Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi, ad ottenere la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditario , per l'evento morte che si è verificato in data 25.06.1991, a causa dell'intervento di emergenza della squadra in servizio notturno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, durante il quale il soggetto, a causa delle ferite di “ Trauma cranico alla base con ampia ferita al collo regione laterale, labbro, otorragia, ferite l.c. mano dx ”, è deceduto dopo essere stato soccorso dal personale sanitario, e trasportato in ambulanza presso il nosocomio di Bari, presso il quale i sanitari ne hanno constatato il decesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. OR OI e uditi per le parti i difensori, avv. Nicola Flascassovitti, su delega dell’avv. Ezio Bonanni, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 17.2.2022 e depositato il 24.2.2022, gli odierni ricorrenti, agendo nella qualità di eredi del Vigile del Fuoco deceduto nel corso dell’attività lavorativa, hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni iure hereditatis derivanti dalla morte del loro congiunto, avvenuta molti anni addietro (in data 25.6.1991) durante un intervento operativo.
1.1. Hanno allegato che il Vigile del Fuoco, nell’espletamento delle sue mansioni, avesse preso parte alle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi in un capannone industriale. Nel corso dell'intervento, mentre l’incendio era sostanzialmente domato, si era verificato il crollo improvviso della struttura, colpendo alcuni vigili del fuoco.
Secondo la prospettazione di parte, il decesso non sarebbe stato immediato, ma intervenuto dopo un intervallo temporale durante il quale il soggetto avrebbe conservato lucidità e percezione del pericolo imminente della propria morte.
1.2. I ricorrenti hanno dedotto la responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2087 c.c. per mancata adozione delle misure di sicurezza e inidoneità delle direttive operative. A sostegno della domanda (e per superare l'eccezione di prescrizione), hanno sostenuto che il riconoscimento amministrativo della "causa di servizio" e lo status di "Vittima del Dovere" costituirebbero atti ricognitivi del debito e quindi interruttivi della prescrizione, e che la reale portata giuridica dell'evento sarebbe emersa solo a seguito di recenti approfondimenti medico-legali, depositati in atti. Hanno quindi chiesto il risarcimento del danno biologico terminale, del danno catastrofale e di ogni altro pregiudizio patito dalla vittima prima della morte senza alcuna locupletazione di somme.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno con atto del 2.3.2022, eccependo preliminarmente, nei termini di costituzione, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e contestando, nel merito, sia la sussistenza di condotte colpose (definendo il crollo come evento imprevedibile), sia la configurabilità dei danni richiesti.
3. All’udienza pubblica del 29.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere respinto.
4.1. Anzitutto, la controversia, avente ad oggetto il risarcimento danni per infortunio sul lavoro di un dipendente in regime di diritto pubblico, anche commesso dalla P.A. per condotte omissive dei doveri di sicurezza ex art. 2087 c.c., rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. i) c.p.a. quando agisca il soggetto (o i suoi eredi) prospettando una violazione del rapporto di lavoro e degli obblighi connessi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 495/2025; TAR Lazio-Roma, n. 13817/2024; Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; 6 marzo 2009, n. 5468; 27 febbraio 2013, n. 4850).
Sebbene si tratti di comportamenti amministrativi e quindi, parallelamente, di diritti soggettivi pieni, esiste un collegamento “mediato” (cfr. Corte Cost. n. 191/2006) tra la condotta e l’evento di danno, in particolare considerando la norma attributiva del potere e, specificamente, la norma d’azione che regola la fattispecie concreta.
Nel disciplinare il rapporto di lavoro tra la P.A. ed i dipendenti, infatti, la norma a tutela della sicurezza del lavoratore e che impone specifici obblighi di protezione del datore di lavoro all’interno della relazione contrattuale (art. 2087 c.c.), si arricchisce di profili pubblicisti di pregnante valore, in particolar modo – nel caso dei militari/appartenenti al Corpo – ponendo questi lavoratori in una specifica “situazione di rischio” che è connessa intimamente al servizio pubblico svolto, a tutela di esigenze pubbliche fondamentali, dalla salute, alla sicurezza, alla pubblica incolumità.
In altri termini, questo collegamento “mediato” è rilevabile ove l’azione si basi su una responsabilità contrattuale del datore di lavoro e quindi, sia allegata dalla parte una condotta omissiva specifica degli obblighi datoriali (Cass. S.U. 5785 del 4.3.2008).
