TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 204
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità dell'Amministrazione per mancata adozione delle misure di sicurezza e inidoneità delle direttive operative

    Il Tribunale ritiene che la prescrizione sia intervenuta, poiché il diritto al risarcimento si è estinto per decorso del termine decennale, non potendo essere invocato uno slittamento del dies a quo in quanto il danno si è manifestato nella sua interezza al momento dell'evento. Inoltre, il riconoscimento della 'causa di servizio' e dello status di 'Vittima del Dovere' non costituiscono atti interruttivi della prescrizione per il risarcimento dei danni civilistici.

  • Rigettato
    Interruzione della prescrizione per riconoscimento amministrativo della 'causa di servizio' e dello status di 'Vittima del Dovere'

    Il Tribunale rigetta questa argomentazione, affermando che gli atti di riconoscimento della 'causa di servizio' o dello status di 'Vittima del Dovere' hanno natura indennitaria e solidaristica, diversa dall'azione di risarcimento danni fondata sulla responsabilità colposa dell'Amministrazione. Tali atti non costituiscono riconoscimento del debito risarcitorio né implicano ammissione di responsabilità.

  • Rigettato
    Danno biologico terminale

    Il Tribunale esclude la risarcibilità del danno biologico terminale in senso stretto, poiché presuppone la sopravvivenza in vita per un lasso di tempo apprezzabile, cosa che non si è verificata nel caso di specie, dato il decesso avvenuto in un arco temporale troppo ristretto.

  • Rigettato
    Danno catastrofale

    Il Tribunale rigetta la domanda di danno catastrofale, ritenendo che la dinamica dell'evento suggerisca un decesso pressoché immediato o con istantanea perdita di coscienza. I ricorrenti non hanno fornito prova della 'lucida agonia' della vittima, elemento necessario per la risarcibilità di tale danno.

  • Rigettato
    Danno tanatologico

    Il Tribunale aderisce all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la morte immediata non consente l'ingresso nel patrimonio della vittima del diritto al risarcimento per la perdita della vita, poiché tale diritto sorgerebbe solo al momento della cessazione dell'esistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 204
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 204
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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