Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 37.
Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facolta' di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la commissione di cui all'articolo 35.
Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facolta' di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la commissione di cui all'articolo 35.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 16/02/1982, n. 42Provvedimento: […] Con la legge 30 aprile 1969, n. 153, il legislatore ha voluto provvedere ad una revisione e ad un riordinamento delle prestazioni previdenziali affidate all'INPS, ispirandosi ad un indirizzo generale di progressiva unificazione del trattamento pensionistico delle diverse categorie di lavoratori. In questo quadro il legislatore ha conferito al Governo una serie di deleghe previste dalle norme che vanno dall'art. 27 all'art. 37 della citata legge n. 153 del 1969.Leggi di più...
- reinserimento di coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'assicurazione generale obbligatoria·
- sent. 42/82. previdenza·
- lavoratori agricoli·
- preteso eccesso di delega·
- limitazione ai soli lavoratori non ancora pensionati·
- esclusione.