Nel caso di specie, queste obbligazioni sono state specificatamente enucleate dalla difesa, in particolar modo criticando l’ordine emesso dal caposquadra (o la sua omissione) di tenere una determinata condotta a tutela della propria sicurezza. Ad esempio, non entrare in un luogo pericoloso o allontanarsi dalla situazione di pericolo, in particolar modo quando la detta situazione di rischio per la comunità è sensibilmente ridotta.
5. Venendo al merito del giudizio, trattandosi di diritti soggettivi, deve trovare integrale applicazione il principio dispositivo e le regole di riparto degli oneri di allegazione e prova ex art. 2697 c.c..
6. E dunque, in via preliminare di merito, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Il diritto al risarcimento del danno azionato dagli eredi risulta infatti estinto per intervenuta prescrizione poiché - trattandosi di azione fondata sulla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. - il termine decennale risulta ampiamente spirato alla data di notifica del ricorso rispetto alla data del fatto storico.
6.1. Non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente sullo slittamento del dies a quo . Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di illecito istantaneo il danno si manifesta nella sua interezza e gravità oggettiva al momento stesso dell'evento morte, non sussistendo alcuna patologia lungolatente che giustifichi una diversa decorrenza basata su successive acquisizioni peritali.
D’altra parte, la consapevolezza dell’evento morte si è perfezionata subito, mentre quella di eventuali ed ulteriori conseguenze dannose, come la sofferenza ed i patemi del Vigile prima del decesso, ben avrebbero potuto essere accertati, con un ordinario sforzo di diligenza, entro l’ampio termine di prescrizione decennale.
6.2. Né colgono nel segno le argomentazioni relative alla presunta interruzione della prescrizione per effetto dei provvedimenti amministrativi concessivi dei benefici per le Vittime del Dovere.
L'atto interruttivo della prescrizione (art. 2943 c.c.) deve contenere l'esplicitazione chiara della volontà di esercitare il diritto di credito specifico.
Le istanze e i provvedimenti relativi all'equo indennizzo o alla speciale elargizione hanno natura e finalità diverse (indennitarie e solidaristiche) dall'azione di risarcimento danni (risarcitoria e fondata sulla responsabilità colposa dell’Amministrazione), mentre sono gli stessi ricorrenti a specificare di agire come eredi e quindi facendo leva su una posizione giuridica ontologicamente diversa da quella azionata con le richieste indennitarie di cui sopra.
Il riconoscimento da parte del Ministero dello status di "Vittima del Dovere" o della "causa di servizio" non costituisce, d’altra parte, riconoscimento del debito risarcitorio (art. 2944 c.c.), non implicando alcuna ammissione di responsabilità per l'evento né potrebbe avere effetti comunque indirizzati a soggetti diversi e tra cui non v’è alcuna solidarietà.
In assenza di atti formali di messa in mora aventi specificamente ad oggetto il risarcimento dei danni civilistici notificati entro il decennio dall'evento da parte del danneggiato e dei suoi aventi-causa, il diritto è prescritto.
7. Fermo quanto sopra, il ricorso è comunque infondato nel merito.
7.1. Sotto il profilo della responsabilità, non è emersa alcuna condotta omissiva o negligente imputabile all'Amministrazione ex art. 2087 c.c.
Va rammentato che la responsabilità del datore di lavoro non ha natura oggettiva: essa non scatta per il solo fatto che l'evento lesivo si sia verificato, ma richiede la prova della violazione di specifiche regole cautelari o di comune prudenza.
L'obbligo di sicurezza non si estende fino alla copertura di rischi imponderabili.
Dagli atti di causa emerge che il crollo della struttura è stato un evento repentino e imprevedibile, verificatosi mentre le operazioni erano in corso e, soprattutto, condotte nel rispetto delle procedure di sicurezza.
Nello specifico, la relazione di servizio attesta testualmente che " all'ora 01.00 circa, mentre il personale rimasto sul posto provvedeva dall'esterno all'estinzione dei focolai d'incendio ancora attivi, la struttura portante orizzontale del capannone, collassava all'improvviso. La trave di coronamento in c.l.s. del prospetto principale rovinava con la muratura di tompagno in tufo verso l'esterno del capannone in direzione del personale posizionato nelle prossimità del suddetto fronte ". Tale ricostruzione fattuale esclude in radice la colpa dell'Amministrazione: il personale stava operando prudentemente dall'esterno, in una posizione di sicurezza e che comunque - dal verbale - risulta che stesse ancora completando le operazioni di spegnimento ad una distanza non meglio specificata. Quando il cedimento strutturale massivo ("trave in c.l.s." e "muratura in tufo") si è verificato, quindi, con modalità istantanee e non prevedibili ("all'improvviso"), il personale stava ancora svolgendo la propria attività lavorativa che prevede in sé una certa esposizione al pericolo, contenuto entro limiti di ragionevolezza e che qui non sembrano essere stati superati.
