRENTE
E
( - art. Controparte_1 P.IVA_1
417 bis c.p.c. dott.ssa Controparte_2
( ); dott. ; C.F._6 CP_3 C.F._7 dott. ( ); Controparte_4 C.F._8
RESISTENTE
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere docente presso l'I.C. di Cava de'Tirreni e di essere stata occupata, nell'anno scolastico 2019/20, con una serie di ripetuti contratti di insegnamento a tempo determinato per i periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Rimarcava che, per tali annualità, non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del ccnl di settore del 15.03.2001, riservata dal resistente CP_1 ai soli docenti di ruoli ovvero ai docenti precari con contratti di durata annuale. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, illustrati i motivi in diritto, di condannare la datrice pubblica al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 954,48 come da conteggi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio e concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va accolta, alla luce di altri precedenti affrontati da questo sulla medesima materia. CP_5
Appare dirimente sul punto enunciare quanto affermato dalla Corte di legittimità, che, pronunciandosi proprio sul diritto controverso, ha sostenuto che l'art. 7, comma 1, del ccnl per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. n. 20015/18).
In particolare, secondo il condivisibile parere della Cassazione, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della R.P.D.,
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includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del ccnl 24.07.2003, art. 83 del ccnl 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/17). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Pertanto, una volta escluse, come nel caso che qui occupa, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve ritenere, quindi, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
“al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ccnl 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
In relazione al quantum debeatur, il convenuto non solo non CP_1 ha contestato i periodi lavorativi, ma non ha neppure proposto una diversa
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soluzione di calcolo rispetto al conteggio attoreo, il quale, ad ogni modo, appare immune da vizi logici o errori matematici e va, pertanto, dichiarato attendibile.
Segue la condanna della parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo richiesto nell'atto introduttivo, oltre ai soli interessi legali (cfr. Cass. n. 16284/05; conf. Cass. n. 13624/20) maturati dalle singole scadenze sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 954,48, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 300,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 22.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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