Art. 37.
Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facolta' di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la commissione di cui all'articolo 35.
Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facolta' di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la commissione di cui all'articolo 35.