In assenza di prova specifica circa l'omissione di misure cautelari “doverose”, che quindi sarebbero state imposte dalla situazione concreta e che avrebbero impedito l'evento (causalità della colpa), l'infortunio deve essere ascritto alla tragica fatalità e ai rischi intrinseci del mestiere, non neutralizzabili ex ante .
7.2. Manca, altresì, la prova del danno non patrimoniale trasmissibile iure hereditatis .
Anche infatti, a voler ipotizzare una responsabilità della P.A. (condotta colposa – evento – causalità materiale, ma anche, come sopra detto, la causalità della colpa), non vi sono elementi per ritenere sussistente alcuna delle conseguenze dannose prospettate (il cd. danno-conseguenza).
8. Va anzitutto respinta la domanda di risarcimento del danno per la perdita del bene vita in sé considerato (danno tanatologico).
Il Collegio aderisce al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. SU n. 15350/2015), secondo cui la morte immediata (o quasi immediata) non consente l'ingresso nel patrimonio della vittima del diritto al risarcimento per la perdita della vita, diritto che sorgerebbe solo nel momento in cui il soggetto cessa di esistere (e quindi non può più essere titolare di diritti).
9. Va parimenti esclusa la risarcibilità del danno biologico terminale in senso stretto. Tale voce presuppone la sopravvivenza in vita per un lasso di tempo apprezzabile (almeno 24 ore o alcuni giorni) tale da consentire l'accertamento medico-legale di una invalidità temporanea totale prima del decesso. Nel caso di specie, come riferito nella relazione di servizio, il decesso è avvenuto in un arco temporale troppo ristretto per consolidare un danno biologico autonomamente risarcibile.
10. Quanto al danno catastrofale, può osservarsi quanto segue.
10.1. La dinamica dell'evento (schiacciamento da crollo strutturale massivo) suggerisce, secondo l 'id quod plerumque accidit , e in assenza di prove di contenuto opposto offerte dalla parte, un decesso pressoché immediato o accompagnato da istantanea perdita di coscienza per i gravissimi politraumi riportati.
Anzitutto, in presenza di eventi traumatici massivi vige la presunzione di immediata perdita dei sensi. I ricorrenti non hanno fornito, dal canto loro, alcun principio di prova idoneo a superare tale presunzione e a dimostrare che la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità tale da permettergli di elaborare consapevolmente l'attesa della morte, anche alla luce dei verbali depositati che hanno ricostruito l’accaduto.
Mancando la prova della "lucida agonia" e non essendo risarcibile nel nostro ordinamento il danno tanatologico ex se (perdita del bene vita), non si è formato nel patrimonio del de cuius alcun credito risarcitorio trasmissibile agli eredi.
Per tutte le ragioni indicate, il ricorso va dunque respinto.
11. Il rigetto della domanda risarcitoria in sede civile, dettato dalle regole processuali civilistiche e dal rigore tecnico sulla trasmissibilità dei danni iure hereditatis , non intacca tuttavia il rilievo dell'accertata colpa dell'Amministrazione né sminuisce la tragicità dell'evento.
Va infatti evidenziato come l’ordinamento abbia già apprestato, in favore dei congiunti, le tutele previste per le "Vittime del Dovere", il cui riconoscimento — agli atti del giudizio — ha garantito alla famiglia un importante e doveroso ristoro economico e sociale.
Tale percorso indennitario speciale, pur muovendosi su binari diversi da quelli del risarcimento del danno biologico o psichico, ha assolto alla funzione di onorare e ristorare il sacrificio di un servitore dello Stato caduto nell'adempimento del proprio dovere.
Le somme corrisposte in tale sede rappresentano il concreto riconoscimento della comunità nazionale di fronte a una perdita devastante, garantendo una forma di sostegno che prescinde dalle regole processuali (prescrizione) e dalle complesse distinzioni civilistiche sulla durata della sopravvivenza del de cuius (conseguenze dannose causalmente ricollegabili all’evento morte secondo la teoria della regolarità causale).
12. La natura della controversia e la tragicità dell'evento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI BL, Presidente
OR Ieva, Primo Referendario
OR OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR OI | VI BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.