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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4464 /2024, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. RUOCCO CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PICONE MARCELLO ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellata (CF e P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Sollazzo (C.F. C.F._3
)
[...]
Appellata
Conclusioni delle parti:
Dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 491/24 emessa dal Tribunale di Benevento in data 6.3.2024, chiedendo che, in riforma della stessa, questa Corte condannasse la al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza CP_1 dell'inadempimento contrattuale discendente dai fatti come descritti nell'atto introduttivo di primo grado, oltre interessi e rivalutazione.
Ha chiesto pertanto, in adempimento al contratto di assicurazione stipulato con la società appellata, il versamento in suo favore della somma di € 30.000,00 quale ristoro per un furto di materiale elettrico asseritamente patito ad opera di ignoti, in data 6.3.2020, sui luoghi adibiti a proprio sito aziendale ove è altresì situato un impianto fotovoltaico da lei utilizzato per la sua attività d'impresa.
Costituitasi, la si è opposta ai motivi di appello chiedendone il rigetto;
Controparte_1
costituitasi la , quale società contrattualmente legata a quella appellante in relazione CP_2 all'utilizzo dell'impianto fotovoltaico, si è invece rimessa alle determinazioni della Corte, ritenendosi di fatto estranea alla vicenda oggetto di giudizio.
All'esito della udienza del 5.3.2025, con ordinanza dell'11.3.2025, il consigliere istruttore delegato, ritenendo che la perizia della assicurazione prodotta n atti - che aveva affrontato sia il tema dell'accertamento della sussistenza del danno denunciato, provvedendo a quantificarlo, sia l'esame del rispetto o meno degli oneri posti a carico dell'assicurato - poteva rappresentare un valido supporto per l'analisi oggettiva del fatto storico posto a base della richiesta di indennizzo, a prescindere dalla ulteriore ed eventuale attività istruttoria sollecitata dalle parti, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., avente ad oggetto l'invito a transigere la lite mediante rinuncia alle domande di parte appellante e riconoscimento in suo favore da parte della compagnia assicurativa appellata della somma di € 14.500,00 a copertura di tutti i danni richiesti, con compensazione integrale delle spese di lite. Alla udienza del 21.5.2025, fissata per la verifica dell'esito della suddetta proposta, le parti tutte hanno dichiarato di avervi aderito, dichiarando altresì la spontanea esecuzione al pagamento in oggetto. Hanno chiesto dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla successiva udienza del 28.5.2025, disposta con modalità cartolare, tutte le parti hanno depositato nel termine indicato le note ex art. 127 ter c.p.c., con le quali, congiuntamente hanno nuovamente concluso per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
A seguito delle congiunte conclusioni nei termini indicati, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Deve infatti osservarsi che la cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo,
l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è ormai definita (Cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019).
La declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione determina pertanto, a differenza della estinzione ex art. 306 c.p.c., la caducazione della sentenza impugnata (Cass. civ.,
6.3.2019, n. 6444; Cass. civ., Sez. Un., 11.4.2018, n. 8980; Cass. civ., 7.5.2009, n. 105533, che afferma che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione porta alla rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità) e la definitiva presa d'atto della intervenuta composizione della lite che rende ormai non più necessaria ogni statuizione sulle domande originariamente proposte.
Vanno pertanto accolte le conclusioni congiunte rassegnate da tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4464 /2024, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. RUOCCO CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PICONE MARCELLO ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellata (CF e P.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Sollazzo (C.F. C.F._3
)
[...]
Appellata
Conclusioni delle parti:
Dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 491/24 emessa dal Tribunale di Benevento in data 6.3.2024, chiedendo che, in riforma della stessa, questa Corte condannasse la al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza CP_1 dell'inadempimento contrattuale discendente dai fatti come descritti nell'atto introduttivo di primo grado, oltre interessi e rivalutazione.
Ha chiesto pertanto, in adempimento al contratto di assicurazione stipulato con la società appellata, il versamento in suo favore della somma di € 30.000,00 quale ristoro per un furto di materiale elettrico asseritamente patito ad opera di ignoti, in data 6.3.2020, sui luoghi adibiti a proprio sito aziendale ove è altresì situato un impianto fotovoltaico da lei utilizzato per la sua attività d'impresa.
Costituitasi, la si è opposta ai motivi di appello chiedendone il rigetto;
Controparte_1
costituitasi la , quale società contrattualmente legata a quella appellante in relazione CP_2 all'utilizzo dell'impianto fotovoltaico, si è invece rimessa alle determinazioni della Corte, ritenendosi di fatto estranea alla vicenda oggetto di giudizio.
All'esito della udienza del 5.3.2025, con ordinanza dell'11.3.2025, il consigliere istruttore delegato, ritenendo che la perizia della assicurazione prodotta n atti - che aveva affrontato sia il tema dell'accertamento della sussistenza del danno denunciato, provvedendo a quantificarlo, sia l'esame del rispetto o meno degli oneri posti a carico dell'assicurato - poteva rappresentare un valido supporto per l'analisi oggettiva del fatto storico posto a base della richiesta di indennizzo, a prescindere dalla ulteriore ed eventuale attività istruttoria sollecitata dalle parti, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., avente ad oggetto l'invito a transigere la lite mediante rinuncia alle domande di parte appellante e riconoscimento in suo favore da parte della compagnia assicurativa appellata della somma di € 14.500,00 a copertura di tutti i danni richiesti, con compensazione integrale delle spese di lite. Alla udienza del 21.5.2025, fissata per la verifica dell'esito della suddetta proposta, le parti tutte hanno dichiarato di avervi aderito, dichiarando altresì la spontanea esecuzione al pagamento in oggetto. Hanno chiesto dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla successiva udienza del 28.5.2025, disposta con modalità cartolare, tutte le parti hanno depositato nel termine indicato le note ex art. 127 ter c.p.c., con le quali, congiuntamente hanno nuovamente concluso per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
A seguito delle congiunte conclusioni nei termini indicati, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Deve infatti osservarsi che la cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo,
l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è ormai definita (Cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019).
La declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione determina pertanto, a differenza della estinzione ex art. 306 c.p.c., la caducazione della sentenza impugnata (Cass. civ.,
6.3.2019, n. 6444; Cass. civ., Sez. Un., 11.4.2018, n. 8980; Cass. civ., 7.5.2009, n. 105533, che afferma che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione porta alla rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità) e la definitiva presa d'atto della intervenuta composizione della lite che rende ormai non più necessaria ogni statuizione sulle domande originariamente proposte.
Vanno pertanto accolte le conclusioni congiunte rassegnate da tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi