Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/06/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 3324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ) elett. dom. in Parte_1 CodiceFiscale_1
Genova Galleria Mazzini 7/7, presso lo studio dell'Avv. Marcello Leverone ( CodiceFiscale_2
P) che la rappresenta e difende come da procura in atti
[...]
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (CF: ) elett. dom. in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Chiavari, via Grimaldi 2/1, presso lo studio degli Avv.ti Cristina Cafferata ( ) CodiceFiscale_4
e Adreee Ombrini ) che lo rappresentano e difendono come da procura in CodiceFiscale_5 atti
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
17, comma 1, c.p.c. che non sono state ammesse, anche con modifica e/o revoca dei provvedimenti già emessi a riguardo,
- Respingere tutte le domande di controparte poiché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
e nato a [...] il [...], c.f.: CodiceFiscale_1 Controparte_1 C.F._6 mandando all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di legge e con addebito della separazione al marito SI. Controparte_1
- disporre che il SI. versi alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, Persona_1 pari ad € 600,00 mensili, e/o nella somma maggiore e/o minore meglio vista e ritenuta, con decorrenza dalla data in cui la ricorrente e il figlio sono stati costretti a lasciare l'abitazione familiare, precisamente dal
11/12/2023 e/o dalla data meglio vista e ritenuta, somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- disporre che il SI. versi alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la moglie pari ad € 500,00 mensili, e/o nella somma maggiore e/o minore meglio vista e ritenuta, con decorrenza dalla data in cui la ricorrente e il figlio sono stati costretti a lasciare
l'abitazione familiare, precisamente dal 11/12/2023 e/o dalla data meglio vista e ritenuta, somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
- In ogni caso: con vittoria dei compensi e spese di lite.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
l. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e, per l'effetto, ordinare al competente ufficio di stato civile del Comune di Cogorno,
l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1999 – parte II-
Serie A n.1;
II. Rigettare la domanda di addebito, poiché infondata ed inammissibile in fatto ed in diritto;
III. Rigettare la domanda di erogazione di assegno in favore della moglie, poichè infondata in fatto ed in diritto essendo la IG.ra autosufficiente economicamente;
Pt_1 IV. fissare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 200,00 ovvero la somma Per_1 maggiore o minore indicata dal Giudice e disporre che i coniugi contribuiranno nella misura del 50%, alle spese straordinarie del figlio rivalutate annualmente secondo indici ISTAT;
V. disporre al 50% l'assegno unico universale;
VI. Condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa l'infondatezza di alcune domande;
VII. Si domanda, si da ora, all'Ill.mo Giudice adito di dare atto della decorrenza dei termini per il divorzio e, decorsi i termini di legge dalla pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi, di rimettere la causa nel ruolo, autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti (alla luce della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione)
e, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, emettere SENTENZA DI CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO alle condizioni precedentemente esposte, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perchè effettui le annotazioni conseguenti;
VIII in ogni caso, con vittoria dei compensi e spese di lite.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28.03.2024 la SInora chiedeva emettersi sentenza di Parte_1 separazione personale dal marito, SInor con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio, con rito concordatario, in data 14.02.1999, in Cogorno (GE); precisava che dall'unione era nato un figlio, in data 27.01.2006; che l'unione era entrata in crisi a causa dei Persona_1 continui contrasti tra i coniugi tali da rendere la convivenza intollerabile fin tanto che in data
11.12.2023, a seguito dell'intervento delle FFOO, la ricorrente lasciava insieme al figlio la casa coniugale presentando denuncia/ querela nei confronti del marito.
Nel ricorso richiedeva, quindi, la separazione dal marito con addebito al medesimo nonché formulava richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia per il figlio.
Con comparsa di risposta del 07.06.2024 si costituiva il SInor il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni: si opponeva alla richiesta di addebito e alla domanda di assegno in favore della moglie, dichiarandosi disponibile a versare direttamente al figlio la somma di euro 200,00 mensili, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
Nel rispetto dei termini di legge le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c..
All'udienza del 11.07.2024 il GD interrogava liberamente le parti e con successiva Ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva che il SInor versasse CP_1 un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di euro 400,00 mensili, ammetteva i capitoli di prova formulanti dalla parte attrice nella memoria ex art. 473 bis.17 I c c.p.c. e fissava udienza per la relativa escussione, nonché inviata la parte attrice a depositare copia della denuncia/querela presentava nei confronti del marito posto che risultava allegato solo il verbale di ratifica.
All'udienza del 23.12.2024 il GD escuteva i testi e con successiva Ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. dichiarava esaurita l'attività istruttoria onde fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 10.04.2025 assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 10.04.2025 le parti precisavano come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Entrambe le parti formulano domanda di separazione personale: i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispetti atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra le medesime sia da tempo cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse parimenti divenuta intollerabile.
La domanda va quindi accolta e va pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
Sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito
Va anzitutto premesso che ai sensi dell'art. 143 c.c. i coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco della fedeltà, all'assistenza morale- materiale, a collaborare per l'interesse della famiglia nonché all'obbligo della coabitazione. Qualora, dunque, vi sia la prova del nesso eziologico tra la violazione di uno di tali doveri e la crisi coniugale è possibile, su domanda di parte, addebitare la separazione al coniuge responsabile della violazione medesima.
Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che dal 2019 il marito avrebbe iniziato a chiederle, con insistenza sempre maggiore, “di avere rapporti sessuali estremi” (cfr. ricorso pag. 3) e che a fronte dei rifiuti della moglie, il predetto avrebbe iniziato a porre in essere una pressione psicologica sempre maggiore al punto che, in due occasioni, la ricorrente assecondava le sue richieste nella speranza che smettesse, cosa che tuttavia non avvenne;
che il convenuto aveva anche utilizzato il cellulare in uso alla moglie per navigare su siti, chat e gruppi di scambisti, bisex, gay, pegging, nudismo
e naturismo et similia;
che in data 02/12/2023 il figlio rinveniva casualmente nella giacca del Per_1 padre un “Plug anale”; che nel contempo il marito iniziava ad insultare la moglie con termini quali “grassona, cicciona, sacco di merda” nonché a denigrarla proferendo frasi quali “non vali niente”; che in data 11/12/2023 è successo l'episodio più grave ed in conseguenza del quale la SInora a Pt_2 lasciato la casa familiare insieme al figlio, in quanto in quella occasione il marito aggrediva la moglie per una questione di carattere economico e proferiva all'indirizzo della stessa la frase
“ SEI UNA MERDA DI PERSONA, quei soldi non ci Parte_3 sono più!!!!” e nel contempo la spingeva con forza, onde la SInora la quale, a causa dello Pt_1 spavento, si urinò addosso dalla paura;
che sopraggiunti, infine, i CC, conSIliavano alla ricorrente di lasciare la casa.
Ora, dall'istruttoria svolta nel corso del procedimento è emerso quanto segue: teste Testimone_1
in servizio presso il NORM dei CC di Chiavari: “il giorno 11.12.2023 nel primo pomeriggio
[...] verso le 15.30 sono intervenuto presso l'abitazione dei coniugi e , tramite la centrale Pt_1 CP_1 operativa siamo stati interpellati da entrambi i coniugi che avevano appunto richiesto tutti e due l'intervento delle FFOO in quanto vi era stato un dissidio tra di loro. Quando sono arrivato c'era il SInor sulla CP_1 strada che ci stava aspettando e ci ha raccontato la sua versione poi siamo entrati in casa;
la casa era in ordine, ma abbiamo trovato la SInora che piangeva che ci ha riferito la sua versione. Segni di ecchimosi non ne aveva ma aveva un'unghia rotta e ci ha detto che se l'era rotta spingendo indietro il marito che le era venuto addosso.
La SInora era molto provata dalla discussione avuta con il marito e le abbiamo spiegato che la cosa migliore era che uno dei due si allontanasse e lei ci ha detto che aveva una casa a per cui poi si è recata lì insieme Per_2 al figlio. Noi siamo rimasti lì fino a che la SInora è stata accompagnata dal fratello a dove poi noi Per_2
l'abbiamo raggiunta in seguito. Il figlio è arrivato dopo, una vola uscito da scuola se non ricordo male frequentava il Preciso che quando siamo entrati nella casa insieme alla SInora 'era era Per_3 Pt_1 già lì presente suo fratello Persona_4
Si procede all'esame del secondo teste di parte attrice, nato a [...] il [...] res. a Persona_4 via Cannivella n. 2, fratello della parte attrice: “Sui cap. 2, 3 e 10 della Memoria ex ar.t 473-bis.17 Per_2
c.p.c. di parte ricorrente del 20.06.2024: il 11.12.2023 io stavo lavorando a Chiavari e sono stato chiamato al telefono da mia sorella la quale diceva che c'era che la stava aggredendo, io sentivo tramite il telefono CP_1 che lui urlava “dove sono finiti i soldi” e io ho detto a mai sorella di chiudersi in bagno. Poi sono arrivato dopo una mezzoretta, c'era la porta aperta mia sorella era dentro la casa da sola e mio cognato era sulla strada fuori.
Mia sorella era scossa si era urinata addosso ere era praticamene in panico. Io sono rimasto lì fino a quando sono arrivati i CC. Mio cognato è rimasto fuori con uno due e l'altro, il ha tranquillizzato mia Testimone_1 sorella e le ha spiegato i vari passaggi e le ha detto che era meglio che lei lasciasse la casa e allora l0ho portata
a casa mia insieme a mio nipote che è arrivato dopo un'oretta.
Preciso che durante la telefonata io ho sentito mio cognato anche insultare mia sorella dicendole: “grassona cicciona, sacco di merda non vali niente palla di lardo stronza, vatene pezzente di merda”. Confermo anche che quel giorno quando sono arrivato a casa mia sorella aveva le unghie di una delle mai che erano piegate, ho visto che sotto le unghie usciva del sangue.
Si procede all'esame del terzo teste di parte attrice, SInora “non ho assistito ai fatti oche si Testimone_2 sono verificati il giorno 11.12.2023, ma essendo amica della SInora ei me li ha raccontati lei stessa Pt_1 il giorno stesso. Di pomeriggio ora non ricordo esattamente a che ora, ma ricordo che lei era agitata ma molto lucida era tesa, era arrabbiata e mi ha detto che aveva litigato con il marito, che avevano avuto un brutto diverbio e che non si aspettava una reazione di questo tipo. Era proprio triste e stanca e molto arrabbiata. Mi ha detto che avevano avuto un diverbio piuttosto pesante che aveva ricevuto uno spintone dal marito e ricordo che piangeva. Mi ha detto che c'erano state delle brutte parole quali “grassona, cicciona, sei una stronza”. A parte questo episodio non sono a conoscenza di altri eventuali analoghi episodi”.
Va osservato che il procedimento penale a carico del SInor è stato archiviato dal GIP di CP_1
Genova che ha evidenziato la mancanza di riscontri circa l'aggressione che sarebbe stata subìta dalla moglie in data 11.12.2023 in quanto i testi escussi – il fratello della ricorrente e l'amica
[...]
– hanno riferito unicamente sulla esistenza di una crisi coniugale, ma non di condotte del Tes_2 marito che siano state, esse sole, la causa della crisi stessa.
Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che anche nel presente giudizio non sia stata raggiunta una prova sufficiente per una pronuncia di addebito della separazione al marito, onde la domanda va respinta.
Sull'assegno per il mantenimento della moglie
La separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale: in altri termini, a differenza della prestazione degli alimenti che presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, il dovere di mantenimento consiste nella prestazione di quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico-sociale dei coniugi durante il matrimonio.
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, si ricava anzitutto quanto segue
Redditi della ricorrente:
- MOD 730 2021 reddito imponibile euro 24.327,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 1.670,00; - MOD 730 2022 reddito imponibile euro 23.583,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 1.600,00;
- MOD 730 2023 reddito imponibile euro 23.556,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 1.600,00;
La predetta vive insieme al figlio in un immobile di sua proprietà, onde è priva di oneri alloggiativi,
e lavora quale impiegata a tempo indeterminato presso la ASL 4 e percepisce i redditi sopra indicati.
Redditi del resistente:
- MOD 730 2021 reddito imponibile euro 7.749,00;
- MOD 730 2022 reddito imponibile euro 17.955,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 1.275,00;
- MOD 730 2023 reddito imponibile euro 20.580,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 1.500,00;
- MOD 730 2024 reddito imponibile euro 21.568,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari ad euro 1.571,41;
Il predetto vive nella casa coniugale di sua proprietà, non ha oneri alloggiativi e, come da dichiarazione in udienza, risulta lavorare dal 2020 nella nettezza urbana e percepisce i redditi sopra indicati.
Giusto tutto quanto sopra si ritiene che, la sostanziale parità dei redditi tra i coniugi quali risultanti dalle DDRR, non consenta il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, onde la relativa domanda va respinta.
Sul contributo paterno per il mantenimento del figlio
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'eSIenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).”
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass. sentenza del
19/07/2022 n. 22.616).
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle eSIenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del
11/12/2023 n. 34.383).
Sulla base di quanto sopra, valutate le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle eSIenze del figlio in relazione alla sua età, pare equo stabilire, quale contributo paterno per il suo mantenimento la somma di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], coniugi per il matrimonio contratto Controparte_1
a Cogorno il 14.02.1999;
- Rigetta la domanda di addebito formulata dalla moglie;
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla SInora Parte_1
- Dichiara tenuto il SInor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, in favore della SInora a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio nato il [...] la somma di euro 400,00, oltre Persona_1 rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di
Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Spese al definitivo. Dispone la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione in sede divorzile, , come da separata Ordinanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di ConSIlio del 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni